Ruolo e funzioni della Centrale Rischi Ruolo e funzioni della Centrale Rischi
Assolombarda
Assolombarda –– Sala MeregalliSala Meregalli Milano - 24 gennaio 2008
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9 L’accordo internazionale di Basilea 2 stabilisce la correlazione tra adeguatezza patrimoniale delle banche ed elementi di rischio dell’attività creditizia
9 La banca deve detenere un patrimonio di vigilanza correlato alla rischiosità del portafoglio prestiti
Accordo Basilea 2
ciò significa che …
ciò significa che …
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9 Le banche devono adeguare il patrimonio di vigilanza al rischio di credito
9 Le banche ottengono informazioni sulle imprese e sulla base di queste possono, ad esempio, legare al rating le politiche creditizie, le competenze deliberative, il rinnovo degli affidamenti
9 Le imprese e i professionisti devono comprendere questo nuovo modo di ragionare e di operare delle banche
Accordo Basilea 2
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• La determinazione del rating dipende dal risultato di 3 analisi diverse:
– analisi quantitativa – analisi qualitativa – analisi andamentale
• Ogni analisi determina un punteggio (score) e dalla combinazione dei punteggi si ottiene il rating
Basilea 2 – La determinazione del rating
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Analisi Incidenza
Quantitativa 50-60%
Qualitativa 0-10%
Andamentale 40%
Basilea 2 – La determinazione del rating
6 Articolo 53
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale; (omissis)
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. (omissis)
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. (omissis)
Articolo 116-bis (Decisioni di rating)
1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.
Testo unico bancario, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - estratto
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La Centrale Rischi è stata costituita nel 1964 dal CICR e affidata fin d’allora alla Banca d’Italia;
Attualmente è disciplinata dalla :
¾
Delibera CICR del 29 marzo del 1994, assunta ai sensi degli artt. 53, 67, e 107 del TUB aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.
¾
Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità della delibera del CICR (Circolare n. 139 dell’ 11 febbraio 1991).
Fonti normative
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La Centrale Rischi: definizione e obiettivo
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario finanziario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche).
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario finanziario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche).
L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio
L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli
impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad
accrescere la stabilità del sistema creditizio
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La Banca d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti
un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito.
… in pratica …
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9 le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica)
9 gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo unico i quali - ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 - esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo)
Intermediari segnalanti
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I dati trasmessi dagli intermediari riguardano tutte le tipologie di clientela indipendentemente dalla natura, dall’attività svolta, dalla residenza in Italia o all’estero.
Per ciascun nominativo gli intermediari comunicano i dati anagrafici necessari per l’identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, ecc.) e provvedono a segnalare tutte le eventuali variazioni.
A tutti i soggetti registrati la CR attribuisce un numero di codice (codice C.R.) necessario per l’identificazione.
Soggetti segnalati
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9 Le informazioni acquisite dalla Centrale Rischi hanno carattere riservato
9 Gli intermediari possono utilizzarle solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito e per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela
La Centrale Rischi e Privacy
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9 Gli intermediari, che possono interrogare la Centrale dei Rischi per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito
9 La Banca d’Italia, per le attività connesse con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
9 Gli stessi soggetti censiti
Utilizzo delle informazioni della CR è previsto per:
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Le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato.
Ne consegue che esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l’assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.
Peraltro, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia gli intermediari, su specifica richiesta, devono rendere nota al soggetto segnalato - o al suo rappresentante - la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia nonchè i dati di rischio relativi alle cointestazioni di cui lo stesso risulti far parte.
L’istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d’Italia nel cui ambito territoriale il richiedente ha la residenza o la sede legale (o ad altra Filiale presso la quale lo stesso intende recarsi per il ritiro dei dati).
La Banca d’Italia fornisce al diretto interessato un prospetto contenente i dati richiesti, corredato da un Foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi (*).
Cfr: Banca d’Italia, CENTRALE DEI RISCHI - ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI Circolare n. 139 dell’ 11 febbraio 1991 – 9° Aggiornamento del 22 giugno 2004
La richiesta dei dati a Banca d’Italia da parte dei soggetti censiti
Presentazione dei Moduli alla Filiale della Banca d’Italia per la richiesta della posizione presso la Centrale Rischi da parte:
del Legale Rappresentante ovvero del Curatore Fallimentare o di altro organo di procedura concorsuale o dei soci illimitatamente responsabili (in caso di Persona Giuridica)
del soggetto censito, del suo tutore, curatore o erede (in caso di Persona Fisica)
Predisposizione - da parte della Banca d’Italia - della documentazione richiesta su supporto cartaceo ovvero informatico (Prospetto dati)
Ritiro del Prospetto dati (entro circa 15 gg) personalmente ovvero attraverso un terzo munito di delega. E’ tuttavia possibile richiedere la documentazione a
mezzo posta
… in pratica …
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Con cadenza mensile gli intermediari sono tenuti a segnalare i rapporti di credito e di garanzia di ciascun cliente (singolarmente o in cointestazione) – in essere nell’ultimo giorno del mese – di importo pari o superiore ai limiti di censimento fissati dalla Banca d’Italia. Oltre alle cointestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario.
Le segnalazioni devono pervenire alla Banca d’Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.
Cfr. Banca d’Italia, Manuale per la compilazione della matrice dei conti, 18° aggiornamento del 1°
dicembre 2006
La segnalazione
Se il cliente è in sofferenza la posizione deve comunque essere segnalata, indipendentemente dall’importo del credito
Se il cliente è in sofferenza la posizione deve comunque essere segnalata, indipendentemente dall’importo del credito
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Centrale dei Rischi
Centrale dei Rischi di Importo Contenuto
(CRIC)
Minore di € 75.000 e
Maggiore o Uguale a € 31.245
Banca d’Italia
Centrali Rischi
per il credito al consumo
Maggiore o Uguale a € 75.000
Limite di segnalazione singolo nominativo (NDG) calcolato su
totale accordato
Minore di € 31.245
Banca d’Italia
Vigilanza &
Gestione
Vigilanza
SIASIA Gestione
Credit Bureau Credit Bureau
Gestione
limite di vigilanza di Banca d’Italia
La struttura di raccolta e segnalazione
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Responsabilità contrattuale Responsabilità
contrattuale
Violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento del rapporto obbligatorio
Responsabilità extracontrattuale
Responsabilità extracontrattuale
• Danno ingiusto derivante da violazione dell’identità di ciascun individuo
• Danno ingiusto derivante da indebita rappresentazione dell’immagine imprenditoriale
• Danno ingiusto derivante da lesione del diritto ad essere imprenditori
• Danno ingiusto derivante da atti di disposizione patrimoniale, compiuti in base all’avvenuta segnalazione effettuata alla centrale dei rischi sui crediti
• Danno alla concorrenza
• Condizionamento dell’altrui politica creditizia
Responsabilità della banca in caso di
segnalazione imprudente o errata
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1. Attivarsi rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento dei dati per chiederne la cancellazione, la correzione o la integrazione presso la centrale dei rischi
2. Esperire la tutela cautelare atipica prevista ex Art. 700 c.p.c.
per ottenere la cancellazione di eventuali segnalazioni di sofferenza a suo carico presso la Centrale dei Rischi
Possibilità per il cliente danneggiato da errata
segnalazione
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Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla CR sulla base di un modello di rilevazione articolato in 5 sezioni (1° livello informativo). Vengono segnalati:
99 II crediti per cassa - Suddivisi in 5 categorie di censimento in ordine crediti per cassa crescente di intensità del rischio
99 I crediti di firma - Suddivisi in 2 categorie di censimento;I crediti di firma
99 Le garanzie reali e personali che i soggetti rilasciano agli intermediari;Le garanzie reali e personali 99 I derivati finanziari;I derivati finanziari
99 Altre informazioni utili per la gestione del rischio di credito (sezione Altre informazioni utili informativa) - Articolata in 8 categorie di censimento
L’oggetto della segnalazione
Le filiali estere di intermediari italiani sono obbligate alla
segnalazione unicamente dei rapporti in essere nei confronti della clientela residente
Le filiali estere di intermediari italiani sono obbligate alla
segnalazione unicamente dei rapporti in essere nei confronti della
clientela residente
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Finanziamenti concessi per consentire l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali la banca cura l’incasso (sconto, antic. su fattura).
Finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente e prive di fonte rimborso predeterminata (Mutuo, leasing)
Aperture di crediti in c/c con facoltà per la banca di recedere anche senza giusta causa (con clausola).
Crediti concessi a organi di una procedura concorsuale
Finanziamenti in essere verso soggetti in stato di insolvenza
Crediti per cassa
1.1 rischi autoliquidanti 1.1 rischi autoliquidanti
1.2 rischi a scadenza 1.2 rischi a scadenza
1.3 rischi a revoca 1.3 rischi a revoca
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
1.5 sofferenze 1.5 sofferenze
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Vi confluiscono tutte le garanzie che l’intermediario presta in favore del proprio cliente (accettazioni, i crediti documentari, fideiussioni e altre
garanzie);2.1 Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale operazioni di natura commerciale
Garanzie con le quali la banca si impegna, dietro richiesta del cliente, a far fronte a obbligazioni di natura commerciale assunte dal cliente stesso
nei confronti di terzi
Garanzie con le quali la banca si impegna, dietro richiesta del cliente, a far fronte a obbligazioni di natura commerciale assunte dal cliente stesso
nei confronti di terzi
BANCA
CLIENTE
VENDITORE/
FORNITORE
Transazione commerciale
Crediti di firma
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2.2 Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria
operazioni di natura finanziariaBANCA 1
CLIENTE
BANCA 2
1° Finanziamento es. MUTUO 2° Finanziamento
FIRMA
… segue
Garanzie con le quali la banca si impegna, dietro richiesta del cliente, a far fronte a obbligazioni di natura finanziaria assunte dal cliente stesso
nei confronti di terzi
Garanzie con le quali la banca si impegna, dietro richiesta del cliente, a far fronte a obbligazioni di natura finanziaria assunte dal cliente stesso
nei confronti di terzi
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Comprende le garanzie reali e personali che la banca ha ricevuto da un terzo (garante) a favore di un proprio affidato (beneficiario).
In particolare sono rilevate le garanzie personali (di “prima”
e “seconda” istanza) e, a decorrere dal gennaio 2005, le garanzie reali esterne (cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato).
Garanzie ricevute
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Le Garanzie e Basilea 2
Le garanzie, nell’ottica di Basilea 2, non devono essere viste quale strumento di semplice sostegno alla capacità di rimborso: la loro funzione e’ quella di mitigare il rischio, riducendo la probabilità di insolvenza oppure la perdita in caso di insolvenza.
Garanzia
Garanzia
BancaLa garanzia rappresenta l’elemento di sostituzione
del rimborso nel caso in cui l’azienda non riesca a
restituire il debito stesso Banca
La garanzia rappresenta l’elemento di sostituzione
del rimborso nel caso in cui l’azienda non riesca a
restituire il debito stesso
Imprenditore La Garanzia ha il compito di sostenere
l’azienda in modo corretto, sia dal punto di
vista quantitativo sia temporale, il debito
Imprenditore La Garanzia ha il compito di sostenere
l’azienda in modo corretto, sia dal punto di
vista quantitativo sia temporale, il debito
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9 I consorzi fidi tra imprese sono una realtà molto diffusa in Italia, 600 soggetti che associano oltre 900.000 imprese.
9 Molto attivi per la piccola e la micro imprenditoria, meno per le imprese di maggiori dimensioni.
9 I confidi consentono alle imprese l’ottenimento di finanziamenti a tassi buoni; talora fanno la differenza tra ottenere il finanziamento e non ottenerlo, o ottenerlo in misura inadeguata.
I Consorzi fidi: evoluzione
I Consorzi fidi: evoluzione
9 gli intermediari finanziari che svolgono in via prevalente od
svolgono in via prevalente od esclusiva attivitesclusiva attività à di rilascio di garanzie nei confronti del
di rilascio di garanzie nei confronti del pubblicopubblico devono avere mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 euro, requisito, quest'ultimo, che comporta l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U. (cfr slide successiva: La norma)
I Consorzi fidi
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Nell’elenco (cd. “elenco generale”), tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) sono tenuti ad iscriversi le persone giuridiche (vedi società finanziarie) che svolgono nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
L’iscrizione è subordinata alla verifica da parte dell’UIC della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Tra gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B., quelli più rilevanti, per il volume dell’attività finanziaria e/o per e/o per
la natura dellla natura dell’ ’attivit attività à svolta, sono iscritti altresì nell’elenco ex art. 107
svoltadel T.U.B. medesimo (cd. “elenco speciale”). Tali intermediari sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
La norma (T.U.B. 385/1993 - artt. 106 – 107)
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Comprende i contratti derivati negoziati sui mercati non regolamentati (over the counter; swap, opzioni).
Derivati finanziari
DERIVATI DERIVATI
FINANZIARI FINANZIARI
CREDITIZI CREDITIZI
Negoziati su mercati regolamentati (es: Borsa)
Negoziati su mercati regolamentati (es: Borsa)
Negoziati su mercati NON regolamentati
(over the counter) Negoziati su mercati
NON regolamentati (over the over the countercounter)
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Sezione informativa
9 9 operazioni effettuate per conto di terzi: operazioni effettuate per conto di terzi
operazioni effettuate per conto di terzi senza rischio a carico dell’intermediario segnalante
;
9 9 crediti per cassa: operazioni in pool crediti per cassa: operazioni in pool - - azienda capofila, azienda capofila 9 9 crediti per cassa: operazioni in pool – crediti per cassa: operazioni in pool – totale, totale
9 9 crediti per cassa: operazioni in pool crediti per cassa: operazioni in pool - - altra azienda altra azienda partecipante
partecipante
ammontare dei finanziamenti per cassa (escluse le sofferenze) erogati in pool, distinti a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante
9 9 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - - debitori ceduti:
debitori ceduti:
valore nominale dei crediti acquisiti dall’intermediario segnalante nell’ambito di operazioni di factoring, sconto pro-soluto e cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo a nome del debitore ceduto
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9 9 rischi rischi autoliquidanti autoliquidanti - - crediti scaduti: crediti scaduti:
valore nominale dei crediti - acquisiti dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto, anticipo s.b.f., su fatture, effetti e altri documenti commerciali - scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione a nome del cedente
;
9 9 sofferenze sofferenze - - crediti passati a perdita: crediti passati a perdita:
crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Nella categoria viene rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate
;
9 9 crediti ceduti a terzi: crediti ceduti a terzi:
crediti ceduti a terzi dall’intermediario segnalante, con specifica evidenza dei dati anagrafici del cessionario dei crediti
… segue
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Il prospetto dei dati contiene le informazioni esistenti negli archivi
prospetto dei datidella Centrale dei Rischi al momento dell’elaborazione dello stesso;
esso riporta i dati anagrafici del richiedente e le segnalazioni di rischio trasmesse da ciascun intermediario, relative ai rapporti di cui l’interessato stesso è titolare singolarmente e/o in contestazione.
Prospetto dati e decodifica delle informazioni ottenute da Banca d’Italia
Prospetto dati
Prospetto dati
Foglio Dati Anagrafici Foglio Dati Anagrafici
Parti A, C, D, D1, DA, DA1, E, F, F1 e G (dal 1997 in poi) Parti A, C, D, D1, DA, DA1, E,
F, F1 e G (dal 1997 in poi)
Nota: Le Parti C , D , D1 , DA , DA1 , E , F , F1 e G vengono fornite se, negli archivi della Centrale dei Rischi, sono presenti le relative informazioni.
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Riporta tutti i dati anagrafici del richiedente, le scadenze per le quali e’ stata effettuata la ricerca nella base dati della Centrale dei rischi e la data di elaborazione del prospetto.
In questo foglio viene evidenziato se l’interessato non risulta segnalato ovvero se non è censito nella Centrale dei rischi alle scadenze richieste
Foglio Dati Anagrafici
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Parte A – Segnalazioni di Rischio
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Principali decodifiche
9 CAT.: categoria di censimento (Crediti per cassa, di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari e sezione informativa)
9 LOC.: descrizione della localizzazione (Comune italiano, Stato estero o area geografica)
9 DUR OR.: Durata originaria (breve, medio/lungo, non rilevante) 9 DUR RES.: Durata residua (breve, medio/lungo, non rilevante) 9 DIV.: Divisa (Euro, altre valute)
9 IMP/EXP: Import – Export (Euro, altre valute)
9 TIPO ATT.: Tipo di attività (factoring, leasing, anticipi si crediti, pronti c/termine, ecc)
9 STATO RAPP.: Stato del rapporto (crediti scaduti, non scaduti, garanzia non attivata, garanzia attivata con esito negativo, crediti pagati, crediti impagati, ecc.)
9 TIP. GAR.: Tipo garanzia (pegno, privilegio, garanzia personale, ipoteca, ecc)
9 TIPO IMP.: Tipo importo (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, altri importi)
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Accordato, accordato operativo, utilizzato
Accordato Accordato
Accordato Operativo Accordato
Operativo
Utilizzato Utilizzato
Rappresenta il credito che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l’affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione di questo ad una proposta dell’intermediario
Rappresenta il credito che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l’affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione di questo ad una proposta dell’intermediario
Rappresenta l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto derivante da un contratto perfetto ed efficace
Rappresenta l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto derivante da un contratto perfetto ed efficace
Rappresenta, nei crediti di cassa nelle operazioni in pool, l’ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione
Rappresenta, nei crediti di cassa nelle operazioni in pool, l’ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione
Rappresenta, nei crediti di firma, l’ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione
Rappresenta, nei crediti di firma, l’ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione
Tali classi di dati sono valorizzate per i crediti per cassacrediti per cassa, e di firmadi firma e per le operazioni in pool
operazioni in pool rilevate nella sezione informativa
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CENTRALE DEI RISCHI DI BANCA D’ITALIA
BANCA 2 BANCA
2
Segnalazione Mensile
SINTESI DEL SISTEMA - AUTOLIQUIDANTE
- A REVOCA - M/M DERIVATI - PAST DUE - A SCADENZA
SCONFINATO
ACCORDATO/UTILIZZATO
FLUSSO DI RITORNO MENSILE FLUSSO DI RITORNO MENSILE
(n “segnalanti”) BANCA
n BANCA BANCA n
1 BANCA
1
La dinamica della segnalazione degli intermediari a
Banca d’Italia
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CENTRALE DEI RISCHI BANCA ITALIA
SINTESI al luglio 2007
Ente Segnalante ACCORDATO % UTILIZZATO % Utilizzato/
Accordato (%)
Banca X € 575.000,00 35% € 60.566,00 9% 11%
Cassa Y € 583.333,00 35% € 389.748,00 57% 67%
Credito Z € 497.038,00 30% € 228.853,00 34% 46%
TOTALE € 1.655.371,00 100% € 679.167,00 100% 41%
DETTAGLIO al luglio 2007
Ente Segnalante ACCORDATO UTILIZZATO Utilizzato/
Accordato (%) ACCORDATO UTILIZZATO Utilizzato/
Accordato (%) ACCORDATO UTILIZZATO Utilizzato/
Accordato (%) Banca X € 250.000,00 € 59.783,00 24% € 299.218,00 € - 0% € 25.782,00 € 783,00 3%
Cassa Y € 250.000,00 € 181.415,00 73% € 308.333,00 € 208.333,00 68% € 25.000,00 € - 0%
Credito Z € 137.500,00 € 31.815,00 23% € 334.538,00 € 197.038,00 59% € 25.000,00 € - 0%
TOTALE € 637.500,00 € 273.013,00 43% € 942.089,00 € 405.371,00 43% € 75.782,00 € 783,00 1%
ACCORDATO UTILIZZATO
Banca X - -
Cassa Y € 208.333,00 € 208.333,00
Credito Z € 197.038,00 € 197.038,00
TOTALE € 405.371,00 € 405.371,00
AUTOLIQUIDANTE
di cui a medio/lungo termine
REVOCA SCADENZA
Rielaborazione dati forniti da Banca d’Italia
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Le altre Parti
Parte C Parte C
Parte D Parte D
Parte D1 Parte D1
Rettifiche
In questa parte del prospetto - che viene prodotta solo qualora la posizione di rischio sia stata interessata da rettifiche per le scadenze richieste - vengono riportate le segnalazioni errate, il periodo di permanenza in base dati delle segnalazioni errate e le segnalazioni di rettifica successivamente pervenute alla Centrale dei rischi.
Rettifiche
In questa parte del prospetto - che viene prodotta solo qualora la posizione di rischio sia stata interessata da rettifiche per le scadenze richieste - vengono riportate le segnalazioni errate, il periodo di permanenza in base dati delle segnalazioni errate e le segnalazioni di rettifica successivamente pervenute alla Centrale dei rischi.
Informazioni sui garanti
Le informazioni sui garanti vengono prodotte solo su specifica richiesta dell’interessato. Il prospetto riporta i dati anagrafici dei soggetti che hanno prestato garanzie personali e/o reali, gli intermediari presso cui le garanzie sono state prestate, il valore delle garanzie e gli importi garantiti.
Informazioni sui garanti
Le informazioni sui garanti vengono prodotte solo su specifica richiesta dell’interessato. Il prospetto riporta i dati anagrafici dei soggetti che hanno prestato garanzie personali e/o reali, gli intermediari presso cui le garanzie sono state prestate, il valore delle garanzie e gli importi garantiti.
Informazioni sui garanti - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C - Rettifiche" e riguarda le rettifiche alle segnalazioni delle garanzie personali e/o reali rilasciate dal garante in favore del garantito (soggetto che ha richiesto i dati).
Informazioni sui garanti - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C - Rettifiche" e riguarda le rettifiche alle segnalazioni delle garanzie personali e/o reali rilasciate dal garante in favore del garantito (soggetto che ha richiesto i dati).
Le Parti C , D , D1 , DA , DA1 , E , F , F1 e G vengono fornite se, negli archivi della Centrale dei rischi, sono presenti le relative informazioni.
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Le altre Parti
Parte DA Parte DA
Parte DA1 Parte DA1
Parte E Parte E
Informazioni sui debitori ceduti
Il prospetto riporta informazioni relative ai soggetti i cui debiti sono stati ceduti (dal soggetto che ha richiesto i dati) nell'ambito di operazioni di factoring, di operazioni di sconto pro soluto e di operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. Sono indicati i dati anagrafici dei soggetti ceduti, la denominazione dell'intermediario al quale sono stati ceduti i crediti e il valore nominale degli stessi.
Informazioni sui debitori ceduti
Il prospetto riporta informazioni relative ai soggetti i cui debiti sono stati ceduti (dal soggetto che ha richiesto i dati) nell'ambito di operazioni di factoring, di operazioni di sconto pro soluto e di operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. Sono indicati i dati anagrafici dei soggetti ceduti, la denominazione dell'intermediario al quale sono stati ceduti i crediti e il valore nominale degli stessi.
Informazioni sui debitori ceduti - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C – Rettifiche” e riguarda le rettifiche alle informazioni sui debitori ceduti..
Informazioni sui debitori ceduti - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C – Rettifiche” e riguarda le rettifiche alle informazioni sui debitori ceduti..
Elenco delle società di cui il richiedente risulta essere socio
Elenco delle società di cui il richiedente risulta essere socio
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Le altre Parti
Parte F Parte F
Parte F1 Parte F1
Segnalazioni di Rischio pervenute da altre Centrali Rischi Pubbliche Europee
Il prospetto riporta l’indebitamento globale per cassa e firma risultante presso ciascuna Centrale dei rischi aderente agli scambi; vengono distinti gli affidamenti di cui il soggetto beneficia singolarmente da quelli in cointestazione con altri nominativi.
Segnalazioni di Rischio pervenute da altre Centrali Rischi Pubbliche Europee
Il prospetto riporta l’indebitamento globale per cassa e firma risultante presso ciascuna Centrale dei rischi aderente agli scambi; vengono distinti gli affidamenti di cui il soggetto beneficia singolarmente da quelli in cointestazione con altri nominativi.
Segnalazioni di Rischio pervenute da altre Centrali Rischi Pubbliche Europee - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C – Rettifiche” e riguarda le rettifiche alle informazioni sui debitori ceduti..
Segnalazioni di Rischio pervenute da altre Centrali Rischi Pubbliche Europee - Rettifiche
Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C – Rettifiche” e riguarda le rettifiche alle informazioni sui debitori ceduti..
Parte G Parte G
Rilevazione Inframensile degli eventi
Il prospetto riporta le informazioni - comunicate da ciascun intermediario segnalante -su alcune tipologie di eventi che riguardano la situazione debitoria dell’interessato successivamente all’ultima rilevazione conclusa. In particolare, riporta l’accertamento di uno stato di sofferenza o l’accordo circa la ristrutturazione di una o piu’ linee di credito, la data in cui tale situazione si è verificata e l’eventuale annullamento di informazioni erroneamente comunicate.
Rilevazione Inframensile degli eventi
Il prospetto riporta le informazioni - comunicate da ciascun intermediario segnalante -su alcune tipologie di eventi che riguardano la situazione debitoria dell’interessato successivamente all’ultima rilevazione conclusa. In particolare, riporta l’accertamento di uno stato di sofferenza o l’accordo circa la ristrutturazione di una o piu’ linee di credito, la data in cui tale situazione si è verificata e l’eventuale annullamento di informazioni erroneamente comunicate.
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La Centrale Rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti a esso legati da rapporti di coobbligazione.
Ove il soggetto segnalato sia una cointestazione, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari
Il flusso di ritorno personalizzato
La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate
a suo nome dagli intermediari.
La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate
a suo nome dagli intermediari.
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Le istituzioni creditizie ricevono mensilmente anche un set di informazioni relative alla distribuzione dei rischi complessivamente censiti a livello di sistema nel mese di riferimento, distinti per singola categoria di censimento e per variabile di classificazione.
Le distribuzioni dei rischi sono costruite sulla base di differenti criteri tra i quali l’attività economica del censito, la localizzazione del cliente, la classe di grandezza degli affidati, le caratteristiche degli enti segnalanti, ecc.
Il flusso di ritorno statistico mensile
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Il valore dell’informazione statistica
Segnalazioni
Segnalazioni Patrimonio informativo Patrimonio informativo
Aziendale
Esterno
In un mercato aperto e altamente competitivo, il valore dellvalore dell’informazione ’informazione statistica quale risorsa strategica per orientare le scelte degl statistica quale risorsa strategica per orientare le scelte degli i operatori
operatori tende a divenire sempre più pregnante;
L’informazione stessa si configura quale “bene pubblico”, cioè una risorsa messa a disposizione della collettività da parte di organismi specializzati.
Ciò risulta ancora più vero in una rilevazione nominativa e dal contenuto altamente sensibile quale sono le informazioni derivanti dalla Centrale
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Gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale Rischi nei modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.
La Banca d’Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei Rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e trattate.
La conservazione dei dati
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richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due
mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione ritardi superiori sanati anche
su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione eventi negativi (ossia
morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al
rimborso) rapporti che si sono svolti
positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
36 mesi
Fonte: Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (SIC) (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)
Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di informazioni creditizie
Di fatto, i dati scambiati tra Intermediari Finanziari, Banca d’Italia e Centrale Rischi sono conservati “ad
libitum” (anche oltre 10/15 anni)
Di fatto, i dati scambiati tra Intermediari Finanziari, Banca d’Italia e Centrale Rischi sono conservati “ad
libitum” (anche oltre 10/15 anni)
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9 Le modifiche inerenti eventuali posizioni errate possono essere effettuate solo ed esclusivamente per un periodo di 12 mesi antecedenti la scoperta della 12 mesi antecedenti la scoperta della informazione
informazione.
9 Quindi nel caso in cui il documento della Centrale Rischi non venga tempestivamente corretto, l l ’ ’ imprenditore imprenditore incorre nel rischio di trovarsi perennemente con una informativa non esatta con conseguente danno danno derivante della percezione della propria posizione derivante della percezione della propria posizione verso il sistema creditizio in generale.
verso il sistema creditizio in generale.
9 Tale pregiudizio, oltre che a tradursi in uno scadimento di immagine, rende inoltre difficoltoso l’accesso alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’azienda.
La conservazione dei dati - Rischi connessi
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Analisi Quantitativa Analisi Andamentale Analisi Qualitativa Bilanci
Centrale dei
Rischi
InformazioniAttribuzione Punteggi
Rating Scoring
Ponderazioni
L’analisi andamentale e la Centrale dei Rischi
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Operativo
Monitoraggio
Incaglio
Sofferenza Interne
Esterne
Risk Manager
Ufficio Legale
Pre-contenzioso
Contenzioso
Livello Referente Stato
In Bonis Segnalazioni
Esterne
I Livelli delle segnalazioni
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Accordato Utilizzato
Fatturato annuo (365)
Clienti (es.150)
Magazzino (es.90)
Fornitori (es.40)
<= 75%
Capitale Circolante Operativo - CCO
<= 75% <= 55%
Delta giorni max 200
4 volte/anno N° Banche
segnalanti
Sconfinamenti M/M derivati Past Due
Analisi “correlata” della Centrale dei Rischi
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Centrali dei Rischi
“Credit Bureau” o “Sic Società di informazioni
creditizie”
Centrali dei Rischi
“Credit Bureau” o “Sic Società di informazioni
creditizie”
¾ Società Interbancaria per l’Automazione (SIA)
¾ Centrale rischi finanziaria - business information services (CRIFBIS)
¾ Dun & Bradstreet (D&B)
¾ Experian Information Services (EIS)
¾ Consorzio a Tutela del Credito (CTC)
¾ Associazione Italiana Leasing (ASSILEA)
ECAI
“External Credit Assessment Institution”
ECAI
“External Credit Assessment Institution”
Dal Crédit Bureau alle ECAI
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Banche
Centrale dei Bilanci
Cerved Società di informazione
commerciale
Società di analisi e studi di mercato Centrale dei Rischi
di Banca d’Italia
Classificazione Microsettori Classificazione
Proprietaria
Classificazione ISTAT - ATECO Centrali Rischi
private (SIC) Centrale dei Rischi
SIA
Percorso delle informazioni finanziarie e commerciali
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9 La Centrale dei Bilanci è nata nel 1983 per iniziativa della Banca
Centrale dei Bilancid’Italia e delle maggiori banche italiane
9 Lo scopo della Centrale è la raccolta, tramite il contributo delle banche aderenti, dei bilanci delle società di capitale italiane, la loro classificazione, e lo sviluppo di metodologie di analisi delle performance economico-finanziarie a livello di impresa e di settore
9 La banca dati comprende circa 45.000 imprese
9 A partire del 1996, circa metà del campione annuale è aggiornato sulla base dei bilanci acquisiti dal CERVED B.I. CERVED B.I., società controllata dalla Centrale dei Bilanci che archivia i bilanci depositati annualmente presso il Registro delle Imprese da tutte le società di capitali italiane
9 Il sistema informativo della Centrale dei Bilanci comprende inoltre le seguenti banche dati
Bilanci consolidati (circa 800 all’anno
Mappatura dei gruppi di imprese (circa 1.000, pari a 16.000 società affiliate)
La Centrale dei Bilanci e Cerved
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9 Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare (D. Lgs. 21/11/2007 n.231).
9 Obbligo, per tutti gli iscritti all’art. ex 107, di segnalazione (ex D. Lgs. 21/11/2007 n.231) all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
La Banca d’Italia e cambiamenti in corso
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