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COSTITUZIONE Patriarchatum origo con la quale si promulgano le nuove norme riguardanti l organizzazione del Patriarcato Camuno

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COSTITUZIONE “Patriarchatum origo”

con la quale si promulgano le nuove norme riguardanti l’organizzazione del Patriarcato Camuno

I - L’ORIGINE DEL PATRIARCATO E STORIA DELLA FESTA DI SAN SIRO

1. L’origine del Patriarcato risale, secondo alcune fonti e testimonianze, ai primi decenni del XX secolo. Tale ‘associazione’ mirava inizialmente ad in- staurare rapporti profondi tra i seminaristi provenienti dalla terra camu- na, quando il numero dei seminaristi diocesani era ancora particolarmente alto.

2. Con l’andare del tempo, il Patriarcato assunse una più precisa conforma- zione. Man mano si instaurò l’usanza di convocare un vero e proprio Sino- do dei seminaristi camuni, con l’intento di creare una maggiore partecipa- zione nella decisione e nell’applicazione delle varie direttive. Tutto questo grazie anche all’impulso di mons. Enrico Tosi, per molti anni padre spiri- tuale del Seminario Diocesano.

3. Elemento peculiare e sostanziale del Patriarcato è costituito dai festeg- giamenti in onore del santo patrono, il giorno 9 dicembre. Lungo gli anni diversi sono stati i modi in cui la felice ricorrenza si è svolta grazie anche alla vicinanza con il giorno della solennità dell’Immacolata Concezione, ma la fedeltà e la devozione a san Siro sono rimaste intatte. Pochissime, e mo- tivate, sono state le sospensioni: o per motivi bellici, o per situazioni deli- cate.

II – MOTIVI DELLA PRESENTE

4. Le condizioni attuali sono molto diverse da quelle vissute all’epoca della fondazione del patriarcato. Molti interventi a carattere legislativo sono stati operati per fronteggiare le situazioni contingenti che si presentavano man mano. Il decreto “De Camuno Patriarca eligendo”, modificato dalla co-

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stituzione “De Camuno Pontifice”, oltre ad essere inadeguato ai giorni no- stri, presenta numerose lacune e contraddizioni. Problematica è anche la questione della concessione della cittadinanza, pratica sottoposta alle ispi- razioni del patriarca pro-tempore che non da oggettive circostanze e mo- tivazioni. Circa un anno fa presentammo al sinodo la bozza di una nuova costituzione che disciplinasse i vari aspetti del patriarcato. Dopo alcuni suggerimenti di semplificazione e riflessioni personali, avvalendoci delle facoltà conferiteci dal suddetto decreto e dall’ufficio di Patriarca, promul- ghiamo il decreto “Patriarchatus Sancti Siri” circa l’organizzazione e il fun- zionamento del Patriarcato Camuno che entrerà in vigore subito, con la simultanea abrogazione sia del decreto “De Camuno Patriarca eligendo”, sia della costituzione “De Camuno Pontifice”, incluse le successive modifi- che, che di qualsiasi intervento normativo.

Dato a Brescia il 22 settembre 2014, Il Patriarca.

Don Marco Mondinini.

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DECRETO “Patriarchatus Sancti Siri”

Contenenti le nuove disposizioni

per l’organizzazione del Patriarcato Camuno

I – IL PATRIARCATO

1 - Il Patriarcato di san Siro è composto dai seminaristi fre- quentanti il Seminario Vescovile Diocesano di Brescia di origi- ne camuna, perché residenti nelle zone pastorali I, II, III e IV come intese e chiamate dalla Diocesi di Brescia al momento dell’approvazione di tale costituzione.

2 – Fanno parte del territorio Patriarcale le seguenti comunità parrocchiali: Anfurro, Angolo Terme, Angone, Aprica (Passo dell’), Artogne, Astrio di Breno, Beata, Berzo Demo, Berzo Infe- riore, Bessimo, Bienno, Boario Terme, Borno, Bossico, Branico, Braone, Breno, Canè, Capo di Ponte, Castelfranco di Rogno, Ce- degolo, Cemmo, Ceratello, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civi- date Camuno, Cogno, Corna di Darfo, Cortenedolo, Corteno Golgi, Corti, Darfo, Demo di Berzo, Edolo, Erbanno, Esine, Frai- ne, Fucine, Garda di Sonico, Gianico, Gorzone, Gratacasolo, Grevo, Grignaghe, Incudine, Losine, Loveno Grumello, Lovere, Lozio, Malegno, Malonno, Mazzunno, Monno, Monte di Berzo, Montecchio, Nadro, Niardo, Novelle di Sellero, Ono S. Pietro, Ossimo Inferiore, Ossimo Superiore, Paisco, Paspardo, Pescar- zo di Capo di Ponte, Pescarzo di Breno, Pezzo, Piamborno, Pian Camuno, Piano di Costa Volpino, Piazze d’Artogne, Pisogne, Plemo, Pontagna, Pontasio, Ponte di Legno, Ponte Saviore, Pre- casaglio, Prestine, Qualino, Rino di Sonico, Rogno, S. Vigilio di Rogno, Sacca, Santicolo, Saviore, Sellero, Solato, Sonico, Sonvi- co, Stadolina, Temù, Terzano, Toline, Tonale (Passo del), Valle di Saviore, Vezza d'Oglio, Villa Dalegno, Villa di Lozio, Vione, Vissone, Volpino.

II – IL PATRIARCA

3 – Il Patriarca presiede il Patriarcato Camuno nel quale gode di pieni poteri. Il suo operato può essere sottoposto soltanto all’eventuale giudizio dell’autorità ecclesiastica e dei tribunali ecclesiastici per le materie di relativa competenza, escluso co-

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munque ogni atto relativo alla vita del Patriarcato. L’ufficio Pa- triarcale è esclusivamente personale.

4 – L’ufficio patriarcale spetta di diritto al diacono camuno re- sidente da maggior tempo in Seminario. Nel caso in cui fosse soltanto uno il diacono egli assume automaticamente l’incarico.

5 – Nel caso in cui entrambi i candidati all’ufficio patriarcale risiedano dal medesimo tempo in Seminario, l’elezione del Pa- triarca è compiuta dal Sinodo Camuno. Non sono validi voti per procura. Perché tale elezione sia valida si deve raggiungere il quorum dei 2/3 dei Padri sinodali. Se i Padri sinodali aventi diritto di voto fossero in numero uguale o inferiore a tre sarà necessario raggiungere l’unanimità dei consensi. Qualora resti, a motivo della rinuncia degli altri, un solo candidato, egli è au- tomaticamente eletto.

6 – È compito del Patriarca convocare il Sinodo Camuno entro il mese di maggio per eleggere il successore, o l’Amministrato- re Patriarcale.

7 – Il Patriarca decade e diviene emerito con l’ordinazione pre- sbiterale o per dispensa dall’ordine diaconale.

8 – Solo il Patriarca diacono ha il diritto di presiedere i solenni Vespri di san Siro, o altre ore liturgiche, e il diritto di indossare insegne che esprimano la sua identità patriarcale.

III – IL SINODO CAMUNO

9 – Il Sinodo Camuno è l’organo collegiale del Patriarcato. Esso è chiamato a eleggere il Patriarca Camuno, o il Vicario reggente in sede vacante, e a consigliarlo nelle scelte. È composto dai seminaristi camuni del Seminario diocesano di Brescia, chia- mati per questo Padri Sinodali.

10 – Il Sinodo si riunisce ordinariamente due volte l’anno. En- tro il mese di settembre per organizzare i festeggiamenti del patrono e entro il mese di giugno qualora debba eleggere il fu- turo Patriarca.

11 – Il Sinodo è ordinariamente convocato, tramite notifica- zione del Segretario, dal Patriarca che stabilisce l’ordine del

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giorno. Può essere convocato un Sinodo straordinario da al- meno i 2/3 dei Padri sinodali, se lo richiedono in forma scritta al Patriarca. Il Sinodo per eleggere il successore viene convoca- to dal Vicario Patriarcale.

IV – IL SEGRETARIO

12 – Il Patriarca sceglie tra i Padri sinodali il suo segretario.

13 – Il segretario è chiamato a custodire l’archivio patriarcale e il timbro. Svolge, inoltre, mansioni di segreteria quali: la ge- stione della corrispondenza, la gestione dei mezzi di comuni- cazione, l’organizzazione tecnica della festa e la gestione della cassa.

14 – Il segretario non ha alcun diritto di successione automati- ca al Patriarca, eccetto i casi di cui agli artt. 4, e 5.

15 – Giuda le operazioni di voto e di scrutinio durante l’elezione del Patriarca.

V – IL VICARIO PATRIARCALE

16 – Il Patriarca può scegliere, qualora lo ritenga utile o neces- sario, un Vicario Patriarcale tra i Padri sinodali più avanti negli studi. Egli potrà essere lo stesso segretario.

17 – Il Vicario Patriarcale è chiamato a rappresentare il Pa- triarca qualora fosse impedito per qualunque motivo. Esercita, inoltre, il ruolo di Cerimoniere in occasione delle diverse cele- brazioni.

18 – Il Vicario Patriarcale decade automaticamente al decade- re del Patriarca. Può essere rimosso, per giusti motivi, dal Pa- triarca.

VI – LA SEDE VACANTE E L’AMMINISTRATORE PATRIAR- CALE

19 – Quello che nei tempi precedenti ha assunto il nome di Vi- cario Patriarcale reggente o Propatriarca è d’ora in avanti chiamato Amministratore Patriarcale. Egli è chiamato a guida- re il patriarcato in tempo di sede vacante.

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20 – La sede è dichiarata vacante dall’ultimo Patriarca in carica quando non si prospetti l’imminente ordinazione diaconale di almeno uno dei Padri Sinodali.

21 – L’ufficio di Amministratore Patriarcale è di natura perso- nale. Tale ufficio, quindi, non può essere assunto collegialmen- te dai Padri sinodali.

22 – L’Amministratore Patriarcale viene eletto nel Sinodo di maggio. Egli è scelto tra i membri della classe scolastica più al- ta. Le modalità di assunzione dell’ufficio o di elezione sono le medesime del Patriarca.

23 – Egli gode degli stessi poteri e prerogative del Patriarca, fatta eccezione per ciò che riguarda l’ordine sacro, in partico- lare ciò che è indicato dall’art. 8.

24 – Al momento dell’ordinazione diaconale assume l’ufficio di Patriarca.

25 – Nel caso in cui l’Amministratore rinunci al suo Ufficio o decada per cause di forza maggiore, si provveda alla nomina o all’elezione di un nuovo amministratore, rispettando i criteri dell’art. 22.

26 – Qualora non sia presente in seminario alcun camuno, re- sta in carica l’ultimo Patriarca legittimamente costituito. Egli manterrà il titolo di Patriarca fino al momento in cui non sarà possibile assegnare almeno il titolo di Amministratore Patriar- cale al primo camuno che entrerà in Seminario. In tale situa- zione saranno chiamati a svolgere l’ufficio di Padri sinodali i presbiteri in possesso di cittadinanza camuna ordinati negli ul- timi 4 anni.

VII – LE CITTADINANZE ONORARIE

27 – Sono elargite cittadinanze onorarie a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

a. Ascendenza camuna entro il 2° grado di parentela,

b. Servizio prestato per almeno 2 anni come seminarista e/o diacono transeunte in una parrocchia o più parroc- chie camune,

c. Ministero svolto come presbitero o diacono permanente per almeno 7 anni in una o più parrocchie camune,

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d. Sostegno concreto al Patriarcato

e. Sostegno stabile e frequente ad una realtà ecclesiale del territorio camuno.

28 – La richiesta di cittadinanza va redatta entro il 15 maggio dell’anno in corso e consegnata alla segreteria che lo sottopor- rà all’esame del Sinodo Camuno il quale emetterà un parere di natura consultiva e non vincolante per il Patriarca, o l’Amministratore, il quale deciderà dell’accettazione della ri- chiesta stessa.

29 – La cittadinanza onoraria consente la partecipazione ai fe- steggiamenti di san Siro. Qualora il richiedente fosse un semi- narista, la cittadinanza ottenuta resta quiescente fino al mo- mento dell’ordinazione presbiterale. Un registro delle cittadi- nanze sarà redatto e custodito dal segretario.

30 – La cittadinanza onoraria non comporta automatismi di assegnazione della cittadinanza ad altre persone se non al sin- golo verso cui è diretta.

31 – Il Patriarca può liberamente concedere ‘motu proprio’

una cittadinanza onoraria per meriti riconosciuti. Può altresì certificare con diploma una cittadinanza concessa solo oral- mente da un suo predecessore.

32 – Il Patriarca può stabilire la revoca temporanea o definiti- va della cittadinanza sia ai camuni di origine, sia a coloro che sono in servizio, sia ai cittadini onorari. L’Amministratore Pa- triarcale, invece, deve ottenere un parere positivo a maggio- ranza semplice dai Padri Sinodali.

VIII – I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SIRO

33 – È tassativo per i seminaristi camuni festeggiare il santo Patrono. Il giorno delle celebrazioni è ordinariamente il 9 di- cembre, salvo eccezioni.

34 – A tali festeggiamenti sono invitati tutti i vescovi, presbite- ri e diaconi residenti stabilmente nel territorio di competenza del patriarcato o originari delle parrocchie di cui all’art. 2, ma residenti fuori territorio, e quelli in possesso della cittadinanza onoraria.

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35 – Il Patriarca emani, entro la fine di ottobre, il decreto con- tenente le disposizioni vincolanti per la celebrazione della fe- sta. In caso di necessità il termine slitta all’11 novembre.

Dato a Brescia il 22 settembre 2014, Il Patriarca

don Marco Mondinini

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