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Coordinamento Legislativo

Roma, 16 gennaio 2013 Circ. n. 14221

AV.cl prot. n. 104

Federazioni Regionali Agricoltori Unioni Provinciali Agricoltori

Oggetto: Interventi normativi sul contratto di rete e sua disciplina.

La disciplina generale del contratto di rete, contenuta nell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del decreto-legge 10.2.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33, è in continua trasformazione, come testimoniano i continui interventi modificativi, fra i quali quelli recenti con l’art. 45 del decreto-legge n. 83 del 2012 (c.d. decreto crescita) e con l’articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 (c.d. decreto crescita bis).

Evoluzione normativa sul contratto di rete

L’articolo 6-bis della manovra economica (legge n. 133 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008), prevedeva che con decreto del MISE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese.

La legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 (c.d. decreto incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, disciplina il contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi che con tale strumento si possono realizzare.

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La legge sviluppo n. 99 del 2009 ha abrogato l’art. 6-bis della manovra economica, introducendo significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33 del 2009. In particolare:

♦ è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le spa;

♦ è stata disciplinata la responsabilità verso terzi delle reti. Infatti, la versione originale della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla citata legge sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.

La legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto importanti novità:

♦ è stata resa facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete;

♦ è stata prevista un’importante novità dal punto di vista fiscale: una quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune potrà non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.

Le legge n. 134 del 2012 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 83 del 2012, c.d. “Decreto Sviluppo”, ha novellato il testo della norma in relazione ad alcuni profili:

♦ la responsabilità patrimoniale – per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma comune – è limitata al fondo comune;

♦ va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle spa;

♦ il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale e trasmesso agli uffici del Registro delle imprese, attraverso un modello standard tipizzato;

♦ tra gli elementi necessari del contratto, se istituito un fondo patrimoniale, devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete;

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♦ le modifiche del contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso la sezione del Registro Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.

L’ufficio del Registro Imprese provvede alla comunicazione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d’ufficio;

♦ le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, e ove sia costituito il fondo comune, possono iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede giuridica della rete;

♦ al contratto di rete non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (normativa in materia di contratti agrari).

La legge n. 221 del 2012 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 179 del 2012 c.d. “Decreto Sviluppo bis” stabilisce:

♦ il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori;

♦ per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente. E’ esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale per le “reti-soggetto”;

♦ per la contrattazione pubblica:

 le reti d’impresa vengono inserite tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione alle gare d’appalto, novellando così il testo dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice appalti);

♦ per le imprese agricole:

 al contratto di rete non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (contratti agrari);

 è istituito presso Ismea un fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare dei contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si

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 applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma.

I fondi, a tutela per il reddito degli agricoltori, saranno aperti non solo alle imprese agricole ma anche agli altri soggetti partecipanti ai contratti di rete.

 Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.

Nozioni di contratto di rete

Secondo la normativa il contratto di rete è il contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ed a tale fine si obbligano sula base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune uno o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Elementi tipici del contratto di rete

Con il contratto di rete:

a) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato;

b) gli imprenditori su una base di un programma comune di rete;

c) “si obbligano” a: c1) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; c2) a collaborare in forma ed in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; c3) ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

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Istituzione di un fondo patrimoniale comune

In via facoltativa il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato ad esercitare una attività, anche commerciale con i terzi.

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune comporta:

 Applicazione, in quanto compatibili – delle disposizioni di cui agli artt.

2614 (fondo consortile) e 2615 II comma cc (e cioè per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati) questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote;

 I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

 I creditori particolari di chi partecipa alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;

 entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e lo deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

 si applica, in quanto compatibile l’art. 2165-bis, terzo comma cc. e cioè negli atti e nella corrispondenza devono essere indicati la sede della rete, l’ufficio presso il quale risulta iscritto ed il numero dell’iscrizione.

Il fondo comune si risolve in una sorta di “cassa comune” alimentata da conferimenti (iniziali) e contributi (successivi e eventuali) e dotata di una propria autonomia patrimoniale.

Costituzione della rete di impresa

Il contratto di rete deve essere redatto per:

 atto pubblico;

 scrittura privata autenticata;

 atto firmato digitalmente;

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 nel settore agricolo, viene previsto che il contratto di rete può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di uno o più organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo (art. 36, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012; c.d. decreto crescita bis.).

Contenuto del contratto

Il contratto di rete deve contenere:

 il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete (qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune);

 l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate, con gli stessi, per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

 la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune;

 la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, nonché le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio dei relativi diritti.

Nel caso di istituzione di fondo patrimoniale e dell’organo comune, l’atto in aggiunta ai requisiti di cui sopra dovrà:

 indicare la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo patrimoniale comune;

 indicare, in presenza di istituzione di organo comune, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione nel corso del rapporto.

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Soggettività giuridica

Il contratto di rete, laddove prevede la costituzione di un fondo patrimoniale e la istituzione di un organo comune, può chiedere di acquistare la soggettività giuridica. In tal modo diviene titolare di diritti e doveri e più in generale, di situazioni giuridiche attive e passive.

Nel caso di acquisizione della soggettività giuridica per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Organo comune

Istituendo un organo di rete, i contraenti danno vita ad un centro di produzione di regole di azione e/o di atti, e/o di attività imputati all’ente (soggetto giuridico, centro autonomo di imputazione) per il quale l’organo agisce.

Il decreto Crescita bis ha rideterminato i poteri di rappresentanza dell’organo comune, prevedendo che detto organo agisce in rappresentanza:

 dalla rete unitariamente intesa, quando essa acquista soggettività giuridica; delle singole imprese aderenti alla rete, qualora faccia difetto la soggettività e sempreché il contratto di rete non disponga diversamente.

La rappresentanza dell’organo comune, in quest’ultima ipotesi, viene gestita mediante regolamentazione affidata ai componenti la rete.

In tale evenienza è previsto che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, ovvero degli imprenditori anche individuali, aderenti al contratto, con particolare riferimento al campo della programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito ed in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale, nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando quest’ultima acquista soggettività giuridica, mentre è incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, in assenza del requisito della soggettività.

L’organo comune agisce nell’esercizio dei poteri di rappresentanza come mandatario comune. L’essenza dell’attività che l’organo comune è

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chiamato a svolgere, sta proprio nel compimento di atti giuridici per conto dei partecipanti alla rete; insomma una sorta di mandato collettivo.

Il mandatario (organo comune) è costantemente soggetto alle istruzioni e alle direttive del mandante.

Attraverso la regolamentazione del contratto di rete, si dovranno disciplinare le ipotesi di cessazione dei partecipanti l’organo comune, la sostituzione degli stessi, le eventuali ipotesi di subentro automatico, eventuali meccanismi di rotazione tra i vari partecipanti la rete, ecc.

Sul piano contrattuale l’organo comune potrebbe essere un organo monocratico uni-personale o un organo a composizione plurisoggettiva, a sua volta determinato in un numero fisso di membri o in un numero variabile.

L’organo comune potrebbe prevedere anche una articolazione più complessa, con la presenza di comitati o di una pluralità di organi delegati con funzioni diverse (comitati direttivi, consultivi, strategici, ecc.).

Dalla formulazione della norma sembrerebbe escludersi la costituzione di più organi gestori anziché di un unico organo. Per contro nulla impedisce di procedere alla creazione di un organo di controllo o di revisione.

Efficacia del contratto

Ai fini dell’efficacia del contratto di rete, è prescritta l’iscrizione nel registro delle imprese del “contratto”, e non già della rete come soggetto.

Nel caso di società, di consorzio, l’iscrizione avviene in una posizione di registro delle imprese autonoma e separata aperta proprio in nome dell’ente che viene costituito.

Per contro nel caso della rete il contratto è iscritto all’interno delle posizioni già aperte in nome delle imprese aderenti alle reti.

La normativa prevede che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

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In difetto di iscrizione il contratto è sostanzialmente inefficace.

Il decreto-legge n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione n.

221/2012 all’articolo 36, comma 5, prevede che nel settore agricolo, il contratto può essere sottoscritto con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.

Da ultimo va ricordato che è consentita una iscrizione unica di eventuali modifiche apportate al contratto di rete (ad esempio variazioni del testo contrattuale originario, nuove adesioni, modifica all’identità dell’organo comune, ecc), essendo previsto che le stesse siano redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta tale impresa.

L’Ufficio ricevente provvederà, poi, alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione della modifica a tutti gli altri uffici del registro delle imprese, presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, i quali provvederanno d’ufficio alle relative annotazioni.

L’articolo 36 del decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n.

221/2012 ha confermato la necessità di operare una distinzione fra le reti di imprese non dotate di fondo comune e organo comune (c.d. reti leggere) e quelle previste, invece, di tali elementi (c.d. reti pesanti). Per le prime l’assunzione della soggettività giuridica è sempre preclusa; per la seconda, invece, l’acquisizione di tale prerogativa è facoltativa e condizionata all’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Il contratto di rete per le imprese agricole

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 45, comma 3), che

“Al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

In questo modo la normativa sul contratto di rete risulta impermeabile alle disposizioni vincolistiche proprie della legislazione sui rapporti agrari (tipicità delle figure di conduzione, del terreno, riconducibilità coattiva di tutte le forme di concessione ed uso del terreno agricoli alla affittanza).

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In forza del coordinato disposto del decreto-legge n. 179/2012 e della legge di conversione n. 221/2012, è stabilito quanto segue:

((2-bis. E’ istituito presso l’ISMEA un fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

((2-ter. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il suddetto fondo di mutualità partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2- bis.

Il decreto-legge n. 179/2012 coordinato con la legge di conversione n.

221/2012, all’articolo 36 comma 5 prevede: “Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo”.

Esperienze operative

Pur essendo di recente adozione la normativa in materia di contratto di rete, l’esperienza ha già collaudato tale strumento contrattuale.

Dall’esame in quanto emerge dalla prassi economica, risulta che è possibile ricavare dalla prassi un dato empirico di particolare interesse: e cioè che la prassi ha fin qui optato per la costituzione di reti di tipo associativo solo in situazioni sporadiche, limitate, preferendo procedere alla costituzione di reti di tipo collaborativo, senza dar vita a realtà particolarmente strutturate.

Cordiali saluti.

Antonio Vincenzi

Responsabile del Coordinamento

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