• Non ci sono risultati.

Comunicazioni ed informazioni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comunicazioni ed informazioni"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

ISSN 0378-701X

C 291

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

40° anno 25 settembre 1997

Edizione

in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d' informazione Sommano Pagina

I Comunicazioni

Commissione

ECU . 1

97 / C 291 / 01

97 / C 291 / 02 Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di

commercializzazione 2

97 / C 291 / 03 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

— Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (') 3

97 / C 291 / 04 Parere della Commissione, del 10 settembre 1997 , riguardante il progetto di smalti­

mento di residui radioattivi del centro nucleare di trattamento e di condizionamento

« Centraco» (Francia), in conformità all'articolo 37 del trattato Euratom 8

97 / C 291 / 05 Parere della Commissione , del 10 settembre 1997 , riguardante il piano per lo smalti­ mento dei residui radioattivi provenienti dall'impianto di trattamento solventi di Sel­ lafield, della British Nuclear Fuels pie, Sellafield, Cumbria, Regno Unito, in confor­

mità all' articolo 37 del trattato Euratom 9

97 / C 291 / 06 Comunicazione della Commissione europea, in applicazione dell'articolo 4 , para­

grafo 4 del protocollo n. 4 (relativo alla definizione della nozione di «prodotti origi­ nari» dell' accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca, la Repub­ blica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria e la Romania, degli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, e dell' accordo interinale tra la Comunità europea e la Slovenia, in applicazione del­ l' articolo 4 , paragrafo 4 del protocollo n . 3 (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari » degli accordi di libero scambio con l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera e in applicazione dell' articolo 3 , paragrafo 4 del protocollo n . 4 sulle

norme di origine dell' accordo SEE 10

97 / C 291 / 07 Caso n . IV/ 36 . 586 — British Digital Broadcasting (BDB) (') 11

(') Testo rilevante ai fini del SEE (segue)

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

1

(2)

Numero d'informazione Sommano (segue) Pagina

97 /C 291 /08 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n . IV/M.991 — Promodès /

Casino) (') 13

97 /C 291 /09 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.992 — Promodès /

Rallye) (') 14

II Atti preparatori

Commissione

97/C 291 / 10 Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnolo­

gico e di dimostrazione ( 1998-2002) (') 15

97 /C 291 / 11 Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al Quinto programma qua­ dro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia

atomica (Euratom) ( 1998-2002) (') 16

IT

(') Testo rilevante ai fini del SEE

(3)

25 . 9 . 97 IT I Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 1

I (Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (') 24 settembre 1997

(97 / C 291 /01 )

Importo in moneta nazionale per una unità : Franco belga

e lussemburghese 40,6013

Corona danese Marco tedesco Dracma greca

Marco finlandese Corona svedese

Sterlina inglese

Dollaro USA Dollaro canadese

Yen giapponese

Franco svizzero

Corona norvegese Corona islandese Dollaro australiano Dollaro neozelandese Rand sudafricano

5,87029 8,39645 0,688585 1,11138 1,54381 133,032

1,61972 7,96801 79,7968

1,54144 1,74306 5,21402 7,48901

1,96714 310,907 166,006

6,60935 0,753067 1920,47

2,21508 13,8433 200,048

Peseta spagnola

Franco francese Sterlina irlandese Lira italiana Fiorino olandese Scellino austriaco

Scudo portoghese

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmet­ tere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.

Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo :

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles ;

— trasmettere il proprio indicativo di telex ;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu ;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota : Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n . 296 60 11 ) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune .

(') Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30 . 12 . 1978 , pag. 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 / 89 (GU L 189 del 4 . 7 . 1989, pag. 1 ).

Decisione 80/ 1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag. 34).

Decisione n . 3334/ 80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23 . 12 . 1980, pag. 27 ).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980 , applicabile al bilancio generale delle Comunità euro­

pee (GU L 345 del 20 . 12 . 1980, pag. 23 ).

Regolamento (CEE) n. 3308 / 80 del Consiglio (GU L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag. 1 ).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30 . 10 . 1981 , pag. 1 ).

(4)

25 . 9 . 97

C 291 / 2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di

commercializzazione (97 /C 291 / 02 )

[Stabiliti il 23 settembre 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n . 822 / 871

Centri di commercializzazione

ECU

per % vol/hl

% del PO 0

% del PO °

R I Prezzo d'orientamento * 3,828 Heraklion

Patrasso

Requena

Reus

Villafranca del Bierzo Bastia

Béziers 99 %

98 %

96 % nessuna quotazione

nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione (')

nessuna quotazione 3,800 3,738 nessuna quotazione

3,663 nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione (')

nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione

4,053 4,306 3,831 Montpellier

Narbonne Nìmes

Perpignan

Asti Firenze Lecce Pescara

Reggio Emilia

Treviso 106 %

112 % 100 %

Verona (per ì vini locali) Prezzo rappresentativo

R II Prezzo d'orientamento * 3,828

Centri di commercializzazione

ECU

per % vol/hl

A I Prezzo d'orientamento * 3,828

Atene nessuna quotazione

Heraklion nessuna quotazione

Patrasso nessuna quotazione

Alcázar de San Juan nessuna quotazione

Almendralejo 1,885

Medina del Campo nessuna quotazione (')

Ribadavia nessuna quotazione

Villafranca del Penedès nessuna quotazione Villar del Arzobispo nessuna quotazione (')

Villarrobledo nessuna quotazione (')

Bordeaux nessuna quotazione

Nantes nessuna quotazione

Bari nessuna quotazione

Cagliari nessuna quotazione

Chieti nessuna quotazione

Ravenna (Lugo, Faenza) 2,685

Trapani (Alcamo) nessuna quotazione

Treviso 3,800

Prezzo rappresentativo 2,832

ECU / hi

A II Prezzo d'orientamento * 82,810

Rheinpfalz (Oberhaardt) 70,419 Rheinhessen (Hügelland ) 70,620

La regione viticola della

Mosella lussemburghese nessuna quotazione

Prezzo rappresentativo 70,479

A III Prezzo d'orientamento * 94,570

Mosel-Rheingau nessuna quotazione

La regione viticola della

Moselia lussemburghese nessuna quotazione Prezzo rappresentativo nessuna quotazione

49 %

70 %

99 % 74 %

85 % 85 %

85 % Heraklion

Patrasso

Calatayud

Falset

Jumilla

Navalcarnero

Requena

Toro Villena Bastia

87 % nessuna quotazione

nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione (l )

3,320 nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione (l )

nessuna quotazione nessuna quotazione

3,040 3,040 nessuna quotazione nessuna quotazione nessuna quotazione

3,111

Brignoles

Bari Barletta

Cagliari

Lecce Taranto

79 % 79 %

Prezzo rappresentativo 81 %

ECU / hl

62,150 R III Prezzo d'orientamento *

Rheinpfalz-Rheinhessen

(Hiigelland ) nessuna quotazione

(') Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n . 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall' I . 2. 1995 .

° PO = Prezzo d'orientamento .

(5)

25 . 9 . 97 IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(97 / C 291 / 03 ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione : 4. 12 . 1996 Titolo : Ford Charleville-Mézières

Obiettivo : Sviluppo regionale (settore : automobilistico) Stato membro : Finlandia [Parti dei NUTS III («maa­

kunta») di Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois­

Karjala, Etelä-Savol Base giuridica : Prime à l'aménagement du territoire :

aides ad hoc Aiuto n.: N 494 / 96

Titolo : Modifica del regime di aiuti ai trasporti nelle re­ gioni nordiche

Obiettivo : Regionale

Bilancio : Investimento (attualizzato) di 124 Mio di FRF ; ESN : 10,1 Mio di FRF

Intensità dell'aiuto : 8,1 % ESN

Durata : 3 anni

Base giuridica : Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kul­

jetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttami­

sesta

Data di approvazione : 4. 6. 1997 Stato membro : Germania (Berlino) Bilancio : 28 Mio di FIM (5 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto : Dal 7 % al 29 % dei costi di tra­

sporto

Durata : Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999

Condizioni : Relazione annuale

Aiuto n.: N 901 /96

Titolo : Fondi di liquidità del Land di Berlino a favore di imprese in difficoltà

Obiettivo : Aiuto alla ristrutturazione di imprese in diffi­

coltà

Data di approvazione : 5 . 2 . 1997

Base giuridica : Richtlinie für den Liquiditätsfonds Berlin der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe der

Stadt Berlin vom 23 . 8 . 1996

Stato membro : Svezia (Parti dei «län» di Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Koppar­ berg och Gävleborg)

Aiuto n.: NN 82 / 96

Titolo : Regime di aiuti ai trasporti nelle regioni nordiche Obiettivo : Sviluppo regionale

Bilancio : 100 Mio di DEM (circa 52,5 Mio di ECU) Intensità dell'aiuto : Prestiti pari al massimo a 5 Mio di DEM (circa 2,6 Mio di ECU)

Durata : 31 . 12 . 2006 (ultimo rimborso) Condizioni : Relazione annuale dettagliata Base giuridica : Förordning SFS 1980:803 och SFS

1995:892

Bilancio : 287 Mio di SEK all'anno (33 Mio di ECU) Intensità dell'aiuto : Intensità comprese tra il 5 % e il 45 % dei costi di trasporto in funzione della distanza e

della zona

Data di approvazione : 26. 6. 1997 Stato membro : Italia (Marche)

Durata : 1997-2006

Aiuto n.: N 778 / 96 Condizioni : Relazione annuale

Titolo : Misure del Docup 1997/ 1999

Obiettivo : Favorire lo sviluppo delle aree obiettivo 2 della regione Marche

Base giuridica : Docup 1997/ 1999 Data di approvazione : 28 . 5 . 1997

Stato membro : Francia (Champagne-Ardenne)

Aiuto n.: N 222 / 97 Bilancio : 17,6 Mio di ECU

(6)

C 291 / 4 m Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

Intensità dell'aiuto :

1 ) Aiuti all'investimento :

— nelle zone ammissibili ex articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in seguito alla decisione relativa al­ l'aiuto N 27/97 (carta italiana), l'aiuto potrà rag­ giungere l'intensità massima autorizzata

2) Aiuti alla protezione dell'ambiente :

2) Aiuti all' assunzione/apprendistato :

— 60 % della spesa di apprendistato per il primo

anno

— 50 % della spesa di apprendistato per il secondo

anno

— 40 % della spesa di apprendistato per il terzo

anno

— 2 500 ECU per l'assunzione a tempo indetermi­

nato

— 25 % (punto 3.2 disciplina ambiente) 3 ) Aiuti al funzionamento :

3 ) Promozione dei prodotti locali :

— de minimis

Durata : 1997-1999

— 50 % delle spese di installazione dello stand alle­

stito e arredato ad una fiera Durata : Indeterminata

Data dì approvazione : 1 . 7 . 1997

Stato membro : Spagna (Comunidad Valenciana) Data di approvazione : 7. 7 . 1997 Stato membro : Spagna (Paese Basco)

Aiuto n.: N 16 / 97

Aiuto n.: N 141 / 97

Titolo : Modifica del regime (N 68 /95 ) di aiuti all'inve­ stimento in favore delle PMI situate nella zona di prio­

rità economica

Obiettivo : Sviluppo regionale mediante la concessione di

incentivazioni in favore delle PMI

Titolo : Regime di aiuti all'assunzione

Obiettivo : Creazione netta di occupazione a favore di talune categorie di persone in cerca di lavoro

Base giuridica : Decreto por el que se articulan las

medidas de ayudas a la contratación Base giuridica : Orden por la que se regula la concesión

de incentivos autonómicos en la zona de promoción eco­

nómica Bilancio : 813 Mio di ESP all'anno (± 4,9 Mio di ECU

all' anno)

Intensità dell'aiuto : 35 %-60 % ESL Durata : 1997-1999

Bilancio : 7 500 Mio di ESP all'anno (± 45,25 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto : 30 % ESL

Durata : 1997-1999

Data di approvazione : 7 . 7 . 1997 Stato membro : Spagna (Paese Basco) Data di approvazione : 7 . 7 . 1997

Stato membro : Italia (Campania) Aiuto n.: N 142 / 97

Aiuto n.: N 571 / 96 Titolo : Regime di aiuti a favore dell'assunzione di gio­

vani disoccupati

Obiettivo : Creazione netta di occupazione a favore di giovani disoccupati

Base giuridica : Decreto por el que se articulan las medidas de ayudas a la contratación de jóvenes desem­ pleados

Titolo : Provvidenze regionali in favore dell'artigianato Obiettivo : Aiuti alle imprese artigiane

Base giurìdica : Disegno di legge regionale recante modi­ fica delle leggi regionali del 4.5.1987, n. 28 ; del 19 . 11 . 1973 , n . 22 ; del 2 . 8 . 1982 , n . 39 ; del 25 . 8 . 1989, n . 12 ; del 5 . 4 . 1993 , n . 17 ; del 7 . 2 . 1995 , n . 4

Bilancio : 15,7 Mio di ECU nell'arco di tre anni Intensità dell'aiuto :

1 ) Aiuti agli investimenti :

— PMI : 50 % ESL

Bilancio : 101 Mio di ESP all'anno (± 0,6 Mio di ECU all'anno )

Intensità dell'aiuto : 30 %-50 % ESL Durata : 1997-1999

(7)

25 . 9 . 97 IT 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 5

Data di approvazione : 24. 7 . 1997 Stato membro : Germania (Sassonia) Data di approvazione : 15 . 7 . 1997

Stato membro : Spagna (Regioni ammissibili agli obiettivi 1 , 2 e 5b dei fondi strutturali nelle quali l'occupazione nel settore tessile rappresenta almeno 2 000 posti di la­

voro e il 10 % dell'occupazione industriale) Aiuto n.: N 407 /97

Aiuto n.: N 105 / 97 Titolo : Proroga della promozione delle misure adottate

dal Land Sassonia in materia di trattamento dei rifiuti in favore delle PMI

Obiettivo : Aiuto alla tutela dell' ambiente

Base giuridica : Richtlinie für die Förderung von Maß­ nahmen der Abfallwirtschaft im Freistaat Sachsen

(Verwaltungsvorschrift) in Verbindung mit dem Landes­

haushaltsrecht

Titolo : Regime di aiuti all'adattamento alle concorrenza internazionale e alla diversificazione delle regioni ad alto

insediamento di industria tessile

Obiettivo : Adattamento alla concorrenza internazionale

e diversificazione delle regioni ad alto insediamento di industria tessile (nel quadro del programma RETEX) Base giuridica : Orden Ministerial

Bilancio : 47,3 Mio di ECU (di cui 29,39 a carico del FESR)

Intensità dell'aiuto : Variabile Durata : Fino alla fine del 1999 Condizioni : Relazione annuale

Bilancio : Circa 1 Mio di DEM (510 000 ECU) all'anno Intensità dell'aiuto : Massimo 400 000 DEM (204 700 ECU) all'anno e per impresa

Durata : Dall' I . 1 . 1997 al 31 . 12 . 2001

Condizioni : Relazione annuale

Data di approvazione : 28 . 7 . 1997 Stato membro : Italia (Piemonte)

Aiuto n.: N 821 / 96

Data di approvazione : 17. 7 . 1997

Stato membro : Italia Aiuto n.: N 737 / 96

Titolo : Rifinanziamento per il 1996 di misure destinate

alla creazione di attività sostitutive nel settore minerario Obiettivo : Creazione di attività sostitutive nelle zone col­

pite dalla crisi del settore minerario Base giuridica :

— Legge finanziaria 1996 (550/95)

— Legge n. 221 del 30 luglio 1990 Bilancio : 15,640 Mio di ECU

Titolo : Misure del Docup 1997/ 1999

Obiettivo : Favorire lo sviluppo delle aree dell'obiettivo 2 della regione Piemonte

Base giuridica : Docup 1997/ 1999

Bilancio : 110,811 Mio di ECU di cofinanziamento na­

zionale

Intensità dell'aiuto :

1 ) Aiuti all'investimento :

— Piccole imprese : 1 5 % ESL

— Medie imprese : 7,5 % ESL

Nelle aree ammissibili ex articolo 92, paragrafo 3, let­ tera c), in seguito alla decisione del 21 . 5 . 1997 sul­ l'aiuto N 27/97 (carta italiana), l'aiuto potrà raggiun­ gere l'intensità del 20 % ESN per le PI e del 15 % ESN per le MI

2) Aiuti alla consulenza :

Intensità dell'aiuto : Aiuti all'investimento :

— zone articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

— zona A : 50 % ESN più maggiorazione PMI

— zona B : 40 % ESN più maggiorazione PMI

— zone articolo 92, paragrafo 3, lettera a) in conformità

della decisione della Commissione sull'aiuto N 27 /97

— Altre zone :

— PI : 15 % ESL

— MI : 7,5 % ESL — 50 % (punto 4.2.3 disciplina PMI)

Durata : 1 anno 3 ) Aiuti per la tutela dell'ambiente :

— 30 % (punto 3.2.b disciplina ambiente)

(8)

C 291 / 6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

4) Aiuti alla ricerca e sviluppo :

— fino al 35 %

Intensità dell'aiuto : Nessuna dotazione addizionale (fi­ nanziamento mediante le risorse di bilancio approvate per il regime di consolidamento del Land Sassonia-An­ halt (cfr. N 74/95 ). Forma dell'aiuto : contributi in conto capitale («stille Beteiligungen»)

Durata : 1997-1999

Durata : 2000

Data di approvazione : 28 . 7. 1997 Condizioni : Relazione annuale

Stato membro : Italia (Liguria)

Aiuto n.: N 161 / 97

Titolo : Misure del Docup 1997/99

Obiettivo : Favorire lo sviluppo delle aree dell'obiettivo 2 della regione Liguria

Base giuridica : Docup 1997 / 1999 Bilancio : 50,252 Mio di ECU

Data di approvazione : 30. 7 . 1997

Stato membro : Italia Aiuto n.: NN 84 / 96

Titolo : Aiuti al fermo biologico per il 1996

Obiettivo : Compensare parzialmente le perdite di reddito connesse al fermo temporaneo imposto dalle autorità ita­ liane per consentire il rinnovo delle risorse ittiche Base giurìdica : Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante : «Interventi urgenti nel settore agri­ colo e fermo biologico della pesca per il 1996»

Bilancio : 82 585 Mio di ITL (± 39,6 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto :

— Aiuti alle imprese di pesca : secondo i massimali previ­

sti dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995

— Aiuti ai pescatori : 30 000 ITL/giorno (± 14,5 ECU/

giorno)

Durata : Dal 31 luglio 1996 al 13 settembre 1996 per tutti i pescherecci immatricolati nei dipartimenti marittimi del­

l'Adriatico. Dal 31 agosto al 14 ottobre 1996 per le navi immatricolate nei dipartimenti marittimi del mar Tirreno

e del mar Ionio Intensità dell'aiuto :

1 ) Aiuti all'investimento :

— Piccole imprese : 1 5 % ESL

— Medie imprese : 7,5 % ESL

Nelle aree ammissibili ex articolo 92, paragrafo 3, let­ tera c), in seguito alla decisione sull'aiuto N 27/97 (carta italiana), l'aiuto potrà raggiungere l'intensità del 20 % ESN per le PI e del 15 % ESN per le MI 2) Aiuti alla consulenza :

— 50 % (punto 4.2.3 disciplina PMI) 3 ) Aiuti per la tutela dell'ambiente :

— 30 %

4) Aiuti al funzionamento :

— de minimis

Durata : 1997-1999

Data di approvazione : 30 . 7. 1997 (') Data di approvazione : 30 . 7 . 1997

Stato membro : Svezia

Stato membro : Germania (Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: E 8 /96 (ex ESA 93-032 )

Aiuto n.: N 337 / 96

Titolo : Riduzione degli oneri sociali per le imprese si­ tuate in talune regioni settentrionali della Svezia Obiettivo : Regionale

Base giuridica : Titolo : Modifica della direttiva relativa alla promozione

dell'assunzione di partecipazioni di consolidamento in

favore delle PMI del Land Sassonia-Anhalt Obiettivo : Ristrutturazione di PMI in difficoltà

Base giuridica : — SFS 1990:912 : Lag om nedsättning av socialavgifter

— SFS 1990:983 : Förordning om nedsättning av social­ avgifter

— Richtlinie zur Förderung von Konsolidierungsbeteili­

gungen im Mittelstand

— Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) in Verbindung mit Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsord­

nung

— Budgetpropositionen for år 1997

( ) Misure utili a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 .

(9)

25 . 9 . 97 IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 7

Bilancio : 420 Mio di SEK ( 50 Mio di ECU) per il 1997 Intensità dell'aiuto : Diminuzione dell' 8 % del tasso pieno

di contributi sociali

Data di approvazione : 30 . 7 . 1997 Stato membro : Italia (Sicilia)

Aiuto n .: N 250 / 97 Durata : Fino al 31 . 12 . 1999

Data di approvazione : 30 . 7. 1997

Stato membro : Paesi Bassi

Aiuto n.: N 115 / 97

Titolo : Regime di aiuti temporanei per binari ferroviari secondari (Proroga e modifica del regime già in vigore al periodo dal 1995 al 1999)

Obiettivo : Promozione dell'uso della ferrovia per le

merci

Base giurìdica : Wet Infrastructuurfonds van 27 mei 1993

en het Besluit Infrastructuurfonds van 22 november als

gewijzigd

Titolo : Aiuti a favore del settore della pesca

Obiettivo : Ammodernare il settore della pesca per ren­ derlo efficiente e competitivo e in grado di affrontare il grave problema dell'occupazione in Sicilia

Base giuridica : Disegno di legge : « Disposizioni organi­ che in materia di pesca ed attività marinare. Norme in materia di acque interne»

Intensità dell'aiuto :

— Gli aiuti agli investimenti sono erogati in conformità ai massimali e ai tassi d'intervento di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

— Gli aiuti all'arresto temporaneo a carattere eccezio­ nale sono erogati in conformità ai massimali e ai tassi d'intervento di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n . 3699/93 del Consiglio

— Gli aiuti alle associazioni e organizzazioni di produt­

tori : 60% ( 1° anno), 40% (2° anno ), 20% (3°

anno) delle spese di gestione dell'associazione o del­ l'organizzazione riconosciute dalla legislazione co­

munitaria

— Gli aiuti all'arresto definitivo dei pescherecci sono erogati in conformità ai massimali e ai tassi d'inter­ vento di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n . 3699/93 del Consiglio

— Gli aiuti alla formazione tecnica : 100 % (50 % re­ gione, 50 % SFOP)

— Gli incentivi per la prima occupazione : 50 % e 70 % degli oneri relativi a una giornata di lavoro di un ap­ prendista (aiuti limitati a 6 anni per impresa)

Durata : Indeterminata

Condizioni : ±70 Mio di ECU per il triennio

1997 / 1998 / 1999

Bilancio : 35 Mio di HFL ( 15,9 Mio di ECU); 10 Mio di HFL (4,5 Mio. di ECU) in più stanziamenti già appro­

vati per il periodo dal 1997 al 1999 del regime in vigore

Intensità dell'aiuto : 50 % dei costi ammissibili e fino al

70 % per i mezzi di trasporto innovativi

Durata : Dal 1997 fino al 31 dicembre 2000

Data di approvazione : 30. 7 . 1997 Stato membro : Spagna (Paese Basco)

Aiuto n.: N 230 / 97

Titolo : Regime di aiuti regionali alla ricerca e allo svi­ luppo

Obiettivo : Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo Base giuridica : Decreto por el que se establecen medidas de apoyo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológicos

Data di approvazione : 4. 8 . 1997

Stato membro : Germania (Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: N 311 / 97

Bilancio : 1 850 Mio di ESP all'anno (± 11,16 Mio di ECU all'anno)

Intensità dell'aiuto :

— Ricerca industriale : 60 % ESL (75 % per le PMI)

— Sviluppo precompetitivo : 30% ESL ; 40% ESL ( 50 % per le PMI)

Titolo : Modifica del regime di aiuti del Land Sassonia­ Anhalt per l'equipaggiamento materiale e tecnico di posti supplementari di apprendista

Obiettivo : Aiuto alle PMI

Durata : 1997-2000 Base giurìdica : Gewährung von Zuwendungen zur mate­

riell-technischen Ausstattung von zusätzlichen Ausbil­ dungsplätzen des Landes Sachsen-Anhalt

(10)

C 291 / 8 nn Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

Aiuto n.: N 249 /A/ 97

Bilancio : Immutato rispetto alle ultime modifiche del

programma

Intensità dell'aiuto : Immutato rispetto alle ultime modifi­ che del programma

Durata : 1997-1999 (immutata)

Condizioni : Relazione annuale (immutata)

Titolo : Progetto di delibera del CIPE recante modifica del fondo di garanzia per il consolidamento dei debiti

delle PMI dell'obiettivo 1

Obiettivo : Consolidamento dei debiti

Base giuridica : Progetto di delibera del CIPE recante modifiche al fondo di garanzia per il consolidamento dei

debiti delle PMI dell'obiettivo 1 Bilancio : Immutato

Intensità dell'aiuto : Aiuti al funzionamento Durata : 31 . 12 . 1999

Data di approvazione : 22 . 8 . 1997

Stato membro : Italia (regioni dell'obiettivo 1 )

PARERE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1997

riguardante il progetto di smaltimento di residui radioattivi del centro nucleare di trattamento e di condizionamento «Centraco» (Francia), in conformità all'articolo 37 del trattato Euratom

(97/ C 291 / 04 )

Il 20 marzo 1997, la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto dal governo francese, in conformità all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smalti­

mento di rifiuti radioattivi provenienti dal centro nucleare di trattamento e di condizionamento

« Centra co».

Sulla base di tali dati e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione formula il

seguente parere :

1 ) La distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato sul territorio di un altro Stato mem­

bro, nella fattispecie l'Italia, è di 180 km, mentre la Spagna si trova a 230 km dall'installa­

zione .

2 ) Gli effluenti solidi risultanti dal funzionamento dell'installazione Centraco sono sia riciclati in loco, sia trattati in situ o ex situ. Nessun residuo forma oggetto di stoccaggio definitivo

sul sito .

3 ) In condizioni normali di funzionamento, lo scarico di effluenti liquidi e gassosi comporterà un'esposizione non significativa dal punto di vista sanitario per la popolazione di altri Stati

membri .

4 ) In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi in seguito a un incidente del tipo e della grandezza considerati nei dati generali, le dosi suscettibili di essere ricevute dalla popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto di smaltimento di residui radioattivi risultanti dal funzionamento dell'impianto nucleare di trattamento e di con­

dizionamento Centraco (Francia), sia in condizioni di funzionamento normale, sia nel caso di un incidente del tipo e dell'ampiezza considerati nei dati generali, non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

(11)

25 . 9 . 97 IT I Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 9

PARERE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1997

riguardante il piano per lo smaltimento dei residui radioattivi provenienti dall'impianto di tratta­ mento solventi di Sellafield, della British Nuclear Fuels pie, Sellafield, Cumbria, Regno Unito, in

conformità all'articolo 37 del trattato Euratom (97 /C 291 / 05 )

Il 12 marzo 1997, la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, in con­

formità all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smalti­ mento di residui radioattivi provenienti dall'impianto di trattamento solventi di Sellafield, della British Nuclear Fuels pie, Sellafield, Cumbria.

Sulla base di questi dati e dei chiarimenti forniti dal governo del Regno Unito, e previa consul­ tazione del gruppo di esperti, la Commissione formula il seguente parere :

a) La distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato sul territorio di un altro Stato mem­ bro, nella fattispecie l'Irlanda, è di 180 km.

b ) In condizioni normali di funzionamento, lo scarico di effluenti liquidi e gassosi comporterà un'esposizione non significativa dal punto di vista sanitario per la popolazione di altri Stati

membri .

c) I rifiuti radioattivi a bassa attività verranno smaltiti presso il sito autorizzato di Drigg, ge­ stito dalla British Nuclear Fuels pie.

d) In caso di scarichi di residui radioattivi non programmati in seguito ad un incidente del tipo e della grandezza considerati nei dati generali, le dosi suscettibili di essere ricevute dalla popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto di smaltimento di residui radioattivi risultanti dal funzionamento dell'impianto di trattamento solventi di Sella­ field, gestito dalla British Nuclear Fuels pie, Sellafield, Cumbria, sia in condizioni di funziona­ mento normale, sia nel caso di un incidente del tipo e dell'ampiezza considerati nei dati gene­

rali, non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

(12)

C 291 / 10 | IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9. 97

Comunicazione della Commissione europea, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del pro­ tocollo n. 4 (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria e la Romania, degli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Slovenia, in appli­ cazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del protocollo n. 3 (relativo alla definizione della nozione di

«prodotti originari» degli accordi di libero scambio con l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo n. 4 sulle norme di origine dell'accordo

SEE

(97/ C 291 /06 )

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 4 dei rispettivi protocolli sulle norme di origine summenzionati, la Commissione europea annuncia che, a decorrere dal 1° luglio 1997, la Comunità eurpea, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Romania, la Slovenia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3 , paragrafo 3 o all'arti­ colo 4, paragrafo 3 anzidetti, e che il cumulo diagonale dell'origine previsto in detti articoli può essere applicato tra i seguenti paesi che hanno concluso accordi di libero scambio conte­ nenti norme di origine identiche :

CE Paesi SEE ('), paesi EFTA (2), Repubblica ceca, Repubblica slo­

vacca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania

Paesi EFTA CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovaca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Roipania, Estonia, Lettonia,

Lituania

Slovenia (3 ) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Lettonia, Estonia, Lituania

Repubblica ceca (4) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica slovacca, Slovenia, Bulga­ ria, Ungheria, Polonia, Romania, Lettonia, Estonia, Lituania

Repubblica slovacca (5 ) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Estonia, Lituania

Bulgaria (6) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,

Slovenia

Romania (7) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Slovenia

Estonia (8 ) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repub­ blica ceca, Repubblica slovacca

Lettonia (') CE, paesi SEE, paesi EFTA, Estonia, Lituania, Slovenia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca

Lituania (10 ) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Estonia, Lettonia, Slovenia

Ungheria (") CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Polonia

(13)

25 . 9. 97 pT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 11

Polonia ( 12 ) CE, paesi SEE, paesi EFTA, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Ungheria

(') SEE : decisione n. 71 /96 del Comitato misto del 22 novembre 1996 (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 ), pubblicata nella GU L 21 del 23 gennaio 1997 .

(2 ) EFTA (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 ): CE-NO : decisione n. 1 /96 del Comitato misto del 20 dicembre 1996 ; CE-IS : decisione n . 1 /96 del Comitato misto del 19 dicembre 1996 ; CE-CH : decisione n. 1 /96 del Comitato misto del 19 dicembre 1996 ; pubblicata nella GU L 195 del 23 luglio 1997 .

( 3 ) L' accordo interinale UE-Slovenia (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 ) è stato pubblicato nella GU L 344 del 31 dicembre 1996 (decisione del Consiglio e della Commissione del 25 novembre 1996 ).

(4 ) Decisione n. 3 /96 del Consiglio di associazione del 29 novembre 1996 , pubblicata nella GU L 343 del 31 dicembre 1996 (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 ).

( 5 ) Decisione n . 2 /97 del Consiglio di associazione del 9 gennaio 1997 (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 );

pubblicata nella GU L 212 del 5 agosto 1997 .

(6 ) Decisione n . 1 /97 del Consiglio di associazione del 6 maggio 1997 (entrata in vigore : 1 . 1 . 1997 ), pubblicata nella GU L 134 del 24 maggio 1997 .

(7 ) Decisione n. 1 /97 del Consiglio di associazione del 31 gennaio 1997 (entrata in vigore : 31 . 1 . 1997 ), pubblicata nella GU L 54 del 24 febbraio 1997 .

(8 ) Decisione n . 1 / 97 del Comitato misto del 6 marzo 1997 (entrata in vigore : 1 . 4 . 1997 ), pubblicata nella GU Llll del 28 aprile 1997 .

(') Decisione n . 1 /97 del Comitato misto del 20 marzo 1997 (entrata in vigore : 1 . 4 . 1997 ), pubblicata nella GU L 111 del 28 aprile 1997 .

( 10 ) Decisione n. 1 /97 del Comitato misto del 25 febbraio 1997 (entrata in vigore : 1 . 4 . 1997 ), pubblicata nella GU L 136 del 27 maggio 1997 .

(n ) Decisione n . 3 /96 del Consiglio di associazione del 28 dicembre 1996 , pubblicata nella GU L 92 del 7 aprile 1997 (entrata in vigore : 1 . 7 . 1997 ).

(12 ) Decisione n. 1 /97 del Consiglio di associazione del 30 giugno 1997, pubblicata nella GU L 221 dell' I 1 agosto 1997 (entrata in vigore : 1 . 7 . 1997 ).

La presente pubblicazione sostituisce la pubblicazione della GU C 84 del 15 marzo 1997.

Caso n. IV/36.586 — British Digital Broadcasting (BDB) (97 / C 291 / 07 )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

del Regno Unito. Le parti prevedono di costituire BDB come impresa indipendente. Tra gli accordi notificati fi­ gura un accordo di fornitura di programmi con British Sky Broadcasting Limited («BSkyB») concluso per la for­ nitura di alemeno tre dei canali di alta qualità e un ca­ nale di base di BSkyB, per un periodo di sette anni dalla

data iniziale .

1 . Il 16 luglio 1997 la Commissione ha ricevuto, con­ formemente all'articolo 4 del regolamento n. 17 del Con­ siglio ('), PLC la notifica degli accordi conclusi tra Car­ lton Communications PLC («Carlton»), Granada Group PLC (« Granada») e British Sky Broadcasting Group PLC («BSkyB»), che costituiscono un accordo di impresa co­

mune per la creazione di una società, la British Digital Broadcasting Holding Limited, controllata congiunta­

mente da Carlton e Granada, e attraverso la quale queste ultime detengono congiuntamente la British Digital Bro­

adcasting PLC («BDB»). BSkyB non è più azionista di BDB. BDB è stata costituita per acquisire e operare tre multiplex terrestri digitali in base ad una concessione di 12 anni . Le parti prevedono di varare questi servizi nel settembre 1998 . Ogni multiplex porterà 5 o più canali te­ levisivi e, potenzialmente, servizi digitali interattivi che

BDB rivenderà come servizi in abbonamento ai teleutenti

2 . Secondo le parti, le attività di BDB in qualità di operatore di piattaforma digitale comporteranno : 1 ) l'ac­

quisizione dei diritti di distribuzione al dettaglio di canali televisivi e servizi addizionali ; BDB inizialmente traspor­ terà 16 canali televisivi ; Carlton e Granada forniranno singolarmente a BDB almeno 4 canali ; lo stesso faranno BSkyB e BBC/Flextech ; 2 ) l'installazione dei dispositivi tecnici di distribuzione e trasmissione per canali televisivi e altri servizi ; 3 ) l'acquisizione della tecnologia necessa­ ria e dei servizi connessi per operare servizi televisivi a pagamento. BDB sta esaminando la possibilità di utiliz­ zare, su licenza , un sistema di accesso condizionato di News Digital System Limited, ma non è ancora stata presa nessuna decisione definitiva. BDB progetta di ac­

(') GU 13 del 21 . 12 . 1962, pag. 204 / 62 (Edizione speciale 1959-62 , pag . 87 ).

(14)

C 291 / 12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

lettera in data 20 giugno 1997 di Carlton a BSkyB rela­ tiva alla fornitura a BSkyB dei canali televisivi che Carl­ ton fornisce a BDB ;

lettera in data 20 giugno 1997 di Carlton a BSkyB sulla messa a disposizione di spazi pubblicitari su licenze ITV di Carlton ;

lettera in data 20 giugno 1997 di Granada a BSkyB sulla fornitura a BSkyB di canali televisivi che Granada forni­ sce a BDB ;

lettera in data 20 giugno 1997 di Granada a BSkyB sulla messa a disposizione di spazi pubblicitari su licenze ITV

di Granada .

quisire ed operare un proprio sistema autonomo di ge­ stione dell'utenza, un sistema di gestione delle schede

abbonati e un sistema di autorizzazione abbonati . Per

consentire a BDB di provvedere al proprio sistema di ge­ stione dell'utenza, per un periodo di 5 anni dalla data iniziale, BDB otterrà determinati dispositivi e servizi da Sky Subscriber Services Limited, controllata di BSkyB ; 4) accordi con fabbricanti e rivenditori di set-top-box e di televisori per promuovere la fabbricazione e la vendita di set-top-box. BDB definirà le proprie set-top-box e, per quanto tecnicamente possibile, i dispositivi «side-car» da aggiungere per permettere agli utenti che utilizzano set­ top-box digitali satellitari Direct-to-Home di ricevere le

trasmissioni . BDB intende sovvenzionare i rivenditori di

set-top-box e dei dispositivi digitali terrestri «side-car»

affinché li possano distribuire a prezzi interessanti per il' consumatore ; 5) la distribuzione al dettaglio delle sue te­ letrasmissioni e di altri servizi al consumatore . BDB in­

tende commercializzare canali di base e di qualità supe­

riore .

3 . Gli accordi notificati per realizzare le operazioni sopra descritte sono i seguenti :

accordo di impresa comune in data 3 gennaio 1997 tra Carlton, Granada e BSkyB per la costituzione di BDB ; accordo supplementare di impresa comune in data 31 gennaio 1997 tra BDB Holdings, BDB, Carlton, Gra­ nada e BSkyB (BSkyB cesserà di essere parte a detti ac­

cordi);

lettera in data 3 gennaio 1997 di BSkyB a Carlton e Gra­

nada relativa alla fornitura a BDB di canali di qualità superiore ;

lettera in data 20 giugno 1997 di BSkyB a Carlton, BDB- Holdings, BDB e Granada, relativa alla vendita delle azioni di BSkyB per metà a Carlton e metà a Granada, e alla fornitura di programmi a BDB ;

4. La Commissione, dopo averli esaminati in via preli­ minare, ritiene che gli accordi notificati possano ricadere nel campo d'applicazione del regolamento n. 17. Per­ tanto invita i terzi interessati a trasmetterle le loro osser­ vazioni in merito a detti accordi . Ai sensi dell'articolo 20

del regolamento n. 17 tali osservazioni saranno protette dal segreto professionale. Le osservazioni devono perve­

nire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pub­ blicazione della presente comunicazione e devono essere trasmesse, per fax [(32-2) 296 98 04)] o per posta, con il numero di riferimento IV/ 36.586 — British Digital Bro­ adcasting BDB al seguente indirizzo :

Commissione

Direzione generale Concorrenza (DG IV)

Direzione C

Ufficio C 150 3 / 114

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan, 150

B-1040 Bruxelles

(15)

25 . 9. 97 I IT ] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.991 — Promodès/Casino)

(97 / C 291 / 08 ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 17 settembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consi­ glio ('). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Promodès (Francia) acquisisce ai sensi del­ l'articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'im­ presa Casino Guichard-Perrachon (Casino) (Francia) a seguito di offerta pubblica annunciata il

9 settembre 1997 .

2 . Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

— per Promodès : distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo correnti, distribuzione a professionisti di prodotti alimentari e non alimentari ;

— per Casino : distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo corrente, restauro, commer­

cializzazione di carni e vini.

3 . A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consiglio.

Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4 . La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubbli­

cazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commis­

sione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.991 — Promodès/Casino, al seguente indirizzo :

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)

Direzione B — Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan, 150

B-1040 Bruxelles

(') GU L 395 del 30. 12 . 1989 ; versione rettificata : GU L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13 .

(16)

rrn

C 291 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IY/M.992 — Promodès/Rallye)

(97 / C 291 / 09 ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 17 settembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consi­ glio ('). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Promodès (Francia) acquisisce ai sensi del­

l'articolo 3, paragrafo 1 , lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'im­ presa Rallye (Francia), la quale detiene tra le altre partecipazioni il 28,5 % dell'impresa di distribuzione al dettaglio Casino (Francia), a seguito di offerta pubblica annunciata il 9 settem­

bre 1997 .

2 . Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

— per Promodès : distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo correnti, distribuzione a professsionisti di prodotti alimentari e non alimentari ;

— per Rallye : distribuzione specializzata di articoli e scarpe da sport, partecipazione in im­ prese di distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo corrente.

3 . A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consiglio.

Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4 . La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubbli­ cazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commis­

sione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IY/M.992 — Promodès/Rallye, al seguente indirizzo :

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)

Direzione B — Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan, 150

B-1040 Bruxelles

(') GU L 395 del 30 . 12 . 1989 ; versione rettificata : GU L 257 del 21 . 9 . 1990, pag. 13 .

(17)

25 . 9. 97 I fri Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 291 / 15

II (Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostra­

zione ( 1998-2002) ( ) (97 / C 291 / 10 ) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 439 def — 97/OH9(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 119, paragrafo 2 del trattato CEEA l'il agosto 1997)

Il 30 aprile 1997 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa al Quinto programma quadro della Comunità europea [GU 97/C 173 / 11 — COM(97) 142 def. — 97/0119 COD], in cui non figuravano i dati relativi al finanziamento. In linea con gli orienta­

menti indicati nell'agenda 2000, la proposta della Commissione viene completata come segue : 1 . Le parentesi quadre dell'articolo 2, paragrafo 1 vengono sostituite dalla cifra « 14 833».

2 . L'allegato III è sostituito da quanto segue :

«ALLEGATO III

QUINTO PROGRAMMA QUADRO ( 1998-2002)

IMPORTI E RIPARTIZIONE

Milioni di ecu (prezzi correnti)

Prima azione (programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di

dimostrazione ) 11 775 C )

Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le organizza­

zioni internazionali ) 491 O

Terza azione (diffusione e valorizzazione dei risultati) 350 O Quarta azione (incentivazione della formazione e della mobilità

dei ricercatori) 1 402 O

Importo globale massimo 14 833 C ) Ripartizione indicativa tra i temi della prima azione in milioni di

ecu :

— scoprire le risorse della vita e dell'ecosistema 3 925 (')

— sviluppare una società dell'informazione di facile impiego 3 925 (')

— favorire una crescita competitiva e sostenibile 3 925 (') 11 775 O (') Escluso l'ammontare per le azioni dirette del CCR.

(2 ) Di cui 815 milioni di ECU per il CCR.»

(') GU C 173 del 7. 6 . 1997, pag. 10 .

(18)

C 291 / 16 IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 25 . 9 . 97

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al Quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

( 1998-2002) O (97 / C 291 / 11 ) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 439 def — 97/0120(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 119, paragrafo 2 del trattato CEEA Vii agosto 1997)

Il 30 aprile 1997 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa al Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica [GU 97/C 173/ 12 — COM(97 ) 142 def. — CNS 97 /0120], in cui non figuravano i dati relativi al finanziamento . In linea con gli orientamenti indicati nell'agenda 2000, la proposta della Commissione viene com­ pletata come segue :

1 . Le parentesi quadre dell' articolo 2, primo comma vengono sostituite dalla cifra « 1467».

2 . Le parentesi quadre della nota 10 a piè di pagina sono sostituite dalla cifra « 326».

o GU C 173 del 7 . 6 . 1997, pag. 30 .

Riferimenti

Documenti correlati

29      Nel caso di specie, l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n.  1013/2006, interpretati alla luce del considerando 33

attivamente coinvolto nell'esecuzione del bilancio dell'UE nella Repubblica ceca in quanto primo ministro (ed ex presidente del Consiglio per i per i Fondi strutturali e

d) aree e/o edifici occupati da attività in atto non compatibili con il contesto. La riqualificazione e la riconversione di tali aree, ad elevato valore strutturale ai fini

Le azioni potranno essere direttamente cedute anche a società partecipate dai soci, a capitale inte- ramente pubblico locale e incedibile, costituite, in base a norme di legge o

Ha inoltre disposto (con l'art. 148, convertito con modificazioni dalla L. 148, convertito con modificazioni dalla L.. 148, convertito con modificazioni dalla L. 148, convertito

Il capitolo descrive sia il quadro delle prestazioni che AnciLab stima di offrire nell’anno 2022 e il prospetto di aree di attività sulle quali impegnarsi nella ricerca e

Le iniziative in tale settore riguardano misure giuridiche (ad esempio, disposizioni del trattato di Amsterdam, direttive, comunicazioni della Commis- sione), misure amministrative

9 Approfondisci l’argomento leggendo il capitolo 6 – Identifica- zione con la personalità e autosabotaggio del libro Alla ricerca del sé perduto, Serena Pattaro, 2020.. Night