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Gestione Commissariale
Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Gestione Commissariale - D.P.G.R. N. 90 del 02.07.2013
Regolamento per la concessione in uso dei locali siti negli istituti scolastici di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias
Approvato con delibera del Commissario straordinario n. 14 del 06.11.2014
Premessa
Il presente regolamento disciplina l’uso, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi, delle aule e dei laboratori degli Istituti scolastici di secondo grado del territorio provinciale le cui strutture siano di proprietà o, comunque, nelle disponibilità dell’Ente.
Esso intende garantire la fruizione di detti impianti da parte delle comunità locali e nel contempo consentire alle autonomie scolastiche l’utilizzo dei fondi ricavati per attività didattiche e progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica.
Articolo 1. – Concessione d’uso
L'Istituto scolastico può concedere in uso l'utilizzo dei locali per:
− Attività sportive che presuppongono un’utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di medio-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario
− Attività e manifestazioni sportive di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all’uso giornaliero e comunque non continuativo.
− Corsi di formazione professionale, stage, ecc.
− Installazione di distributori di vending e/o vendita al minuto di prodotti alimentari Articolo 2. – Destinatari delle concessioni
Possono essere concessionari degli impianti sportivi:
− Associazioni e federazioni sportive affiliate al CONI
− Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
− Enti e associazioni legalmente costituite con atto pubblico aventi fini istituzionali di formazione culturale e sociale, per attività ginnico - sportive.
La concessione delle palestre potrà avvenire per le seguenti attività:
− Attività e manifestazioni sportive di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento
− circoscritto all'uso giornaliero e comunque non continuativo
− Attività o manifestazioni sportive che presuppongono un'utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di media-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario.
La concessione può essere riconosciuta alle categorie sopracitate che non perseguano fini di lucro.
Possono essere concessionari delle aule e dei laboratori scolastici:
− Agenzie formative iscritte all’albo regionale
− le Associazioni di volontariato
Possono essere concessionari di aree limitate dell’Istituto nel quale installare i distributori di Vending le imprese iscritte alla Camera di Commercio
2/2 Articolo 3. - Obblighi dell’Istituto scolastico
A seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio tecnico provinciale sull’agibilità degli impianti per le diverse discipline sportive, l’amministrazione procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi.
Le istanze dovranno essere presentate dalle associazioni sportive direttamente agli Istituti in cui ha sede l’impianto di cui si intende usufruire.
Per l’assegnazione degli impianti sportivi gli istituti dovranno garantire la massima fruibilità degli stessi anche conciliando le diverse esigenze espresse dalle associazioni.
I rapporti tra gli Istituti ed i soggetti interessati alla locazione degli spazi (impianti sportivi, aule e laboratori) verranno disciplinati tramite apposita convenzione che dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
− giorni e orari di concessione
− canone orario per l’utilizzo degli spazi
− pulizia dei locali che dovranno essere lasciati in condizione da poter essere agevolmente utilizzati da altri soggetti
Il Dirigente scolastico, come soggetto rappresentante del proprio Istituto, è tenuto a trasmettere per debita conoscenza all'Ente Provincia le copie delle convenzioni stipulate.
Gli impianti sportivi non possono essere concessi in uso alle associazioni sportive non in regola con i pagamenti pregressi nei confronti dell'Ente provincia: a tal fine, prima di procedere con l’assegnazione degli spazi, l’istituto dovrà richiedere il nulla osta all’amministrazione.
Articolo 4. – Responsabilità dell'istituto scolastico
I concessionari sono responsabili di quanto avviene nei locali durante le loro attività.
Qualora un danno non sia attribuibile al singolo concessionario sono responsabili in solido tutti i concessionari che utilizzano gli spazi e non siano in grado di dimostrare la loro estraneità.
E' fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la disponibilità degli spazi. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall‘Amministrazione Provinciale.
E' consentito di utilizzare gli impianti sportivi per organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico, negli impianti collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge e previa richiesta debitamente autorizzata dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale.
l concessionari degli spazi sono responsabili degli incidenti, infortuni e danni che dovessero derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.
Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione provinciale per effetto della concessione.
Si sottolinea che, nel caso di concessione degli impianti sportivi, tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati e/o assicurati. Non possono accedere alle strutture, sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli organismi concessionari, coloro che non risultino coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni; copia delle relative polizze assicurative dovranno essere depositati presso l’Istituto scolastico al momento della sottoscrizione della convenzione.
In tutti i casi non previsti nel presente regolamento il responsabile sarà solo l'istituto scolastico a cui è attribuita la gestione dei locali nelle ore extrascolastiche concesse in uso.
Nel caso di danni all’impianto e alle attrezzature, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del competente ufficio provinciale che si preoccuperà di procedere alla riparazione del danno, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'istituto scolastico il quale a sua volta si rivarrà sul concessionario.
Se l’impianto, ove si sia verificato il danno, è stato oggetto di utilizzo da parte di più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione, tra tutti i concessionari.
L'Istituto scolastico, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’istituto o rimuovere situazioni di pericolo imminente, nel caso in cui gli uffici provinciali siano chiusi, è autorizzato a eseguire i lavori in economia.
Tali spese non potranno in alcun modo essere poi rendicontate all'Amministrazione provinciale Articolo 5. – Canone di concessione
3/2 Il Dirigente scolastico può concedere i locali siti nell'istituto scolastico dietro pagamento di un canone orario (sia che si tratti di attività continuative o di carattere occasionale), e che si riassumono di seguito:
Impianti Sportivi per uso annuale continuativo: massimo € 6,00 all’ora Impianti Sportivi per uso saltuario: massimo € 15,00 all’ora
Aule didattiche: massimo € 10,00 all’ora Laboratori didattici: massimo € 15,00 all’ora
Aula Magna e sale convegni: massimo € 150,00 a giornata
Per quanto concerne la distribuzione di alimenti e la gestione dei punti di ristoro si rimanda ad una contrattazione tra la dirigenza scolastica degli istituti e le ditte interessate al servizio.
Gli importi derivanti dalla gestione degli spazi affidati saranno vincolati alla realizzazione di attività didattiche e progetti a favore degli studenti volti a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Le modalità di utilizzo dei fondi dovranno essere comunicate e/o rendicontate all’amministrazione entro il mese di luglio; in caso contrario non sarà possibile per l’Istituto procedere ad una nuova assegnazione e la gestione tornerà in capo all’Ente Provincia
Articolo 6. – Manutenzione locali
La manutenzione straordinaria dei locali è effettuata dall’Amministrazione provinciale, tranne in tutti quei casi in cui sia accertata la colpa grave del concessionario.
Articolo 7. - Divieti
È fatto espresso divieto utilizzare gli impianti sportivi alla presenza di pubblico in quanto gli stessi non risultano essere collaudati né omologati.
Articolo 8. – Verifiche, ispezioni
L'Amministrazione Provinciale, per assicurarsi che l’uso dell’impianto avvenga nell’osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari, può effettuare, in qualunque momento, controlli e verifiche, attraverso personale proprio.
Articolo 9. – Penalità
L'Amministrazione provinciale, si riserva il diritto nel caso in cui i costi delle spese relative alle utenze elettriche, idriche e di riscaldamento dovessero aumentare in maniera esponenziale e significativa rispetto alla spesa storica si procederà d'ufficio al recupero delle somme.
Articolo 10. - Norme transitorie
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento Provinciale per la concessione in uso di impianti sportivi degli istituti scolastici di proprietà provinciale, approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale numero 3 del 14.02.2007.