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SENATO DELLA REPUBBLICA

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--- I V L E G I S L A T U R A ---

(N. 2345) D I S E G N O D I L E GGE

d’iniziativa dei senatori ZACCARI, MONETI, BERTOLA, GUARNIERI, LIMONI e ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1967

Riordinamento della carriera

del personale direttivo dei Provveditorati agli studi

On o r e v o l i Se n a t o r i. — La legge 7 dicem­

bre 1961, n. 1264, con la quale è stato prov­

veduto al riordinam ento dei ruoli organi­

ci deH'Amministrazione centrale della pub­

blica istruzione e di alcuni uffici periferici dipendenti, ha, fra l'a ltro , unificato la car­

riera e il ruolo del personale direttivo della

A m m inistrazione centrale e dei provvedito­

rati agli studi lim itatam ente alle prim e tre qualifiche (consigliere di terza, di seconda e di p rim a classe), m entre li h a m an ten uti di­

stinti p e r le qualifiche superiori con identi­

co trattam en to economico, come risu lta dal seguente quadro di com parazione:

Amministrazione centrale ex coefficiente

di stipendio Provveditori agli studi ex coefficiente di stipendio

Isp ettore generale 670

Provveditore agli

studi di l a classe 670

D irettore di divisione 500

Provveditore agli

studi di 2a classe 500

D irettore di sezione 402 Vice Provveditore 402

Nel quadro non è com presa, p e r l’Ammi­

nistrazione centrale la qualifica di direttore generale, poiché la relativa nom ina può es­

sere conferita, dal Governo, a persone estra­

nee ai ru o li della carriera am m inistrativa e non costituisce, perciò, u n norm ale grado di sviluppo di tale carriera.

Dal m edesim o quadro si rileva anche che, per i provveditori agli studi, la legge nu ­ m ero 1264 prevedeva due classi di stipendio, che traducendosi in semplice variazione di trattam en to economico, non com portava u n avanzam ento a ruolo chiuso, p e r u n lim ita­

to num ero di posti, a differenza di quanto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4

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LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto p er la carriera direttiva deH’Ammi- nistrazione centrale, p er la quale il passag­

gio dalla qualifica di d iretto re di divisione a quella di isp etto re generale era, com e lo è tu tto ra, condizionato alla vacanza di po sti nella qualifica superiore.

La parificazione delle classi di stipendio, come si rileva dalla n ota b ) alla Tabella A della legge 1264, era p eraltro già sta ta an­

n ullata dall’articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con il quale era stato attrib u ito al Provveditore agli studi di seconda classe l’ex coefficiente di stipendio 580 e al Prov­

veditore di p rim a classe l’ex coefficiente 700.

La diversificazione del trattam en to econo­

mico veniva, apparentem ente, ad avvantag­

giare i funzionari dei Provveditorati agli studi risp etto a quelli deH'Amministrazione centrale. In realtà, m entre con la legge nu­

m ero 831 si era cercato di evitare che al provveditore agli studi si usasse u n tr a tta ­ m ento peggiore di quello previsto dalla me­

desim a legge p er i presidi e p e r i professori degli istitu ti d ’istruzione secondaria, la p u r m igliorata condizione econom ica dei Prov­

veditori agli studi h a lascato in alterati, nelle qualifiche inferiori, lo sviluppo di carriera e il relativo trattam en to econom ico. Si può, anzi, afferm are che, nel suo com plesso, la car­

riera dei funzionari direttivi dei Provvedito­

ra ti agli studi ne è risu ltata a d d irittu ra peg­

giorata p er l'accresciuto distacco, non sol­

tan to econom ico, fra la posizione dei vice provveditori e quella dei provveditori e, più ancora, fra quella dei vice-provveditori e la carriera di gran p a rte del personale diret­

tivo, insegnante e non insegnante della scuo­

la p rim aria e secondaria.

Per quanto concerne, in particolare, il confronto con la carriera direttiva dei fun­

zionari deH'Amministrazione centrale, si os­

serva che l'articolo 1 della legge 831 del 1961, non h a elim inato o attenu ato lo svan­

taggio tu tto ra esistente per gli im piegati di­

rettivi dei Provveditorati agli studi. Dalla tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, risu lta che, m e n tre ai 140 di­

re tto ri di sezione è data la possibilità di ac­

cedere a 100 posti di d iretto ri di divisione e, successivam ente, a 36 p osti di isp ettore ge­

nerale, i 160 vice provveditori possono aspi­

ra re alla prom ozione, p e r m erito com para­

tivo, a 62 posti soltanto di provveditore agli studi di seconda classe e, dopo 3 anni di anzianità in tale qualifica, alla prom ozio­

ne, a ruolo aperto, a provveditore di p rim a classe. È, infatti, da ten er presente che 47 dei posti di provveditore agli studi sono riservati ai vincitori dei concorsi a cui sono am m essi, ai sensi deH'articolo 282 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, anche i presidi e i professori degli istitu ti d'istruzione se­

condaria e gli isp ettori scolastici. La « com­

pressione » della carriera nelle qualifiche term inali costringe i vice provveditori agli stud i a una lunghissim a sosta in tale qua­

lifica, in una posizione, econom icam ente e m oralm ente, m ortificante. A una siffatta po­

sizione giuridica ed econom ica non sono, peraltro, proporzionate le funzioni e le re­

sponsabilità inerenti alla qualifica di vice provveditore agli studi, le quali, som m aria­

m ente indicate dall'articolo 3 della legge 7 dicem bre 1961, n. 1264, si com pendiano nella direzione di sem pre p iù vasti e one­

rosi settori della vita scolastica provinciale, fino ad assum ere tu tto il peso e la responsa­

bilità nei periodi, a volte anche lunghi, di esercizio delle funzioni vicarie. Si tra tta di com piti che esigono im pegni, quantitativa­

m ente e qualitativam ente, sem pre maggio­

ri in d iretta proporzione col progressivo aum ento dell'intervento dello S tato nello sviluppo della istruzione pubblica e di tu tte le altre, collaterali e com plem entari, atti­

vità di vivo interesse sociale.

Da tu tte le esposte considerazioni balza evidente la necessità di u n a radicale revi­

sione della condizione, giuridica ed econo­

mica, dei funzionari direttivi deH'Ammini- strazione scolastica e, in particolare, dei provveditorati agli studi. È doveroso tene­

re presen te che tu tto l’onere deH'Ammini- strazione scolastica, di cui è superfluo ri­

cordare la vastità sem pre crescente degli impegni, grava su poche centinaia di fun­

zionari direttivi (289 al centro e 269 in pro ­ vincia, esclusi i consiglieri). Ma u n a radi­

cale revisione delle carriere di tali funzio­

nari non p o trà essere realizzata che nel qua­

dro del preannunciato p iù generale e orga­

nico riordinam ento del trattam en to giuri­

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LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dico ed economico di tu tti i dipendenti ci­

vili dello Stato.

Nell’attesa, tuttav ia, della soluzione più generale del problem a, si ritiene necessario e urgente atten u are la condizione di disa­

gio in cui versano i funzionari direttivi dei provveditorati agli studi, condizione di di­

sagio — è bene avvertire — che rende sem­

pre p iù difficile il reclutam ento di giovani laureati e spinge i m igliori fra quelli as­

sunti nei ruoli ad evadere presto per altre carriere e p e r altre am m inistrazioni.

È stato predisposto, a tale scopo, l’unito disegno di legge con il quale, ferm a restan­

do l’attuale s tru ttu ra della carriera dei pre­

detti funzionari, è istitu ita la qualifica di

« vice provveditore agli studi di p rim a clas­

se » (ex coefficiente 500). La nuova qua­

lifica si concreta in u n m odesto m igliora­

m ento economico p e r i vice provveditori più anziani, ai quali viene in ta l m odo atte­

nuato il disagio, economico e m orale, loro derivante dalla lunga attesa della prom o­

zione alla qualifica term inale.

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LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

{Carriera e organico)

La tabella A allegata alla legge 7 dicem­

bre 1961, n. 1264, è sostituita, p e r la p arte concernente la carriera del personale d iret­

tivo dei prov ved itorati agli studi, dalla ta ­ bella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Prom ozione a vice provveditore e a provveditore)

La prom ozione a vice provveditore agli studi di seconda classe si consegue in con­

fo rm ità delle norm e contenute negli a rti­

coli 164 e 165 del testo unico delle dispo­

sizioni concernenti lo statu to degli impiega­

ti civili dello S tato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prom ozione a vice provveditore agli studi di prim a classe si consegue m ediante scrutinio p e r m erito com parativo al quale sono am m essi i vice provveditori agli studi di seconda classe che abbiano com piuto al­

m eno tre anni di anzianità nella qualifica.

La prom ozione a provveditore agli studi di seconda classe si consegue m ediante con­

corso p er esam e speciale o m ediante scru­

tinio per m erito com parativo, ai quali sono am m esssi i vice provveditori di p rim a e di seconda classe che, nella qualifica di vice provveditore, abbiano com piuto l'anzianità p re sc ritta dall’articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della R epubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Resta fis­

sato in 47 il num ero dei posti di provvedi­

to re agli studi che possono essere conferiti con le m odalità previste dall’articolo 282, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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LEGI3J ATURA IV - 1963-67 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

Nella prim a applicazione della presente legge la prom ozione a vice provveditore agli studi di p rim a classe è conferita, nel lim ite dei posti previsti dalla tabella allegata, ai vice provveditori agli studi che, nel relativo ruolo, precedono p e r anzian ità nella qua­

lifica e abbiano rip o rtato in ciascuno degli ultim i tre anni un giudizio complessivo non inferiore a « ottim o ».

Art. 4.

(Compensazione della maggiore spesa) All’onere finanziario derivante d all’applica­

zione della presente legge, che si calcola in lire 32 milioni, si provvede con i fondi di cui al secondo com m a dell'articolo 36 del­

la legge 31 o ttobre 1966, n. 942, che in conseguenza vengono rid o tti p er il periodo

1967-1970 a lire 218 m ilioni annui.

Tabella

ex coefficiente

di stipendio Q U A L I F I C A Organico

700 Provveditore agli stu di di I classe . . . .

580 Provveditore agli studi di II classe . . . 1 \}y (CL) 500 Vice Provveditore agli stud i di 1 classe . . 60 402 Vice Provveditore agli stud i di II classe . 100 325 Consigliere di I c l a s s e ... )

271 Consigliere di II classe ... 600 ( b ) 229 Consigliere di III c l a s s e ...

a) Oltre ai residui posti di ruolo con carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, da sopprimere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

b) Agli effetti dell’articolo 6 della legge 7 dicem bre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così sta­

bilite:

230 posti per l’Amministrazione centrale;

370 posti per i Provveditorati agli studi.

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