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c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico

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SERVIZI TURISTICI

Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) regola i viaggi organizzati

"tutto compreso" (o "pacchetti turistici") agli articoli che vanno dall’82 al 100. Esso ha abrogato ed inglobato le norme precedenti, il d.lgs. 111/95 attuativo della Direttiva 90/314/CE.

DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Per pacchetto turistico si intendono i contratti aventi ad oggetto:

i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendenti almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

La Corte di Giustizia Ce ha chiarito che:

- non rientrano nell’ambito di applicazione di questa disciplina, i c.d.

Student Exchange programs, che consistono nell’organizzazione di soggiorni all’etero per studenti con frequenza di corsi di studio ed alloggio presso le famiglie del Paese ospitante. L’accoglienza in famiglia non è da considerarsi un servizio ricettivo di alloggio (CCEE 11 febbraio 1999, C-237/97).

- rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina i c.d. viaggi su misura («tailor made»), non presenti nel catalogo del tour operator ma assemblati su richiesta del consumatore. In questi casi, si è detto, non viene meno il requisito della «prefissata combinazione» (CCEE, 30 aprile 2002, C-400/00).

SOGGETTI

I soggetti del contratto di pacchetto turistico sono:

- Organizzatore del viaggio (tour operator): Il soggetto che realizza la combinazione dei servizi offerti al consumatore e si

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obbliga, verso corrispettivo forfetario, a procurare i pacchetti turistici.

Anche se abusivo (cioè non in possesso delle previste autorizzazioni), la disciplina codicistica si applica comunque.

- Venditore: Il soggetto che vende o procura (attraverso un’attività di mediazione) i pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario.

- Consumatore di pacchetti turistici:

1) l'acquirente di un pacchetto turistico

2) qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico (es. contratti c.d. incentive: acquistati dal datore di lavoro come premio per i dipendenti).

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del codice del consumo si applica ai pacchetti turistici

“venduti o offerti in vendita” in Italia dall’organizzatore o dal venditore. Non importa la nazionalità del venditore e dell’organizzatore o dove il viaggio si svolgerà (potrà essere anche svolgersi all’estero).

Per i contratti non venduti in Italia troverà applicazione la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile1970 e ratificata in Italia con legge n.

1084 del 1977.

PACCHETTI TURISTICI ACQUISTATI A DISTANZA E FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI. ESISTE IL DIRITTO DI RECESSO?

L’art. 82 prevede che la disciplina codicistica si applichi anche in caso di pacchetti turistici “negoziati fuori dei locali commerciali e a

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distanza”, facendo rinvio agli artt. da 64 a 67 (relativi al diritto di recesso).

Tuttavia, bisogna precisare, che, nell’ambito della disciplina dei contratti conclusi a distanza, l’art. 55, comma 1, lett. b) prevede che il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. non si applichi ai contratti «di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito».

Rientrano in questa definizione anche i pacchetti turistici, con la conseguenza che, in virtù del coordinamento dell’art. 82 con l’art.

55, il diritto di recesso troverà applicazione solo:

1) nei contratti di viaggio conclusi fuori dai locali commerciali 2) nei contratti di viaggio conclusi a distanza in cui non sia

individuata una data determinata o un periodo prestabilito, in cui il professionista di impegna a fornire i servizi di alloggio, trasporto, ristorazione o impiego del tempo libero.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza (last minute), le indicazioni devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto e non prima della conclusione.

Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali

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dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

È vietato espressamente fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore (art. 87, comma 3).

La predisposizione di un opuscolo informativo (catalogo), non è obbligatoria. Tuttavia, se posto a disposizione del consumatore, l’opuscolo deve obbligatoriamente contenere queste informazioni:

- la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

- la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

- i pasti forniti;

- l'itinerario;

- le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

- l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

- l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del

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termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

- i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

Le informazioni contenute nell'opuscolo o nel catalogo vincolano il tour operator e l'agenzia di viaggi. Ciò significa che quanto detto nell’opuscolo deve necessariamente diventare contenuto del contratto.

Eventuali variazioni o modifiche contenute nel contratto rispetto a quanto comunicato nell’opuscolo, saranno inefficaci, a meno che esse:

- siano comunicate per iscritto al consumatore prima che venga stipulato il contratto;

- o vengano approvate espressamente per iscritto dalle parti dopo la stipula del contratto.

Nei casi di pacchetti turistici in “formula roulette” (formula turistica che prevede la possibilità per il consumatore/turista di ottenere un pacchetto di viaggio a prezzi molto vantaggiosi, senza però la possibilità di scegliere o conoscere al momento della conclusione del contratto l’albergo o la struttura di destinazione e la sua ubicazione, ma solo la categoria di appartenenza e l’area turistica in cui la stessa sorge. La struttura di destinazione sarà scelta all’ultimo momento dal tour operator a seconda della disponibilità) non può essere fatta valere dal consumatore la difformità tra la struttura individuata nel catologo e quella presso la quale egli è ospitato (Trib. Milano, 12 marzo 2004, D Tur, 2005, 31).

IL CONTRATTO

Il consumatore può acquistare il pacchetto turistico direttamente dall’organizzatore (tour operator) o dal venditore (agenzia di viaggi o sito internet di intermediazione) .

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Quando il viaggio non si compra direttamente dall’organizzatore ma presso un venditore, il contratto si perfeziona normalmente in due fasi: prima con la sottoscrizione di una “proposta di compravendita di pacchetto turistico” da parte del consumatore, seguita poi da una

"comunicazione di conferma di pacchetto turistico" o comunque da un'accettazione del tour operator. In questi casi l'agenzia funge esclusivamente da intermediario.

Quando si acquista via internet, non di rado la sottoscrizione avviene direttamente con il tour operator.

Solo in rari casi il contratto viene sottoscritto con l'agenzia di viaggi.

Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Secondo alcuni tribunali, il contratto è nullo se non concluso in forma scritta (Trb. Bari, 8 agosto 2000, in FI, 2001, I, 2089; Trib.

Treviso, 4 aprile 2003, D Tur, 2004, 127; Trib. Bari, 27 luglio 2005, FI, 2005, I, 2872).

Il contratto deve contenere:

- destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

- nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

- prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

- importo dell'acconto da versare al momento della prenotazione (la caparra, che non deve superare il 25% del prezzo totale del pacchetto) e il termine di pagamento del saldo.

- estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

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- presupposti e modalità di intervento del "fondo di garanzia";

- mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

- ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

- itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

- termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

- accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

- eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

- termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

- termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali.

Il contratto può contenere un generico rinvio alle condizioni generali riportate sul catalogo. In assenza di uno specifico divieto, ciò è pienamente legittimo.

LA CAPARRA E LA PENALE

E’ prassi diffusa quella di richiedere all’acquirente – consumatore una caparra all’atto della prenotazione del pacchetto turistico.

L’ammontare della caparra non puo' superare il 25% del prezzo totale del pacchetto e deve essere espressamente indicata nel contratto nonché nell’(eventuale) opuscolo informativo.

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Avendo la natura di una caparra confirmatoria, tale somma potrà essere trattenuta dal venditore o dall’organizzatore nel caso in cui il consumatore dopo la prenotazione decida di non partire recedendo, di fatto, dal contratto.

Nei casi invece in cui sia il tour operator a non fornire più il servizio, il consumatore, in virtù di quanto previsto dall’art. 1385 c.c., avrà diritto di recedere dal contratto ed ottenere il doppio della cifra versata all’atto della prenotazione.

Costituiscono eccezione, per esplicita citazione del codice del consumo (art. 86), i casi in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile alla parte che recede, ovvero quando il recesso sia giustificato da gravi inadempimenti della controparte.

Non perderà, pertanto, la caparra il consumatore che non parte per un fatto sopraggiunto non imputabile (come una malattia o un grave impedimento).

Il codice si riferisce esclusivamente all’intervallo di tempo intercorrente tra la prenotazione del viaggio ed il pagamento del saldo.

Cosa succede se l’impedimento si verifica dopo il pagamento del saldo?

La giurisprudenza estende la disciplina anche a tale fase ed afferma che, in presenza di recesso per fatto sopraggiunto non imputabile, il viaggiatore ha diritto alla restituzione del saldo versato (Trib.

Lanciano, 1 luglio 2002, in DT, 2004, 286; Trib. Milano, 19 aprile 2002, D Tur, 2003, 157, che riconosce una impossibilità sopravvenuta a fruire della prestazione nell’attacco di panico conseguente all’atto terroristico dell’11 settembre 2001 ed afferma il diritto alla restituzione dell’interno prezzo già pagato).

A questo proposito, la Cassazione ha affermato che:

Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") connota la causa concreta del contratto.

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Ne deriva che eventi sopravvenuti alla stipula del contratto, quali l’imperversare di un’epidemia nel luogo prescelto per le vacanze, incidendo negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla “finalità turistica” del viaggio, comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso con obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite (prezzo).

Il venir meno dell’interesse creditorio dovuto alla sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto, infatti, comporta l’estinzione di quest’ultimo anche nell’ipotesi in cui la prestazione dedotta in obbligazione sia astrattamente ancora eseguibile

(Cass. 16315/2007).

Essendosi ampliata, per opera della giurisprudenza, la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto o di ottenerne la risoluzione anche dopo la sua conclusione, si è diffusa la prassi di stipulare specifici contratti di assicurazione in caso di annullamento.

AUMENTI DI PREZZO

Nell’arco di tempo che va dalla stipula del contratto ai venti giorni prima della partenza, è possibile una revisione al rialzo del prezzo a condizione che:

-Il contratto espressamente preveda questa evenienza con la definizione delle modalità di calcolo.

-L’aumento del prezzo sia dovuto alla variazione del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse (atterraggio, sbarco, imbarco), del tasso di cambio applicato.

-L’aumento dei costi dia adeguatamente documentato.

-L'aumento non superi il 10% del prezzo originario.

Se ricorrono tutte le suindicate condizioni, la parte professionale potrà aumentare unilateralmente il prezzo pattuito con il consumatore, senza che quest’ultimo possa reagire in alcun modo.

Se, invece, fermo restando tutte le altre condizioni, l’aumento supera il 10% del prezzo originario, il consumatore potrà recedere dal contratto, ed ottenere il rimborso (entro sette giorni dal recesso) delle

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somme già versate alla controparte, nonché il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

In alternativa al rimborso, il consumatore può scegliere di usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza dover pagare maggiorazioni ovvero di uno di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo (art. 92).

Ogni variazione del prezzo operata dalla parte professionale senza il rispetto di tutte le condizioni suindicate (p. es., oltre i venti giorni prima della partenza, o senza adeguata documentazione), dovrà considerarsi inefficace.

VARIAZIONI CONTRATTUALI (JUS VARIANDI)

Prima della partenza il tour operator, o l'agenzia di viaggi, possono apportare modifiche significative ad uno o più elementi del contratto con il rispetto della seguente procedura (art. 91):

- Occorre avvisare per iscritto il consumatore riguardo la variazione che si intende apportare.

Il consumatore può accettare o meno le modifiche. Se non accettare le variazioni, ha diritto di recedere dal contratto senza pagare penali, comunicando per iscritto la sua intenzione entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso di variazione. Egli ha diritto alla restituzione di quanto già versato (entro sette giorni dal recesso), nonché al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

- In alternativa al rimborso del prezzo, può scegliere di usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza dover pagare maggiorazioni ovvero di uno di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo.

Dopo la partenza, se una parte essenziale dei servizi non puo' piu' essere effettuata, il tour operator deve proporre adeguate soluzioni alternative senza alcun onere aggiuntivo per il consumatore (per esempio una struttura alternativa di uguale o superiore livello rispetto

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a quella originariamente prevista, voli alternativi, ristoranti od escursioni alternative, etc.).

In caso contrario il tour operator deve rimborsare il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Se non sono possibili soluzioni alternative oppure se il consumatore non accetta le variazioni per un giustificato motivo, il contratto si risolve ed il tour operator deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e deve ovviamente restituire (entro sette gironi dal recesso) la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Rimane comunque salva la possibilità, per il consumatore di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all’interruzione della vacanza.

CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO

Se il viaggio viene annullato dal tour operator prima della partenza per qualsiasi motivo, il consumatore ha diritto ad una di queste opzioni:

- usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;

- usufruire di un altro pacchetto di qualita' inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;

- essere rimborsato dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione;

Rimane comunque salva la possibilita', per il consumatore, di chiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito all’annullamento della vacanza.

Ferme restando le opzioni di cui sopra, il consumatore non avrà diritto al risarcimento del danno:

- Se il viaggio e' stato annullato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto,

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e il consumatore e' stato debitamente informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza;

- oppure se il viaggio e' stato annullato per cause di forza maggiore.

Per riguarda il consumatore, invece, il recesso potrà avvenire legittimamente (in maniera, cioè, gratuita e senza penali), nei seguenti casi:

- aumento di prezzo superiore al 10% (art. 90);

- variazione significativa delle condizioni contrattuali (art. 91);

- fatto sopraggiunto non imputabile al consumatore (art. 86, comma 1, lett. d);

- Grave inadempimento della controparte (art. 86, comma 1, lett. d)

Al di fuori di questi casi, in cui il recesso è giustificato e quindi gratuito, il consumatore potrà comunque recedere dal contratto (nessuno può, infatti, essere costretto a partire contro la sua volontà), ma dovrà pagare delle penali di importo crescente normalmente previste dalle condizioni generali di contratto di pacchetto turistico.

Tali penali aumentano progressivamente il loro importo con l’avvicinarsi della partenza. Si va dal 10% del costo totale della vacanza per annullamenti fatti molto qualche mese prima della partenza, fino al 100% dell’importo per annullamenti fatti pochi giorni prima della partenza.

Di recente è invalsa l’abitudine di collegare al contratto pacchetto turistico, un contratto di assicurazione per il pagamento delle penali nel caso in cui il recesso sia dovuto ad un impedimento sopravvenuto e non legato alla volonta' del viaggiatore ne' alla sua responsabilita' (morte, malattia sua o di un parente, incidente, etc.).

LA CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO CONSUMATORE

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Nel caso in cui non voglia o non possa più partire, il consumatore può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto.

Per fare ciò, deve comunicare per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario (consumatore che subentra).

Il consumatore originario e quello che subentra, sono obbligati in solido nei confronti dell’organizzatore e del venditore del viaggio per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Da notare che, a differenza della disciplina generale della cessione del contratto, la disciplina del contratto turistico non prevede il necessario accordo del contraente ceduto (tour operator o agenzia viaggi). E ciò perché la persona del viaggiatore non riveste, di massima, alcuna rilevanza per l’interesse della parte professionale.

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti a risarcire il danno subito dal consumatore – turista.

Ciascuno è tenuto secondo le rispettive responsabilità (art. 93). Ciò significa che non sono debitori solidali dell’obbligo di risarcire il danno.

In senso contrario, però, si pronunciano alcune sentenze più recenti (Cass. 10 febbraio 2005, n. 2713) in cui si afferma la responsabilità solidale del venditore a titolo di culpa in eligendo, per l’inadempimento del tour operator, a meno che non provi che al omento in cui ha messo il consumatore in contatto con l’organizzatore, quest’ultimo presentava garanzie di affidabilità.

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Organizzatore e venditore rispondono anche del danno subito dal consumatore per l’inadempimento degli altri prestatori di servizi di cui si sono avvalsi (p. es. vettore aereo), salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Sono stati così, condannati tour operator per i danni cagionati ai consumatori dalla condotta di un accompagnatore che aveva scelto un vettore non adeguato per effettuare una escursione in pullman (Trib. Roma, 31 maggio 2004, in DT, 2005, 1055).

CASISTICA

La giurisprudenza ha fornito una interpretazione molto vasta del concetto di inadempimento del contratto di pacchetto turistico, con una conseguente ampliamento dell’area del danno risarcibile (c.d.

danno da vacanza rovinata).

In primo luogo vengono in rilievo le ipotesi di mancato adempimento di quanto promesso espressamente nel contratto:

- annullamento del viaggio;

- la non corrispondenza fra quanto indicato nel contratto e nei depliant (che, come detto, hanno un contenuto vincolante) e quanto invece, concretamente offerto ai consumatori (categorie di albergo, servizi, lontananza dal mare, bassa qualità di cibo, rumori, lavori in corso, mancanza di balconi, finestre, ecc.);

- smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo;

Accanto a queste ipotesi, ve ne sono altre che derivano dalla violazione non già di specifici obbligazioni contenute nel contratto ma dai più generali obblighi di buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) e diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.) che impongono al professionista doveri di protezione del turista e di informazione anche a prescindere da quanto espressamente pattuito.

In questa ottica, è stato ravvisato l’inadempimento del tour operator e, dunque, il diritto del consumatore al risarcimento di tutti i danni (ivi compreso quello da vacanza rovinata) nei seguenti casi:

Cassazione 10651/2009: Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa

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dall’impraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della

prestazione turistica.

Cassazione 3462/2007: Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con un’altra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte all’addiaccio.

Trib. Rimini, 28 dicembre 2005: Il venditore del pacchetto turistico e l'organizzatore del viaggio sono responsabili in solido dei danni subiti dal viaggiatore per l'inadempimento degli obblighi assunti, nell'ipotesi in cui nel luogo di villeggiatura si verifichino tumulti e sollevazioni popolari che non consentano di fruire dei servizi prenotati. In particolare, deve essere affermata la responsabilità dell'organizzatore per non aver predisposto adeguate soluzioni alternative e dell'organizzatore e del venditore per non aver previamente fornito le necessarie informazioni sulla precaria situazione politica del paese. Il viaggiatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il cd. danno da vacanza rovinata.

Riferimenti

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