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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO
Nota integrativa e relazione sulla gestione
Il concetto di nota integrativa modulare
BILANCIO CIVILISTICO E NUOVA DIRETTIVA
• Tutte le società di capitali italiane diverse da quelle obbligate all’adozione degli IFRS adottano le regole civilistiche e i principi contabili OIC per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato (d.lgs. 127/91, per il bilancio consolidato)
• Il recepimento della direttiva 34/2013, all’insegna del motto «Think small first», è avvenuto tramite il d.lgs. 139/15 e comporta, tra l’altro, una «modularità» del bilancio e, in particolare, della tipologia di contenuti e del grado di dettaglio delle informazioni nella nota integrativa, che crescerà al crescere delle dimensioni dell’impresa
DIRETTIVA 34/2013: CATEGORIE DIMENSIONALI PER LE SINGOLE IMPRESE
Categorie dimensionali delle singole imprese:
- micro: totale attivo max 350 mila euro, ricavi netti max 700 mila euro, numero medio dipendenti max 10 unità
- piccole: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50
- medie: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250
- grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250
N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi
DIRETTIVA 34/2013: CATEGORIE DIMENSIONALI PER GRUPPI DI IMPRESE
Categorie dimensionali dei gruppi di imprese:
- piccoli: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50
- medi: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250
- grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250
N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi
DIRETTIVA 34/2013/UE: «THINK SMALL FIRST»
• Il motto che ha guidato gli estensori della nuova direttiva è stato «Think Small First»
• Le norme si applicano in generale alle società di capitali non quotate, a livello europeo, e al bilancio di esercizio delle quotate laddove non sia redatto, per obbligo o per facoltà, in base agli IFRS
• In buona sostanza, tali norme si applicano alle società di capitali che non utilizzano gli IFRS
• Potrebbe verosimilmente trattarsi di PMI, ma non necessariamente
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO IN BASE A CATEGORIE DIMENSIONALI
Micro-imprese: introdotto l’art. 2435-ter
• esonero da rendiconto finanziario, ma anche da nota integrativa e
relazione sulla gestione, se si rispettano determinati requisiti informativi in calce allo SP
Imprese che possono redigere il bilancio abbreviato: art. 2435-bis
• esonero da rendiconto finanziario, semplificazioni in nota integrativa, esonero da relazione sulla gestione se alcune informazioni sono inserite in nota integrativa
Tutte le altre imprese
• bilancio completo di SP, CE, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione
CATEGORIE DIMENSIONALI ED ESENZIONI
Attivo Stato Patrimoniale
Ricavi Dipendenti in media
Esenzioni
Micro imprese 175.000 350.000 5 Rendiconto
finanziario Nota integrativa Relazione sulla gestione Imprese che
possono redigere il bilancio abbreviato
4.400.000 8.800.000 50 Rendiconto
finanziario Nota integrativa limitata ad alcune voci
Relazione sulla gestione, se inserite talune informazioni in nota integrativa Tutte le altre Nessun limite Nessun limite Nessun limite Nessuna
APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DIMENSIONALI
• Bilancio in forma abbreviata: adottabile dalle società (non quotate) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti quantitativi citati
• Bilancio delle micro-imprese: adottabile dalle società che possono predisporre il bilancio abbreviato e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due degli specifici limiti quantitativi citati
Nota integrativa «completa»: le novità
ART. 2427: NO CAPITALIZZAZIONE COSTI DI RICERCA E DI PUBBLICITA’
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e " costi di ricerca, costi di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
ART. 2427: RATEI E RISCONTI
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
ART. 2427: NO CONTI D’ORDINE
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a
imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
ART. 2427: RIPARTIZIONE VENDITE
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
ART. 2427: NO COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
ART. 2427: ANTICIPAZIONI E CREDITI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
ART. 2427: INVARIATE LE INFORMAZIONI SUI LEASING FINANZIARI
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
ART. 2427: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
ART. 2427: FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
23) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
ART. 2427: INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONSOLIDANTI
24) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio
consolidato;
25) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
ART. 2427: PROPOSTA DESTINAZIONE RISULTATO ECONOMICO
26) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
ART. 2427: PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU SP E CE
2. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
ART. 2427-BIS: STRUMENTI FINANZIARI E FAIR VALUE
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
ART. 2427-BIS: STRUMENTI FINANZIARI E FAIR VALUE, DERIVATI SU MERCI
•Le indicazioni del legislatore presenti nel precedente art. 2427-bis in merito alla determinazione del fair value e alla definizione dei derivati su merci sono state trasferite, senza variazioni, all’art. 2426, Codice civile.
Relazione sulla gestione «completa»: le novità
ART. 2428: FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
•Le informazioni sui fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio sono state
«trasferite» dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa.
Semplificazioni per le imprese che possono redigere
il bilancio abbreviato
ESONERO DA RENDICONTO FINANZIARIO
• Le imprese che possono redigere il bilancio abbreviato sono esonerate dalla predisposizione e presentazione del rendiconto finanziario
• Se lo desiderano, possono comunque predisporlo su base volontaria
• Non è chiaro se la presentazione su base volontaria di tale prospetto implichi anche la rinuncia alle altre semplificazioni concesse dall’art. 2435-bis
ALTRE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE
• Raggruppamento voci di CE relative alla valutazione degli strumenti finanziari derivati (classe D)
• Rimossi da CE cenni a componenti straordinari di reddito (classe E)
• Semplificazioni informazioni su crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci
• Semplificazioni informazioni su parti correlate e su bilancio consolidato redatto dalla controllante
METODO COSTO AMMORTIZZATO
7-bis. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Semplificazioni per le micro-imprese
ART. 2435-TER: SCHEMI DI BILANCIO
• Gli schemi di bilancio delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis.
• Sono valide pertanto le semplificazioni relative alle imprese che possono predisporre il bilancio abbreviato
ART. 2435-TER: ESONERO DA RENDICONTO FINANZIARIO
• Le micro-imprese sono esonerate dal presentare il rendiconto finanziario
• Non è chiaro se la presentazione su base facoltativa implichi la rinuncia alle altre semplificazioni concesse dall’art. 2435-ter
ART. 2435-TER: ESONERO DA NOTA INTEGRATIVA
• Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma, dell’articolo 2427, numeri 9) e 16).
• Si tratta delle informazioni riguardanti, rispettivamente, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non esposte nello stato patrimoniale e l’ammontare dei crediti, prestiti e anticipazioni concessi ad amministratori e sindaci
ART. 2435-TER: ESONERO DA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
[…]
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Si tratta delle informazioni relative al possesso, all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie o di azioni emesse da imprese controllanti
ART. 2435-TER: SEMPLIFICAZIONI VALUTATIVE
• Le micro-imprese sono una particolare sotto-categoria delle imprese che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis
• Facoltativa applicazione metodo del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti (come per art. 2435-bis)
In più, non si applicano le regole sugli strumenti finanziari derivati
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