Prestazioni
di tipo accessorio
BUONI LAVORO VOUCHER
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo
A cura della Commissione Lavoro Dott. Leonello Fontana
Viterbo, 16 Aprile 2014
Disciplina del Lavoro accessorio
Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
D.L. 76/13 convertito in L. 99/13
Disciplina del Lavoro accessorio
Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo
D.L. 76/13 convertito in L. 99/13
Disciplina del Lavoro accessorio
Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo
N.B.: con circolare n. 176 del 18.12.2013 l’ INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo ‘ 1 gennaio – 31 dicembre ‘.
D.L. 76/13 convertito in L. 99/13
Disciplina del Lavoro accessorio
Cosa è:
Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente
Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo
N.B.: con circolare n. 176 del 18.12.2013 l’ INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo ‘ 1 gennaio – 31 dicembre ‘.
D.L. 76/13 convertito in L. 99/13
Disciplina del Lavoro accessorio
Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’
ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.
Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:
Dichiarazione del prestatore
Dichiarazione del prestatore
Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’
ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.
Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:
Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ. 18.12.2013, prot.
37/0003439 e Inps, circ. 29.03.2013 n. 49)
Dichiarazione del prestatore
Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’
ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.
Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ. 18.12.2013, prot.
37/0003439 e Inps, circ. 29.03.2013 n. 49)
La stessa , anche dopo l’ avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche, è ancora necessaria dato che è possibile che non siano evidenziati in tempo reale i voucher trasmessi da poste, tabaccai e banche (Inps., circ. 18.12.2013 n. 176)
Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:
Limiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Limiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Prestatore :
5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committentiPrestatore :
5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committentiNota!
Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committentiLimiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Committente :
se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.Prestatore :
5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committentiNota!
Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committentiLimiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Committente :
se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.Prestatore :
5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committentiNota!
Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committentiCosa accade al superamento del limite economico?
Limiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Committente :
se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.Prestatore :
5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committentiNota!
Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committentiCosa accade al superamento del limite economico?
Si ha la violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione In rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e applicazione di sanzioni civili e amministrative.
Limiti di compenso annui 2014
(per anno solare....)
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti pensionati
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
Categorie di prestatori:
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
impresa familiare
Categorie di prestatori:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
impresa familiare
appalti o lavori di somministrazione
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
Categorie di prestatori:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
impresa familiare
appalti o lavori di somministrazione
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
Categorie di prestatori:
studenti pensionati
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici
impresa familiare
appalti o lavori di somministrazione
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia Lavoratori part-time e full time
Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Dove si acquistano:
Sedi INPS territoriali;
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Dove si acquistano:
Sedi INPS territoriali;
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Dove si acquistano:
Sedi INPS territoriali;
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Dove si acquistano:
Sedi INPS territoriali;
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;
Banche popolari abilitate;
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Dove si acquistano:
Sedi INPS territoriali;
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;
Banche popolari abilitate;
Uffici postali di tutto il territorio nazionale.
VOUCHER
Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio
Valore nominale: 10 euro 7,5 euro al lavoratore
1,3 contributi previdenziali 0,7 assicurazione INAIL
0,5 copertura spese dei gestori
LORDO VS. NETTO
Contrattazione
tra committente e prestatore per valore/tempo del
Voucher con limite di 10 euro/ora, salvo che per il settore agricolo
Comperare i voucher
Aprire la posizione INPS (attivazione) Pagare il lavoratore
Riscossione dei voucher
Procedura per ricorrere al lavoro accessorio Procedura informatica o cartacea in base
alle esigenze di flessibilità del committente
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Contact Center
Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Contact Center
www.inps.it Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Contact Center
www.inps.it
sede
Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Contact Center
www.inps.it
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
sede
Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
Contact Center
www.inps.it
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
sede
A decorrere dal 15 gennaio 2014 è cessato l’ adempimento a carico del committente della comunicazione all’ INAIL pertanto non sono più operativi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it
Dichiarazione di inizio attività lavorativa
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i
quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i
quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).
In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della
prestazione.
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i
quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).
In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della
prestazione.
Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate “parti della prestazione” Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato.
Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva
(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i
quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).
In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della
prestazione.
Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate “parti della prestazione” Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato.
Rimane in ogni caso applicabile la sanzione civilistica consistente nell' assunzione a tempo pieno e indeterminato del lavoratore (nota Min. Lav. n. 12695 del 12.07.2013)
Ambito/settore Categorie di
di attività prestatori
L' apparato sanzionatorio in materia di lavoro in nero o irregolare è stato modificato dall' art. 14 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013
Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero) Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero)
Da 1.500 a 12.000 euro +
150 euro al giorno Contestazione ordinaria
(prestazione lavorativa completamente in nero)
Da 1.950 a 15.600 euro +
195 euro al giorno
Contestazione attenuata (sussistenza di periodi lavorativi regolari successivi al periodo contestato)
Da 1.000 a 8.000 euro +
30 euro al giorno
Da 1.300 a 10.400 euro +
39 euro al giorno
Diffida ad adempiere Applicabile Non applicabile
Fattispecie
Periodo di cessazione della condotta
Ante 24.12.2013 Dal 24.12.2013
Tutele sociali del lavoro accessorio:
Il versamento contributivo relativo al lavoro accessorio incide solo ai fini pensionistici ed in particolare sulla pensione di vecchiaia, di inabilita` e ai superstiti nonché ai fini dell’assegno d’invalidità.
Sono pertanto esclusi i trattamenti previdenziali inerenti la maternita`, la malattia, gli assegni al nucleo familiare ed i permessi per l’assistenza di familiari con disabilità (L.104/92).
Vantaggi del lavoro accessorio:
Pochissima burocrazia
Compenso esente da imposizione fiscale Esclusione dal calcolo ISEE/ISE
Non cumulabile ai redditi per il calcolo di alcune prestazioni a sostegno del reddito (esempio ANF) Compatibile con la percezione di ammortizzatori sociali.