• Non ci sono risultati.

Prestazioni di tipo accessorio BUONI LAVORO VOUCHER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prestazioni di tipo accessorio BUONI LAVORO VOUCHER"

Copied!
78
0
0

Testo completo

(1)

Prestazioni

di tipo accessorio

BUONI LAVORO VOUCHER

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo

A cura della Commissione Lavoro Dott. Leonello Fontana

Viterbo, 16 Aprile 2014

(2)

Disciplina del Lavoro accessorio

Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

(3)

Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

D.L. 76/13 convertito in L. 99/13

Disciplina del Lavoro accessorio

(4)

Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo

D.L. 76/13 convertito in L. 99/13

Disciplina del Lavoro accessorio

(5)

Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo

N.B.: con circolare n. 176 del 18.12.2013 l’ INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo ‘ 1 gennaio – 31 dicembre ‘.

D.L. 76/13 convertito in L. 99/13

Disciplina del Lavoro accessorio

(6)

Cosa è:

Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente

Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo

N.B.: con circolare n. 176 del 18.12.2013 l’ INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo ‘ 1 gennaio – 31 dicembre ‘.

D.L. 76/13 convertito in L. 99/13

Disciplina del Lavoro accessorio

(7)
(8)
(9)

Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’

ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.

Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:

Dichiarazione del prestatore

(10)

Dichiarazione del prestatore

Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’

ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.

Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:

Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ. 18.12.2013, prot.

37/0003439 e Inps, circ. 29.03.2013 n. 49)

(11)
(12)

Dichiarazione del prestatore

Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all’ Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest’

ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.

Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ. 18.12.2013, prot.

37/0003439 e Inps, circ. 29.03.2013 n. 49)

La stessa , anche dopo l’ avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche, è ancora necessaria dato che è possibile che non siano evidenziati in tempo reale i voucher trasmessi da poste, tabaccai e banche (Inps., circ. 18.12.2013 n. 176)

Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito:

(13)

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

(14)

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

Prestatore :

5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

(15)

Prestatore :

5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

Nota!

Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

(16)

Committente :

se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.

Prestatore :

5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

Nota!

Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

(17)

Committente :

se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.

Prestatore :

5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

Nota!

Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti

Cosa accade al superamento del limite economico?

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

(18)

Committente :

se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette riferito alla totalità dei committenti.

Prestatore :

5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

Nota!

Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a 3.000 euro nette (4.000 € lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti

Cosa accade al superamento del limite economico?

Si ha la violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione In rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e applicazione di sanzioni civili e amministrative.

Limiti di compenso annui 2014

(per anno solare....)

(19)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

(20)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti

(21)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti pensionati

(22)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

(23)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

(24)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

(25)

Categorie di prestatori:

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

impresa familiare

(26)

Categorie di prestatori:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

impresa familiare

appalti o lavori di somministrazione

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

(27)

Categorie di prestatori:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

impresa familiare

appalti o lavori di somministrazione

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

(28)

Categorie di prestatori:

studenti pensionati

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

impresa familiare

appalti o lavori di somministrazione

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia Lavoratori part-time e full time

Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

(29)

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(30)

Dove si acquistano:

Sedi INPS territoriali;

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(31)

Dove si acquistano:

Sedi INPS territoriali;

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(32)

Dove si acquistano:

Sedi INPS territoriali;

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;

Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(33)

Dove si acquistano:

Sedi INPS territoriali;

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;

Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

Banche popolari abilitate;

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(34)

Dove si acquistano:

Sedi INPS territoriali;

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;

Procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

Banche popolari abilitate;

Uffici postali di tutto il territorio nazionale.

VOUCHER

Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

(35)

Valore nominale: 10 euro 7,5 euro al lavoratore

1,3 contributi previdenziali 0,7 assicurazione INAIL

0,5 copertura spese dei gestori

LORDO VS. NETTO

Contrattazione

tra committente e prestatore per valore/tempo del

Voucher con limite di 10 euro/ora, salvo che per il settore agricolo

Comperare i voucher

Aprire la posizione INPS (attivazione) Pagare il lavoratore

Riscossione dei voucher

Procedura per ricorrere al lavoro accessorio Procedura informatica o cartacea in base

alle esigenze di flessibilità del committente

(36)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

(37)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(38)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(39)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Contact Center

Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(40)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Contact Center

www.inps.it Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(41)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Contact Center

www.inps.it

sede

Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(42)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Contact Center

www.inps.it

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

sede

Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(43)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

- Committente comunicazione obbligatoria all’ INPS IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Contact Center

www.inps.it

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

sede

A decorrere dal 15 gennaio 2014 è cessato l’ adempimento a carico del committente della comunicazione all’ INAIL pertanto non sono più operativi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it

Dichiarazione di inizio attività lavorativa

(44)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

(45)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i

quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).

(46)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i

quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).

In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della

prestazione.

(47)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i

quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).

In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della

prestazione.

Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate “parti della prestazione” Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato.

(48)

Adempimenti preliminari all’ inizio dell’ attività produttiva

(Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell’ inizio dell’ attività produttiva)

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i

quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).

In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della

prestazione.

Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate “parti della prestazione” Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato.

Rimane in ogni caso applicabile la sanzione civilistica consistente nell' assunzione a tempo pieno e indeterminato del lavoratore (nota Min. Lav. n. 12695 del 12.07.2013)

(49)

Ambito/settore Categorie di

di attività prestatori

L' apparato sanzionatorio in materia di lavoro in nero o irregolare è stato modificato dall' art. 14 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013

Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero) Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero)

Da 1.500 a 12.000 euro +

150 euro al giorno Contestazione ordinaria

(prestazione lavorativa completamente in nero)

Da 1.950 a 15.600 euro +

195 euro al giorno

Contestazione attenuata (sussistenza di periodi lavorativi regolari successivi al periodo contestato)

Da 1.000 a 8.000 euro +

30 euro al giorno

Da 1.300 a 10.400 euro +

39 euro al giorno

Diffida ad adempiere Applicabile Non applicabile

Fattispecie

Periodo di cessazione della condotta

Ante 24.12.2013 Dal 24.12.2013

(50)

Tutele sociali del lavoro accessorio:

Il versamento contributivo relativo al lavoro accessorio incide solo ai fini pensionistici ed in particolare sulla pensione di vecchiaia, di inabilita` e ai superstiti nonché ai fini dell’assegno d’invalidità.

Sono pertanto esclusi i trattamenti previdenziali inerenti la maternita`, la malattia, gli assegni al nucleo familiare ed i permessi per l’assistenza di familiari con disabilità (L.104/92).

(51)

Vantaggi del lavoro accessorio:

Pochissima burocrazia

Compenso esente da imposizione fiscale Esclusione dal calcolo ISEE/ISE

Non cumulabile ai redditi per il calcolo di alcune prestazioni a sostegno del reddito (esempio ANF) Compatibile con la percezione di ammortizzatori sociali.

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Riferimenti

Documenti correlati

Come già evidenziato alla lettera A) del paragrafo precedente, l’art. 276, dispone che per le prestazioni accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art.

Disoccupazione ordinaria (NASPI). L’indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per

Rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre del 2016, nel 2017 si osserva un numero maggiore di individui che non risultano essere prestatori di lavoro accessorio

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, e considerato l’esito positivo della prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle

Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in

Lgs. 81/15 tale tipologia di lavoro si presenta come una prestazione di attività lavorativa senza una precisa connotazione e, quindi, può implicitamente considerarsi

Non è corretto fare il <<tiraggio>> dei voucher venduti in un anno utilizzando i voucher riscossi nello stesso anno: i voucher venduti in un anno sono riscossi