• Non ci sono risultati.

Ristretto l ambito oggettivo di applicazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ristretto l ambito oggettivo di applicazione"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 320 06.11.2014

Ivafe: le novità della europea bis

Ristretto l’ambito oggettivo di applicazione

Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie

Con la recente approvazione della Legge Europea bis 2013 viene modificato l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE. L'art. 9 della suddetta disposizione normativa prevede infatti che a decorrere dal periodo d'imposta 2014 l'IVAFE sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente formulazione che prevedeva l'assoggettamento a imposta della più ampia categoria delle «attività finanziarie».

La modifica normativa si è resa necessaria per rispondere ai rilievi effettuati dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura Eu Pilot 5095/12/Taxu, in cui era stato evidenziato che il presupposto d'imposta dell'IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.

L’effetto immediato del restringimento dell’ambito applicativo dell’imposta è la rideterminazione del secondo acconto IVAFE, dovuto entro il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica).

Si pone il problema inoltre dell’IVAFE pagata nei periodi d’imposta 2012 e 2013 per le attività finanziarie non imponibili a partire dal 2014. Si ritiene che tali somme siano da rimborsare in quanto l’IVAFE pagata in relazione al 2012 e al 2013 per le attività finanziarie non più imponibili ha determinato una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

La previgente normativa

L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Monti).

La base imponibile dell’IVAFE è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

(2)

La Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto il differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012.

La misura dell’imposta dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, comma 392, della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

L’introduzione dell’imposta è stata giustificata dal Legislatore italiano (e dai successivi interventi di prassi, vedi C.M. 28/E/2012) da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, co. 2-bis e 2- ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

La norma è nata dunque per eliminare la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero.

L’art. 19, co. 19, D.L. 201/2011, come mod. dall’art. 1, co. 518 e 519, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), ha previsto che «A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato».

Nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, il Legislatore ha fatto riferimento alle attività finanziarie.

L’Amministrazione Finanziaria nel paragrafo 2.2. della C.M. 28/E/2012, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, aveva chiarito che l’imposta trovava applicazione sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:

partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

(3)

Sono rimaste escluse dal campo di applicazione dell’imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

L’applicazione dell’imposta di bollo

Il co. 2-ter, art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’art. 19, D.L. 201/2011, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale per le “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.”

L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 48/E/2012 ha chiarito che i prodotti finanziari che rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo in commento, come chiarito dall’art. 1, lett. c), del D.M. 24.05.2012, sono individuati dall’art. 1, D.Lgs 58/1998, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

L’art. 1, lett. u), D.Lgs 58/1998, definisce prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;….».

Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo dell'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a:

depositi titoli (ivi compresi pct e prestiti titoli);

contratti derivati (OTC, derivati regolamentati);

gestioni patrimoniali individuali;

quote di fondi comuni d'investimento e quote di SICAV (comprese rubriche fondi);

certificati di deposito;

contratti di deposito bancari e postali, anche se rappresentai da certificati, diversi dai c/c e dai libretti di risparmio bancari e postali;

conti di deposito, a meno che strutturalmente non siano costruiti nella contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;

diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;

le cd. stock option cedibili;

(4)

forma di partite vincolate sui saldi di conto corrente e quindi si tratti di prodotti che traggono la propria regolamentazione nella normativa del c/c ai sensi dell'art. 1852 C.c.;

polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione, ma non le polizze vita rivalutabili;

i prodotti finanziari detenuti all'estero scontano l'imposta di bollo in Italia se sono oggetto di un contratto di amministrazione con una fiduciaria residente o se sono gestiti da intermediari residenti in Italia;

L'imposta si applica solo in presenza di un rapporto tra ente gestore e cliente relativo a prodotti finanziari: la semplice detenzione di prodotti finanziari da parte di un soggetto, senza che possa configurarsi un rapporto di clientela con un "ente gestore", non configura il presupposto impositivo.

I rilievi della Commissione Europea

Nell’ambito della procedura EU Pilot1 5095/12/TAXU, la Commissione Europea ha rilevato la incompatibilità con il diritto europeo di alcune disposizioni contenute nel D.L. 201/2011. In particolare, la Commissione contesta la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Era stato evidenziato che il presupposto d'imposta dell'IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.

Tale disparità di trattamento costituiva, secondo l'opinione della Commissione Ue, una violazione della libertà di circolazione dei capitali sancito dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Ue e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Nello specifico è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai prodotti finanziari (ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati), mentre quella dell’IVAFE si applicava alle attività finanziarie. Ciò determinava una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero.

La differenza aveva impatti applicativi di non poco conto.

Basti pensare al caso della detenzione di quote di una società a responsabilità

1Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

(5)

limitata che, se riferite a enti non residenti, erano assoggettate a IVAFE, mentre se riferite a una società a responsabilità limitata non scontavano l'imposta di bollo.

Lo stesso dicasi per la detenzione di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Le modifiche normative

Per far fronte ai rilevi mossi dalla Commissione Europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, l’art. 9 della Legge Europea bis 2013 ha modificato l’art.

19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.

Si prevede in particolare che, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di attività finanziarie.

Salvo diverse interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, per l'anno d'imposta 2014, deve intendersi pertanto in parte superata la lista delle attività finanziarie estere assoggettabili a IVAFE contenuta nella C.M. 28/E/2012, mentre si potrà fare riferimento alla lista di prodotti finanziari contenuta nell'art. 1, lett. u), D.Lgs. 58/1998, relativo all'imposta di bollo.

A seguito della suddetta modifica normativa, l’IVAFE non sarà più dovuta sulla detenzione da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di partecipazioni in società estere nonché alla detenzione all’estero di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Conseguenze

La restrizione dell’ambito oggettivo dell’IVAFE ha effetto a partire dal 1°

Gennaio 2014.

Si pone il problema del ricalcolo del secondo acconto IVAFE dovuto entro il 1°

dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica).

Coloro che avessero calcolato l'acconto per l'anno d'imposta in corso, facendo riferimento anche all'imposta dovuta su attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione, potranno rivedere i calcoli relativi alla seconda rata di acconto beneficiando delle nuove disposizioni appena approvate, che entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2013-bis (non ancora avvenuta).

Sulla questione si ricorda che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Si pone il problema inoltre dell’IVAFE pagata nei periodi d’imposta 2012 e 2013 per le attività finanziarie non imponibili a partire dal 2014. Si ritiene che tali somme siano da rimborsare in quanto l’IVAFE pagata in relazione al 2012 e al

(6)

2013 per le attività finanziarie non più imponibili ha determinato una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

- Riproduzione riservata -

Riferimenti

Documenti correlati

Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d’imposta è eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli

dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l’esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26  ottobre  2016  –  Linee  Guida  n.  4 

c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata

La Commissione riceve copia della comunicazione di avvenuta installazione di apparecchiature settoriali a risonanza magnetica qualora prevista della legislazione

La perizia e la documentazione a corredo si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure specificatamente adottate per lo svolgimento delle prove concorsuali preselettive e/o scritte mediante