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FOGLIO INFORMATIVO. relativo alle operazioni di GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di

GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società Cooperativa Codice fiscale e p.iva 04074830169 – Iscritta all’Albo delle Banche al numero 8041

Iscritta all’Albo delle Cooperative al n° C109670 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n°

04074830169 – R.E.A. BG - 432991 – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Sede legale: Piazza Agliardi 1 - 24055 Cologno al Serio (BG) – Tel. 035/4871300 - Fax 035/898625 Sede amministrativa: Via Aldo Moro 2 – 24050 Zanica (BG) – Tel. 035/679111 – Fax 035/6668222 Indirizzo PEC bcc.08940@actaliscertymail.it – indirizzo mail info@bccbergamascaeorobica.it Sito internet www.bccbergamascaeorobica.it

Cod. ABI 08940-9

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Una Garanzia autonoma a prima richiesta è una garanzia atipica, cioè non prevista dal nostro codice civile e da quelli dei paesi dell’Europa occidentale, esclusa la Gran Bretagna, la cui caratteristica è quella di operare indipendentemente dalla esistenza, validità ed efficacia del sottostante rapporto contrattuale tra le parti. La Banca garante assume pertanto nei confronti del Beneficiario una obbligazione propria – autonoma dal rapporto sottostante - di effettuare, a semplice richiesta scritta di quest’ultimo, il pagamento in suo favore delle somme indicate nella Garanzia. Per questo motivo l’emissione di una Garanzia autonoma a prima richiesta costituisce per la Banca garante – e quindi per l’Ordinante – un impegno con caratteristiche profondamente diverse da quelle di una fideiussione che non presenta questo carattere di autonomia.

Di conseguenza, in caso di escussione, la Banca garante avrà il solo compito di verificare che le condizioni documentali e temporali poste nella Garanzia per la sua valida escussione siano state rispettate, e in tal caso, operando in veste autonoma, onorerà la richiesta di escussione senza che sia possibile opporre al creditore eventuali eccezioni connesse al rapporto sottostante o ad altri rapporti che spettano all’Ordinante quando avesse fatto emettere una fideiussione. Tali eccezioni sarebbero prive di efficacia. La Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), al fine specifico di promuovere un uso consapevole di tali garanzie sulla base di accordi contrattuali coerenti e chiari, ha emanato un testo di norme che unifica la disciplina contrattuale di tale tipo di garanzie a livello internazionale. Si tratta delle

“Norme Uniformi della ICC per le Garanzie a Richiesta” (pubb. n. 758) solitamente richiamate nel testo delle garanzie autonome a prima richiesta. Il testo di tali Norme è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org-email: icc@cciitalia.org).

Le principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale sono le seguenti:

Bid-Bond: garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto.

Performance Bond: garanzia di “buona esecuzione” del contratto.

Advance payment Bond: garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto.

Lettera di garanzia per il pagamento di merci: garanzia del pagamento posticipato di importazioni.

Fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico: consente al destinatario di ritirare le merci in assenza della polizza di carico (titolo rappresentativo delle merci).

Lettera di Credito Stand-by: deriva dalla fusione delle caratteristiche fondamentali del credito documentario e delle garanzie: nasce come garanzia di una obbligazione contrattuale e, in caso di inadempienza, opera come credito documentario.

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Principali rischi (generici e specifici)

Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione di cambio, essendo questo determinato al momento della richiesta di pagamento (escussione) della Garanzia autonoma a prima richiesta e, quindi, non conoscibile al momento della sua emissione. L’Ordinante di una Garanzia autonoma a prima richiesta, anche se avesse ragioni per contestare la legittimità della escussione di una garanzia emessa per suo conto, sopporta il rischio del legittimo addebito della Banca garante che ha onorato la Garanzia, se il Beneficiario ha soddisfatto le condizioni previste nella Garanzia stessa per la valida richiesta di pagamento. Resta naturalmente salva la possibilità per l’Ordinante di far valere tali ragioni successivamente in sede transattiva o giudiziaria.

NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE

HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Garanzie emesse

Spese istruttoria € 100,00

Commissioni periodiche (per anno o frazione) 4% (minimo € 100,0)

Spese revisione € 100,00

Spese reclamate da corrispondenti Eventuali commissioni e spese reclamate dalle Corrispondenti saranno recuperate sepa- ratamente

Interessi di mora nella misura applicata al debitore principale al momento dell’inadempimento

Imposta di bollo

(se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)

Di legge

spese per comunicazioni periodiche - in forma cartacea

- on line

zero zero

spese per altre comunicazioni € 5,00

spese per altre comunicazioni mediante raccomandata € 10,00

Spesa richiesta documentazione Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

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Garanzie ricevute

Spese di notifica € 100,00

Spese revisione € 100,00

Spese reclamate da corrispondenti Eventuali commissioni e spese reclamate dalle Corrispondenti saranno recuperate sepa- ratamente

Spese di conferma o controgaranzia variabili in funzione del rischio Paese e del rischio Banca dei rispettivi Paesi

Interessi di mora nella misura applicata al debitore principale al momento dell’inadempimento

Imposta di bollo Di legge

spese per comunicazioni periodiche - in forma cartacea

- on line

zero zero

spese per altre comunicazioni € 5,00

spese per altre comunicazioni mediante raccomandata € 10,00

Spesa richiesta documentazione Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

TASSO DI CAMBIO

Le singole operazioni oggetto del contratto verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti. In caso di mancanza di preventivo e diverso accordo verrà applicato il cambio “durante” del giorno di esecuzione dell’operazione pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell’operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo dell’1,50%.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

Il fideiussore, quando l’operazione garantita è a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest’ultimo; ecc.);

- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d’atto della banca della comunicazione di recesso, con l’indicazione dell’eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

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Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Agliardi 1 – 24055 Cologno al Serio - BG - reclami@bccbergamascaeorobica.it - bcc.08940@actaliscertymail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

� Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. (d)

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)

Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato “Norme Uniformi per Garanzia a Richiesta” (URDG) che costituisce il necessario riferimento tecnico- giuridico per l’emissione delle Garanzie autonome a prima richiesta.

Emissione È l’evento della emissione della “Garanzia a prima richiesta” e cioè della assunzione, da parte della Banca garante, dell’impegno a fornire il previsto pagamento al Beneficiario, alle condizioni indicate nel testo della Garanzia stessa alle quali il Beneficiario dovrà attenersi come unica condizione per ricevere il pagamento.

Condizioni documentali e temporali per la valida escussione della Garanzia

Oltre all’osservanza dei termini di validità della Garanzia entro i quali poter avanzare la richiesta di pagamento, la Garanzia può richiedere l’esibizione di documentazione accompagnatoria come, ad esempio, la fattura impagata.

Richiesta scritta Il requisito della richiesta scritta, e quindi firmata da chi ne ha i poteri, è di norma accompagnato dalla richiesta di una dichiarazione del Beneficiario che indichi i motivi da lui stesso ritenuti a fondamento della escussione.

Data la natura autonoma della Garanzia, la Banca garante non è tenuta all’accertamento della fondatezza di tali motivi, ma solo alla verifica che essi siano stati dichiarati.

Eccezioni connesse al rapporto sottostante

Si tratta di motivazioni commerciali o contrattuali per le quali il debitore potrebbe ritenere non legittima la richiesta di pagamento della Garanzia avanzata dalla controparte. Nelle Garanzie autonome a prima richiesta

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queste eccezioni non possono essere fatte valere verso il Garante escusso

Interessi di mora Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante.

Insolvenza Inadempimento Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Riferimenti

Documenti correlati

Se la banca effettui una proposta di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, nei limiti pattuiti nel contratto, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto

Se il cliente chiede di prelevare le somme vincolate prima della scadenza, la banca glielo consente, ma applica per tutto il periodo in cui le somme sono rimaste vincolate il tasso

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 30.000,00, al tasso fisso del 6,50%, di durata pari a 60 mesi, con una periodicità della rata mensile, spese di istruttoria,

TAEG Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento

- emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari tramite sportello automatico 1 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. -

Altre spese applicabili ai servizi di pagamento (Il costo complessivo di queste operazioni è dato dall'importo sottostante più l'eventuale spesa di registrazione dell'operazione

E’ un contratto con il quale il cedente (Cliente o soggetto terzo) cede alla Banca un proprio credito vantato nei confronti di un altro soggetto (debitore ceduto) e garantisce