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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE II CIVILE FALLIMENTARE

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTARE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott.ssa LAURA DE SIMONE Presidente

Dott.ssa ELENA GELATO Giudice

Dott. LUCA FUZIO Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso con ricorso ex art. 6 L. Fall. depositato in Cancelleria in data 25.05.2022

DA

PATRICK AGHAKU VICTOR (C.F.: PTRVTR87A01Z335B), nato in Nigeria il 01/01/1987, residente in Cologno al Serio (BG), via Donizetti n. 19

BIZZONI MANUELA (C.F.: BZZMNL76P69A794X), nata a Bergamo il 29/09/1976, residente in Comun Nuovo (BG), via Roma n. 6

IRALA GIMENEZ FRANCISCA (C .F. : RLGFNC79A69Z610B), nata in Paraguay il 29/01/1979, residente in Bergamo, via Angelo Maj n. 37

DIA ALY (C.F.: DIALYA65A02Z343Q), nato in Senegal il 02/01/1965, residente in Bergamo, via T. Grossi n. 1

tutte rappresentate, assistite e difese dall’avv. Fabio Savoldi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliate presso il Suo Studio, sito in Bergamo via Pradello n. 2

NEI CONFRONTI DI

RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO (C.F.: RNCRRT67M04A794Y, P.IVA:

03780270165), con sede legale in Bergamo, Via Cesare Abba n. 3 nonché del suo titolare RONCALLI ROBERTO, nato a Bergamo in data 04.08.1967, ivi residente in via Cesare Abba n. 3

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

(2)

 con ricorso ex art. 6 L. Fall. depositato in Cancelleria in data 25.05.2022, i sig. PATRICKAGHAKU VICTOR, BIZZONI MANUELA, IRALA GIMENEZ FRANCISCA e DIA ALY, sopra compiutamente identificati, hanno chiesto dichiararsi il fallimento della ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO (C.F.:

RNCRRT67M04A794Y, P.IVA: 03780270165), con sede legale in Bergamo, Via Cesare Abba n. 3 nonché del suo titolare RONCALLI ROBERTO, nato a Bergamo in data 04.08.1967, ivi residente in via Cesare Abba n. 3;

 il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo PEC in data 03.06.2022;

 la impresa individuale debitrice si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 28.06.2022, allegando la documentazione contabile e opponendosi alla dichiarazione di fallimento;

 all’udienza del 06.07.2022, i creditori istanti hanno insistito, per tramite del loro difensore, per la dichiarazione di fallimento, mentre la convenuta si è opposta.

 Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del 06.07.2022.

osserva quanto segue:

Sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell’art. 3, paragrafi 1, Regolarmento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della impresa individuale debitrice è situata in Bergamo, Comune sede dell’intestato Tribunale, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione della stessa.

 Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell’impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d’insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l’ubicazione di quest’ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” ,cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n.

10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).

 Sussiste, altresì, la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO è sita in Bergamo, Comune sede dell’intestato Tribunale, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa da quelle indicate.

 In primo luogo deve rilevarsi che sulla base della documentazione prodotta la ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO rientra certamente nella categoria delle imprese che esercitano un’attività commerciale ai sensi dell’art. 1 1° comma R.D. n.

267/1942, non trattandosi di ente pubblico ed esercitando la stessa, come si evince dalla visura camerale prodotta in atti, attività prevalente di lavanderia commerciale.

(3)

 Per ciò che attiene ai parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. “Decreto Correttivo”) grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all’art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla ditta individuale debitrice RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO, la quale, costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione dalla quale si evince il superamento dei parametri di fallibilità: in particolare, il Modello Unico 2021 attesta, per il 2020, ricavi in capo al titolare della ditta individuale sig. Roncalli Roberto pari ad euro 250.277,00, ben superiori alla soglia indicata nell’art. 1 L. Fall.

 Ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, L.

Fall.: la ditta individuale debitrice ha maturato debiti nei confronti dei ricorrenti per l’importo di euro 35.699,97, e ha debiti scaduti con l’Erario pari ad euro 436.834,86, come risulta dall’estratto Esatri acquisito dalla Cancelleria e depositato in atti, con la conseguenza che risulta ampiamente superata la soglia di euro 30.000,00 indicata nella norma sopra citata; la resistente ha rilevato che, invero, i debiti relativi all’attività imprenditoriale ammonterebbero esclusivamente ad euro 392,497,01, essendo i residui stati contratti dal sig. Roberto Roncalli per scopi personali ed estranei all’impresa, ma è di tutta evidenza che la circostanza non rileva ai fini dell’accertamento del requisito richiesto dall’art. 15 L. Fall.

 Quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

 Nel caso di specie, in applicazione dei principi sopra esposti, deve ritenersi sussistente la situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile:

a) dall’ingente debito accumulato nei confronti di più dipendenti attestante inequivocabilmente l’incapacità di regolare pagamento delle obbligazioni (provata anche dalla corresponsione di acconti minimi sul dovuto);

b) dall’ingente debito accumulato nei confronti dell’Erario;

c) dalla presenza a carico della ditta individuale di numerosi protesti e decreti ingiuntivi.

Sulla base di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il Tribunale ritiene che ricorrano pertanto tutti i presupposti di fallibilità richiesti dalla legge e che debba quindi emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

(4)

P.Q.M.

1) dichiara il fallimento della ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO (C.F.: RNCRRT67M04A794Y, P.IVA: 03780270165), con sede legale in Bergamo, Via Cesare Abba n. 3 nonché del suo titolare RONCALLI ROBERTO, nato a Bergamo in data 04.08.1967, ivi residente in via Cesare Abba n. 3;

2) nomina Giudice Delegato alla procedura il dott. Luca Fuzio;

3) nomina Curatore la dott.ssa Adele Martinelli, con studio in Bergamo, piazza Giacomo Matteotti n. 20, tel. 035-285858;

4) ordina il deposito - entro tre giorni – dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell’art. 14 L.F.;

5) fissa per la comparizione dei legali rappresentanti della ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO (C.F.:

RNCRRT67M04A794Y, P.IVA: 03780270165), con sede legale in Bergamo, Via Cesare Abba n. 3 nonché del suo titolare RONCALLI ROBERTO, nato a Bergamo in data 04.08.1967, ivi residente in via Cesare Abba n. 3 e per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo la data del 06.12.2022 ore 11:00 innanzi al Giudice Delegato dott.

Luca Fuzio;

6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ditta individuale RO.GI.VA DI RONCALLI ROBERTO e del suo titolare RONCALLI ROBERTO termine perentorio sino a trenta giorni prima dell’adunanza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione delle domande di insinuazione secondo le modalità previste dall’art. 92 L.F. così come modificato dalla L. 221/12 di conversione del D.L. 179/12, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;

7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza ai debitori falliti ai sensi dell’art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell’art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;

8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all’Ufficio del Registro delle Imprese ove l’Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all’Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell’annotazione per gli effetti di cui all’art. 17 L.F.;

9) dispone procedersi all’annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile;

10) visto l’art. 155 quinquies disp. att. cpc autorizza fin d’ora il curatore a richiedere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nelle banche dati di cui all’art. 492 bis cpc.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06.07.2022.

Il Cancelliere Il Giudice estensore

Dott. Luca Fuzio

La Presidente Dott. Laura De Simone

(5)

Depositato in Cancelleria oggi _____________ Il Cancelliere

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