Un ruolo virtuoso o
La “nuova assicurazione” in sanità
Un ruolo virtuoso o
virtuale?
Le linee guida della riforma
Cristalline le intenzioni: un sistema di pesi e contrappesi.
CHIARE LE DUPLICI DIREZIONI SEGUITE:
a) Tutela del medico.
b) Tutela del paziente.
Il ruolo dell’assicurazione
E SODDISFAZIONE DI ENTRAMBE LE ISTANZE DI
PROTEZIONE (MEDICO E PAZIENTE).
CENTRALITÀ DEL RUOLO E DELLA LEVA ASSICURATIVA.
LO STRUMENTO DELL ’ ’ ’ ’ ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA SUA DUPLICE
FUNZIONE PROTETTIVA.
Protezione del danneggiante dal RISCHIO Protezione del danneggiante dal RISCHIO
della sua esposizione patrimoniale;
Protezione del danneggiato dal RISCHIO di insolvenza del danneggiante
Induce inoltre ad una miglior gestione del rischio in funzione della sua più economica
assicurabilità
Per poter soddisfare l’obbligo assicurativo (attivo e passivo) occorre però
a) Che il rischio sia sostenibile b) Che il rischio sia profilabile
L’assicurazione obbligatoria ed il diritto dei sistemi obbligatoriamente assicurati
b) Che il rischio sia profilabile
Occorre, in altre parole, consentire che il rischio sia correttamente assunto a condizioni di premio accessibili:
ciò condiziona il regime della responsabilità e del danno
risarcibile
I FATTORI CONDIZIONANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL’OPERAZIONE ASSICURATIVA (si dice, siano…):
REGIME DELLA RESPONSABILITA’.
COSTO DELLA RESPONSABILITA’.
ASSICURAZIONE VIRTUALE???
A maggior ragione in assenza dell’obbligo a contrarre
COSTO DELLA RESPONSABILITA’.
LA NUOVA NORMA “MODELLA” DAVVERO QUEI FATTORI IN MODO TALE DA RENDERE SOSTENIBILE IL RISCHIO?
Quanto ai costi si veda il ddl concorrenza….art. 138 cap.
LA “CANALIZZAZIONE” DELLA RESPONSABILITA’ VERSO LA STRUTTURA RENDE MEGLIO ASSICURABILI I MEDICI
MA LA REGOLA CONTRATTUALE SULLA STRUTTURA SPOSTA IL MEDESIMO PESO ATTUALE SUGLI ENTI, RIPROPONENDO (e forse
aggravando, data la minor platea assicurata…) L’ODIERNO Il fattore “responsabilità”….
aggravando, data la minor platea assicurata…) L’ODIERNO
PROBLEMA DELLA SOSTENIBILITA’ (al netto degli effetti virtuosi della miglior gestione del rischio)
Potenziali criticità: il ruolo (apparentemente virtuoso) delle LINEE GUIDA, rapporto con il 2236 c.c. – RIVALSE –
surroghe – crisi delle alleanze terapeutiche – rischi di
contenzioso
QUALE MODELLO DI POLIZZA
Art. 11, DDL n. S2224
(Estensione della garanzia assicurativa)
QUALE MODELLO DI POLIZZA
(e QUALE INTERESSE DEL PAZIENTE?)
1. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le imprese di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto
Art. 11, DDL n. S2224
(Estensione della garanzia assicurativa)
accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto
assicurativo, purché denunciati alla impresa durante la vigenza
temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di
ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di
operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è
assoggettabile alla clausola di disdetta.
UN SERIO PROBLEMA: LA
TENUTA DELLA CLAIMS NELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
Sentenza 6 maggio 2016, n. 9140
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEI PROFESSIONISTI
E DEI MEDICI
«Ai fini della validità del contratto di assicurazione, tuttavia, quel che ha da essere "futuro" rispetto alla stipula del contratto non è il prodursi del danno civilisticamente parlando, ma l'avverarsi della causa di esso. Non è infatti mai consentita l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano
Ciò che faceva paura agli assicuratori:
La morfologia del rischio – Cass. 5791/2014
l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano
già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che
l'evento - e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale - si sia
verificato dopo la stipula del contratto, quando l'avveramento
del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile di
fatti già avvenuti prima di tale momento»
D.L. 138/2011
Convertito in L. 148/2011 Art. 3, comma 5
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l'assicurato) ne ignoravano l'esistenza, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 c.c., per le dichiarazioni inesatte o reticenti. A ciò aggiungasi che, come innanzi evidenziato, il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza, si concretizza progressivamente, perchè esso non si esaurisce
Sentenza 6 maggio 2016, n. 9140
contemplato dalla polizza, si concretizza progressivamente, perchè esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento: ne deriva che la clausola claims made con garanzia pregressa è lecita perchè afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato.
Non a caso, del resto, il rischio putativo è espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 514 c.n., con disposizione che non v'è motivo di ritenere eccezionale.
è stata da più parti segnalata l'incongruenza della previsione di un obbligo per il professionista di assicurarsi, non accompagnata da un corrispondente obbligo a contrarre in capo alle società assicuratrici.
…il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, la
Sentenza 6 maggio 2016, n. 9140
esito positivo in presenza di una clausola claims made, la
quale, comunque articolata, espone il garantito a buchi di
copertura. E' peraltro di palmare evidenza che qui non sono
più in gioco soltanto i rapporti tra società e assicurato, ma
anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo, essendo
stato quel dovere previsto nel preminente interesse del
danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della
colpevole e dannosa attività della controparte, per
incapienza della stessa, restino definitivamente a suo carico.
QUALE MODELLO DI POLIZZA
Art. 11, DDL n. S2224
(Estensione della garanzia assicurativa)
QUALE MODELLO DI POLIZZA
(E COME GESTIRLA?)
DDL n. S2224
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Assicurazione come attività di impresa sottoposto ad un regime di libertà vigilata: quali analoghe misure?
• L’IMPOSTAZIONE ATTUALE (MUTUATA DALLA RC AUTO) ESPRIME PER VOCAZIONE LA TUTELA DEL DANNEGGIATO
• COME PUO’ L’AUTORITENZIONE ESSERE ANALOGA? SOLTANTO A PATTO FORNISCA GARANZIE DI SOLVIBILITA’ E PATRIMONIALITA’ OMOGENEE A
• COME PUO’ L’AUTORITENZIONE ESSERE ANALOGA? SOLTANTO A PATTO FORNISCA GARANZIE DI SOLVIBILITA’ E PATRIMONIALITA’ OMOGENEE A QUELLE RICHIESTE ALL’IMPRESA ASSICURATIVA.
• IN CASO AUTORITENZIONE, LE STRUTTURE SANITARIE DOVREBBERO ESSERE TENUTE ALMENO:
– alla creazione di riserve tecniche in conformità alle “analoghe” disposizioni in materia di copertura delle riserve dei rami danni per ciascun sinistro avvenuto e denunciato;
– alla creazione di un apposito fondo rischi;
– all’accantonamento in un apposito fondo rischi destinato alla copertura di perdite patrimoniali derivanti da sinistri.