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Responsabilità del chirurgo plastico Dr. Enrico Galizio

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Academic year: 2022

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Responsabilità del chirurgo plastico

Dr. Enrico Galizio*

Relativamente al caso della signora M.B. diamo per scontato, per semplificare il tutto, che l’evento effettuato sulla lesa sia stato condotto tecnicamente in modo corretto dal punto di vista chirurgico.

Conviene ribadire che nel corso di operazioni peritali in ambito di responsabilità professionale il consulente d’ufficio, per primo e come dominus deve essere assolutamente sempre incaricato da un medico legale e questi di volta in volta si assocerà ad uno specialista del settore.

Ciò per evitare che oltre alle innumerevoli gravi problematiche inerenti il risarcimento di responsabilità o meno, alla fine non si riesca (o sia comunque molto difficile) concludere la CTU indicando percentualmente il danno biologico temporaneo, la temporanea..., per la ovvia assoluta impreparazione nell’affrontare questi temi specifici, dei consulenti specialisti in branche diverse della medicina legale e complicando così la vita a tutti gli operatori (giudice e avvocati compresi coinvolti poi da spunti polemici, memorie, richieste di precisazioni...).

Prudenza e saggezza imporrebbero peraltro che il medico legale qualsivoglia sede occupi di volta in volta quale attore o convenuto in casi di responsabilità professionale ancor prima di esprimere un parere debba consultare uno specialista della branca in causa di sua fiducia rivolgendosi a specialisti di vaglia ma soprattutto a colleghi che, oltre alla preparazione tecnica, abbiano una qualità, oggi sempre più rara in tutte le professioni, che è quella del buon senso.

Premesso ciò, ritengo che in questo caso vi siano gli estremi per il riconoscimento di colpa professionale essenzialmente per due diversi motivi:

a) ancorché sia lunga e non conclusa la diatriba giurisprudenziale sul solo obbligo di mezzi oppure anche di risultato inerente la specifica attività del chirurgo plastico (che è sostanzialmente slegata dai comuni canoni della chirurgia) nel caso di specie, come ben si evidenzia, non solo non è stato raggiunto un risultato migliorativo dell’aspetto fisico-estetico della lesa ma al contrario si è ottenuto un risultato decisamente negativo in quanto peggiorativo.

Peggiorativo a tal punto che la lesa stessa, non più riconoscendo il suo schema corporeo e di conseguenza non più accettandosi ed, ha manifestato un disturbo conflittuale psichico che si è ribaltato nei suoi rapporti interpersonali con il marito, in modo così significativo da non essere superato spontaneamente ma che ha necessitato e necessita di assistenza psichiatrica così come documentato dalla relazione dello specialista allegata.

Ad oggi parrebbe che la lesa continui nella necessità di assistenza sia con sedute psicologiche sia sotto rapporto di farmaci benzodiazepinici; il tutto a fronte di una anamnesi in cui risultano del tutto assenti alterazioni psichiche evidenti. Questo disturbo è stato definito dallo psichiatra un disturbo dell’andamento con marcate impronte depressive con definizione del DSM-IV.

b) il secondo per me più importante motivo per evidenziare gli estremi della colpa professionale, è che dalla disamina della cartella clinica e degli allegati, si evidenzia che il Consenso sottoscritto dalla paziente era ed è del tutto generico ed a specifico e non pare che siano rispettati i canoni del codice di deontologia medica ex art. 29 e 31.

Non vi è tra l’altro prova contraria e documentabile che la lesa sia stata verbalmente informata in modo sufficiente su tutta la complessità dell’intervento e soprattutto sui rischi concreti di evoluzioni negative, non mettendola quindi in condizione di fornire un consenso libero e informato e di valutare il relativo rapporto rischio-beneficio.

* Medico Legale, consulente centrale Axa, Torino

Collana Medico Giuridica SUB IUDICE I

ed. Acomep, 1998

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Che vi fossero i presupposti per un insuccesso operatorio legato alla possibilità poi verificatasi di formazioni cicatriziali negative o cheloidee si poteva già presagire dalla lettura dell’esame obiettivo in cartella clinica quando un riscontro dello stesso chirurgo operatore evidenziava: “...notevole diastasi dei muscoli retti addominali lungo tutta la loro lunghezza…cute rilassata ed anelastica con presenza di strie biancastre”, il tutto ricordiamo sempre su un soggetto sessantenne.

Or bene tutti questi elementi clinici così macroscopicamente evidenti avrebbero dovuto essere per un chirurgo coscienzioso un concreto campanello d’allarme tanto da suggerire un approccio meno approssimativo fornendo alla lesa tutti gli elementi per una adeguata e dettagliata informazione sulle possibili evoluzioni negative cicatriziali.

Tutto questo è clamorosamente mancato e pertanto la mia assistita non è stata in condizioni, ribadisco, di poter riflettere in modo sufficientemente approfondito e informato, sulla strada chirurgica che stava per iniziare.

Concludendo, per le argomentazioni fornite ritengo che vi siano gli estremi perché sia riconosciuta una colpa professionale e richiedo un danno biologico del 16-18% onnicomprensivo sia del danno estetico tegumentario sia del quadro psichico della lesa semprechè ovviamente il suo disturbo conflittuale sia confermato in CTU, qualora il convenuto lo richiedesse anche con una nuova perizia psichiatrica con un consulente nominato dal CTU.

E’ ovvio che per quanto riguarda la parte tegumentaria la mia è una valutazione approssimativa in quanto bisogna correttamente tenere conto, a mio avviso, solo di quella quota parte peggiorativa di questo intervento chirurgico rispetto alla media di questo tipo di interventi chirurgici ben evoluti in soggetti della stessa età della lesa.

Richiedo inoltre le spese future per il necessario reintervento, quantificabili intorno a £. 20 milioni circa, con relativo periodo di malattia di circa due mesi.

Qualora il reintervento abbia un esito migliorativo, in via del tutto orientativa ritengo comunque che residuerà una quota di danno valutabile intorno all’8% circa perché difficilmente vi sarà un recupero ottimale, sia per l’indaginosità nei reinterventi su tessuti già martoriati, sia per le caratteristiche della cute della signora non più in tenera età.

Collana Medico Giuridica SUB IUDICE I

ed. Acomep, 1998

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