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Regione LazioDIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

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Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2020, n. G03099

Art 16 della L.R. n.39/02 Norme in materia di gestione forestale. PGAF del Comune di Campoli Appennino (FR) attualmente vigente e proposta integrazione interventi. Approvazione variante

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OGGETTO Art 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”.

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Campoli Appennino (FR) attualmente vigente e proposta integrazione interventi. Approvazione variante.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.

615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell‟ambito di una parziale ridefinizione dell‟assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”

con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale

“Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

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VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l‟art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF);

VISTO la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in particolare quanto stabilito all‟art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all‟art. 5 dell‟Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti l‟approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare riferimento all‟art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell‟art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni exCTSA alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il Decreto Legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 e smi – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e smi - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico;

VISTO la sentenza della Corte Costituzionale 25 settembre 2018, n.201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall‟autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell‟art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

VISTO il parere dell‟Ufficio Legislativo del MIBAC, di cui alla nota rif. n. 6767 del 07/03/19, secondo il quale il taglio colturale, in aree dichiarate di notevole interesse pubblico, è riconducibile alla voce B22 dell‟All. B al DPR n.31/17, ovvero al regime autorizzatorio semplificato ex art. 3 del Decreto;

VISTO la L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione, e in particolare l‟art.9 co. 16, secondo il quale, sottoponendo i PGAF ad autorizzazione paesaggistica, i singoli interventi attuativi in essi previsti sono esonerati dall‟obbligo di acquisire il titolo paesistico stesso;

CONSIDERATO che la proposta di PGAF riportata in oggetto è stata approvata e resa esecutiva rispettivamente con Determinazione n. G09476 del 01/0714 e Determinazione n. G14537 del 14/10/14;

VISTA la richiesta avanzata dalla Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 379392 del 20/05/19, relativa all‟approvazione della proposta di variante al PGAF attualmente vigente;

CONSIDERATO quanto stabilito dall‟art. 5 dell‟Allegato 2 alla DGR n. 126/05, in attuazione del disposto dell‟art. 16 della L.R. n. 39/02 e smi, in merito alle procedure amministrative previste per l‟approvazione regionale di varianti ai PGAF vigenti;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 484013 del 24/06/19 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di approvazione regionale;

(4)

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche istruttorie condotte, ovvero:

la proposta contempla l’esecuzione di nuovi interventi finalizzati alla prevenzione del rischio incendio boschivo (PP FF 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36), valorizzazione della fruizione turistica (PP FF 12, 26 e 56), attività di forestazione produttiva (PP FF 32, 33, 34 e 35), interventi di recupero e di ingegneria naturalistica volti a ridurre gli effetti del dissesto idrogeologico, la perdita di cotico erboso e di suolo (PP FF 16 e 25), individuazione delle aree di avvistamento incendi e dei punti di osservazione panoramici volti a tenere sotto controllo il territorio (PPFF 16, 22 e 25), punti di raccolta dell’acqua e al fine di poterne fruire in caso di incendio boschivo in aree con ridotto accesso dei mezzi di soccorso (1, 12, 26 e 27).

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pronunciamenti previsti in materia ambientale:

- Pronunciamento Parco nazionale d‟Abruzzo, di cui alla nota acquisita al prot. n. 0975231 del 02/12/19.

- Pronuncia per la Valutazione d‟Incidenza, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. .1035196 del 19/12/19

CONSIDERATO che secondo la Struttura regionale, competente in materia forestale, il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto dall‟art. 6 del RR n.7/05;

PRESO ATTO che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 10/02/20 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all‟approvazione della proposta di variante al PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg.

n. 0143544 del 18/02/20;

PRESO ATTO che, come disposto dai Pronunciamenti pervenuti, i singoli progetti attuativi dovranno essere sottoposti a preventivo Nulla osta da parte dell‟Ente Parco e a Parere per la Valutazione di incidenza;

DATO ATTO che gli interventi a carattere infrastrutturale dovranno essere sottoposti comunque alle procedure abilitative di settore sulla base di progettazione definitiva

RITENUTO che, per quanto riguarda gli interventi a carattere selvicolturale previsti nelle Particelle Forestali esterne alla Rete Natura 2000 e al Parco Nazionale, l‟approvazione della proposta di variante assume valenza esecutiva, fatto salvo l‟obbligo di acquisire ulteriori titoli eventualmente previsti dalle normative di riferimento, agli effetti di quanto stabilito dall‟art.1 co. 12 dell‟All. 2 alla DGR n.126/05;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico opelegis (ex art. 142 del Codice), gli interventi inerenti l‟esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano l‟assetto dei luoghi, e gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall‟obbligo di acquisire l‟autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che la proposta di variante comporta modifica parziale e limitata dell‟impianto pianificatorio vigente e dato atto che i singoli progetti attuativi devono comunque essere sottoposti alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione di pareri, nulla osta e eventuali ulteriori titoli previsti;

RITENUTO pertanto che, in presenza di siti tutelati con provvedimento dichiarativo, il singolo progetto di intervento dovrà essere sottoposto preventivamente, qualora prevista, ad autorizzazione ex 3 del DPR n.31/17;

RITENUTO infine di approvare la proposta di PGAF esclusivamente per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell‟art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

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D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell‟art. 149 lettera b e lettera c del Codice:

a) Di approvare la proposta di variante al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Campoli Appennino (Fr) che si compone dei seguenti documenti:

 Proposta di integrazione

 Carta degli interventi

b) Di prendere atto che Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 10/02/20 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all‟approvazione della proposta di variante al PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 0143544 del 18/02/20.

c) Di prendere atto di quanto prescritto dai pronunciamenti acquisiti in materia ambientale:

- Pronunciamento Parco nazionale d‟Abruzzo, di cui alla nota acquisita al prot. n. 0975231 del 02/12/19.

- Pronuncia per la Valutazione d‟Incidenza, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. .1035196 del 19/12/19

d) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole agli effetti di quanto disposto alll‟art. 6 del RR n.7/05.

e) Di ribadire che, come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/2005, l‟approvazione del PGAF ha valenza esecutiva per ciò che attiene alla gestione delle risorse forestali, la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti, attività riconducibili alle fattispecie individuate dall‟art. 149 co. 1 lettera b) e lett. c) del Dlgs n. 42/04 e smi. L‟approvazione ha valenza esecutiva in particolare per gli interventi a carattere selvicolturale previsti nelle Particelle Forestali esterne alla Rete Natura 2000 e al Parco Nazionale, fatto salvo l‟obbligo di acquisire ulteriori titoli eventualmente previsti alle normative di riferimento

f) Di stabilire che i singoli progetti attuativi dovranno essere sottoposti a preventivo Nulla osta da parte dell‟Ente Parco e a Parere per la Valutazione di incidenza

g) Di stabilire che, in presenza di siti tutelati con provvedimento dichiarativo, il singolo progetto di intervento dovrà essere sottoposto, qualora prevista, preventivamente ad autorizzazione ex 3 del DPR n.31/17.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE (Ing. Flaminia Tosini)

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