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PATTO PARASOCIALE. tra

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Academic year: 2022

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P

ATTO PARASOCIALE tra

Coop Adriatica S.c.a r.l., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), via Villanova 29/7, CF e P.Iva 00779480375, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig.

Adriano Turrini, domiciliato per la carica presso la sede sociale (“Coop Adriatica”)

e

Unicoop Tirreno Società Cooperativa, con sede in Piombino, frazione Vignale Riotorto S.S. Aurelia Km. 237, CF e P.Iva 00103530499 in persona del Presidente sig. Marco Lami, domiciliato per la carica presso la sede sociale (“Unicoop Tirreno”; ciascuna parte è anche indicata come la “Parte” e congiuntamente all’altra parte come le “Parti”)

premesso che

A. in data 22 dicembre 2004, le Parti hanno sottoscritto un patto parasociale al quale sono state apportate tutte le azioni dalle stesse possedute in Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (“IGD” o la “Società”), avente ad oggetto (i) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale di IGD, (ii) il sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) il sindacato di blocco e il diritto di prelazione (il “Primo Patto Parasociale”. Il Patto parasociale richiamato è venuto a scadenza il 22 dicembre 2007; in data 4 febbraio 2008 il “Primo Patto Parasociale” è stato rinnovato tra le stesse parti con durata fino al 4 febbraio 2011 (il

“Secondo Patto Parasociale”); in data 2 febbraio 2011 il

“Secondo Patto Parasociale” è stato rinnovato tra le

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stesse parti con durata fino al 30 giugno 2012 (il “Terzo Patto Parasociale”);

B. la seguente tabella indica le azioni IGD possedute dalle Parti (le “Azioni”), alla data odierna:

Azioni possedute

%

sul capitale di IGD

Coop Adriatica 141.162.381,00 42,773%

Unicoop Tirreno 46.405.360,00 14,061%

Totale 187.567.741,00 56,834%

C. con la stipula del presente patto parasociale (il “Patto Parasociale”), le Parti intendono stipulare un nuovo Patto Parasociale, con effetto dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale stesso;

D. è comune volontà delle Parti mantenere un nucleo stabile di azionisti di riferimento, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa. In particolare, le Parti intendono sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante alle Azioni nelle assemblee straordinarie, nonché apportare e vincolare a un sindacato di blocco un numero di Azioni complessivamente pari al 51,00% del capitale sociale di IGD;

E. La seguente tabella indica, alla data odierna, il numero di Azioni che ciascuna Parte:

(a) intende apportare al sindacato di voto (le “Azioni Sindacate”);

(b) intende apportare e vincolare al sindacato di blocco (le “Azioni Bloccate”);

(c) non intende apportare al sindacato di blocco e che pertanto resteranno liberamente trasferibili a terzi e/o cedibili sul mercato senza formalità (le “Azioni Libere”).

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Numero Azioni Sindacate

% sul capitale

IGD

Azioni Bloccate % sul capitale

IGD

Azioni Libere % sul capitale

IGD Coop

Adriatica

141.162.381,00 42,773% 126.671.296,00 38,382% 14.491.085,00 4,391%

Unicoop Tirreno

46.405.360,00 14,061% 41.641.598,00 12,618% 4.763.762,00 1,443%

Totale 187.567.741,00 56,834% 168.312.894,00 51,000% 19.254.847, 00 5,834%

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

* * * * *

1. Oggetto del Patto Parasociale

Il presente Patto Parasociale ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale di IGD, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione Le Parti convengono che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia improntata ai seguenti principi:

a) il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a quindici e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto Parasociale;

b) nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si impegnano a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7

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consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente:

- quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto;

- tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto;

- tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 );

- due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

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- tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

Le Parti si danno atto che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sopra previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno;

c) nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno;

e) all’Amministratore Delegato siano attributi, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso

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delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’esecuzione del budget, dei piani e delle politiche finanziarie e commerciali approvate dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, ove istituito, nonché tutti i poteri per la gestione e la conservazione del patrimonio immobiliare, d’intesa con il Presidente, per lo sviluppo del patrimonio medesimo, e, più in generale, l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove istituito.

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

3.1 Le Parti convengono che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.

24 febbraio 1998, n. 58.

3.2 Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

4. Sindacato di Voto

4.1. Le Parti conferiscono e vincolano irrevocabilmente a un sindacato di voto tutte le Azioni dalle stesse a qualunque titolo possedute.

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Alla data odierna le Azioni Sindacate sono pari a n.

187.567.741, di cui 141.162.381 sono possedute da Coop Adriatica e 46.405.360 da Unicoop Tirreno, e rappresentano rispettivamente il 42,773% e il 14,061%

del capitale sociale di IGD e complessivamente il 56,834% dello stesso.

Qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto Parasociale, le Parti incrementino il numero di Azioni possedute, tali ulteriori Azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto e il numero di Azioni Sindacate si intenderà corrispondentemente incrementato anch’esso automaticamente.

4.2 Le Parti si impegnano a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si obbligano a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate.

5. Sindacato di blocco

5.1 Le Parti conferiscono e vincolano irrevocabilmente a un sindacato di blocco n. 168.312.894 Azioni pari al 51%

del capitale sociale di IGD.

Alla data odierna, n.126.671.296 Azioni Bloccate, pari al 38,382% del capitale sociale, sono apportate e vincolate al sindacato di blocco da Coop Adriatica e n.

41.641.598 Azioni Bloccate, pari al 12,618% del capitale sociale, sono apportate e vincolate al sindacato di blocco da Unicoop Tirreno.

Conseguentemente, alla data odierna, Coop Adriatica possiede n.14.491.085 Azioni Libere, pari al 4,391% del

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capitale sociale, e Unicoop Tirreno possiede n.

4.763.762 Azioni Libere, pari al 1,443% del capitale sociale.

Qualora, per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di Azioni Libere posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Le Parti riconoscono e convengono espressamente che, qualora a seguito di cessioni delle Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51%

del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi.

Fermo restando quanto sopra previsto, ciascuna Parte si impegna irrevocabilmente nei confronti dell’altra Parte, per tutta la durata del Patto Parasociale, a fare tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%.

5.2 Ciascuna Parte si obbliga, per tutta la durata del Patto Parasociale, nei confronti dell’altra Parte a non trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 6. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in

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5.3 Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

5.4 Ciascuna Parte si obbliga inoltre, per tutta la durata del Patto Parasociale, nei confronti dell’altra Parte, a non porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel successivo articolo 7, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

6. Diritto di prelazione

6.1 Nel caso in cui, una delle Parti (la “Parte Offerente”) inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso.

Con il termine trasferimento si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, ivi inclusi, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il riporto, il prestito, il conferimento in società e la dazione in pegno, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche mediante

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operazioni di tipo derivato, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali, di voto o amministrativi. Tale obbligo riguarda anche i diritti di opzione ed eventuali altri diritti attinenti alle Azioni.

6.2 Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’“Offerta di Prelazione”), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione.

Resta inteso che, in caso di accettazione, l’Offerta di Prelazione potrà essere accettata solo in modo incondizionato. A tal fine, la Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni, indicando la propria accettazione. Nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

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Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra parte ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni sopra indicato.

6.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che le disposizioni previste nel presente articolo non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del codice civile (“Società Controllata”), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

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7. Clausola Penale

Le Parti si obbligano al più scrupoloso rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, riconoscendo reciprocamente che qualsivoglia operazione, anche indiretta o parziale, in violazione di tali disposizioni determinerebbe un grave pregiudizio a ciascuna delle Parti. Anche in considerazione di ciò, nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui all’art.

4 sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle Azioni dallo stesso possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi contenuti negli articoli 5 e 6 sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

8. Durata del patto

Il Patto Parasociale - che sostituisce qualsiasi altro accordo precedentemente raggiunto tra le Parti - avrà durata sino al 30 giugno 2013.

9. Legge applicabile e foro competente

9.1 Il presente Patto Parasociale sarà retto e disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Patto Parasociale, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto.

Ciascuna Parte provvederà alla nomina di un arbitro ai sensi dell’art. 810 c.p.c. e i due arbitri nominati

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designeranno di comune accordo il terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio Arbitrale. In mancanza di accordo, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna, che provvederà anche alla designazione dell’arbitro di parte nel caso in cui una Parte non provveda a designare il proprio. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Ravenna. La decisione sarà presa entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio - termine prorogabile per altri 90 (novanta) giorni con il consenso delle Parti. In ogni caso, il Collegio Arbitrale giudicherà anche in merito all’entità e alla ripartizione delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell’ammontare dei danni conseguenti alla violazione del contratto.

In ogni caso in cui il Collegio Arbitrale risulti privo di giurisdizione o di competenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

10. Comunicazioni e adempimenti

Le Parti si impegnano a effettuare le comunicazioni e gli adempimenti previsti ai sensi di legge e di regolamento.

* * * * *

Villanova, lì 12 giugno 2012

Coop Adriatica S.c.a.r.l. Unicoop Tirreno S.c.a r.l.

____________________ ____________________

(Adriano Turrini) (Marco Lami)

(Presidente) (Presidente)

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