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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 6 DICEMBRE 2016

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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 6 DICEMBRE 2016

a cura di Massimo Pipino

1) CCNL 29 novembre 2016 dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI: parte normativa

2) INPS - Conguaglio trattamenti CIGO anticipata e pagamento della contribuzione addizionale

3) Riepilogo delle norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative e i referendum

4) Il trattamento economico e normativo delle festività di dicembre 2016

5) CCNL Laterizi e Manufatti Industria: parte l'assistenza sanitaria integrativa

6) INPS – messaggio n. 4752/2016: termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

7) FONDIMPRESA – Avviso n. 4/2016 “Formazione neoassunti disoccupati e inoccupati da assumere”

8) Collocamento mirato – Jobs Act: principali novità a partire dal 1° gennaio 2017 9) Autoliquidazione premio INAIL – Tasso applicabile

10) Ministero Economia e Finanza: perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e valore definitivo anno 2015

11) Igiene ambientale - Utilitalia: i nuovi minimi retributivi

12) INAIL: accesso ai dati del “Cruscotto infortuni” da parte dei RLS per il tramite delle aziende

13) Nuova comunicazione di lavoro accessorio: la Sicilia cambia gli indirizzi cui inviarla 14) Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 15) Pronta la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione

16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22489/2016: risoluzione del rapporto per mutuo consenso: circostanze e prova

17) Corte d’Appello di Torino: l’ex premio aziendale “ad personam” non è eliminabile

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1) CCNL 29 novembre 2016 dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI: parte normativa

Tra le novità normative che sono state introdotte dal CCNL 29 novembre 2016, sottoscritto da FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL, FINDICI, per i dipendenti di Consorzi ed Enti aderenti alla FICEI, si segnalano: la nuova normativa per il lavoro a termine, l’impegno a non ricorrere al lavoro accessorio, elementi innovativi sul tema delle unioni civili, la violenza di genere e la conciliazione dei tempi vita-lavoro

Assunzioni a termine

Viene introdotta una disciplina contrattuale nel rispetto degli artt. 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015.

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso Ente e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Il lavoratore non può essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalia data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l'Ente è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione per ogni giorno di continuazione dei rapporto pari al 20% della retribuzione globale complessiva fino al 10° giorno successivo e al 40% della retribuzione globale complessiva per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non può continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6. mesi, ovvero oltre il 50°

giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore ai 10% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato negli Enti, fino a 30 dipendenti, calcolati con arrotondamento alla cifra superiore; al 6% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato negli Enti oltre i 30 dipendenti. Per gli Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso Ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso Ente entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Lavoro agile

Le Parti convengono sulla opportunità di promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le Parti si impegnano a definire più

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dettagliatamente l'istituto nel momento in cui il disegno di legge in discussione in parlamento verrà approvato.

Lavoro accessorio (voucher lavoro)

Gli Enti aderenti a FICEI si impegnano, per l’arco di vigenza contrattuale del presente CCNL, a non far ricorso all'istituto del "lavoro accessorio" disciplinato dagli articolo da 48 a 50 del D.Lgs. n.

81/2015 (Jobs Act)

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha riconosciuto il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa per un periodo della durata massima di 3 mesi.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice conserva il diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo può essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ove questo sia disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, su eventuale richiesta della lavoratrice, in un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Unioni civili

La Parti concordano che, allo scopo di adeguare il contratto di lavoro alla nuova normativa sulle unioni civili, ovunque nel contratto si faccia riferimento al matrimonio, si integri con la dizione "e unione civile"; inoltre, ovunque si parli di coniuge/coniugi, si deve intendere che il concetto sia applicato anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

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2) INPS - Conguaglio trattamenti CIGO anticipata e pagamento della contribuzione addizionale

L'INPS, nell'ambito dell'allegata circolare n. 199/16, ha chiarito che con prossima comunicazione saranno resi noti i codici da utilizzare per operare il conguaglio delle integrazioni salariali (Cigo, Cigs e Cds) anticipate dai datori di lavoro, nonché per effettuare il versamento del contributo addizionale. L'Istituto, pertanto, a seguito di tale premessa, ha confermato che la decadenza dal conguaglio presuppone la conoscenza dei codici da utilizzare e poiché tali codici non sono ancora stati resi noti, il termine di decadenza per portare a conguaglio i trattamenti anticipati viene formalmente posticipato, in coerenza con la delibera INPS n. 3/93, al giorno 16 del terzo mese successivo alla adozione delle circolare di prossima emanazione. Fermo restando che quanto sopra richiamato interessa esclusivamente i trattamenti di integrazione salariale ricadenti nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 148/15 e s.m.i., l'Istituto conferma, altresì, che il versamento del contributo addizionale sarà consentito senza aggravio di oneri accessori. Si fa riserva di fornire tempestivamente le ulteriori indicazioni in merito.

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3) Riepilogo delle norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative ed i referendum

Domenica 4 dicembre si è svolto il referendum per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 e lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto (quindi alle ore 23 di domenica 4 dicembre). Si ritiene utile fornire un riepilogo della disciplina relativa alla gestione dei permessi elettorali in quanto molti datori di lavoro si troveranno nella condizione di dover retribuire il lavoratore dipendente che sia stato chiamato a svolgere funzioni elettorali presso i seggi.

Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti. Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.

53/90, e dell’articolo 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma articolo 119 della Legge n. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati

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in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

Assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quelli ove prestano l’attività lavorativa

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Permesso retribuito ai dipendenti pubblici per esercitare il diritto di voto

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10 marzo 1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5 marzo 1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri, due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

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Agevolazioni previste sulle spese di viaggio sostenute a fronte della presentazione della scheda elettorale

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato. Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all’estero. Sul sito del Ministero degli Interni, in occasione di ogni consultazione elettorale, sono pubblicate le norme al momento in vigore.

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4) Il trattamento economico e normativo delle festività di dicembre 2016

Per le festività dell'Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e 26 dicembre i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettivo di settore. In quest'ultimo caso è sempre opportuno verificare la disciplina della contrattazione collettiva.

Si riepilogano alcuni spunti utili che rinvengono dalla disciplina legale in materia. Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:

 a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

 sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

 sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

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 sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Assegni per il nucleo familiare

Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale

La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore.

La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF su quanto percepito dal lavoratore mese di marzo .

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5) CCNL Laterizi e Manufatti Industria: parte l'assistenza sanitaria integrativa

Con il Verbale di accordo del 31/3/2016, che ha rinnovato il CCNL Laterizi e Manufatti Industria (Andil/Assobeton), le Parti hanno riconosciuto "Altea" quale Fondo Sanitario legittimato ad erogare prestazioni sanitarie e socio assistenziali ai lavoratori iscritti a cui viene applicato il CCNL stesso.

Pertanto, dal mese di novembre partono i termini previsti per i versamenti. La contribuzione al Fondo Altea, come previsto dalla contrattazione collettiva, è pari a 9,00 € mensili per ciascun lavoratore iscritto, di cui 6,00 € a carico dell’azienda e 3,00 € a carico del lavoratore.

Lavoratori

I lavoratori che intendono iscriversi devono consegnare l’apposito modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto, che di fatto obbliga l’azienda al versamento della contribuzione complessiva, trattenendo in busta paga i 3,00 € a carico del lavoratore.

Azienda

L’azienda una volta ricevuta la documentazione, dovrà compilare l’anagrafica dei lavoratori iscritti.

Il versamento delle contribuzioni dovrà essere fatto entro il 16 del mese successivo (es. iscrizione datata novembre 2016, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2016).

Decorrenza della copertura

Come segnalato dal Fondo Altea, le coperture sanitarie per i lavoratori decorreranno 3 mesi dopo l’adesione (es. un lavoratore che si iscrive a Novembre 2016 andrà in copertura a far data dal 1 Febbraio 2017).

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6) INPS – messaggio n. 4752/2016: termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

L’INPS, con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, in base al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti sul Jobs Act, informa sulla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Termine di presentazione della domanda per eventi oggettivamente non evitabili

L’articolo 2, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo n. 185 del 2016 prevede che all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento”. Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall’art. 30, c. 1, del D.lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria.

a) Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

Dal punto di vista operativo, pertanto, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

 Motivi meteorologici-Settore industria

 Motivi meteorologici-Settore edilizia

 Incendi, crolli o alluvioni

 Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.L’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO per le sopra elencate casistiche realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende. Le aziende, infatti, potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Esempi

Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina. La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016. Circa la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la suddetta possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori; il bollettino meteo infatti potrà

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interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.

b) Fondi di solidarietà bilaterali

Come accennato in premessa, l’integrazione all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 ha riflessi anche sulla disciplina dell’assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nello specifico, a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. Ciò in virtù del fatto che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.

148/2015 e per espressa disposizione normativa per il Fondo di integrazione salariale (articolo 29, comma 3 - “Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale”), le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.

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7) FONDIMPRESA – Avviso n. 4/2016 “Formazione neoassunti disoccupati e inoccupati da assumere”

Con l'Avviso 4/2016 e nell'ambito delle iniziative di politiche attive del lavoro, Fondimpresa ha stanziato 15.000.000,00 di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti alla formazione di dipendenti neoassunti in imprese aderenti (lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi alla data di presentazione del Piano) o di disoccupati o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti al termine del percorso formativo, comprese le persone richiedenti asilo. Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” a partire dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017.

Elementi salienti dell'Avviso

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali sia interaziendali e riguardare anche ambiti multi regionali per le imprese di ogni dimensione (micro, piccole, medie e grandi). Il Piano multi- regionale deve collocarsi, in via esclusiva o prevalente, in una delle Macro aree indicate negli articoli 2 e 5 dell'Avviso. La piattaforma informatica declinerà la scelta per Macro Area e Ambito del Piano: Avviso 4/2016 – Nord A-PMI o B-GI; Avviso 4/2016 - Centro A-PMI o B-GI; o Avviso 4/2016 – Sud e Isole A-PMI o B-GI.

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Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso può riguardare tutte le modalità e le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e delle ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive. È in ogni caso escluso l'utilizzo del voucher formativo (partecipazione del/i lavoratore/i a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l'azienda titolare del Piano). L'intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all'importo massimo di 100.000 euro per azienda, nel rispetto del limite consentito dal regime di aiuti ad essa applicabile.

Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono cofinanziare con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso all'articolo 6, per il 20% del costo del piano ammissibile a finanziamento Ambito A – PMI Micro, Piccole, Medie imprese e per il 50% Ambito B - GI Grandi imprese.

Possono presentare il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso esclusivamente le imprese aderenti che abbiano la presenza di un saldo attivo (importo maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo. Nel conteggio del saldo attivo non sono considerati gli importi dei versamenti “maturandi”.

Nel periodo di vigenza dell'Avviso ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo Piano formativo, aziendale o interaziendale, assicurando almeno 40 ore di formazione per ciascun partecipante in una o più azioni formative di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nel limite del massimale di contributo per azienda e per lavoratore riportato nell'articolo 6 e nel rispetto di tutti i requisiti previsti.

Il Piano formativo deve essere presentato a Fondimpresa con le modalità stabilite nell'Avviso e nelle

"Istruzioni e modelli dell'Avviso 4/2016" (allegato 3 dell'Avviso).

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8) Collocamento mirato – Jobs Act: principali novità a partire dall’1 gennaio 2017

A partire dal 1° gennaio 2017 le imprese con base di computo da 15 e 35 dipendenti con scopertura sono tenute ad assumere un disabile anche se non procedono a nuove assunzioni.

L’articolo 3 del D.lgs n. 151/2015 ha apportato modifiche all’articolo 3 della legge 68/99.

In particolare, la disposizione ha abrogato il comma 2 eliminando la previsione secondo cui i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati ad assumere una persona con disabilità solamente in caso di nuove assunzioni.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti – laddove non occupino già una persona con disabilità – scatta la situazione di scopertura degli obblighi e, quindi, inizia immediatamente a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità.

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Ricordiamo che il Ministero del lavoro, con la nota n. 970 del 17 febbraio 2016, ha precisato che, decorso il suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica.

Ricordiamo ancora che, per le aziende tenute ad assumere una sola persona con disabilità, non è possibile fare ricorso all’esonero parziale.

Passando al regime sanzionatorio per l’omessa richiesta di avviamento, si ricorda che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo (1° gennaio 2017), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero € 153,20 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

In questo caso, nel 2015 è stata introdotta la possibilità di applicare la procedura della diffida, a seguito della quale il trasgressore è ammesso a pagare una somma nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. La diffida, inoltre, prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Con riferimento al venir meno del regime di gradualità, si pone il problema della perdurante vigenza dell’interpretazione ministeriale contenuta nella risposta ad Interpello n. 30 del 9 agosto 2011 relativa all’applicabilità di tale regime alle ipotesi di trasformazioni societarie. L’interpello, infatti, riteneva applicabile a queste situazioni, che possono comportare un incremento repentino del personale e dei conseguenti obblighi a carico del datore di lavoro, il regime progressivo previsto dall’articolo 3, comma 2, oggi abrogato.

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9) Autoliquidazione premio INAIL – Tasso applicabile

Come ogni anno, in vista del prossimo pagamento del premio, l’INAIL provvede a trasmettere ai datori di lavoro una comunicazione contenente:

il prospetto “classificazione e tassazione rischio assicurato”, sul quale è riportato il tasso di premio applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

 le indicazioni per la lettura del modulo e per il calcolo del tasso specifico aziendale.

Qualora il suddetto modulo non dovesse pervenire, le aziende interessate potranno richiederne copia all’INAIL. Si riassumono qui di seguito i contenuti del prospetto per permettere ai datori di lavoro di verificare la correttezza del tasso calcolato dall’Istituto.

Qualora il datore di lavoro riscontrasse la presenza di somme improprie o non dovute fra gli oneri del triennio è possibile inoltrare ricorso per via telematica alla competente sede INAIL entro 30 giorni dalla “piena conoscenza” del prospetto completo.

GESTIONE: la gestione nella quale è stata inquadrata l’attività assicurata.

TASSO AL: data di decorrenza del nuovo tasso applicabile.

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MEDIO: tasso medio di tariffa.

APPLICABILE: è il tasso applicabile comprensivo delle oscillazioni.

CODICE DI OSCILLAZIONE: è espresso con uno dei seguenti valori:

– CODICE 1: evidenzia che non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di osservazione è insufficiente.

– CODICE 2: applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di attività.

– CODICE 3: è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione per gli anni successivi al primo biennio.

QUADRO A – CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

È esposta la classificazione della posizione assicurativa territoriale (voci e incidenze), oggetto del provvedimento notificato, alla data di elaborazione del tasso specifico aziendale. La voce riportata fa riferimento alla nomenclatura prevista dalla nuova tariffa in vigore dal 1° gennaio 2000 per la gestione in cui è stata inquadrata l’azienda.

Per i soggetti autonomi, per i quali i premi sono da determinarsi ai sensi del decreto ministeriale, è altresì indicata la classe di rischio.

QUADRO B – CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Sono riportati tutti i periodi classificativi della posizione assicurativa territoriale (e di eventuali altre posizioni ad essa riconducibili per una valutazione unitaria dell’andamento infortunistico aziendale) che ricadono nel periodo di osservazione (triennio 2013-2014-2015) considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale. Per ogni periodo sono riportati:

– il numero della posizione assicurativa territoriale ed il codice amministrativo della Sede INAIL competente;

– il periodo di validità della classificazione;

– le voci di tariffa e le eventuali incidenze (fino alla settima voce; la sommatoria delle incidenze di eventuali altre voci viene riportata nel campo “altre”). Le voci sono esposte secondo il nomenclatore previsto dalla tariffa dei premi in vigore nel periodo indicato;

– il tasso medio di tariffa riferito alle voci di cui al punto precedente;

– le retribuzioni corrisposte nel periodo, con un indicatore che, alternativamente, può essere:

S = indica che i dati riportati sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale in quanto il rischio assicurato nel periodo di osservazione non ha subito modificazioni rispetto alla classificazione esposta nel quadro A, ovvero, diversificano le sole incidenze ma entro i limiti del 50% del proprio valore. La condizione vale anche quando la voce esposta nel quadro B è diversa da quella indicata nel quadro A e tale apparente discrasia è imputabile esclusivamente alla adozione di diverso nomenclatore nella nuova tariffa di riferimento, pur identificando la medesima attività;

N = evidenzia che il periodo non è stato considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale in quanto non risponde alle condizioni di cui al punto precedente.

QUADRO C – EVENTI LESIVI DEFINITI

Vengono elencati gli eventi lesivi verificatisi nel periodo di osservazione contrassegnati nel quadro B con l’indicatore “S”, i cui oneri sono stati considerati per il calcolo del tasso specifico aziendale.

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Non sono riportati gli eventi riguardanti gli apprendisti, i dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro con esenzione pari al 100% e gli infortuni in itinere.

Per ogni evento sono evidenziati i seguenti dati:

– numero caso;

– la data dell’evento;

– il nominativo dell’assicurato;

– le conseguenze dell’evento espresse con uno dei seguenti indicatori:

T – con oneri per l’indennità di temporanea;

P – l’evento ha originato la costituzione di una rendita diretta;

M – l’evento ha originato la costituzione di una rendita a superstiti.

Il codice T può coesistere con il codice P o M nell’ipotesi di rendita diretta o caso mortale preceduto da temporanea;

– il numero dei giorni indennizzati per inabilità temporanea;

– l’importo corrisposto a titolo di indennità temporanea;

– la retribuzione giornaliera dell’assicurato;

– la retribuzione annua dell’assicurato assunta come base per la liquidazione della rendita (mediata entro il limite minimale e massimale stabiliti con decreto ministeriale), indicata solo per i casi di rendita diretta o per i casi mortali;

– il grado iniziale di inabilità permanente che ha determinato la costituzione della rendita diretta o l’erogazione dell’indennizzo in capitale (I);

– il grado di inabilità conseguente dall’ultimo infortunio, esposto solo se l’assicurato era già titolare di una rendita diretta per un precedente evento lesivo (U).

Se il nominativo del lavoratore infortunato è seguito dal segno ( [ ) significa che sussiste una menomazione permanente dal 6 al 15%, che ha dato origine a un indennizzo in capitale secondo la disciplina a tutela del danno biologico.

Per motivi di spazio nel modello compaiono non più di 7 eventi lesivi; la lista completa può essere richiesta alla competente Sede territoriale dell’Istituto.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 22, comma 3 e dell’articolo 9 delle Modalità tariffarie, non rientrano: gli oneri derivanti da infortuni in itinere, poiché già ricompresi negli oneri indiretti con apposita percentuale di caricamento; gli importi recuperati dall’Istituto a seguito di azione di surroga o regresso nei confronti del datore di lavoro.

QUADRO D – DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE In tale quadro vengono riportati, per ciascun anno del periodo di osservazione, il numero delle temporanee, delle rendite e dei casi mortali oltre ai dati di sintesi di cui ai quadri B e C, sulla base di parametri statistico-attuariali elaborati annualmente.

Oneri T: è la somma degli oneri di temporanea per tutti gli eventi verificatisi nello stesso anno comprensivi delle spese sanitarie e contrassegnati dall’indicatore “T”.

Oneri P/M: è la somma degli oneri per tutti gli eventi verificatisi nell’anno contraddistinti dagli indicatori “P o M” (comprensivi dell’eventuale assegno di accompagnamento o funerario).

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Oneri per caso mortale: sono contrassegnati dall’indicatore “M” e comprendono l’assegno funerario. L’indicatore (R) a fianco del nominativo dell’infortunato segnala la presenza di una azione di rivalsa, le cui somme recuperate dall’INAIL sono state sottratte dagli oneri, fino a concorrenza di quanto caricato per l’infortunio stesso.

Riserva sinistri: la riserva sinistri è calcolata per ciascun periodo classificativo in quanto strettamente connessa all’importo delle retribuzioni ed al tasso teorico.

Retribuzioni assicurate (retrib. assic.): si ottengono sommando le retribuzioni erogate nei vari periodi ricadenti nello stesso anno, contraddistinti dall’indicatore “S” (quadro B).

Retribuzioni medie (Retrib. media): si ottiene moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera relativa al grande gruppo che comprende la lavorazione assicurata, riferita allo stesso anno.

Retribuzioni infortuni (Retrib. Infort.): si ottiene moltiplicando per trecento la sommatoria delle retribuzioni giornaliere di tutti gli eventi dell’anno liquidati in temporanea (codice T) e dividendo il risultato per il numero degli eventi considerati.

Lavoratori/anno (lav/anno): è dato dal rapporto fra le retribuzioni assicurate e la retribuzione media o le retribuzioni infortuni, a seconda che il numero degli eventi, verificatisi nell’anno e liquidati in temporanea sia minore di 10 o maggiore di 9.

Tasso specifico aziendale (Tas. spec.): è dato dal rapporto degli oneri totali dell’anno e le retribuzioni corrisposte, moltiplicando il risultato per mille e maggiorandolo del tasso di caricamento additivo.

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

sono riepilogati i dati concernenti il tasso nel triennio.

Tasso specifico aziendale: è dato dal rapporto tra gli oneri totali e le retribuzioni corrisposte moltiplicato per mille e maggiorato dei coefficienti di caricamento stabiliti annualmente dall’INAIL.

Oscillazione 1, 2, totale: sono indicati i punti di oscillazione, in aumento o diminuzione, del tasso medio di tariffa.

Tasso applicabile: è dato dal tasso medio +/- le suddette oscillazioni.

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10) Ministero Economia e Finanza: perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e valore definitivo anno 2015

l Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, il Decreto 17 novembre 2016 con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e valore definitivo anno 2015. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016. La percentuale di variazione per il

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calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1°

gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

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11) Igiene ambientale - Utilitalia: i nuovi minimi retributivi

Decorrono a partire dal 1° agosto 2016 le nuove tabelle retributive a seguito dello scioglimento delle riserva sull’Ipotesi di accordo 10 luglio 2016 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali municipalizzata In attesa della definizione, entro il 31 dicembre 2016 del testo contrattuale completo contenente le altre variazioni economiche normative in vigore dal 1° gennaio 2017, questi i minimi retributivi decorrenti dal 1° agosto 2016.

Qualificati

Livello Minimo dall’1/8/2016 8 Quadro 3.280,42

8 2.919,10

7 A 2.630,12

7 B 2.501,02

6 A 2.379,53

6 B 2.269,88

5 A 2.157,74

5 B 2.066,04

4 A 1.976,39

4 B 1.916,27

3 A 1.855,15

3 B 1.768,55

2 A 1.761,58

2 B 1.584,73

1 1.426,24

S 1.283,64

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Apprendisti Professionalizzanti dal 21/6/2012 Livello Da mese A mese Minimo dall’1/8/2016

2 1 12 1.426,24

13 36 1.584,73

3 1 16 1.584,73

17 36 1.768,55

4 1 24 1.768,55

25 36 1.916,27

5 1 24 1.916,27

25 36 2.066,04

6 1 24 2.066,04

25 36 2.269,88

7 1 24 2.269,88

25 36 2.501,02

8 1 24 2.501,02

25 36 2.919,10

Q 1 24 2.919,10

25 36 3.280,42

Una tantum

Ai lavoratori in servizio a partire dal 10 luglio 2016, viene riconosciuto un importo Una Tantum di 200,00 € lordi, non parametrati, ad integrale copertura della vacanza contrattuale, pertanto dal 1°

novembre 2015 fino alla data del 31 luglio 2016, così riconosciuti: 100,00 € lordi ad agosto 2016 e 100,00 € lordi a gennaio 2017. Ai lavoratori assunti successivamente al 1° novembre 2015 l'importo Una Tantum è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione alla data di effettiva vigenza del presente Verbale. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Il compenso spettante ai termini dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Il suddetto compenso non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale. Il compenso in parola non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione.

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12) INAIL: accesso ai dati del “Cruscotto infortuni” da parte dei RLS per il tramite delle aziende

L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati. L’INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” (vedasi circolari INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015 e n. 31 del 2 settembre 2016. Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale INAIL www.INAIL.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni. In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, precisa che – gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la sopra richiamata circolare 92/2015. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali. Grava, pertanto, sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

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13) Nuova comunicazione di lavoro accessorio: la Sicilia cambia gli indirizzi cui inviarla In sostituzione degli indirizzi di posta elettronica relativi agli Ispettorati Territoriali del Lavoro della Sicilia precedentemente indicati, la Regione Sicilia, con nota n. 56044/2016, comunica i nuovi indirizzi di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni per le prestazioni di lavoro accessorio. All’obbligo di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS, il correttivo al Jobs act, come oramai noto, ha aggiunto per i soli committenti professionisti e imprenditori, e con modalità particolariper i committenti imprenditori agricoli, un ulteriore adempimento: l’invio, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, di una e-mail alla competente Direzione del lavoro contenente i dati del committente e quelli relativi alla prestazione, agli

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indirizzi di posta elettronica creati appositamente. In proposito, la Regione Sicilia, con apposita nota ha comunicato i nuovi indirizzi di posta elettronica, sostitutivi dei precedenti, relativi agli Ispettorati Territoriali del Lavoro della Sicilia a cui trasmettere le comunicazioni:

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento: voucher.ispettorato.agrigento@regione.sicilia.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta:

voucher.ispettorato.caltanissetta@regione.sicilia.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania: voucher.ispettorato.catania@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna: voucher.ispettorato.enna@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina: voucher.ispettorato.messina@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo: voucher.ispettorato.palermo@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa: voucher.ispettorato.ragusa@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa: voucher.ispettorato.siracusa@regione.sicilia.it Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani: voucher.ispettorato.trapani@regione.sicilia.it

Gli altri indirizzi - si ricorda - sono riportati in allegato alla Circolare n.1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro esplicativa del nuovo obbligo. La sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione, come precisato dal Ministero del lavoro nei giorni scorsi attraverso alcune risposte a quesiti sull’argomento, è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. Laddove il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì) i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Per i datori di lavoro agricoli, la comunicazione può essere effettuata, con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività. Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate - ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00, è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione, e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione (da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida). Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando l'indicazione anche

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nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.

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14) Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016

Siglata il giorno 14/11/2016, tra Federturismo Confindustria, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica, la cui scadenza viene fissata al 31/1/2018

Le principali novità normative introdotte dall’accordo di rinnovo sono le seguenti:

Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato.

Lavoro a tempo determinato

La normativa contrattuale è stata modificata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015. In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell'istituto:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da: Lavoratori assumibili

0 a 4 4

5 a 9 6

10 a 25 7

26 a 35 9

36 a 50 12

Oltre 50 20%

Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell'azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità. Sono comunque esenti da limiti quantitativi:

 i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi. Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di 2° livello;

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 i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Per quanto attiene all'affiancamento - tale periodo precedente quello dell'effettiva sostituzione - non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione;

 i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;

 i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli articoli 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 9/7/2010, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.

Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione.

Fondo per il sostegno al reddito

Nell’ambito della normativa relativa al sostegno al reddito, le Parti concordano che le aziende con più di 15 dipendenti e in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale - compresi quelli di competenza del 2013 - che abbiano versato i contributi di competenza dell'anno 2014 al Fondo Sostegno al Reddito, potranno richiedere all'EBIT, entro il prossimo 31/3/2017, la restituzione del corrispondente ammontare versato allegando copia che attesti il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all'articolo 3, comma 19, della Legge 92/2012 e s.m.i. per lo stesso periodo di sovrapposizione.

Paga Base Nazionale Conglobata

Le Parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i valori di

"Paga Base nazionale" di cui e di Indennità di contingenza, di cui al CCNL Industria Turistica del 9/7/2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella Paga Base Nazionale Conglobata. I valori sono comprensivi di una quota di 6,00 euro erogata, per tutti i 9 livelli della classificazione del personale, con il CCNL Industria Turistica 3 Febbraio 2008. Sulla Paga Base Nazionale Conglobata al 31/10/2016, le Parti concordano un aumento della retribuzione minima base di euro 88,00 mensili lordi, riferiti al livello medio C2, che sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:

 1/11/2016: 48,00 euro

 1/8/2017: 28,00 euro

 1/1/2018:12,00 euro

Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, l'aumento della retribuzione minima di cui al comma precedente, sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:

 1/11/2016: 38,00 euro

 1/11/2017: 40,00 euro

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 1/1/2018: 10,00 euro.

Aziende Alberghiere

A seguito di quanto disposto dall’Ipotesi di accordo, le tabelle retributive relative alla Paga Base Nazionale Conglobata per le Aziende Alberghiere sono le seguenti:

Area Al 31/10/2016 Dal 1/11/2016 Dal 1/8/2017 Dal 1/1/2018

A1 2.090,74 2.159,15 2.199,06 2.216,16

A2 1.936,08 1.999,42 2.036,37 2.052,20

B1 1.804,26 1.863,27 1.897,70 1.912,45

B2 1.649,59 1.703,52 1.734,99 1.748,47

C1 1.556,10 1.606,97 1.636,64 1.649,36

C2 1.468,59 1.516,59 1.544,59 1.556,59

C3 1.377,75 1.422,77 1.449,03 1.460,28

D1 1.325,00 1.368,29 1.393,54 1.404,36

D2 1.224,51 1.264,50 1.287,82 1.297,82

Imprese di Viaggio

Per i dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi invece, e coerentemente con quanto previsto dall’Ipotesi di accordo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata con le seguenti modalità e decorrenze:

Area Dal 1/11/2016 Dal 1/8/2017 Dal 1/1/2018

A1 2.144,90 2.201,91 2.216,16

A2 1.986,22 2.039,00 2.052,20

B1 1.850,98 1.900,16 1.912,45

B2 1.692,29 1.737,23 1.748,47

C1 1.596,37 1.638,76 1.649,36

C2 1.506,59 1.546,59 1.556,59

C3 1.413,39 1.450,90 1.460,28

D1 1.359,27 1.395,34 1.404,36

D2 1.256,17 1.289,49 1.297,82

(22)

Paga Base Nazionale Conglobata Aziende Alberghiere Minori

Per gli alberghi di 1 e 2 stelle e nelle pensioni e locande, i valori di Paga Base Nazionale Conglobata mensile saranno i seguenti:

Area Al 30/10/2016 Dall’1/11/2016 Dall’1/8/2017 Dall’1/1/2018

A1 2.079,38 2.146,79 2.186,12 2.202,97

A2 1.925,75 1.988,18 2.024,60 2.040,21

B1 1.793,93 1.852,04 1.885,93 1.900,46

B2 1.640,81 1.693,98 1.725,00 1.738,29

C1 1.548,35 1.598,54 1.627,81 1.640,36

C2 1.461,88 1.509,29 1.536,94 1.548,79

C3 1.371,55 1.416,02 1.441,95 1.453,07

D1 1.319,31 1.362,10 1.387,05 1.397,75

D2 1.219,35 1.258,88 1.281,94 1.291,82

Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate all'area C3.

Lavoro extra e di surroga

La tabella di cui all'articolo 54 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituita dalla seguente:

Area Dall’1/11/2016 Dall’1/8/2017 Dall’1/1/2018

C2 13,88 14,14 14,25

C3 13,23 13,48 13,58

D1 12,65 12,89 12,99

D2 11,70 11,92 12,01

Elemento di Garanzia Retributiva

A decorrere dal mese di gennaio 2018 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa

(23)

territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2017, l’azienda erogherà, con la retribuzione del mese di gennaio 2018 i seguenti importi qui di seguito riportati.

Area Importo

A 186,00

B 158,00

C 140,00

D 112,00

L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza all’1/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1/6/2015 - 1/10/2017.

Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.

Premio di risultato

Le parti concordano un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto, per cui la concreta attuazione sono stanziati i seguenti importi lordi:

Area Importo

A 296,00

B 251,00

C 222,00

D 178,00

L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale avverrà con la retribuzione di novembre 2017.

Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza ad ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la quota Una Tantum dovuta al Fondo Fontur all'atto della prima iscrizione del lavoratore, è di 15,00 euro per ciascun iscritto ed è interamente a carico azienda.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato:

(24)

 a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 11,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 1,00 a carico lavoratore.

 a decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 12,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 2,00 a carico lavoratore.

Vitto e alloggio

Il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio, corrisponderà a partire dal 1° novembre 2016 il relativo prezzo all'azienda fornitrice, secondo le seguenti tabelle:

 un pranzo € 0,90

 una prima colazione € 0,16

 un pernottamento € 1,00"

A decorrere dal 1°novembre 2016, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, di euro 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.

***

15) Pronta la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione

Ai nastri di partenza, la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione. Ai lavoratori disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio, una somma denominata "assegno individuale di ricollocazione", graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i Servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro (articolo 23, D.Lgs. n.

150/2015 - “Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12.

L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24”).

A breve, dunque, i disoccupati percettori da almeno 4 mesi della Naspi, si vedranno recapitare dall’Agenzia nazionale per le politiche attive (l’Anpal) lettere per avviare in via sperimentale le nuove politiche attive definite dal Jobs act, imperniate sul sistema dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate, per riqualificare le persone, al fine di garantire l’occupabilità a chi ha perso l’impiego. Coloro che riceveranno la lettera dovranno completare la registrazione sul sito dell’Anpal, inserendo i dati amministrativi mancanti, titolo di studio e dichiarazione di immediata

(25)

disponibilità (Did). Completata la registrazione, i soggetti beneficiari avranno un voucher, il cui importo può variare da mille euro a cinque mila euro da utilizzare presso un centro per l’impiego o un’agenzia privata accreditata per acquisire servizi finalizzati al reinserimento. Ciò non interromperà la fruizione della Naspi (spettante fino a 24 mesi). L’importo del voucher sarà proporzionale alla difficoltà di ricollocare il lavoratore sul mercato. Al Sud il voucher sarà riconosciuto anche in presenza di un contratto di breve durata (da 3 a 6 mesi) al fine di facilitare l’emersione del lavoro nero. Ogni lavoratore nell’ambito del centro per l’impiego o dell’agenzia privata sarà seguito da un tutor che lo guiderà nella ricollocazione, attraverso le sue varie fasi, dalla compilazione del cv, alla formazione, ai colloqui con le imprese. L’offerta di lavoro potrà essere rifiutata se non congrua, senza perdere la Naspi, mentre il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua implicherà la perdita del diritto all’assegno di disoccupazione.

***

16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22489/2016: risoluzione del rapporto per mutuo consenso: circostanze e prova

Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro. In particolare, non costituiscono significative circostanze l'avere il lavoratore, nelle more, percepito il TFR e/o cercato o trovato nuova occupazione (Cassazione n.

22489/2016). Il Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento intimato ad una dipendente, ordinandone la riammissione in servizio e condannando la società a pagarle le retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum. La Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ravvisando un mutuo consenso delle parti, per fatti concludenti, alla risoluzione del rapporto, atteso che, dopo aver impugnato in via extragiudiziale il recesso, la lavoratrice aveva comunque trovato una nuova occupazione. Con il primo motivo di ricorso, la lavoratrice denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1372, primo comma, 1175 e 1375 del Codice civile, per avere la Corte territoriale ravvisato un mutuo consenso alla risoluzione del rapporto per fatti concludenti solo perché nelle more tra l'impugnazione extragiudiziale, il tentativo di conciliazione innanzi alla D.P.L. e l'impugnazione giudiziale, la stessa aveva dovuto procurarsi un’altra occupazione per sopravvivere (in quanto sola e con figlio a carico) in attesa di reperire documenti e fonti di prova affinché l'avvocato predisponesse il ricorso contro l'illegittimo licenziamento intimatole. Doglianza analoga viene fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2697 del Codice civile. Le pronunce della Corte di Cassazione già da tempo sono concordi nello statuire che la mera inerzia del lavoratore non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Affinché possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata - sulla base di ulteriori e significative circostanze - una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo. Grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo

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