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Regolamento Comunale per la ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali

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Academic year: 2022

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Regolamento Comunale per la ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali

(L.R.T. 38/2004 e s.m.i. e D.P.G.R.T. 11/R/2009)

* * * * * * * * *

Capo I – Ricerca e coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla normativa di settore, specificamente:

1. la Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), da qui in poi denominata "Legge";

2. il Regolamento Regionale n. 11/R del 24 marzo 2009, da qui in poi denominato

"Regolamento regionale".

2. Il presente Regolamento, nel suo Allegato A, stabilisce altresì specifiche norme di salvaguardia per le acque sotterranee in generale, e in particolare per la risorsa idrotermale.

Art. 2 - Principi generali

1. Il Comune di Manciano in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua minerale, di sorgente, termale e delle acque sotterranee in generale nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, nonché delle zone nelle quali è storicamente riconosciuta la presenza di acque minerali e/o termali e delle aree in cui la risorsa idrica sotterranea riveste importanza strategica, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunale;

b) perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;

c) sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio comunale, compatibilmente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunale.

2. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Legge, il Comune si attiene ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento regionale.

3. Il Comune stabilisce, nel presente Regolamento, la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla Legge.

Art. 3 - Ricognizione della situazione esistente

1. Per la ricognizione della situazione esistente presso il Comune in materia di acque minerali, di sorgente e termali, si fa riferimento:

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2 ai permessi di ricerca ed alle concessioni termali /termominerali regolarmente rilasciati dagli Enti competenti;

alle Schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana, trasmesse a tutti i comuni interessati e contenenti le caratteristiche principali dei giacimenti esistenti;

alle risultanze degli studi geologici ed idrogeologici noti in letteratura ed a quelle derivanti dagli approfondimenti del Piano Strutturale e, successivamente, del Regolamento Urbanistico, nonché degli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati.

Capo II - Disposizioni relative alla ricerca

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al Comune competente per territorio, conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento regionale; una copia della predetta istanza deve essere altresì trasmessa al competente Ufficio regionale.

2. Qualora l'area interessata dalla richiesta ricada in più Comuni, il richiedente presenterà copia della richiesta stessa anche ai Comuni in cui ricade parte del territorio da concedere, chiedendone la pubblicazione. I Comuni e la Regione provvederanno ai sensi delle previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento regionale.

3. Gli elaborati da presentare con l’istanza sono quelli previsti dall’allegato A del Regolamento regionale, nelle forme ivi previste. In ogni caso, a corredo dell’istanza devono essere allegati:

a) tutti gli elaborati tecnici indicati nel predetto allegato A, nella misura di n. 3 copie in formato cartaceo e su supporto informatico, nei formati :

per testi e tabelle: .doc (Microsoft Word) oppure .xls (Microsoft Excel);

per mappe, disegni, cartografie con tematismi: .dwg (Autodesk AutoCad) oppure .shp (shape files) o geodatabse (Esri ArcGis);

b) i documenti indicati dall’allegato B del Regolamento regionale, in almeno tre copie cartacee;

c) copia del versamento effettuato per le spese di istruttoria dell’istanza, in conformità a quanto previsto all’art. 7 comma 5.

4. Qualora le attività previste siano assoggettabili a V.I.A. o a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., secondo le disposizioni normative vigenti, l’istanza presentata deve completare il relativo procedimento prima dell’analisi ai fini dell’eventuale rilascio del permesso di ricerca.

Art. 5 - Procedimento istruttorio relativo al permesso di ricerca

1 Il Comune provvede, tramite l’Ufficio di competenza, alla pubblicazione delle istanze di permesso di ricerca in un tempo non superiore a cinque giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. La pubblicazione dovrà includere la mappa catastale e il piano parcellare e dovrà rimanere affissa all'Albo pretorio e sul sito telematico del Comune e della Regione per i venti giorni previsti dal l’art. 13 comma 1 del Regolamento regionale. Entro i predetti cinque giorni, il Comune provvede, tramite l’Ufficio competente, ad avviare le attività di verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente, sulla base della documentazione allegata all’istanza; in caso di esito negativo, il Comune provvederà a comunicare, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente in materia, il rigetto dell’istanza.

2. La procedura di cui al comma 1 dovrà essere altresì seguita dai Comuni nel cui territorio cada parte dell'area in cui si intende effettuare la ricerca.

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3 3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'istanza, i soggetti interessati hanno sessanta giorni di tempo entro cui far pervenire le proprie osservazioni ed opposizioni; decorso inutilmente tale termine, le osservazioni e le opposizioni pervenute non saranno prese in considerazione, al fine di consentire all'Ufficio competente il rispetto dei termini per la chiusura del procedimento.

4. In caso di istanze ricadenti in più Comuni, le osservazioni ed opposizioni pervenute in tempo utile dovranno essere trasmesse al Comune competente per l’istruttoria, ovvero quello interessato dalla maggiore area di ricerca, ai sensi dell’art. 4 della Legge.

5. A fronte di osservazioni od opposizioni presentate entro i termini previsti dall'art. 13 comma 3 del Regolamento regionale, l’Ufficio preposto è tenuto a darne comunicazione all'istante nel termine di quindici giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Responsabile del procedimento procede all'esame delle argomentazioni, eventualmente in contraddittorio con i diversi soggetti interessati, e sottopone la proposta di disposizione al Funzionario / Dirigente competente per struttura. Il procedimento dovrà comunque terminare entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni stabilito per la presentazione delle osservazioni od opposizioni.

6. Delle opposizioni e delle osservazioni proposte, unitamente alle decisioni adottate ed alle motivazioni che hanno condotto alle stesse, viene fatta menzione nel corpo del provvedimento di permesso di ricerca.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio competente verifica che la denominazione convenzionale proposta dal richiedente per il permesso non sia già stata concessa, in ambito regionale, ad altro permesso o concessione. In caso di accertata omonimia, convoca il richiedente entro i successivi dieci giorni, chiedendo la modifica della denominazione e dandone conseguente comunicazione agli Enti interessati. L'eventuale modifica della denominazione richiesta non sposta i termini di pubblicazione e di eventuali presentazioni di opposizioni od osservazioni.

8. Entro quindici giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, al competente Ufficio Regionale del Genio Civile di area vasta Grosseto-Siena ed Opere Marittime (di seguito

“Genio Civile”) che collaborerà all'istruttoria del procedimento assieme all’Ufficio comunale competente.

9. Il Genio Civile trasmetterà il proprio parere entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della pratica. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste dagli uffici del Genio Civile al Comune entro trenta giorni, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla Legge per la conclusione del procedimento.

10. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al Genio Civile, l'Ufficio competente provvede alla trasmissione della documentazione agli Enti previsti dall’art. 9 comma 1 della Legge, per l’acquisizione del relativo parere di competenza, che in ogni caso dovrà pervenire al Comune entro e non oltre i trenta giorni previsti per Legge.

11. Gli Enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell’espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

12. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui ai commi 9 e 10, il Responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la Conferenza dei Servizi, che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla Legge per la conclusione del procedimento.

13. Al termine dell'istruttoria del procedimento, una volta acquisiti i pareri di cui al presente articolo e dopo aver controllato il possesso, in capo al soggetto istante, dei requisiti morali, economico-finanziari e tecnico organizzativi, il Responsabile del procedimento richiede la presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 8 ter comma 3 della Legge,

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4 quantificandola sulla base del costo complessivo del programma dei lavori maggiorato del 20%

previsto per Legge. La polizza deve altresì avere validità per un periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca.

14. Il procedimento deve concludersi entro complessivi novanta giorni con l'emanazione dell’atto di rilascio del permesso di ricerca o con un provvedimento di diniego, da comunicare ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

15. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all’art. 8 quater della Legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine dell’istruttoria delle domande ammesse come concorrenti ai fini della valutazione comparata.

Art. 6 - Rilascio del permesso di ricerca

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene almeno quanto segue:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio;

b) la durata del permesso di ricerca;

c) la superficie accordata per la ricerca, con indicazione della misura in ettari per ogni comune interessato;

d) l’entità del canone annuo, determinato ai sensi dell’art. 10 della Legge;

e) la data di inizio dei lavori di ricerca, come da relativo programma approvato;

f) l’indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca.

2. Al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca sono allegati gli elaborati su cui è delimitata l’area del permesso di ricerca, e più precisamente:

a) piano topografico;

b) piano catastale;

c) piano parcellare.

3. Il provvedimento comunale contiene altresì, ai sensi dell’art. 11-bis della L.R.T. n. 20/2006 e s.m.i., le prescrizioni relative alle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata.

4. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l’atto autorizzatorio presso l’Ufficio competente, previa formale attestazione dell’avvenuto pagamento della prima annualità del canone e presentazione della polizza fideiussoria.

5. L’atto di rilascio o di diniego del permesso di ricerca viene trasmesso all’Ufficio Regionale competente ed al Genio Civile.

Art. 7 - Canone per la ricerca e spese di istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, nel provvedimento del rilascio del permesso di ricerca, stabilisce l'entità del canone per la ricerca da corrispondere al Comune - che eventualmente provvederà al riparto proporzionale della somma tra i vari Comuni interessati - secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge.

2. Come già precisato all’art. 6 comma 4, la prima annualità dovrà essere saldata prima del rilascio dell’atto autorizzativo. Le successive annualità dovranno essere corrisposte in un’unica soluzione entro la scadenza riconducibile alla data di rilascio del permesso di ricerca.

3. Ogni ritardo nel pagamento del canone comporta le sanzioni previste dall’art. 31 comma 5 della Legge, e più precisamente:

a) aumento pari al 30% dell'importo annuo del canone qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi alla scadenza;

b) aumento pari al 50% dell'importo annuo del canone qualora il ritardo si protragga oltre i predetti sessanta giorni.

4. Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone, il Responsabile competente dà avvio al procedimento di decadenza del permesso di ricerca.

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5 5. Le spese di istruttoria dell’istanza di rilascio del permesso di ricerca, pari ad € 1.200,00 dovranno essere versate in un’unica soluzione contestualmente alla presentazione dell’istanza stessa, dandone formale attestazione nelle forme e modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 8 - Comunicazione di inizio lavori e denuncia di esercizio

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica al Comune, entro il termine stabilito dall’art. 8 quinquies della Legge, la data di avvio dei lavori e la durata presunta dei lavori medesimi.

2. La comunicazione di cui al comma 1 potrà essere presentata al Comune scegliendo una tra le seguenti modalità:

a) a mano, con deposito diretto presso il Servizio Protocollo generale;

b) a mezzo fax, purchè se ne ottenga conferma dell’avvenuta ricezione;

c) a mezzo posta elettronica certificata.

3. Presso la A.S.L. di competenza deve essere contestualmente presentata copia della denuncia di esercizio di cui sopra, con allegato il D.S.S. relativo ai lavori di ricerca secondo quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs. 624/96 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 09.04.1959.

4. Qualora le attività di ricerca interessino altre proprietà rispetto a quelle del titolare del permesso di ricerca, la predetta comunicazione deve essere resa anche ai proprietari dei fondi interessati.

Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge, i proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro di estensione del permesso di ricerca, fermi restando i divieti di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.

2. Pertanto, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori di ricerca il proprietario o possessore dei fondi interessati può presentare al Comune – ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge - la richiesta di prestazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni che potrebbero essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca, allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.

3. Il Responsabile del procedimento, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra titolare del permesso di ricerca e proprietario del fondo, giudica se sia necessario o meno che lo stesso titolare presenti la garanzia fideiussoria richiesta e, in caso affermativo, ne valuta la congruità economica.

4. In caso di mancato accordo tra le parti si procederà alla nomina di un perito, nella persona di un professionista esterno esperto in materia, che ne effettuerà la relativa stima. Il perito è nominato dal Comune e le spese sono a carico, in maniera equivalente, delle due parti in disaccordo.

Art. 10 - Termine del periodo di ricerca ed esito della ricerca

1. Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi di cui all’art. 16 del Regolamento regionale, richiede il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente o termale al Ministero della Salute secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176. Il riconoscimento deve essere presentato in vigenza del permesso di ricerca quale titolo ritenuto idoneo dal Ministero, come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al Comune contestualmente alla relazione di fine ricerca di cui all’art. 16 del Regolamento regionale. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute, ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis della Legge.

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6 Art. 11 - Proroga del permesso di ricerca

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, stabilito conformemente alle previsioni della Legge nella misura massima di anni 3, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine di validità stabilito, presenta specifica istanza di proroga al Comune competente, come previsto dall’art. 8 comma 3 della Legge, provvedendo almeno sessanta giorni prima della scadenza del predetto termine pena l’immediato rigetto dell’istanza.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà esplicitare i motivi per cui si rende necessaria la proroga e per cui non è stato possibile terminare i lavori di ricerca entro il termine originariamente previsto nel calendario dei lavori; pertanto, dovrà essere corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.

3. Il Responsabile del procedimento, condotte le opportune verifiche e ravvisata come effettiva la necessità di proroga, comunica entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza l’esito positivo al richiedente, e subordina il rilascio della proroga stessa al versamento anticipato del canone annuo e all’adeguamento della fideiussione, per cui il richiedente dovrà provvede entro e non oltre i successivi 30 giorni.

4. Dell’esito della predetta istruttoria, il Responsabile dovrà dare debitamente notizia all’Ufficio Regionale competente e al Genio Civile.

5. La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno, ovvero per un periodo inferiore in relazione agli adempimenti mancanti per il completamento del permesso di ricerca;

in ogni caso, qualsiasi sia la durata attribuita alla proroga, il richiedente dovrà versare, anticipatamente al rilascio dell’atto conclusivo, il canone previsto per l’intera annualità.

6. Per il procedimento istruttorio sull’istanza di proroga non è previsto alcun versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 7.

Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca

1. Ai fini dell’assenso al trasferimento del permesso di ricerca, il titolare presenta al Comune specifica istanza corredata – a pena di inammissibilità - dell’atto negoziale fra vivi stipulato con il soggetto subentrante, che dovrà controfirmare l’istanza per accettazione.

2. L’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà altresì contenere:

a) le complete generalità del subentrante e, nel caso di Ditte o società costituite, del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., l’iscrizione alla Camera di Commercio;

b) la specifica rinuncia del cedente;

c) l’accettazione senza riserve da parte del subentrante di tutte le condizioni e prescrizioni alle quali è subordinato l’atto di rilascio del permesso di ricerca;

d) il titolo per il quale il subentrante può disporre dei terreni interessati dal permesso di ricerca;

e) la designazione del nuovo direttore dei lavori, se si sostituisce quello già designato all’uopo;

f) una perizia sullo stato di attuazione dei lavori di ricerca, aggiornata alla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, con indicazione delle attività residue da eseguire per completare la ricerca in conformità al programma dei lavori autorizzato;

g) la nuova garanzia fideiussoria prestata dal subentrante, commisurata all’ammontare delle attività di ricerca autorizzate e non ancora eseguite e con durata pari ad almeno sei mesi successivi alla data di scadenza del permesso di ricerca;

h) i documenti atti a comprovare l’idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 comma 11 della Legge, a carico del soggetto subentrante.

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7 3. Il Comune, verificata la presenza e la correttezza della documentazione richiesta nel presente articolo e accertata l’idoneità del soggetto subentrante, rilascia l’autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.

4. Con l’atto di trasferimento il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 11 della Legge.

5. Durante il procedimento istruttorio sull’istanza di trasferimento del permesso di ricerca, dovrà essere sospesa ogni eventuale lavorazione prevista nell’atto autorizzativo per il periodo di riferimento, sino alla pronuncia finale del Comune competente. Pertanto, in caso di esito positivo dell’istanza, il subentrato dovrà nuovamente presentare, almeno otto giorni prima della data di ripresa dei lavori, le comunicazioni e i documenti di cui all’art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca

1. Qualora il Comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dall’art. 12 comma 3 della Legge, procede, entro dieci giorni dalla data di formale accertamento, all'avvio del procedimento di decadenza e, contestualmente, alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

2. In caso di presentazione delle controdeduzioni, il Responsabile del procedimento deciderà in merito entro un termine di quindici giorni. In ogni caso, l’eventuale pronuncia di decadenza dovrà intervenire entro il sessantesimo giorno successivo alla formale comunicazione del motivo di decadenza, come previsto dall’art. 12 comma 4 della Legge.

3. In caso di pronuncia di decadenza, il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi, compensi o indennità al Comune.

4. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che esigano la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, il Responsabile del procedimento invierà al titolare del permesso di ricerca una comunicazione di avvio del relativo procedimento, assegnando un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni nonché per la comunicazione dei dati che il titolare del permesso ritenga utili ai fini della determinazione dell’eventuale indennizzo.

5. Decorsi i predetti trenta giorni, il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate e, se del caso, potrà disporre con provvedimento motivato la revoca del permesso di ricerca, determinando l’eventuale indennizzo se dovuto.

6. Nel caso in cui non pervengano osservazioni o controdeduzioni entro i termini stabiliti nella comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile dispone immediatamente la revoca del permesso di ricerca, quantificando forfetariamente l’eventuale indennizzo se dovuto.

7. In ogni caso, il procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6 dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento stesso.

8. Il Responsabile del procedimento, in caso sia stata costituita la garanzia fideiussoria di cui all’art. 9 comma 1 del presente Regolamento, provvede ad accertare l’eventuale presenza di danni provocati ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalla ricerca, e provvede in base al caso specifico nelle seguenti modalità:

a) in presenza di danni accertati, procede alla formale quantificazione sommaria degli stessi e ad autorizzare l’escussione della predetta garanzia fideiussoria per la copertura totale delle spese vive sostenute per l’eliminazione dei danni stessi;

b) in assenza di danni, provvede a comunicare alle parti interessate lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 14 – Relazione di fine ricerca

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8 1. Al termine della ricerca, il titolare del permesso consegna al Comune la Relazione di cui all’art. 14 comma 3 della Legge e all’art. 16 del Regolamento regionale, contenente almeno i seguenti elementi:

a) dati di portata;

b) caratteristiche chimico fisiche dell’acqua captata;

c) opere realizzate;

d) importi delle spese sostenute, di cui all’art. 9 comma 2 bis della Legge;

e) cartografia con individuazione dell'area oggetto di ricerca;

f) altra documentazione ed informazione previste nell’atto di rilascio del permesso di ricerca.

2. Il ricercatore fornisce inoltre copia dell’eventuale Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell’acqua dichiarandone la caratteristica “termale” o “minerale” ai sensi della normativa vigente.

Capo III - Disposizioni relative alla concessione di coltivazione.

Art. 15 - Procedura istruttoria preliminare

1. In seguito alla presentazione della relazione di fine ricerca di cui all’art. 14 comma 3 della Legge, qualora ci siano gli elementi per procedere all’indizione di idonea procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, il Responsabile del procedimento, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, provvede all’indizione di Conferenza dei Servizi al fine di acquisire gli elementi specifici essenziali per la redazione della documentazione a base di gara, nonché dello schema di Convenzione da stipulare con il futuro concessionario.

2. La Conferenza dei Servizi di cui al comma 1 deve acquisire pareri sui seguenti aspetti principali:

a) esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

b) bilancio idrico dell’area interessata, a cura della competente Autorità di Bacino di cui alla L.R.T. 81/1995;

c) possibili interferenze tra lo sfruttamento previsto e le altre concessioni in essere negli ambiti territoriali di cui alla L.R.T. 81/1995;

d) sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo previste, anche in riferimento alle concessioni in essere nei territori dei Comuni limitrofi.

3. La Conferenza deve altresì acquisire i pareri obbligatori previsti dall’art. 15 comma 4 della Legge, nonché tutti gli altri pareri previsti in merito dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. Il Responsabile del procedimento, sulla base dei pareri e delle informazioni acquisiti in sede di Conferenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, provvede alla predisposizione della documentazione di gara e del relativo schema di Convenzione.

5. All’interno della documentazione a base di gara, il Responsabile del procedimento dovrà individuare, oltre a quanto previsto per legge, i seguenti elementi:

a) l’importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, ove lo stesso non si aggiudichi la procedura di gara, a totale carico dell’Aggiudicatario;

b) la durata della concessione, nel rispetto del limite massimo di cui all’art. 14 comma 1 della Legge;

c) l’estensione territoriale della concessione oggetto di gara, allegando se del caso uno specifico elaborato cartografico;

d) la portata di concessione, desunta dalle informazioni acquisite nella Relazione di fine dei lavori del permesso di ricerca e rispettosa di quanto previsto in merito dall’art. 15

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9 comma 2 lett. c bis della Legge e delle specifiche indicazioni fornite in merito dagli Enti di competenza in sede di Conferenza dei Servizi.

Art. 16 – Svolgimento della procedura ad evidenza pubblica

1. Per l'individuazione del titolare della concessione di coltivazione del giacimento, l'Ufficio competente darà avvio ad idonea procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei dati forniti dal titolare del permesso di ricerca e dei pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 15.

2. Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il Responsabile del procedimento, oltre alle forme di pubblicità previste per legge, dispone la pubblicazione di una sintesi essenziale dei dati di fine ricerca all’Albo pretorio e sul sito web del Comune competente, nonché all'Albo pretorio on-line dei Comuni limitrofi e del S.U.A.P.

territorialmente competente, per una durata non inferiore al periodo temporale fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara. L’elaborato di sintesi dovrà necessariamente precisare che l’intera documentazione di riferimento è disponibile per la consultazione presso l’Ufficio competente del Comune che indice la gara.

3. Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite nella documentazione a base di gara, e dovranno essere corredate, oltre che dai documenti e dai versamenti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici, dalla documentazione prevista agli allegati C e D del Regolamento regionale, nonché – ove obbligatorio per legge - dalla documentazione prevista dalla L.R.T.

10/2010 e s.m.i. per l’acquisizione del parere in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. All’interno della documentazione a base di gara, oltre a quanto già stabilito all’art. 15 comma 5, dovrà essere espressamente prevista l’inammissibilità degli interventi che non colleghino la risorsa all'ambito territoriale di cui fa parte. I predetti interventi, nonché gli interventi previsti dall’art. 14 comma 5 lett. d) della Legge, dovranno essere dettagliatamente descritti dal partecipante nel Piano Industriale.

6. Si precisa sin d’ora che la gara rispetterà i crismi della vigente legislazione in materia di appalti pubblici e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento agli elementi di cui all’art. 14 comma 7 della Legge, fermo restando il prioritario rispetto di quanto previsto dall’art. 14 comma 8 della Legge in caso di valutazione paritaria delle offerte.

7. Il Responsabile del procedimento provvede agli adempimenti previsti per legge ai fini della indizione e gestione della procedura di gara, oltrechè a nominare con apposito provvedimento la Commissione giudicatrice, composta da:

a) Funzionario / Dirigente del Servizio competente, con funzioni di Presidente;

b) Segretario Generale del Comune, o persona da lui designata, per la verifica di coerenza giuridico legale della procedura;

c) n. 3 membri esperti, scelti all’interno o all’esterno del Comune che indice la gara, purchè non risultanti in conflitto di interesse rispetto all’oggetto della gara.

8. La Commissione di gara valuta le offerte pervenute e, in base ai principali elementi di valutazione, stila una graduatoria provvisoria, attribuendo temporaneamente la concessione al primo soggetto utile in graduatoria.

9. Ad esito della seduta di Commissione, il Responsabile del procedimento provvede alla redazione e pubblicazione dei relativi atti, e successivamente, entro i termini previsti per legge, provvede, per almeno i primi tre soggetti utili in graduatoria, ad avviare le attività necessarie agli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dalla documentazione a base di gara, nonché a verificare il possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi dei predetti soggetti.

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10 10. Contestualmente, il Responsabile procede all’indizione di idonea Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire i pareri previsti dall’art. 15 commi 2 e 3 del presente Regolamento sulla documentazione trasmessa dagli stessi soggetti di cui al comma 9.

11. Gli Enti convocati alla Conferenza di cui al comma 10 potranno chiedere integrazioni una sola volta, e comunque entro quindici giorni dalla data di notifica della relativa Convocazione.

La documentazione eventualmente richiesta verrà acquisita agli atti di gara e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

12. Ad esito della Conferenza dei Servizi ed una volta espletati i controlli di cui al precedente comma 9, il Responsabile del procedimento valuterà tutti gli elementi acquisiti e procederà a stilare la graduatoria definitiva, dalla quale risulterà aggiudicatario della gara il primo soggetto classificato. Di tale esito è data notizia ai soggetti partecipanti ed è disposta la pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito web del Comune, sull'Albo pretorio on-line dei Comuni limitrofi e del S.U.A.P. territorialmente competente, oltre alle forme di pubblicità espressamente previste per legge.

13. La graduatoria definitiva, fatto salvo ogni ulteriore adempimento previsto in merito nel presente Regolamento e nella normativa vigente in materia, costituisce presupposto per la redazione dell’atto di rilascio della concessione, che deve contenere almeno gli elementi di cui all’art. 15 comma 2 della Legge.

14. Qualora l’intervento ricada fra quelli previsti dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i.., il provvedimento di cui al comma 13 è altresì subordinato all’acquisizione, da parte dell’Aggiudicatario, del parere previsto dal Titolo III della predetta Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

15. Il provvedimento di rilascio della concessione è altresì subordinato :

a) al versamento nelle casse comunali della somma stabilita nel bando a copertura delle spese effettuate per la ricerca, nel caso che il vincitore della procedura di evidenza pubblica sia un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca;

b) alle operazioni di delimitazione definitive della concessione ed alla redazione del verbale di delimitazione da parte dell’Ufficio comunale preposto;

c) alla firma della Convenzione allegata alla documentazione di gara;

d) alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 17 della Legge;

e) al rimborso delle spese di istruttoria e rilascio della concessione da parte del Comune, nella misura di euro 2.400,00.

16. In ogni caso, dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva al soggetto Aggiudicatario, comprensiva dell’eventuale pronuncia in materia di V.I.A., decorrono i termini del procedimento di rilascio della concessione, che in ogni caso dovrà terminare entro novanta giorni dalla predetta data, fatti salvi i casi di sospensione della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

Art. 17 - Procedura ad evidenza pubblica in assenza di permesso di ricerca.

1. Nei casi in cui il Comune intenda procedere ad assegnare una concessione di coltivazione in assenza di preventivo permesso di ricerca – come, ad esempio, in caso di precedente provvedimento di decadenza o rinuncia del precedente concessionario - la documentazione per la predisposizione della documentazione di gara, per quanto non posseduto agli atti dello stesso Ufficio comunale, viene fornita dal competente Ufficio del Genio Civile e/o dalla Regione, in base a quanto presente in merito nei propri archivi. La documentazione acquisita in tali sedi è ritenuta in ogni caso sufficiente per l’indizione della gara.

2. La procedura sarà la stessa prevista dall’articolo precedente.

Art. 18 - Individuazione dell'area di concessione e delle aree di salvaguardia

1. Contestualmente all’emissione dell’atto di rilascio della Concessione, il Responsabile del procedimento procede, per quanto di competenza, all’individuazione cartografica dell’area di

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11 concessione e della zona di rispetto, dandone traccia nell’atto di concessione ed allegandovi le relative cartografie, sulla base delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti competenti e tenendo conto di quanto previsto all’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2. Le suddette aree, come individuate nel comma 1, potranno essere modificate esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. A tal fine, l’aggiudicatario può presentare al Comune una nuova proposta di delimitazione, allegando la necessaria documentazione, che dovrà essere valutata ed evasa dal Responsabile del procedimento, fatti salvi gli eventuali nulla osta da acquisire per legge, entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa; in caso di esito positivo, lo stesso Responsabile trasmette le nuove delimitazioni all’Ufficio competente per l’aggiornamento del quadro conoscitivo previsto dall’art. 19 comma 1 della Legge, inviandole contestualmente agli Enti interessati per la modifica ed integrazione all’atto di concessione.

3. Le zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di competenza provinciale, devono essere riportate, in traccia e cartograficamente, nell’atto di concessione e devono trasmesse al competente Ufficio Provinciale per l’inserimento nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.).

Art. 19 - Adempimenti del concessionario

1. Nel caso in cui l’aggiudicatario della gara fosse un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, il Responsabile del procedimento è tenuto a comunicargli l'obbligo di versare alle casse comunali, prima della firma della convenzione, la somma stabilita nella documentazione di gara a copertura delle spese effettuate per la ricerca. Lo stesso Responsabile provvederà, entro trenta giorni, al trasferimento delle somme al titolare del permesso di ricerca.

2. Ove il Comune ne abbia ravvisato la necessità ai sensi di quanto previsto all’art. 9 del presente Regolamento, il titolare della concessione è altresì tenuto alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria per la remunerazione dei danni eventualmente causati sul fondo interessato durante l’esecuzione della ricerca, nonché al pagamento dei danni eventualmente prodotti sul fondo e riscontrati formalmente dal Comune, anche in assenza della predetta polizza.

3. Il titolare della concessione è tenuto alla realizzazione delle opere previste nel Piano Industriale e nel Programma di Coltivazione del giacimento, come approvati e secondo il cronoprogramma indicato in sede di gara. Eventuali motivate modifiche ai predetti documenti dovranno essere precedentemente concordate con l'Amministrazione Comunale e da essa assentite, previa emissione dei relativi atti

4. Il titolare della concessione è tenuto a presentare la documentazione prevista dall’art. 8 del presente Regolamento, eccezion fatta per il relativo comma 4.

Art. 20 - Deposito cauzionale.

1. Fermo restando il limite minimo prescritto dall’art. 17 comma 1 della Legge, il deposito cauzionale è calcolato come segue:

a) per le nuove concessioni a seguito procedura di evidenza pubblica, il valore viene stabilito sommando quanto segue:

5% degli importi previsti dal Piano Industriale per interventi relativi alle opere di presa, nonché per gli interventi volti alla tutela ed al recupero ambientale, alla manutenzione del sistema idrogeologico ed alla risistemazione paesaggistica ed ambientale;

0,5% degli altri investimenti previsti nel predetto Piano;

b) per le concessioni in essere, il valore viene definito in fase di convenzione nel 5% del valore degli oneri per interventi relativi alle opere di presa (investimenti e manutenzione), interventi volti alla tutela ed al recupero ambientale, alla manutenzione del sistema idrogeologico ed alla risistemazione paesaggistica ed ambientale, nonché nello 0,5% del valore degli altri investimenti previsti in convenzione. Se maggiore, si

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12 prende a base il valore della media delle analoghe somme indicate nei programmi annuali presentati fino alla stipula della convenzione, moltiplicato per la durata residua della concessione;

c) nel caso che sussista una precedente cauzione prestata alla Regione Toscana, il concessionario è tenuto a corrispondere la differenza tra i due importi, e ad integrare tale somma entro 30 giorni dallo svincolo della cauzione da parte della Regione Toscana.

Art. 21 – Convenzione per l’esercizio della concessione

1. La Convenzione, prevista dall’art. 22 della Legge, deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5 del predetto articolo di legge.

2. Nei casi di cui all’art. 48 comma 1 della Legge, il concessionario viene consultato ai fini della definizione del testo della convenzione, che contiene l’individuazione degli oneri, diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate all’attività di estrazione ed utilizzo delle acque industriali e dei programmi di sviluppo dell’attività.

3. La convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla Legge, eventuali agevolazioni per l’utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del Comune, nonché le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari e quant’altro il Comune ritenga necessario in funzione dei reciproci interessi delle Parti.

Art. 22 - Denominazione della concessione

1. La denominazione della concessione è stabilita nell’atto di rilascio della concessione.

2. Nel caso in cui il Concessionario intenda variare la denominazione della propria concessione, si procederà analogamente a quanto previsto all’art. 5, commi 6 e 7, per il permesso di ricerca.

Art. 23 - Autorizzazione sanitaria per utilizzo delle acque termali e/o minerali

1. L’attività di coltivazione del giacimento termale non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione sanitaria.

2. A tal fine, prima della firma della convenzione e, se del caso, successivamente all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, il vincitore della gara invia all'Ufficio competente un’istanza di rilascio dell’autorizzazione sanitaria, allegando la documentazione necessaria.

3. Ai fini dell'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, contemporaneamente alla presentazione della prescritta pratica edilizia (S.C.I.A., ecc.), l'istante dovrà presentare, prima dell'avvio dell'attività, comunicazione ai fini della certificazione sanitaria.

4. Il Comune, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione ai fini sanitari di cui al comma 3, la trasmette, corredata della documentazione necessaria, alla competente U.S.L. per la registrazione.

Art. 24 - Autorizzazione allo scarico delle acque termali

1. L’attività di coltivazione del giacimento termale non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione allo scarico di acque termali.

2. A tal fine, prima della firma della convenzione e, se del caso, successivamente all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, il vincitore della gara invia all'Ufficio competente un’istanza di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, allegando la documentazione necessaria.

Art. 25 – Ampliamento della concessione

1. Fatti salvi i casi nei quali esista, agli atti della Regione, documentazione idonea a motivare una richiesta di ampliamento della concessione, il concessionario interessato al predetto

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13 ampliamento può presentare domanda di permesso di ricerca per l’area eccedente la concessione originaria, corredato dagli elaborati di cui all’allegato A del Regolamento. Sulle cartografie saranno riportati i perimetri della concessione esistente e dell’area richiesta come permesso di ricerca.

2. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca dovrà contenere le prove da esperire a dimostrazione dell’esistenza della stessa falda acquifera della limitrofa concessione, e del cui esito sarà data relazione al termine della ricerca, ai fini della valutazione della domanda di ampliamento della concessione.

3. La domanda di ampliamento, la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune sulla base della relazione finale del permesso di ricerca, dovrà essere altresì corredata dagli elaborati di cui all’allegato C del Regolamento che non risultino già in possesso del Comune.

4. Il Responsabile del procedimento, dichiarata ammissibile la predetta istanza, ne dispone la pubblicazione, corredata da una sintesi della relazione di fine ricerca e dalla cartografia di cui al comma 1, all’Albo pretorio e sul sito web del Comune competente, nonché all'Albo pretorio on-line dei Comuni limitrofi e del S.U.A.P. territorialmente competente, per un periodo non inferiore a trenta giorni.

5. Contestualmente alla data di pubblicazione, il Responsabile procederà all’indizione di Conferenza dei Servizi, trasmettendo copia della documentazione pubblicata per l’acquisizione dei pareri di cui agli artt. 15 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

6. Ad esito della predetta Conferenza, il Responsabile emetterà un provvedimento integrativo e sostitutivo dell’atto di concessione originario, allegandovi la relativa documentazione.

7. In ogni caso, l’istanza di ampliamento dovrà tenere conto delle limitazioni ed indicazioni asserite in merito dall’art. 15 comma 5 della Legge.

8. Il Responsabile è tenuto, al termine di ogni procedimento che apporti modifiche all’area di concessione rilasciata, a comunicare tale variazione alla Regione e al Genio Civile.

Art. 26 - Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione

1. Ove, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune ritenga di dover ridurre l'area di sfruttamento di concessione già rilasciata, si avvierà un procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i. per la comunicazione al diretto interessato dei predetti motivi e delle conseguenti decisioni ed azioni.

2. Al concessionario interessato sono assegnati quindici giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento per formulare eventuali controdeduzioni o comunicazioni, provvedendo in particolare ad apportare tutti gli elementi utili al Comune per la quantificazione dell'indennità che dovrà essere ad esso corrisposta in funzione delle decisioni assunte.

3. In ogni caso, il procedimento dovrà concludersi nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di avvio.

4. Il Responsabile è tenuto, al termine di ogni procedimento che apporti modifiche all’area di concessione rilasciata, a comunicare tale variazione alla Regione e al Genio Civile.

Art. 27 – Canone di concessione

1. Il canone di concessione è puntualmente disciplinato dall’art. 22 della Legge.

2. La quantificazione del canone dovuto per le acque termali è effettuata nel rispetto delle fasce di portata di cui alla lett. b) del comma 1 del predetto art. 22, sulla base dei dati rilevabili dagli apparecchi di misura di cui all’art. 29 della Legge, installati a cura del concessionario.

3. In caso di mancanza di dati certi (per guasti ai misuratori o altro), si applicherà il massimale previsto per la fascia di portata di appartenenza.

4. Ai concessionari che risultino convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), verrà applicata una riduzione del 50% del rispettivo canone di concessione. Tale decurtazione

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14 sarà applicata sin quando il concessionario manterrà tale convenzionamento, che in caso di cessazione vedrà l’automatica applicazione del canone in misura piena.

5. I canoni sono corrisposti in unica soluzione annua posticipata, e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della Legge, sino all’applicazione di quanto previsto all’art. 28 comma 1 lett. c) della Legge.

6. Il Comune provvede alla rilevazione dei quantitativi di acqua utilizzata entro il mese di dicembre dell’annualità di riferimento, redigendo di tale operazione, alla presenza del concessionario o di persona all’uopo delegata, apposito verbale controfirmato. Entro 30 giorni dalla data di emissione del predetto Verbale, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone.

7. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT.

8. In caso di concessioni ricadenti in più Comuni, sarà cura del Comune in cui ricade l’area maggiore provvedere alla richiesta del canone ed alla sua ripartizione.

9. Gli ulteriori oneri da corrispondere al Comune per l’esercizio della concessione vengono stabiliti nella convenzione tra concessionario e Comune all’atto del rilascio della concessione o del suo rinnovo.

Art. 28 – Avvio sospensione e cessazione dei lavori

1. Per l’avvio dei lavori di concessione, il concessionario, oltre ad aver acquisito quanto di necessario ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, dovrà presentare agli Enti competenti la documentazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente Regolamento, comprensiva della designazione del direttore dei lavori di cui all’art. 16 comma 2 della Legge.

2. Fermo restando che la coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere sempre mantenuta in attività, il concessionario, qualora ricorrano fondati motivi, può richiedere al Comune l’autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 16 comma 1 della Legge.

3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da relazione che riporti le motivazioni della sospensione dei lavori e le prospettive di ripresa dell’attività. Il Comune può chiedere integrazioni a sostegno delle previsioni del concessionario.

4. La sospensione dei lavori è autorizzata, se valutata ammissibile, con provvedimento del Responsabile del servizio e contiene indicazione della durata e delle eventuali condizioni alle quali è sottoposta la autorizzazione.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell’attività il titolare della concessione è tenuto a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell’attività.

Art. 29 – Programmi annuali dei lavori e variazioni

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti concessionari sono tenuti a trasmettere al Comune una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori, nonché sul rispetto degli obiettivi gestionali previsti in convenzione, e il programma degli interventi previsti per l’anno successivo, secondo quanto previsto all’art. 16 comma 2 bis della Legge.

2. Nel caso in cui il concessionario preveda, nel programma degli interventi previsti per l’annualità successiva a quella di riferimento, la realizzazione di nuove opere di presa, dovrà allegare al programma stesso, almeno in duplice copia, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico - descrittiva;

b) relazione geologica ed idrogeologica;

(15)

15 c) cartografia, in scala e tematismi adeguati, con puntuale localizzazione dell’intervento

programmato;

3. Il Responsabile apre pertanto un procedimento per la valutazione della documentazione presentata, senza alcun onere a carico del richiedente, valutando la necessità o meno di procedere specularmene alle indicazioni di cui agli artt. 4-7 del precedente art. 25, e provvede all’emanazione di uno specifico provvedimento in merito, includendovi tra l’altro le prescrizioni relative alla restituzione delle acque di ricerca eventualmente rinvenute, ai sensi dell’art. 11 bis della L.R.T. n. 20/2006.

4. In caso di esito positivo ed a seguito della realizzazione della nuova opera di presa, il concessionario dovrà relazionare in merito al reperimento o meno di falda acquifera e all’esito delle analisi dell’acqua reperita.

5. Qualora dalle operazioni di cui al precedente comma 4 si sia reperita risorsa assimilabile all’acqua già riconosciuta dal Ministero della Sanità, o a seguito di acquisizione di nuovo riconoscimento, al fine della messa in produzione della nuova opera di presa, si provvederà alla definizione della sua portata di esercizio ed alla richiesta di individuazione dell’area di rispetto.

6. A seguito di istruttoria sulla documentazione fornita dal concessionario, si provvederà ad aggiornare l’atto di concessione con la ridefinizione della portata di concessione e con la nuova area di rispetto.

Art. 30 - Trasferimento della concessione

1. Il concessionario che intenda trasferire, con atto tra vivi, la concessione è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione al comune, corredata dallo stesso atto e dalla documentazione prevista all’art. 12 comma 2 per il permesso di ricerca, oltrechè dalla documentazione di cui all’Allegato D del Regolamento regionale.

2. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta e, contestualmente, avvia i dovuti accertamenti sul soggetto subentrante. In caso affermativo, rilascia l’autorizzazione al trasferimento.

3. A seguito dell’avvenuto trasferimento, il soggetto subentrante presenta al Comune istanza di intestazione della concessione, allegandovi quanto segue:

a) copia autentica dell’atto tra vivi, con relativa registrazione;

b) copia autentica, controfirmata per accettazione, della convenzione allegata all’atto di concessione;

c) documentazione di cui all’art. 28 comma 1 del presente Regolamento.

4. Il Comune provvede alla variazione dell’atto di concessione con modifica del soggetto intestatario, e contestualmente comunica tale variazione agli Enti competenti per i provvedimenti di competenza, compresa la reintestazione delle relative autorizzazioni.

5. Dalla data di formale trasferimento, Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge.

6. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall' art. 14 della Legge.

7. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di dodici mesi sopra citato, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.

8. Trascorso inutilmente il predetto termine di dodici mesi senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

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16 Art. 31 - Contratti di somministrazione

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge, il concessionario che intende concedere ad altri l’uso di parte delle acque oggetto di concessione, tramite la stipula di apposito contratto di somministrazione, deve presentare apposita istanza al Comune, corredata da:

a) relazione tecnica dalla quale si individui il quantitativo di acqua da concedere in somministrazione e siano illustrate le modalità tecniche di somministrazione;

b) relazione programmatica che riporti le modalità e le localizzazioni di utilizzo dell’acqua data in somministrazione nonché le necessarie informazioni relative al soggetto destinatario del contratto;

c) lo schema di contratto di somministrazione.

2. Verificata la compatibilità dello stesso con il Piano Industriale allegato all’atto di concessione, il Comune può autorizzare la stipula del contratto di somministrazione.

3. La stipula di un contratto di somministrazione senza aver ottenuto l’autorizzazione del Comune competente comporta l’immediata inefficacia della somministrazione stessa, fatta salva ogni ulteriore sanzione prevista in merito dalla normativa vigente in materia.

Art. 32 – Rinnovo delle concessioni

1. Ai sensi dell’art. 26 comma 1, la domanda di rinnovo di concessione deve essere presentata dal soggetto avente titolo entro il termine perentorio di 6 mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.

2. La domanda di rinnovo di concessione deve essere corredata almeno dalla documentazione prevista dall’Allegato C, lettere a), b), c) e d) e dall’Allegato D, lettera a), del Regolamento regionale. A riguardo, si precisa quanto segue:

a) l’elaborato di cui alla lettera e) dell’Allegato C del Regolamento regionale viene presentato se non presente agli atti del Comune o per le parti mancanti o nelle quali siano intervenute variazioni di rilievo;

b) l’elaborato di cui alla lettera f) dell’Allegato C del Regolamento regionale viene presentato se non presente agli atti o nel caso ne venga proposta una modifica;

c) la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell’Allegato D al Regolamento regionale viene presentata se non presente agli atti del Comune o per le parti mancanti o nelle quali siano intervenute variazioni di rilievo.

3. Ove necessario, il richiedente dovrà altresì trasmettere la documentazione prevista dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i. per l’acquisizione del parere in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all’art. 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e) della Legge, ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall’art. 15 comma 1 della predetta Legge. A tal fine, il Responsabile del procedimento segue, per quanto compatibili con la procedura di rinnovo, le stesse operazioni previste all’art. 16 commi 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

5. In caso di esito favorevole delle predette operazioni, il richiedente dovrà provvedere:

a) a presentare una polizza fideiussoria, rispondente alle previsioni di cui all’art. 20 comma 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) a rimborsare le spese di istruttoria sostenute per il procedimento di rilascio del rinnovo di concessione, quantificate in euro 1.800,00;

c) alla stipula di apposita Convenzione, in linea con quanto previsto dall’art. 22 comma 5 lett. b) della Legge.

6. Il rinnovo della concessione viene rilasciato con provvedimento analogo a quello di rilascio di concessione, come disciplinato dal presente Regolamento.

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17 7. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del Comune competente. E’ fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal Comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.

8. Nel caso di cui al precedente comma 7, il Comune provvede all’individuazione del nuovo concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all’art. 16 del presente Regolamento.

Art. 33 - Funzioni di vigilanza

1. Il Comune, attraverso ispezioni effettuate a cura di personale del Servizio competente e avvalendosi delle strutture comunali, con cadenza almeno annuale, vigila affinché il permesso di ricerca e la concessione siano gestite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal permesso di ricerca o atto di concessione e relativa convenzione.

2. Le eventuali infrazioni rilevate devono essere verbalizzate dall’Organo di vigilanza, che ne notificherà una copia al titolare del permesso di ricerca o di concessione di coltivazione e ne trasmetterà una copia al Responsabile del Servizio competente. La notifica del verbale al trasgressore equivale alla comunicazione di avvio del relativo procedimento di cui agli artt. 7 e segg. L.241/90 e s.m.i.

3. Entro venti giorni dalla data di notifica, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione può trasmettere al Servizio competente le eventuali controdeduzioni ed osservazioni , che saranno analizzate dal responsabile del Servizio congiuntamente all’Organo di vigilanza che ha rilevato l’infrazione.

4. In ogni caso, il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di avvio dello stesso, per mezzo di idoneo atto amministrativo.

Art. 34 – Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di polizia mineraria, ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

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18

ALLEGATO A

Disposizioni relative alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee con particolare riferimento alla risorsa idrotermale e potabile

* * * * * * *

Introduzione

La definizione dei criteri di maggiore salvaguardia nei confronti delle risorse idriche sotterranee è stata preceduta da un approfondimento della normativa vigente in materia e, più in particolare, degli atti già predisposti dallo stesso Comune per la gestione della risorsa idrica.

Tale approfondimento ha consentito di accertare nel Piano Strutturale la presenza di una regolamentazione delle acque sotterranee riportata nella Parte Sesta, Titolo I “Invarianti strutturali delle risorse naturali” (cfr. Piano Strutturale, Parte Sesta, Titolo I, artt. 64 e 65).

Detta documentazione fa riferimento alla cartografia di Piano ed, in particolare, alla Carta Idrogeologica e delle aree con problematiche idrogeologiche (cfr. Piano Strutturale Tavv. 6e1 e da 6e3 a 6e7) ed alla Carta della Risorsa Idrica e vulnerabilità dei suoli (cfr. Piano Strutturale Tav. 7d2 scala 1:35.000).

A prescindere dagli adempimenti previsti dal R.D. 1775 dell’11/12/1933 e s.m.i., dal D.M.

Sanità del 26/03/1991, dalla L. 36/94 e dalla L.R.T. 1/2009 - che fanno capo alla Provincia di Grosseto, quale Ente delegato in materia idraulica - la documentazione del Piano Strutturale sopra richiamata prevede ulteriori adempimenti che, invece, riguardano direttamente il Comune di Manciano nella definizione sia dei contenuti progettuali che nella esecuzione di nuovi pozzi.

Per tale ragione, più che procedere alla definizione di un nuovo Regolamento per la risorsa idrica sotterranea, si è ritenuto opportuno valutare le disposizioni esistenti per integrarle, soprattutto, nei riguardi di quelle aree caratterizzate dalla presenza di risorse idriche da salvaguardare.

Ambiti idrogeologici sensibili

Con la sua estensione di 37.204 ettari, il territorio comunale di Manciano rappresenta uno dei comuni più vasti della Provincia di Grosseto e segna, per un tratto piuttosto esteso, il confine meridionale della Toscana con il Lazio.

Detto territorio si sviluppa nell’entroterra del litorale tirrenico ed è compreso, quasi interamente, tra il corso del Fiume Albegna nel lato occidentale ed il corso del fiume Fiora in quello orientale. Esso risulta articolato su di una “zona pianeggiante”, rappresentata dalla piana del fiume Albegna (zona Marsiliana), da una zona di “bassa collina”, rappresentata dall’area di Sgrillozzo, Manciano, Montemerano, Saturnia e Poggio Fuoco, e da una “zona pedemontana” con i centri di Poggio Murella, San Martino sul Fiora e l’area di Piazza dei Tori.

Si tratta di aree ad evidenti disomogeneità morfologiche, geologiche ed antropiche che, necessariamente, si ripercuotono nell’assetto idrogeologico del territorio comunale e costituiscono, di fatto, “ambiti idrogeologici sensibili” oltre, ovviamente, ad una risorsa idrica di interesse collettivo.

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19 Tali ambiti vengono suddivisi e disciplinati su una base decrescente di sensibilità e relative azioni di tutela. Nella Tavola n. 1 viene fornito un inquadramento generale degli ambiti suddetti rispetto agli elementi di interesse esistenti.

Ambito 1 (Sensibilità molto elevata) “Area termale di Saturnia”

La sorgente termale di Saturnia, con la sua portata di circa 500 l/s e la temperatura di 37°, rappresenta senza dubbio una tra le sorgenti termali più importanti al mondo.

Lo schema idrogeologico generale al quale fa capo detta sorgente e più in generale, gli acquiferi termali della Toscana meridionale, risulta improntato ad una relativa semplicità. La ricarica del sistema idrogeologico, infatti, ha origine dall’infiltrazione di acque meteoriche nelle aree in cui affiorano rocce molto permeabili, generalmente, rappresentate dai calcari, dalle dolomie e dalle evaporiti della Serie Toscana. Dette acque scendono, quindi, in profondità e fluiscono più o meno lentamente, verso i punti di scarico del sistema rappresentato dalle sorgenti come quella di Saturnia. Le profondità raggiunte dalle suddette acque consento loro di assumere temperature elevate, in relazione alla presenza di un gradiente geotermico (Toscana meridionale 1°C - 2°C ogni 10 m di profondità), e di arricchirsi dei sali presenti nelle rocce di percorrenza e/o incassanti. La risalita delle acque calde nei punti di emergenza avviene, generalmente, in maniera piuttosto rapida grazie alla quale mantengono una temperatura elevata, attraverso vie preferenziali, ad alta permeabilità, rappresentate da faglie.

Nel caso di Saturnia, l’acqua segue un percorso sotterraneo, di direzione nord ovest – sud est, che prende avvio dalla zona di ricarica, individuata con tutta probabilità nei rilievi settentrionali subito a monte di Saturnia, e viene a giorno attraverso una faglia presente in prossimità del Molino.

Pertanto siamo in presenza di un vasto bacino, costituito da rocce carbonatiche (calcare cavernoso), ricoperto da una spessa coltre argillosa (depositi neogenici) che costituiscono il tetto dello stesso acquifero termale e, nello stesso tempo, una discreta protezione ambientale.

Sull’area termale di Saturnia insistono ad oggi:

1) n. due concessioni termali:

a) “Saturnia” (perpetua +ampliamento), per circa 242,25 ha complessivi b) “Clodia”, per circa 84,00 ha complessivi

2) n. 1 permesso di ricerca:

a) “Stellata 3”, per circa 93,00 ettari.

Tali titoli sono stati tutti rilasciati ai sensi della vigente L.R.T. 38/2004 e relativo D.P.G.R.

11/R/2009.

Nella Tavola n. 2 viene riportata la perimetrazione di tale primo ambito, che ricomprende i titoli minerari e le zone di tutela e le relative aree di salvaguardia (disciplinate dalla legislazione sovracomunale vigente), oltre ad un’area più ampia in cui storicamente e geologicamente si è accertata la presenza, a profondità abbastanza limitate, della risorsa termale.

Disciplina specifica

Premesso che le porzioni del suddetto ambito, definite dai titoli minerari, dalle relative zone di tutela ed aree di salvaguardia, risultano disciplinate dalla normativa sovracomunale vigente

Riferimenti

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