• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI GESTIONE MACCHINE MINING. Sig.re il.., nato a.. il, residente in Via. Identificato a mezzo Carta di Identità n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI GESTIONE MACCHINE MINING. Sig.re il.., nato a.. il, residente in Via. Identificato a mezzo Carta di Identità n"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI GESTIONE MACCHINE MINING

Tra

Sig.re il ……….. , nato a…….. il ………, residente in Via

………..- ……….. C.F………. – Identificato a mezzo Carta di Identità n………

-mail: ………..

E

La Società Robemary Ltd con sede in Sofia – Bulgaria via Lulyn n. 1 P.I.

2036643555: mail:info@cryptominingexp.com

PREMESSE

1) Tra le parti in epigrafe indicate, attraverso il presente contratto si andrà a ratificare la gestione da parte della Società Robemary Ltd di ….. macchine di mining, che il Sig.re ………..adotterà per un periodo di sei mesi.

2) La gestione consisterà nel trasferimento delle macchine , presso immobile di riferimento della Robemary Ltd in Italia, la quale attraverso i propri tecnici avrà la responsabilità di far funzionare tutte le macchine adottate dal cliente, garantendo sia

(2)

l’assistenza tecnica che tutte le condizioni di energia ed ambientali, necessari per la perfetta produzione di mining, in base alla programmazione di ogni singola macchina.

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE, le premesse e gli allegati fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto

Art. 1 Efficacia del contratto

a) Efficacia del contratto: Il contratto sarà efficace per ogni ipotesi prevista nello stesso.

Art. 2 Definizioni

a) Forza Maggiore: qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo delle parti, a seconda delle circostanze e che sia inevitabile nonostante la ragionevole cura delle parti interessate ed includa i seguenti eventi da considerarsi a mero titolo semplificativo e non esaustivo: 1) Guerra ostilità e guerra civile; 2) ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione militare del potere, conflitto civile ed attentati;

3)sciopero sabotaggio, blocchi della circolazione, mancanza dei soliti mezzi di trasporto pubblico/e comunicazioni di controversie industriali, epidemie , quarantene.

3) terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, maree, tifoni, cicloni, uragani, tempeste, fulmini o ogni altra condizione meteorologica.

b) Territorio: si intende in qualsiasi paese del mondo.

Art.3 Annullamento di accordi precedenti

Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti ed annulla e sostituisce eventuali intese ed accordi, verbali o scritti, intervenuti precedentemente tra le parti in relazione al medesimo oggetto ed ai medesimi Titoli e pertanto prevale su qualsiasi precedente intesa tra le parti.

(3)

Art.4 Oggetto del contratto – Prezzo e durata del contratto

Le parti stabiliscono che il presente contratto ha durata di 6 mesi dal giorno dell’entrata in funzione delle macchine presso la struttura indicata dalla Robemary Ltd. La stessa società si assume i costi dell’energia necessaria per il funzionamento delle macchine, del collegamento internet necessario e di tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine stesse. Qualora al momento del trasferimento, Vi fossero macchine non funzionanti e tale evento venisse rilevato al momento del loro arrivo nell’immobile indicato dalla Robemary Ltd., le parti redigeranno separato verbale che sarà parte integrante del presente contratto. Per il servizio svolto la Società Robemary potrà trattenere il 40% di quanto prodotto giornalmente da ogni singola macchina, mentre il 60% sarà trasferito sui wallet del cliente adottante le macchine. I trasferimenti avverranno ogni 30 giorni e le parti stabiliscono che ogni 15 giorni, si scambieranno i dati di produzione, in modo da verificare la correttezza dei trasferimenti avvenuti.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’adottante dovrà effettuare il versamento necessario per l’acquisto delle macchine , attraverso bonifico bancario avente il seguente IBAN: BG 50 INTF 40015041276446/ SWIFT: INTFBGSF oppure Wallet : I1MWdeVUYmcBfnkEdfxQ8z7v4nPx1FZaDzK. Il

In caso di danneggiamento o distruzione delle macchine del cliente la Robemary Ltd, si impegna a riparare o riacquistare le singole macchine danneggiate.

Art. 5 Accordo di Riservatezza

Le parti si dichiarano reciprocamente che il presente accordo è coperto da clausola di riservatezza, la violazione della stessa determinerà da parte della parte che l’ha violata, l’applicazione di una clausola penale avente carattere risarcitorio pari ad € 100.000,00.

Tale clausola non si applica nei seguenti casi: 1) l’informazione provenga da una fonte

(4)

non collegata all’altra parte e che tale fonte non sia tenuta al alcun obbligo di riservatezza in riferimento a tale informazione; 2) l’informazione fosse già nota all’altra parte prima della data di sottoscrizione del Contratto ed in riferimento ad essa non vi fosse alcun obbligo di riservatezza; 3) entrambe le parti concordino per iscritto la non riservatezza di una informazione; le parti ad adottare ogni misura precauzionale, in linea gli standard della best practice, relativa alla fornitura di servizi analoghi, onde mantenere e proteggere l’assoluta riservatezza delle informazioni . Le informazioni Riservate non potranno in alcun modo essere modificate, alterate, o comunque variate rispetto all’originale delle stesse. Allo scadere del termine del presente contratto, ciascuna delle parti avrà la facoltà di richiedere all’altra la restituzione di tutti i documenti contenenti informazioni riservate, facendone richiesta per iscritto. Una volta pervenuta tale richiesta, l’altra parte sarà tenuta a: 1) restituire i documenti richiesti; 2) distruggere tutte le copie o qualsiasi altro documento e/o registrazione contenente o basato su tali informazioni riservate (salvo in ogni caso, per i documenti e i moduli che sono stati consegnati alle autorità competenti ai fini legali e/o ammnistrativi).

Art.6 Clausola di Forza Maggiore

Le parti non sono responsabili per qualsiasi inadempimento quali interruzioni o sospensione dei servizi qualora sia riconducibile ad una causa di Forza Maggiore e /o a qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, che, non sia stato possibile evitare, prevenire o eliminare usando l’ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obbiettivo ed assoluto, l’inadempimento delle proprie obbligazioni da una parte o da parte di entrambi.

Art. 7 Varie

(5)

Il presente contratto costituisce l’unico vincolo tra le parti relativo alle questioni in esso disciplinate e non potrà essere modificato se non per iscritto e con l’accordo di entrambe le parti; esso prevale su qualsiasi altro atto stipulato precedentemente tra le parti. Qualsiasi del presente contratto che dovesse essere ritenuta nulla non andrà ad inficiare la validità delle altre disposizioni del medesimo. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate o tramite pec o raccomandata A/R nazionale o internazionale; le parti comunicano quali indirizzo fisici ed elettronici per qualsivoglia comunicazione di contro parte i seguenti riferimenti: Sig.re

………. mail:……….Robemary Ltd

mail:info@cryptominingexp.com

Art.8 Arbitrato irrituale Internazionale

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere sulla natura, esecuzione od interpretazione del presente contratto, le parti reciprocamente stabiliscono di ricorrere ad arbitrato irrituale. Il collegio sarà formato da tre Giudici, di cui due scelti da ciascuna parte, mentre il Presidente verrà indicato con istanza congiunta delle parti, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino. Il Collegio avrà 60 giorni per il deposito del lodo e deciderà secondo i principi del diritto internazionale privato in tema di contratti. La parte che intende avvalersi dell’arbitrato, dovrà comunicarlo a controparte con lettera raccomandata A/R internazionale o con posta certificata e nella stessa comunicazione dovrà indicare il proprio arbitro prescelto. Le spesedell’arbitrato seguiranno il principio di soccombenza e quanto stabilito dal Collegio in sede di deposito del lodo, secondo le norme del diritto privato e processuale internazionale.

Art. 9 Copie del Contratto

(6)

Il presente contratto sarà redatto in 1 copia una in lingua italiana ed in caso di controversia nell’interpretazione preverrà la copia in lingua italiana e si applicheranno i principi dell’articolo 1336 c.c. e seguenti in tema di contratti.

Art. 10 Validità del Presente accordo

Il presente contratto è composto di 6 pagine oltre gli allegati.

Roma, ……….

Sig.re ………. Robemary Ltd

Si allega:

1) Copia Carta Identità……….

2) Copia Carta Identità………

Riferimenti

Documenti correlati

La cooperativa è, altresì, autorizzata, ai sensi delle leggi n. 196/2003, a comunicare in qualsiasi forma i dati personali relativi al sottoscritto, ivi compresi i dati

Nel caso in cui fosse necessario trattare i Suoi dati sensibili, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. e) e di non essere

- dichiarazione sostitutiva unica del nucleo - modello ISE del nucleo familiare. - modello ISE estratto del richiedente

[ ] sono stati stipulati precedenti contratti con lo stesso soggetto, di cui si allega copia. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere informate, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Leone-Fell & Associati, in persona degli Avv.ti Francesco Leone e Simona Fell nonché dell’ulteriore professionista indicato nella

d) tavole costruttive con particolari in scala adeguata 1:10/1:20 (planimetrie, sezioni etc,) che descrivano in modo particolareggiato la messa in opera della fornitura,

• il custode deve riscuotere i canoni e le indennità di occupazione c versare dette somme sul conto corrente bancario, vincolato all'ordine del Giudice