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1 Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 46 del 29 novembre 2021

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Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 46 del 29 novembre 2021

“Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale ”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 23/1995)

Il comma 1 introduce nella legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) una disposizione finalizzata a consentire il pieno esercizio del mandato ai Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali, anche attraverso specifiche forme e modalità di assistenza personale. Si tratta in particolare di una specificazione rispetto ad una disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 23/1995.

Il comma 2 specifica che, tra i compensi da non valutare ai fini della decurtazione del 50 per cento dell’indennità di carica per i Consiglieri che continuano a svolgere attività lavorativa sono compresi i redditi percepiti prima dell’elezione a Consigliere.

Invarianza: Le due disposizioni hanno carattere normativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto forniscono un chiarimento interpretativo.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

Le disposizioni modificano, in recepimento dei rilievi del Governo, l’articolo 18 e l’articolo 20-quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, come modificati dalla legge regionale 15 luglio 2021, n. 16. I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nella relativa anagrafe, che intendono rientrare in Italia e chiedono di beneficiare di alloggi di edilizia agevolata o sovvenzionata, hanno la possibilità di attestare il reddito attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) simulato, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell’INPS, per documentare il relativo requisito, necessario per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata. Tale modifica si rende necessaria in quanto la determinazione e l’applicazione dell’ISEE, ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione della compartecipazione al costo delle medesime, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sono, quindi, riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad eliminare la possibilità di attestare il reddito attraverso l’ISEE simulato.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 22/2009)

La disposizione sostituisce il comma 8 ter dell’articolo 2 della legge regionale 22/2009 introdotto dalla legge regionale 14/2021 collocando l’intervento all’interno del quadro legislativo nazionale mediante il richiamo esplicito alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

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2 Art. 4

(Modifiche alla l.r. 22/2011)

La disposizione modifica gli articoli 1 e 11 della legge regionale 22/2011 introducendo precisazioni concernenti il rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. Secondo il Ministero della Cultura, gli interventi di rigenerazione urbana previsti nella legge regionale risulterebbero collocati al di fuori del necessario quadro normativo di riferimento costituito dalle previsioni del piano paesaggistico regionale. Nelle Marche tale piano non è ad oggi approvato, nonostante la procedura sia stata avviata nel 2011, anche in relazione al fatto che, ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 42/2004, l’elaborazione dello stesso deve essere effettuata congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ad alcuni beni paesaggistici. La questione relativa alle disposizioni del piano paesaggistico si è riproposta in più occasioni e per diverse Regioni in sede di esame delle leggi regionali e si colloca nel contesto più generale dei rapporti tra Stato e Regione in materia di ambiente e di beni culturali.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 25/2017)

L’articolo sostituisce il riferimento al Consiglio comunale con quello, più generale, al Comune.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 8/2018) L’articolo corregge un errore nella formulazione della disposizione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto aggiunge il riferimento alla normativa statale.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 10/2021)

L’articolo introduce una modifica all’articolo 3 della legge regionale 10/2021 diretta a chiarire che la possibilità di assumere l’iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile non è attribuita solo agli enti locali ma anche agli altri soggetti indicati dalla normativa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita a precisare quali sono i soggetti che possono costituire la CER.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 19/2021)

Il comma 1 modifica l’articolo 8 della legge regionale 19/2021 per escludere l’annotazione nel registro delle imprese della Camera di commercio dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Tale modifica si rende necessaria per adeguare la norma regionale al rilievo avanzato dal Ministero della Giustizia il quale sottolinea che la disciplina attiene all’ordinamento civile ed è riconducibile pertanto alla competenza legislativa esclusiva statale.

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Il comma 2 modifica l’articolo 21 della legge regionale 19/2021 introducendo il riferimento esplicito alla disciplina nazionale di cui al decreto legislativo 42/2004, al fine di ricondurre l’intervento all’interno del quadro normativo statale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 22/2021)

L’articolo modifica alcune disposizioni della legge regionale 22/2021 per aderire alla richiesta del Ministero della Cultura circa l’inserimento di disposizioni che prevedono espressamente l’obbligo di sentire gli uffici dello stesso Ministero riguardo ai regolamenti attuativi della legge regionale, all’esercizio del commercio su aree pubbliche e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rispetto delle previsioni del piano paesaggistico riguardo alla pianificazione territoriale nel settore commerciale e allo sviluppo della rete distributiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Proroga del termine previsto dall’articolo 16 della l.r. 3/2017)

La disposizione stabilisce una proroga del termine fissato dal comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network). Tale comma ha previsto, per gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, il termine del 30 novembre 2021, per adeguarsi all’obbligo delle distanze da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati o da altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani individuati dai Comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale perché introduce una proroga di un termine per un adempimento a carico di soggetti privati.

Art. 11

(Abrogazione del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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