21/4/2015 L'azienda speciale retta da finanziamenti è un ente pubblico non economico
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21 Apr 2015
L'azienda speciale retta da finanziamenti è un ente pubblico non economico
di Federica Caponi
Quando un'azienda speciale svolge per il Comune un servizio senza il completo recupero dei costi sull'utenza, la stessa non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l'azienda stessa come un ente pubblico non economico. È vero che in linea di principio un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza almeno tendenziale tra costi e ricavi, ma un ente pubblico è o no economico in base alla disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi, non rilevando l'oggetto dell'attività stessa.
La decisione
Questo il principio sancito dalconsiglio di Stato, nella sentenza 1842/2015, con cui ha respinto il ricorso presentato da un'azienda speciale contro la decisione del Tar che l'aveva qualificata come ente pubblico non economico. L'azienda speciale aveva indetto una selezione per un'assunzione a tempo determinato che, una volta conclusa la procedura, il cda aveva deciso di non effettuare, e questa decisione è stata impugnata davanti al Tar dall'unica concorrente. Secondo i magistrati amministrativi, la sola previsione statutaria di poter realizzare a favore del Comune, per ragioni di carattere sociale, un servizio o un'attività senza poter raggiungere la copertura dei costi e ottenendo per questo «un contributo finanziario» da parte del Comune, qualifica l'azienda come ente pubblico economico. La sentenza si pone in contrasto con l'interpretazione dominante in
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giurisprudenza e in dottrina, che ormai da molti anni hanno ritenuto l'azienda speciale non più solo come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'ente locale, ma come impresa retta da principi pubblicistici alla quale si applica, sostanzialmente, la disciplina del Codice civile.
Le conseguenze operative
La qualificazione di un ente come pubblico economico determina il suo assoggettamento, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (come confermato anche dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 12654/1997 e dal Tar Liguria, sezione II, sentenza 272/1995). I contratti collettivi di lavoro non sono quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ha da sempre qualificato le aziende speciali come enti pubblici economici, escludendo che i dipendenti di questi enti possano invocare l'applicazione del Testo unico sul pubblico impiego, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (consiglio di Stato, sentenza 641/2012). Inoltre, la qualificazione delle aziende speciali come soggetto economico consente a queste di operare come una qualsiasi impresa commerciale, soggiacere al regime fiscale proprio delle società di diritto privato e, quindi, essere soggetto passivo di imposta distinto dall'ente locale, ai fini del pagamento di Iva, Ires e Irap (Cassazione, sezione V, sentenza 7906/2005).
La qualificazione
I connotati caratteristici dell'azienda speciale, come previsto dall'articolo 114 del Tuel, sono la strumentalità, la personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale. L'attribuzione alle aziende speciali della personalità giuridica e dell'autonomia imprenditoriale ha rappresentato, indubbiamente, il punto di arrivo di un lungo processo normativo teso ad avvicinare sempre più le aziende al modello organizzativo dell'ente pubblico economico. In sostanza, la personalità giuridica, l'autonomia imprenditoriale e la strumentalità dell'azienda speciale, rispetto all'ente locale conferente, hanno evidenziato come la scelta del legislatore sia ricaduta, per quanto attiene al modello astratto di gestione, senza dubbio sul cd. "modello aziendale" rispetto al più arcaico sistema delle "municipalizzate".
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