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Contratti pubblici: soggetti abilitati al rilascio della perizia tecnica

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COMUNICATO DEL PRESIDENTE

23 giugno 2021

Indicazioni interpretative sulla previsione contenuta nell’articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento alle società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni circa i soggetti che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, possono svolgere l’attività di asseverazione del piano economico finanziario, con particolare riferimento alle «società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».

L’articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come già previsto dall’articolo 153, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 n. 50/2016, riserva il potere di asseverare il PEF, oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli stessi, alle

«società di revisioneai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966».

Allo stato, convivono nel sistema le “società fiduciarie e di revisione” inizialmente previste dalla legge n. 1966/1939, iscritte ad un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, abilitate unicamente all’attività di revisione “non obbligatoria”, ossia per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, e le “società abilitate alla revisione legale dei conti”, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, esse sole autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico, al pari di quelle autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico.

Ne consegue che le “società fiduciarie e di revisione” di cui alla legge n. 1966/1939, rappresentano un sottoinsieme, numericamente meno significativo, di società abilitate alla sola revisione non

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obbligatoria, la cui disciplina è, data l’epoca di adozione, meno attenta ad aspetti di indipendenza e professionalità degli operatori, rispetto al più ampio genus delle società di revisione legale, istituito successivamente ma incaricato di compiti più delicati e di rilievo pubblicistico e assoggettato a prescrizioni più stringenti e controlli più intensi.

Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto che il comma 9 dell’articolo 183 non fa riferimento ad alcun registro o albo in cui le società di revisione debbano essere iscritte, ma menziona unicamente la fonte normativa che ha originariamente disciplinato tali tipologie di società, sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e logicità ritenere che il legislatore abbia inteso riservare il potere di asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero dell’economia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori. Piuttosto, la volontà del legislatore va interpretata nel senso di individuare soggetti che, per requisiti oggettivi e soggettivi, e tipologia di controlli cui sono assoggettati, sono professionalmente idonei ad asseverare un piano economico finanziario, e deve pertanto ritenersi comprensiva di tutte le società di revisione autorizzate, indipendentemente dall’albo o elenco in cui sono iscritte.

In conclusione, l’Autorità ritiene che l’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici va inteso nel senso che l’attività di asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

L’interpretazione dell’Autorità è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa che, sulla base della complessa evoluzione e successione delle fonti, ripercorsa nel dettaglio dalla sentenza del Tar Lazio, Roma, II-ter, n. 1908/2018, «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966», ha affermato che il legislatore con la formulazione «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966». abbia inteso unicamente fare riferimento alla fonte normativa che per prima ha disciplinato le società di revisione, e che all’epoca conteneva l’unica definizione di società di revisione, senza tuttavia voler dare rilevanza alcuna alla questione del registro o Albo cui esse devono essere iscritte.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 30 giugno 2021 Il Segretario, Maria Esposito

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