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COMUNE DI IMOLA ACCORDO PROCEDIMENTALE ai sensi dell’ex art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

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COMUNE DI IMOLA ACCORDO PROCEDIMENTALE ai sensi dell’ex art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

L'anno 2014, il giorno …………...…… del mese di …...………, in Imola, presso la sede del Comune in via Mazzini, 4

TRA

il COMUNE DI IMOLA, C.F. 00794470377, con sede in via Mazzini 4, qui rappresentata nella persona di _____________________ in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente che interviene per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale progr. n. del

…..., esecutiva ai sensi di legge dal ………. di seguito definito, per brevità, "il Comune";

E

Cooperativa Edil-Strade Imolese società cooperativa con sede a Imola (BO), via Sabbatani n. 14, partita IVA 00499691202, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 00292890373, iscritta al numero A101124 dell’Albo delle Società Cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria cooperative produzione e lavoro, qui rappresentata dal Sig. Lama Marco nato a Imola (BO) il 27/08/1962, il quale agisce ai fini del presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, di seguito definita, per brevità, “C.E.S.I.” e/o “l’Attuatore”;

entrambi definiti, per brevità, “Le Parti”;

Premesso che:

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I. C.E.S.I. agisce nel presente atto (di seguito definito, per brevità, il

“presente Accordo”) in qualità di proprietaria delle aree site in Comune di Imola in via I Maggio distinte al NCT al Foglio 109 con il mappale 1023 per 1.888 mq. di superficie fondiaria, (di seguito definito, per brevità, il “area inserita nel Comparto”) e con i mappali 509 e 510 (di seguito definiti, per brevità, il “area fuori Comparto”) per complessivi 849 mq. di superficie fondiaria, e così per un totale di mq. 2.737 di superficie fondiaria (entrambe in seguito definite, per brevità, “Aree da cedere” di cui all’Allegato 1);

Considerato che:

II. con rogito Notaio Fiorentini in data 5 aprile 1993 rep. N. 38461/ 16338 registrato a Imola il 26/4/1993 le Parti hanno stipulato Convenzione regolante l’attuazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “D1– 1° Stralcio - Via I° Maggio“; con r ogito Notaio Tassinari in data 27 luglio 1999 rep. 98024/28628 registrato a Imola e trascritto a Bologna il 3/8/1999 le Parti ed altri attuatori hanno sottoscritto una ulteriore Convenzione per dare attuazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “D1A” (di seguito definito, per brevità, il “Comparto”);

con atto Notaio Tassinari in data 5 ottobre 2009 rep. 43347/27238 registrato a Imola e trascritto a Bologna il 15/10/2009 la Convenzione di cui sopra è stata prorogata di anni 5;

III. in vista dell’imminente e definitiva cessione al Comune delle opere di urbanizzazione primaria e nel corso dell’ultimazione dell’attuazione del programma edificatorio privato, C.E.S.I. ha richiesto al Comune di addivenire ad una migliore organizzazione urbanistica del Comparto in particolare proponendo il trasferimento delle capacità edificatorie afferenti

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l’area inserita nel Comparto e l’area fuori Comparto al fine di ultimare definitivamente il programma edificatorio privato e allocare dette potenzialità edificatorie in contesti urbanistici maggiormente compatibili con gli usi residenziali e terziari previsti dal Comparto e dalla strumentazione urbanistica vigente e previgente;

IV. in seguito a tale richiesta il Comune, si è reso disponibile a trasferire dette capacità edificatorie nel Comparto e dell’area fuori Comparto, in altre aree di proprietà e/o disponibilità di C.E.S.I. e/o di società da essa controllate (in seguito, per brevità, definite “Aree di atterraggio C.E.S.I.” di cui all’Allegato 2), coerentemente con le previsioni urbanistiche dell’adottato Piano Strutturale Comunale (in seguito, per brevità, denominato “P.S.C.”) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (in seguito, per brevità, denominato “R.U.E.”) del 27 marzo 2013 e ad accettare la cessione gratuita delle aree in questione, da trasformare con una specifica Variante al R.U.E. alla destinazione di verde pubblico;

V. al fine di soddisfare tali obiettivi di rilevanza pubblica il Comune ha valutato positivamente la proposta di C.E.S.I., condividendo la finalità ed il risultato di realizzare una migliore organizzazione del Comparto e nel contempo di accrescere il patrimonio del demanio comunale;

Considerato pertanto che:

VI. nel perseguire le finalità di pubblico interesse di cui ut supra, C.E.S.I.

non realizzerà il lotto 1/E afferente l’area inserita nel Comparto e non realizzerà la capacità edificatoria afferente l’area fuori Comparto;

VII. C.E.S.I., nel quadro del presente Accordo che giustifica e rende sostenibile l’intervento, cederà gratuitamente al Comune la proprietà delle

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Aree da cedere;

VIII. in ragione di quanto ut sopra descritto, dalle quali deriva un indubbio interesse pubblico riconnesso all’arricchimento della collettività, il Comune riconosce a C.E.S.I. la possibilità di realizzare altrove in territorio comunale Superficie utile per 757 mq. di edilizia residenziale libera (afferenti il lotto 1/E dell’area inserita nel Comparto; in seguito, per brevità, denominata “Su residenziale”) e Superficie Utile per 764 mq. per gli usi ammessi al comma 2 limitatamente “per tutti gli edifici” previsti dall’art. 15.3.3 del Tomo III del R.U.E. adottato Norme Tecniche Attuative – Disciplina Urbanistica ed edilizia - Sezione Comunale (afferente l’area fuori Comparto; in seguito, per brevità, denominata “Su terziaria”);

IX.il Comune si è reso disponibile a collocare la capacità edificatoria di cui al precedente titolo VIII (rispettivamente per gli usi ivi previsti) all’interno di ambiti aventi destinazione residenziale (in seguito, per brevità, definiti

“Ambiti”) che verranno individuati dal P.S.C. e/o dal R.U.E. e/o dal Piano Operativo Comunale (in seguito, per brevità, definito P.O.C.) in corso di formazione ed approvazione nelle Aree di atterraggio C.E.S.I.;

Considerato infine che:

X.al fine di assicurare la sostenibilità territoriale ed ambientale dell’intervento la proposta presentata da C.E.S.I., nella sua interezza considerata, risulta essere corrispondente agli obiettivi pubblici perseguiti dal Comune e soddisfa i requisiti dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e smi.

Dato atto pertanto che:

XI. il presente Accordo riveste, per tutto quanto detto sopra, carattere di rilevante interesse per la comunità locale, condiviso dai soggetti interessati,

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in quanto consente il raggiungimento di importanti obiettivi del Comune, contenuti ed espressamente richiamati dalla strumentazione urbanistica previgente e vigente alle cui fasi esso è destinato ad accedere.

XII. La Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del ______ ha approvato il presente accordo e disposto la sua stipulazione, impegnandosi quindi a proporne l’assunzione negli atti della pianificazione comunale.

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 - CONTENUTI IN PREMESSA E ALLEGATI

I. Le premesse, e quanto in esse richiamato e considerato, e i seguenti allegati:

ALLEGATO 1: Planimetria catastale con le Aree da cedere evidenziate con campitura gialla;

ALLEGATO 2: Stralcio della Tav. 1 Foglio 3 del PSC adottato dal Comune di Imola con evidenziate con campitura rossa le Aree di atterraggio C.E.S.I.

all’interno dell’ambito ANS_C2.5;

ALLEGATO 3: Delibera G.C n. _____ del __________

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ex art.18 della L.R. n.20/2000 e smi. e si intendono espressamente richiamati.

Articolo 2 – OGGETTO

I. Oggetto del presente Accordo è la disciplina delle azioni da svolgere per l'attuazione degli obiettivi di interesse pubblico da realizzare attraverso la cessione gratuita al Comune delle aree distinte al catasto al Fog. 109 mapp.

1023 di mq. 1.888 di terreno e mapp. 509 e 510 di mq. 849 di terreno e per individuare a favore del soggetto attuatore la Su residenziale (mq. 757) e la Su

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terziaria (mq. 764) da inserire nelle previsioni urbanistiche del P.S.C., e/o del R.U.E. e/o del P.O.C. affinché esse siano attuate con i contenuti e secondo le modalità specificate dagli articoli seguenti.

Articolo 3 - OBIETTIVI

I. Costituisce obiettivo del presente Accordo la cessione gratuita delle Aree al Comune oltreché l’inserimento nel P.S.C. della Su residenziale e della Su terziaria negli Ambiti, nelle Aree di atterraggio C.E.S.I., ferma restando la possibilità di individuare, di comune intesa tra le Parti, una eventuale diversa collocazione in considerazione dei contenuti del P.S.C. e/o del R.U.E e/o del P.O.C.

Le Parti convengono espressamente che tali Superfici utili sono da intendersi aggiuntive a quanto il combinato disposto del P.S.C., del P.O.C.

e del R.U.E., potranno eventualmente conformare e prevedere per le Aree di atterraggio C.E.S.I., in ragione dell’applicazione degli indici perequativi previsti, a qualsiasi titolo o ragione, dai medesimi strumenti urbanistici.

Articolo 4 - IMPEGNI DELL’ ATTUATORE

I. L’Attuatore si impegna ad addivenire al contratto definitivo di cessione delle Aree da cedere entro 120 (centoventi) gg. subordinatamente e condizionatamente all’approvazione definitiva del PSC che collocherà la Su residenziale e la Su terziaria in Ambiti, nelle Aree di atterraggio C.E.S.I.

(ovvero nella eventuale diversa collocazione concordata tra le Parti), e all’approvazione definitiva della Variante al R.U.E. che modificherà la destinazione delle Aree da cedere a verde pubblico.

II. Le aree devono essere cedute al Comune libere da vincoli, pegni, ipoteche, gravami di qualsiasi genere. Tali aree dovranno inoltre essere

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cedute libero da materiali, rifiuti di qualsiasi genere e pronto per essere piantumato.

Articolo 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

I. Il Comune, al fine di dare attuazione ai contenuti del presente Accordo, si impegna a inserire la Su residenziale e la Su terziaria all'interno degli Ambiti del P.S.C., nelle Aree di atterraggio C.E.S.I. (ovvero della eventuale diversa collocazione concordata tra le Parti) e ad approvare la Variante al R.U.E. per la modifica della destinazione urbanistica a verde pubblico delle Aree da cedere.

Il Comune si impegna inoltre ad approvare tutti gli strumenti urbanistici occorrenti entro 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del presente Accordo al fine di per recepirne i contenuti a termine dell’art. 18 comma 3 della L.R.

20/2000 e succ. mod.

Articolo 6 – CONDIZIONE RISOLUTIVA E SOSPENSIVA

I. Le parti convengono espressamente che il presente accordo si intenderà risolto qualora l’approvazione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico, che renda attuabile quanto qui previsto, non intervenga nel termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Le parti possono convenire una proroga dell’accordo mediante scrittura privata.

Fino al trasferimento al Comune delle Aree da cedere, le aree inserite negli Ambiti sui quali dovrà essere trasferita la capacità edificatoria di cui al precedente art. 2, non potranno avere attuazione.

Articolo 7 – SPESE DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO I. Le spese inerenti la redazione, la formazione e la stipulazione del

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presente Accordo sono a carico di C.E.S.I.

II. Le spese, frazionamenti compresi, e i costi notarili e fiscali, oneri, tasse, imposte, nessuna esclusa, ivi compresa IVA, se dovuta, relativi al trasferimento delle Aree da cedere saranno a carico di C.E.S.I.

Articolo 8- RICHIAMI NORMATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

I. Gli impegni ed ogni altra obbligazione assunta in forza del presente atto si intendono assunti dall’Attuatore, così come dal Comune, per sé e per i propri successori aventi causa in caso di eventuale vendita, permuta, donazione (totale o parziale) o qualsiasi altro negozio giuridico di trasferimento. L’Attuatore, così come il Comune, si obbliga pertanto a trasferire ai propri successori aventi causa tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo che dovranno essere trasfuse in tutti gli atti pubblici notarili relativi agli eventuali successivi trasferimenti.

II. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposi- zioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO

I. Ogni comunicazione fra le Parti dovrà avvenire in forma di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata agli indirizzi indicati in premessa, oppure tramite Pec.

Articolo 10 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

I. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza e comunque in relazione al presente Accordo sarà

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competente il Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 della L. n.

241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imola li………

Comune di Imola C.E.S.I.

Allegati:

ALLEGATO 1: Planimetria catastale con le Aree da cedere evidenziate con campitura gialla;

ALLEGATO 2: Stralcio della Tav. 1 Foglio 3 del PSC adottato dal Comune di Imola con evidenziate con campitura rossa le Aree di atterraggio C.E.S.I.

all’interno dell’ambito ANS_C2.5;

ALLEGATO 3: Delibera G.C n. _____ del __________.

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