• Non ci sono risultati.

La procedura di auto vidimazione consiste nel compilare, per ogni registro,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La procedura di auto vidimazione consiste nel compilare, per ogni registro,"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

REGISTRO DEL COMMERCIO DI BENI USATI - ANTICHI: AUTO VIDIMAZIONE

I titolari di attività commerciali possono procedere all’auto vidimazione dei registro del commercio di beni usati e antichi, di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. n. 773/1931. Per quanto riguarda i beni usati, si ricorda che l’obbligo della tenuta del registro concerne solo i beni usati di valore non esiguo, cioe’ i beni che sono ceduti ad un prezzo superiore a centocinquanta euro (deliberazione G.C. n. Comunale n. 37 del 05/02/2014). Fanno eccezione i mezzi di movimentazione usati, per il commercio dei quali l’obbligo della tenuta del registro sussiste a prescindere dal loro valore (art. 11 bis del D.lgs. n. 286/2005 e s.m.i. ; circolare Ministero dell’Interno - Dip.to di Pubblica Sicurezza del 13/05/2011, n. 557/PAS/U/009182/12015.C/2).

La procedura di auto vidimazione consiste nel compilare, per ogni registro, una dichiarazione, secondo un modello apposito, da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura “auto vidimazione del registro beni usati-antichi”.

Il registro deve essere numerato progressivamente e vidimato con il timbro aziendale in ogni pagina a cura dell’interessato. La dichiarazione di auto vidimazione e la ricevuta di avvenuta consegna dovranno essere allegate al registro in modo da costituirne parte integrante.

Il registro del commercio di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose usati è vidimato dalla Questura di Perugia.

Riferimenti

Documenti correlati