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IVIE e IVAFE, Agenzia delle Entrate: i codici tributo da inserire nel modello F24

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 26/E

Divisione Servizi

Roma, 21 maggio 2020

OGGETTO: Modello F24 - ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

L’articolo 1, comma 710, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha esteso ad altri soggetti passivi l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE), di cui al comma 18 del medesimo articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il successivo comma 711 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.

Ciò premesso, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti delle sopra citate imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, come di seguito ridenominati:

 “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c.

13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”;

 “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c.

13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”;

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 “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c.

13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;

 “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c.

13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;

 “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c.

13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”;

 “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.

201/2011 e succ. modif. – SALDO”;

 “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.

201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;

 “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.

201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Per i suddetti codici tributo restano ferme le istruzioni di compilazione del modello F24 impartite con la citata risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

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