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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARI

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Academic year: 2022

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COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Provincia di AREZZO)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con Delibera Consiglio comunale n. 57 del 29.09.2020

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LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 – - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARI Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI Articolo 6 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

Articolo 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO - RIFIUTI SPECIALI

Articolo 8 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI Articolo 9 – COSTO DI GESTIONE

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA Articolo 11 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA Articolo 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA Articolo 13 – TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE Articolo 14 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE Articolo 15 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17 – TARIFFA GIORNALIERA Articolo 18 – TRIBUTO PROVINCIALE Articolo 19 – RIDUZIONI

Articolo 20 – RI DUZIONE DELLA TARIFFA TARI PER L’AVVIO AL RICICLO DEI RIFUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 21 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Articolo 22 – AGEVOLAZIONI

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Articolo 23 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 24 – AGEVOLAZIONE ARERA PER LE UTENZE DOMESTICHE Articolo 25 – AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE UNA TANTUM Articolo 26 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 27 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Articolo 28 – RISCOSSIONE

Articolo 29 – FUNZIONARIO RESPONSABILE Articolo 30 – ATTIVITA’ ACCERTATIVA Articolo 31 – AVVISO DI ACCERTAMENTO Articolo 32 – SANZIONI

Articolo 33 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI Articolo 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Articolo 35 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO A CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

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LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione della TARI nel Comune di LORO CIUFFENNA (d’ora in avanti semplicemente definito “Comune”) istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147.

2.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque:

• per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;

• per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si intendono per:

a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARI 1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b. le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;

c. aree destinate in modo continuativo e ricorrente ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

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Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5

ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi o accessorie a locali tassabili, non operative;

- le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

- le superfici adibite all’allevamento di animali;

- le superfici adibite a legnaie, fienili e simili depositi agricoli, nonché quelle utilizzate per il deposito di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di

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variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO - RIFIUTI SPECIALI.

1.Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono in maniera continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere

a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Tale area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone (uffici, servizi, spogliatoi, mense ecc.). La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto della tassa.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, inoltre, non si tiene conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita istanza che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della tassa:

 Indicazione dei locali (dati catastali) dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero con indicazione della superficie da escludere in base a quanto indicato nei commi precedenti e quella che invece deve essere considerata per il calcolo della tassa;

 Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero;

 Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’avvenuto e corretto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste, a consuntivo, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

 Copia del MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;

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Il comune, al fine di verificare la consegna dei rifiuti avviati al recupero, richiederà a campione, la presentazione della quarta copia del formulario, a riprova del corretto smaltimento.

In difetto l’intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l’intero anno solare, con applicazione di eventuali interessi di mora e delle sanzioni.

6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma precedente. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all’esenzione.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, verrà applicata la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni pari a quelle previste per l’abbandono di rifiuti a norma di legge.

8. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 40%.

9. Per fruire delle riduzioni di superficie di cui sopra il soggetti interessati dovranno in ogni caso presentare la documentazione, nei tempi e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,40.

5. Per l’anno 2014, ai fini dell’applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU/TARES. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo, se le superfici già dichiarate

o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

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Articolo 9

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, con particolare riferimento alla previsione di spesa per i costi di investimento, redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. Il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche

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secondo criteri razionali.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi articoli 26 e 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le badanti o le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, studenti universitari, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già

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anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento, mentre per le nuove utenze verrà considerato il nucleo familiare alla data di apertura della posizione contributiva.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’Allegato A.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a

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produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 19 RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, iscritti AIRE, purché non vengano date in locazione: riduzione del 20 %; dovrà essere prodotta apposita comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune, riduzione da applicarsi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

b) le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo riduzione del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

c) ai sensi dell’art.1, comma 658 L.147/2013 e dell’art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 5% della parte fissa e variabile della tariffa TA.RI. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modello specifico messo a disposizione dall’ufficio tributi.

L’istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica dell’effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

d) Per le aree ed i locali ad uso non domestico, utilizzate per attività stagionali, risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità è prevista una riduzione del 15%. Qualora la stagionalità non risulti dalla licenza, il contribuente potrà ottenere la suddetta riduzione solo nel caso di presentazione di idonea e concreta documentazione atta a dimostrare l’effettivo periodo di chiusura. Si precisa che la chiusura stagionale deve essere almeno di totali tre mesi. Inoltre, solo per le aree scoperte operative è possibile applicare una riduzione del 30 %, qualora, il contribuente interessato, dimostri, sempre con idonea documentazione, anche fotografica, il mancato utilizzo delle stesse per un periodo non inferiore a 6 mesi per anno solare.

I contribuenti interessati a usufruire della agevolazione devono presentare all’amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento, specifica comunicazione, con l’indicazione degli

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immobili oggetto di agevolazione; per tali contribuenti tale agevolazione avrà effetto a partire dal 1^ Gennaio.

2.La presentazione della comunicazione in una data successiva, rispetto al 30 settembre dell’anno in cui il contribuente avrebbe avuto diritto ad usufruire delle agevolazioni, avrà efficacia a partire dall’anno successivo.

3.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione e per quanto riguarda la riduzione di cui al punto a) anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20

RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARI PER L’AVVIO AL RICICLO DEI RIFUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa TARI dovuta dalle utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, è ridotta a consuntivo del 40% nella parte variabile se il contribuente dichiara di aver avviato al riciclo almeno il 60% della produzione annua, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Se il rapporto tra la quantità che il contribuente dimostra di aver destinato al riciclo e la produzione potenziale prevista, ottenuta moltiplicando il coefficiente massimo KD utilizzato per la costruzione della tariffa, per la categoria di appartenenza prevista dal D.P.R. 158/99, per la superficie assoggettata al tributo, è maggiore del 60% la riduzione spetta.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, da presentare entro il 31 maggio dell’anno successivo, consegnando la seguente documentazione:

 Formulari di trasporto dei rifiuti

 Copie delle fatture

 Copie dei contratti con ditte specializzate

4. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 21

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1.La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

Articolo 22 AGEVOLAZIONI

1 Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Si prevedono inoltre delle agevolazioni applicando la tariffa in misura ridotta alle utenze per nuclei familiari composti da 1 o 2 pensionati, con limiti di reddito annuali relativi all’anno precedente, tali redditi dovranno essere derivanti esclusivamente da pensione, come dalla seguente tabella:

Componenti nucleo familiare

Redditi da pensione Abitazione in affitto Abitazione di proprietà

1 persona Fino a €. 9.500,00 Riduzione del 50%

Nella parte fissa e variabile

Riduzione del 30%

Nella parte fissa e variabile

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2 persone Fino a €. 13.400,00 Riduzione del 50%

Nella parte fissa e variabile

Riduzione del 30%

Nella parte fissa e variabile 1 persona Da €. 9.500,01

a €. 12.200,00

Riduzione del 30%

Nella parte fissa e variabile

Riduzione del 10%

Nella parte fissa e variabile 2 persone

Da €. 13.400,01

a €. 14.900,00 Riduzione del 30%

Nella parte fissa e variabile

Riduzione del 10%

Nella parte fissa e variabile

3. I contribuenti interessati a usufruire delle suddette agevolazioni, devono presentare all’amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno di riferimento, specifica dichiarazione sostitutiva, con l’indicazione degli immobili per i quali si richiede l’agevolazione. A tale Dichiarazione dovrà essere allegato il Modello CUD per la verifica del reddito dichiarato. Le riduzioni di cui sopra operano ad esclusione che il contribuente o il coabitante abbiano altre case di proprietà date in affitto.

4. La presentazione della dichiarazione comporterà l’agevolazione con efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno di presentazione.

5. Inoltre è prevista una riduzione del 30% (nella parte fissa e variabile), indipendentemente dal reddito familiare, a favore dei nuclei familiari, anche non residenti, dove sia presente una persona alla quale è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92.

Anche per tale casistica dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva entro la data del 30 settembre dell’anno di riferimento.

Articolo 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili tra di loro.

Qualora il contribuente avesse i requisiti per poter beneficiare di più riduzioni o agevolazioni, verrà individuata quella più favorevole al contribuente.

Articolo 24

AGEVOLAZIONE ARERA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

Articolo 25

AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE UNA TANTUM

1.In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale, può stabilire riduzioni straordinarie

“una tantum”, anche a favore di specifiche categorie di utenza non domestica, a seguito del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno comportato l’inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano precluso l’utilizzo.

2.Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

3.Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino o risultino inferiori rispetto allo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

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4. Per l’anno 2020, per gli effetti della Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF e sue successive modifiche, è prevista una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa, rapportata ai giorni di chiusura, alle utenze non domestiche che a seguito dell’emergenza Covid-19 hanno subito la sospensione dell’attività disposta in base ai D.P.C.M. o alla normativa della Regione Toscana, con una soglia massima del 25% annuo sulla parte variabile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo risulterebbero aperte durante il periodo di lockdown, e pertanto non rientranti nella riduzione prevista dal comma 4, le case di cura e riposo, le caserme, le banche e istituti di credito, i generi alimentari, i supermercati, le edicole, le farmacie, gli esercizi plurilicenza, i tabaccai, ecc.

Per beneficiare della riduzione le utenze non domestiche interessate dalla chiusura sono invitate a presentare entro il 30.10.2020 una domanda di agevolazione Tari messa a disposizione dal Comune di Loro Ciuffenna, nella quale specificheranno l’attività economica esercitata, il codice Ateco, il provvedimento normativo che ha imposto la chiusura e gli altri dati richiesti. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato si provvederà d’ufficio. Gli uffici comunali potranno richiedere dati integrativi a supporto della richiesta di riduzione della tariffa. La Giunta comunale emetterà atto di indirizzo per la gestione degli adempimenti di competenza degli uffici.

5. In deroga all’articolo 23 del presente regolamento “Cumulo di riduzioni e agevolazioni”, per l’anno 2020, la sola agevolazione della riduzione della parte variabile secondo le regole ARERA, di cui al comma 4, si va a sommare alle agevolazione/riduzioni disciplinate dal presente regolamento.

6. La riduzione di cui al comma 4 non si applica per i locali per i quali è già applicata una detassazione totale delle superfici.

Articolo 26

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche dei residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. In caso di decesso dell’intestatario della posizione contributiva, se il detentore o possessore dell’immobile non provvede alla presentazione della dichiarazione di subentro, la variazione del nominativo potrà discrezionalmente avvenire d’ufficio.

Articolo 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d i inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni

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successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

a) per le utenze domestiche di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;

c) per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), nonché i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza codice fiscale);

Per tutte e tre le tipologie di utenza l’indicazione dell’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree, la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante o da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta ordinaria o anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o tramite fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. In occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali competenti devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, precisando che il mancato invito non comporta esenzione dall’obbligo di tempestivadichiarazione.

Articolo 28 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, modelli di pagamento precompilati, suddividendo l’ammontare complessivo in 4 rate scadenti il 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre e 2 Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento delle rate di acconto in unica soluzione entro il giorno 31 del mese di Luglio di ciascun anno. Il comune può, in ogni caso, provvedere a riscuotere la TARI dividendo il totale dovuto attraverso l’emissione di un acconto e di un saldo, sempre nel rispetto delle scadenze di cui sopra.

2. Per il solo anno 2020 le scadenze restano quelle fissate con la Delibera consiliare n. 27 del 28.05.2020:

30 giugno 2020 1^ rata acconto;

30 luglio 2020 2^ rata acconto;

30 settembre 3^ rata acconto;

30 dicembre 4^ rata a saldo/conguaglio.

3. L’avviso di pagamento, a partire dal 01.07.2020, deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla disciplina della trasparenza di cui alla Deliberazione ARERA 444/2019.

4. La TARI per ogni anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili o con altre soluzioni pagamento messe a disposizione dei contribuenti.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.

6. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell’avviso di pagamento alle

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scadenze previste, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto:

a) invito al pagamento (cosiddetto sollecito), indicante le somme da versare in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e contenente l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all’emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla Legge, nel caso in cui l’avviso di pagamento sia stato inviato per posta ordinaria;

b) avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con le sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in cui l’avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato.

7. Qualora richiesto dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.

8. Ai sensi dell’art. 15/ter del D.L.34/2019, i versamenti ai fini TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno precedente. I versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sull’apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ogni anno, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

9. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

10. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d’imposta.

Articolo 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

ATTIVITA’ ACCERTATIVA

1.Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2. Per quanto sopra, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi copia o elenchi o flussi informatici, ovvero a mettere a disposizione le specifiche banche dati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, relativamente a:

-occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

-comunicazioni di fine lavori ricevute;

-provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;

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-provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

-ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai sensi dell’art.1, c.1091, L.145/2018, l’Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell’esercizio precedente relativo agli accertamenti TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché dell’apposito regolamento approvato in merito.

Articolo 31

AVVISO DI ACCERTAMENTO

1.Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4.Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

5. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo ai tributi dell’ente nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso.

6.Gli atti devono altresì recare espressamente che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Articolo 32 SANZIONI

1. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento

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del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Articolo 33

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della TARI possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

2.Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme certe, liquide ed esigibili risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emessi ai sensi dell’art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., secondo le indicazioni dell’art. 1 comma 796 della legge 160/2019 come segue:

a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) Da euro 3.001,00 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) Da euro 6.001,00 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) Oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

3.Per importi superiori a 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi /intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

4.In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5.In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

6.La richiesta di rateizzazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica; dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, a titolo esemplificativo l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito o comunque qualunque altra documentazione ritenuta idonea.

8. Le ricevute che attestino il pagamento delle singole rate devono essere trasmesse all’ufficio Tributi, anche tramite fax o e-mail.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35

NORME TRANSITORIE E FINALI

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1.I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 679/2016.

Per le agevolazioni di cui all’art.24, c.1, si rinvia ad appositi decreti da adottarsi da parte di Arera nei termini previsti per Legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

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ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** Tabella di Comune con più di 5.000 abitanti: ***

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2. Cinematografi, teatri

3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5. Stabilimenti balneari

6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante

9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali

11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club

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