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PER L ACQUISTO DI AUTOBUS IN PROPRIETA MEDIANTE L UTILIZZO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO DERIVANTE DALLE RISORSE DI CUI ALLA DGR N..

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 1 di 10 CONTRATTO N. (n° di protocollo della

committente) del……….

PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS IN PROPRIETA’ MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO DERIVANTE DALLE RISORSE DI CUI ALLA DGR N. ………. DEL …………

TRA

……… di seguito denominata per brevità “acquirente”, con sede legale in ……….. Codice Fiscale e Partita IVA …………., ai fini del presente atto rappresentata da ……… nato a ……….. il ….. – codice fiscale ………

nella sua qualità di ………..

E

l’impresa ………….. di seguito denominata per brevità “fornitore”, con sede legale in ……….., Codice Fiscale e Partita IVA ………, ai fini del presente atto rappresentata dal………….., nato a ……….. il ………, codice fiscale ………, nella sua qualità di ………;

PREMESSO CHE

1. …………. è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ………;

2. Regione Lombardia ha emanato la D.g.r. 26 settembre 2016 - n. X/5619 - Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse regionali anni 2017 e 2018;

3. Regione Lombardia ha emanato il Decreto 9851/07.10.2016 - assegnazione e impegno a favore delle agenzie per il trasporto pubblico locale dei contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse regionali anni 2017 e 2018;

4. Il D.d.u.o. n. 23032 del 21 dicembre 2004 di Regione Lombardia “Autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Colorazione e immagine esterna dei veicoli”, recepito ed integrato dalla DGR di cui al precedente punto 1, stabilisce la colorazione e la posizione dei loghi da applicare sulla carrozzeria dei mezzi;

5. …………. ha presentato l’istanza di ammissione ai contributi per il rinnovo del materiale rotabile su gomma adibito al servizio ………. per l’acquisto di n°….. autobus ………..;

6. ……… ha indetto la gara ad evidenza pubblica (GUCE 2017/S 148-307519) per la fornitura di autobus la cui procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva in data ………… a seguito della quale l’acquirente dichiara di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di fornitura e di disporre agli atti della documentazione per

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 2 di 10

un’eventuale verifica da parte degli Enti competenti, anche in ordine alla congruità dei prezzi di fornitura degli autobus oggetto del presente contratto;

7. il fornitore è risultato aggiudicatario del lotto relativo alla tipologia di autobus oggetto del presente contratto;

8. in data …………..le Parti hanno sottoscritto il relativo Accordo quadro per la fornitura di autobus urbani e interurbani nuovi di fabbrica da adibire a servizio pubblico di linea di cui al Bando GUCE 2017/S 148-307519 – Lotto ………;

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse in narrativa, i documenti di gara ed il Capitolato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura di n°….. autobus ……. classe ….. modello …………, allestito in conformità alle “Prescrizioni tecniche e funzionali per gli autobus” di cui alla Parte Sesta, dell’Allegato “A” alla DGR n. 14957 del 07/11/2003, da immatricolare per il servizio

………..

2. La fornitura di cui al comma 1 ha motorizzazione Euro 6 in quanto risponde alle norme ambientali contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori destinati alla propulsione dei veicoli, in particolare alla direttiva 2009/33/CE, al D.Lgs. 03/03/2011 n.24 ed al decreto 8/5/2012, inoltre risponde alle norme sul costo energetico e ambientale del ciclo di vita, alle norme vigenti in materia di emissioni sonore da parte dei veicoli a motore con riferimento alla direttiva CEE 92/97 e successive modificazioni, per la rumorosità esterna, e alle norme CUNA NC 504-01, 504-02, 504-03, 504-04 per le rumorosità interna ed esterna.

3. La fornitura di cui al punto 1 deve corrispondere alle caratteristiche funzionali di omologazione di cui al Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — “Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale” e alla Direttiva n. 85/2001.

Articolo 3 - Importo del contratto

1. L’importo complessivo del contratto ammonta ad €……… (…………../…….) oltre IVA, determinato sulla base dell’offerta formulata dal fornitore in sede di gara per singolo autobus pari ad €………….

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 3 di 10

2. Le Parti dichiarano che l’importo del contratto non comprende i valori relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permute, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura e delle dotazioni tecnologiche, alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia, in quanto non ammissibili a contribuzione pubblica.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

1. Le parti contraenti convengono che il presente contratto di fornitura è parzialmente finanziato con un contributo pari a € ………….. al netto dell’IVA in conformità all’entità ammissibile a contributo per la tipologia di autobus ed alle risorse rese disponibili al ………...

2. Il pagamento da parte dell’acquirente dell’importo complessivo di fornitura avverrà entro……

(60/90) giorni dalla data di immatricolazione della fornitura.

3. L’Acquirente assume a proprio carico ogni responsabilità in merito alle procedure di assegnazione dei contributi pubblici concessi per la fornitura e della loro effettiva corresponsione, riconoscendo che in qualunque caso non potrà gravare sul fornitore la mancata o la parziale erogazione assumendosi gli eventuali oneri derivanti.

4. Il fornitore deve emettere fattura di vendita indicando obbligatoriamente il numero di telaio dei mezzi facenti parte la fornitura e deve produrre copia conforme all’originale della fattura quietanzata attestante la fornitura degli autobus. La quietanza deve riportare sia l’avvenuto pagamento, sia il nominativo in forma leggibile del sottoscrittore, sia la data di avvenuto pagamento.

Articolo 5 - Termini di consegna

1. La consegna dell’autobus, completo degli allestimenti richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre i 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il fornitore prende atto ed accetta che entro il termine del 28 settembre 2018, l’Agenzia per il TPL deve comunicare a Regione Lombardia l’avvenuta consegna della fornitura oggetto del presente contratto; ne consegue che il rispetto del predetto termine è condizione indispensabile e che in caso di ritardi del fornitore rispetto alle tempistiche che comportino la decadenza, anche solo parziale, dal contributo regionale, l’acquirente si riserva di addebitare al fornitore una somma pari al contributo non liquidato da Regione Lombardia a causa del ritardo e/o pari al contributo ricevuto da Regione Lombardia e oggetto di un obbligo di restituzione in favore della stessa, comprensivo degli interessi legali maturati, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale di cui al successivo articolo 6, è considerata quella in cui gli autobus sono consegnati conformi alle prescrizioni del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico, completi di tutti gli allestimenti particolari indicati nonché regolarmente immatricolati e muniti di tutti gli altri eventuali documenti previsti dalla legge per la loro utilizzazione.

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 4 di 10 Articolo 6 - Penali

1. Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto a quanto stabilito, sarà applicata la penalità per ogni autobus non consegnato e per ogni giorno solare di ritardo nella seguente misura:

a) 1‰ (uno per mille) IVA esclusa, per i primi trenta giorni di ritardo;

b) 2‰ (due per mille) IVA esclusa oltre al precedente punto 1, dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo;

c) 3 ‰ (tre per mille) IVA esclusa, oltre ai precedenti punti 1 e 2 dal sessantunesimo giorno in poi.

2. Qualora dovessero verificarsi ritardi nella consegna superiori a 180 giorni e comunque nel caso in cui il fornitore rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, la Società ha altresì la facoltà di recedere dall’acquisto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c., con l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) del contratto stesso, oltre all’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o al recupero dei danni subiti. Le penali che dovessero essere eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenute sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali sub-fornitori.

3. Come riportato al punto 1 del precedente articolo 5, in caso di ritardi dell’affidatario rispetto alle tempistiche che comportino la decadenza, anche solo parziale, dal contributo regionale, gli Enti aggiudicatori si riservano di addebitare al fornitore una somma pari al contributo non liquidato da Regione Lombardia a causa del ritardo e/o pari al contributo ricevuto da Regione Lombardia e oggetto di un obbligo di restituzione in favore della stessa, comprensivo degli interessi legali maturati, salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 7 - Obblighi del fornitore

1. Il fornitore si impegna ad allestire il veicolo:

a. Secondo le prescrizioni tecniche definite nella Parte Sesta dell’Allegato “A” alla DGR n. 14957 del 07/11/2003;

b. Conformemente al Capitolato Tecnico ed all’offerta tecnica presentata;

c. In ottemperanza alle disposizioni regionali in merito alla marcazione, alla colorazione ed all’uso delle superfici esterne degli autobus di cui al Decreto Regionale n. 23032 del 21/12/2004 che restano confermate ad eccezione del logo che dovrà essere applicato secondo le disposizioni della stessa Regione Lombardia.

2. Il fornitore assicura che l’autobus oggetto del presente contratto è dotato di idonei sistemi omologati atti a garantire l’accesso e lo stanziamento di almeno un passeggero su sedia a rotelle.

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 5 di 10

3. Il fornitore si impegna a certificare con idonea documentazione la rispondenza del mezzo finanziato alle disposizioni contenute nel D.M. 24.07.1996 “Nuove norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione dei veicoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone”, nonché a documentare ogni eventuale richiesta degli Enti competenti in ordine all’ottemperanza alle prescrizioni tecniche regionali.

4. Il fornitore, agli effetti delle certificazioni riguardanti le prestazioni del veicolo in ordine al contenimento delle emissioni inquinanti, si impegna a presentare, in sede di consegna dell’autobus, tutta la documentazione necessaria.

5. Il fornitore si impegna a garantire:

a) che i ricambi per l’autobus fornito saranno dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili, con garanzia di approvvigionamento per almeno 10 anni dalla immatricolazione e la reale capacità di consegnare i ricambi originali ed i materiali di consumo urgenti entro le 48 ore successive all'ordine; i non urgenti da consegnare entro 5 giorni solari dall’ordine da parte della Società.

b) che la disponibilità a magazzino di almeno un kit costituito da tutti gli elementi di post trattamento gas di scarico al fine di consentire un fermo macchina inferiore ai 3 giorni nel caso di rigenerazione del sistema.

c) a fornire gratuitamente cataloghi e listini dei ricambi, afferenti l’autobus offerto, su supporto elettronico compatibile con i programmi di elaborazione standard o anche tramite accesso a portale internet dedicato purché sia a titolo gratuito per 10 anni.

d) a fornire gratuitamente, sempre per l’autobus offerto, i manuali di istruzione per il personale di guida, i manuali di manutenzione, di riparazione nonché gli schemi elettrici e pneumatici ed i relativi aggiornamenti su supporto cartaceo e su supporto elettronico compatibile con i programmi di elaborazione standard.

e) ad effettuare il programma di addestramento gratuito, come risultante dall’offerta tecnica, entro trenta giorni dalla consegna dei veicoli.

f) ad effettuare un programma di addestramento gratuito, come risultante dall’offerta tecnica, per ogni anno di garanzia del veicolo.

6. Il fornitore si impegna, altresì, a consegnare all’acquirente, a corredo della fornitura, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:

a. Libretto d’uso e manutenzione per le parti meccaniche e la carrozzeria, corredato degli opportuni schemi tecnici;

b. Norme per la riparazione e revisione del veicolo (parti meccaniche, impiantistica e carrozzeria);

c. Catalogo parti di ricambio dell’autotelaio e della carrozzeria anche su supporto informatico;

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 6 di 10 d. Certificato di conformità;

e. Dichiarazione di vendita;

f. Certificato di garanzia per l’autotelaio, gruppi meccanici e carrozzeria.

7. Il fornitore si impegna inoltre a fornire all’acquirente l’ulteriore documentazione di propria competenza necessaria all’immatricolazione dei mezzi.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010 n.136, ………….. indica quale conto corrente dedicato dove saranno effettuati i bonifici da parte dell’acquirente a favore del fornitore e da parte del fornitore nei confronti dei subcontraenti, per i pagamenti oggetto del presente contratto, i seguenti conti corrente:

Nominativo banca Indirizzo IBAN

sui quali le persone delegate ad operare sono:

Nominativo Nato a ____il____ Codice fiscale Residenza

2. Ogni operazione di pagamento per l’esecuzione del presente contratto sarà individuata dal C.I.G……….

CIG TIPO

7147255568 Autobus urbano normale ribassato totalmente

7147279935 Autobus urbano lungo ribassato totalmente

7147302C2F Autobus urbano superlungo ribassato totalmente

7147326001 Autobus interurbano lungo rialzato

7147348228 Autobus interurbano lungo low entry

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 7 di 10 7147381D60 Autobus interurbano superlungo rialzato

71473958EF Autobus interurbano snodato ribassato totalmente

7147400D0E Autobus interurbano due piani ribassato totalmente

3. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. per la fornitura oggetto del contratto e si impegna a dare immediata comunicazione all’acquirente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

………… della notizia di inadempimento di subcontraenti/subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9 - Responsabilità del fornitore

1. E’ obbligo del fornitore di ottemperare alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti autorità che siano comunque responsabili nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

2. Il fornitore si assume, inoltre, la piena responsabilità per eventuali danni cagionati a persone o cose dell’acquirente o di terzi nell’esecuzione del contratto, tenendo perciò mallevati ed indenni l’acquirente stesso, ……… e Regione da qualsiasi pretesa.

Articolo 10 - Garanzia

1. La fornitura del presente contratto è coperta da garanzia globale per un periodo minimo di 24 mesi naturali e consecutivi senza limite di percorrenza dalla data di immatricolazione, fatto salvo la maggior copertura delle parti individuate dalla Deliberazione Consiglio Regionale (Regione Lombardia) n.VI/1347 del 12.10.1999 e precisamente:

a) 10 anni per cedimenti strutturali (rotture e deformazioni) sia per l’autotelaio che per la carrozzeria;

b) 10 anni per infiltrazioni d’acqua;

c) 10 anni per corrosione passante;

d) 10 anni per la verniciatura;

e) 10 anni per il pavimento (escluso il rivestimento);

f) 10 anni per infiltrazioni di acqua dal tetto.

Per garanzia globale si intende quanto definito nel Disciplinare di Gara e nel relativo Capitolato Tecnico.

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 8 di 10

2. Tutti gli interventi effettuati in garanzia globale non saranno in nessun caso onerosi per l’acquirente; il Fornitore è tenuto ad intervenire assumendo a propria cura e spese l’onere dei materiali (compresi i materiali di consumo), del trasporto e della manodopera occorrente.

3. Durante il periodo di garanzia base globale, per le tipologie di guasto che esigono fermi dell’autobus superiore a 3 (tre) giorni (giorni festivi esclusi), l’acquirente fatturerà al fornitore l’onere causato dal disservizio provocato dal fermo macchina stesso; tale onere a partire dal quarto giorno sarà pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) + I.V.A. per ogni giorno di fermo macchina. La tipologia di guasto che determina il fermo macchina si intende riferita non solo a guasti che comportino l’arresto meccanico del veicolo, ma anche a qualsiasi avaria che renda insicuro il suo utilizzo.

4. Prima dello scadere del periodo di garanzia globale come sopra determinato sarà eseguito a cura dell’acquirente il collaudo definitivo. In caso di esito negativo del collaudo, la garanzia sarà prorogata fino a successivo collaudo positivo con diritto per l’acquirente di non svincolare fino a quel momento la cauzione definitiva costituita dal fornitore a garanzia del corretto adempimento dei suoi obblighi.

5. Nell’eventualità di presenza di apparecchiature, dispositivi o particolari di provenienza diversa da quella del fornitore, resta inteso che quest’ultimo ne risponderà integralmente e direttamente.

Articolo 11 - Vigilanza

1. Il fornitore si impegna a consentire in ogni momento idonee verifiche sulle forniture oggetto del presente contratto da parte dell’acquirente e/o soggetti terzi da questo incaricati presso i propri uffici e stabilimenti.

Articolo 12 - Vincoli dei mezzi

1. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della Parte Terza dell’Allegato “A” alla DGR n. VII/14957 del 07.11.2003, recante “vincoli di destinazione e di inalienabilità”, le parti si impegnano a far iscrivere sul certificato di proprietà e sulla carta di circolazione dei mezzi finanziati la seguente dichiarazione:

"questo autobus è stato finanziato con fondi pubblici e, pertanto, non può essere destinato ad uso diverso dal trasporto pubblico locale e non può essere alienato, salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente competente, prima di 10 anni dalla data di prima immatricolazione per gli autobus extraurbani e prima di 8 anni per gli autobus urbani”. Deve essere altresì trascritta la certificazione dell’ammontare dei contributi ricevuti.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 9 di 10

1. La cauzione viene prestata dal fornitore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e dal risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

2. La cauzione definitiva di € …………. pari al 10% dell’importo contrattuale, è costituita mediante polizza assicurativa o bancaria che dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla data del presente atto, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia, a favore dell’Acquirente, degli impegni tutti del contratto; essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 Codice Civile Italiano e, in caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. In caso di inadempimento dell’Acquirente, il Fornitore potrà richiedere esclusivamente la restituzione della sola cauzione versata o il documento della cauzione fidejussoria senza null’altro poter pretendere per alcun titolo o causa. Resta salvo per le Società l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui le Società avessero dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta scritta, a mezzo raccomandata A.R., delle Società. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Fornitore aggiudicatario, prelevandone l'importo dal saldo o da acconti di pagamento della fornitura. La cauzione resta interamente vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali di fornitura ossia fino al termine della garanzia ed assistenza globale post-vendita offerti.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

1. Qualora il fornitore non provveda all’esecuzione della fornitura nei tempi e modi prefissati o si renda responsabile di gravi e reiterati inadempienze, l’acquirente si riserva il diritto di risolvere il contratto, a spese ed in danno dell’impresa stessa, come previsto dall’articolo 6 del presente contratto.

Articolo 15 - Domicilio del fornitore

1. Agli effetti amministrativi e del presente atto, il fornitore elegge domicilio in ………

Articolo 16 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Il fornitore esegue in proprio la fornitura oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 18.04.2016 n.50. E’

ammesso il subappalto esclusivamente se sono ricorse le condizioni disposte dall’articolo 105 del D.lgs.

18.04.2016 n. 50.

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Contratto d’acquisto n. ………….. del ………. – …………../………….. – Pagina 10 di 10 Articolo 17 - Legge applicabile e Controversie

1 Il presente Contratto è disciplinato ed interpretato a tutti gli effetti secondo la legge italiana.

2 Tutte le controversie inerenti al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, efficacia e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pavia, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

Articolo 18 - Clausole finali

1. Sono a carico del fornitore tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua spedizione, compresi quelli tributari.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento:

a. Alle prescrizioni tecniche definite nella Parte Sesta, Allegato “A”, DGR 14957 del 07/11/2003;

b. Alla Documentazione di Gara con particolare riferimento al Disciplinare ed al Capitolato Tecnico relativo alla tipologia di autobus oggetto del presente contratto.

Nominativo acquirente Nominativo fornitore

Nominativo sottoscrittore Nominativo sottoscrittore

ACQUIRENTE FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. il fornitore dichiara di approvare espressamente gli articoli 2- 3-4-5-6-7-8-10-12-13 e 17 del presente contratto.

Nominativo fornitore

Nominativo sottoscrittore

FORNITORE

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