• Non ci sono risultati.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2010"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 42 del 4 novembre 2010

Oggetto: Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2010.

Quadro Normativo

• Delibera del Presidente commissario Inail n. 96 del 21 maggio 2010 "Assegno di incollocabilità:

rivalutazione annuale dal 1° luglio 2010"

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2010 "Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2010" 1

A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è fissato nella misura di Euro 235,51.

L'importo è stato determinato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2008 e il 2009 pari allo 0,75%.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

_____________________________

1. Allegato 1 Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 dicembre 2010.

Riferimenti

Documenti correlati

Ritenuto, tutto ciò premesso, di dover procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali utilizzando, per quanto concerne la quota destinata

CAMPI SILVIA DOCENZA 14/12/2010 14/12/2010 € 1.250,00 ECA

Acquisita in data 5 maggio 2011 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.. Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le

244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con

questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e

d) ai lavoratori di cui all'art. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in

SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE PER EFFETTO DELLA DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLA COVIP DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DI CUI