Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 45 del 1 agosto 1991
Oggetto: Assegno per l'assistenza personale continuativa. Sentenza n. 216/1991 della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale, con l'allegata sentenza n. 216 del 20 maggio 1991 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale n. 21 del 29 maggio 1991), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 76 e 218 del Testo Unico n. 1124/1965 e relativa Tabella allegato n. 3, in relazione ad un caso di paraparesi spastica agli arti inferiori che, esulando dalla previsione di cui al numero 3 della Tabella stessa, configurava per il Pretore la violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Il rilievo di incostituzionalità è stato ritenuto infondato dalla Corte, avendo la stessa rilevato che la fattispecie in discussione ed altre analoghe possono essere risolte nell'ambito della previsione della successiva voce n. 8, onnicomprensiva delle menomazioni in grado di compromettere l'autonomia personale.
Osserva, infatti, la Corte che "la Tabella allegato n. 3, punto 8, attribuisce rilievo, indipendentemente dalla presenza di menomazioni specifiche, alla condizione personale dell'invalido, prevedendo che l'assegno e erogabile anche in presenza di "malattie o infermità" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto".
Per concludere, analogamente a quanto disposto dalle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n.
508, per gli invalidi civili nei confronti dei quali quello del lavoro verrebbe altrimenti a trovarsi in una situazione di disparità, la normativa relativa all'assegno per l'assistenza personale continuativa va interpretata come comprensiva delle situazioni nelle quali sussiste l'impossibilità o l'estrema difficoltà per l'invalido di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto.
La circolare n. 96/1973, del resto, nell'indicare la possibilità di erogare l'assegno per assistenza personale continuativa oltre la scadenza dell'ultimo termine previsto dalla legge per l'espletamento della visita medica di revisione, richiama i presupposti per l'erogazione della particolare prestazione, ovverosia:
1) che la rendita, consolidata dopo l'ultimo procedimento revisionale, sia del cento per cento e non già di grado inferiore, quand'anche per ipotesi l'inabilità abbia di fatto raggiunto il cento per cento;
2) che l'aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato sia in diretto nesso etiologico con gli esiti dell'infortunio (o della malattia professionale) e che non si tratti di menomazioni discendenti da altre cause pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi;
3) che lo stato invalidante si identifichi nelle condizioni tassativamente previste dalla menzionata Tabella allegato n. 3 al Testo Unico.
A completamento, pertanto, delle citate direttive e alla luce del recente giudicato costituzionale, espressione di un orientamento evolutivo che considera la predetta tassatività non in assoluto, ma in relazione al "sistema"
tabellare nelle sua interezza, si ribadisce che per i casi di paraparesi spastica agli arti inferiori, non rientranti nella fattispecie prevista al punto 3 della Tabella citata comprensivo solo della paraparesi flaccida, dovrà farsi ricorso alla previsione di cui al n. 8, ove lo consentano le risultanze degli accertamenti esperiti.
In merito a ciò si rinnova la raccomandazione ad espletare accurate visite mediche domiciliari, senza trascurare peraltro, gli accertamenti sulla vita organica e di relazione dell'invalido. A tal fine potranno essere eventualmente utilizzate anche le notizie sulla situazione economico-sociale ed ambientale acquisite agli atti dall'assistente sociale.
Questa Direzione generale non ha, peraltro, mancato di proporre in sede ministeriale un adeguamento della Tabella allegato n. 3, con l'abolizione alla voce n. 3 della parola "flaccida".
Eventuali difficoltà che si dovessero incontrare per situazioni particolari dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.