• Non ci sono risultati.

Nuova procedura per la revoca delle deleghe Come è noto, l'INAIL ha stipulato le convenzioni con le Associazioni in oggetto (circ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nuova procedura per la revoca delle deleghe Come è noto, l'INAIL ha stipulato le convenzioni con le Associazioni in oggetto (circ"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 27 del 01 settembre 1994

Oggetto: Convenzioni con le Associazioni di categoria (AEMIL CONFINVALIDI, ANMIL, ACLI, LANILT) per l'esazione della quota associativa. Nuova procedura per la revoca delle deleghe

Come è noto, l'INAIL ha stipulato le convenzioni con le Associazioni in oggetto (circ. nn. 4/1992, 5/1992, 15/1992, 61/1992 e 42/1993) per l'esazione della quota associativa mediante ritenuta sui ratei di rendita e di assegno continuativo mensile erogati all'associato che ha rilasciato la delega alle rispettive Associazioni.

L'articolo 3 di tutte le convenzioni in vigore stabilisce precise modalità in caso di revoca della delega, facendo carico espressamente alle Associazioni stesse di comunicarla mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Unità periferica dell'INAIL che gestisce la rendita, almeno due mesi prima della scadenza annuale, indicando la data di cessazione della ritenuta.

Tale dettato normativo contrasta con la procedura, scelta a suo tempo per motivi di opportunità operativa, riportata al punto 4) "Deleghe multiple" nelle suddette circolari in base alla quale viene considerata valida soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico.

La questione deve quindi essere ricondotta sul piano normativo e le Unità operative debbono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal citato articolo 3, in conformità alle seguenti istruzioni operative.

ISTRUZIONI OPERATIVE

La Sede, quando riceve la delega da parte di una qualsiasi Associazione di categoria, deve:

- accedere alla procedura rendite e visualizzare il caso interessato;

- verificare se sia o meno presente una precedente delega rilasciata ad altra Associazione;

- nel caso risulti memorizzata un'altra Associazione, non digitare la nuova delega ma tenerla in sospeso in un apposito raccoglitore per un periodo di due mesi in attesa della revoca dell'Associazione già memorizzata che è l'unica tenuta ad inviare la revoca stessa;

- se al termine di due mesi la revoca non perviene, restituire la nuova delega all'Associazione con la motivazione "esiste delega rilasciata ad altra Associazione non revocata";

- se la revoca perviene, digitare la nuova delega senza ulteriori controlli;

- allorchè perviene una revoca da parte di una qualsiasi Associazione si deve, prima di digitarla, verificare nel raccoglitore delle nuove deleghe di cui al punto precedente, se è presente una nuova delega di altra Associazione: se la si trova, digitare direttamente la nuova delega, in caso contrario digitare la revoca senza ulteriori controlli.

Ciò premesso, con le presenti disposizioni deve intendersi revocata con effetto dal 1° ottobre 1994 l'istruzione contenuta al punto 4) "Deleghe multiple" delle già menzionate circolari n.

4/1992 (AEMIL), n. 5/1992 (CONFINVALIDI), n. 15/1992 (ANMIL), n. 61/1992 (ACLI) e n.

42/1993 (LANILT).

Con l'occasione, si raccomanda che - nell'ipotesi di unificazione di rendite - l'Unità provveda, in presenza di delega rilasciata per la rendita pregressa, alla contestuale segnalazione della delega stessa all'atto della costituzione della nuova rendita, secondo le disposizioni a suo tempo impartite.

Riferimenti

Documenti correlati