• Non ci sono risultati.

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI fra L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di seguito denominato anche “Amministrazione”, C.F

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI fra L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di seguito denominato anche “Amministrazione”, C.F"

Copied!
38
0
0

Testo completo

(1)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

Il presente Schema di Contratto è il documento di Gara che definisce le condizioni generali nonché la dettagliata la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione del successivo stipulando Contratto di concessione, il quale all’atto della stipula con il Concessionario ne riprodurrà interamente il contenuto.

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

fra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di seguito denominato anche “Amministrazione”, C.F. n° 01165400589 Partita IVA n° 00968951004 – rappresentato nella persona del dott.________________, nella sua qualità di Direttore regionale per l’Emilia Romagna – domiciliato per la carica in Bologna – Galleria 2 Agosto 1980 n.

5/a;

e

__________ con sede in _________ Via ___________ P.I.

___________, legalmente rappresentata da

_____________________ , in qualità di _______ domiciliato per

(2)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

la carica in ____________ , di seguito denominato anche

“Concessionario”.

Premesso che

a) l’Amministrazione ha espletato, per conto di n. 16 sedi territoriali Inail della Regione Emilia Romagna, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per, suddivisa in n.3 Lotti ed indetta con R.D.O. in data ________ pubblicata sul sito ______________;

b) il Concessionario è risultato aggiudicatario del lotto/i n.

_____ di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla RDO, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

d) che il Concessionario ha presentato la documentazione

(3)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata da ____ per un importo di Euro _____

(______/__) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da ______ n. _____

stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare;

e) che il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

f) che il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

g) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO.

(4)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

1) Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del Servizio di ristorazione a mezzo Distributori Automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto, così come specificato nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica, da collocarsi nei locali delle Sedi Inail di (indicare sedi facenti parte del Lotto o dei Lotti aggiudicati).

2) Il rapporto tra il Concessionario e l’Amministrazione e le Sedi territoriali si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. Pertanto, gli spazi di proprietà o nella piena disponibilità dell’Amministrazione sono concessi esclusivamente per finalità strumentali all’esecuzione del Servizio.

ART. 2 - CONSEGNA DEI DISTRIBUTORI E INIZIO DEL SERVIZIO.

Il Concessionario dovrà garantire la piena operatività del Servizio, per tutte le Sedi di cui all’art. 1, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, con particolare riferimento al par. 4.2.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO.

1) Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;

2) E’ prevista la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche definite a seguito della procedura di gara, nonché di

(5)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL CONCESSIONARIO.

1) Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e le Sedi territoriali da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che pertanto non potrà avanzare richiesta di compensi a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nella documentazione di Gara, e in particolare di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica presentata, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

(6)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

2) Il Concessionario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- prestare il Servizio impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nella documentazione di Gara;

- manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e/o le Sedi territoriali dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute all’Amministrazione.

3) Il Concessionario si impegna ad avvalersi, a sua cura e spese, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali delle Sedi

(7)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Concessionario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Inoltre, il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo.

4) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Sedi territoriali dovranno essere eseguite:

- osservando, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dall’Amministrazione e/o dalle Sedi territoriali nella loro qualità di soggetti proprietari o aventi la piena disponibilità degli stabili ove verrà posto in essere il Servizio;

- senza interferire nel normale lavoro delle Sedi territoriali definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

nella consapevolezza che i locali delle Sedi territoriali continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.

5) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione, la continuazione e la

(8)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

cessazione dello stesso, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

6) Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso o di riduzione del contributo forfettario dovuto quale rimborso per le utenze nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Sedi territoriali e/o da terzi autorizzati.

7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che quindi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Concessionario ogni relativa alea.

8) Il Concessionario prende atto ed accetta che il Servizio dovrà essere prestato con continuità, anche nel mese di agosto.

9) Nel caso di trasferimento della Sede in altro stabile, fermo restando la eventuale applicabilità a tale evenienza di quanto disposto dal successivo art. 14 lett. a) in tema di recesso, l’Amministrazione ha l’onere di comunicarlo al Concessionario con preavviso di almeno mesi 1 (uno) dell’effettiva variazione

(9)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

data dell’effettivo trasferimento. Verificandosi tale evenienza, il Concessionario è tenuto a continuare il Servizio, provvedendo a propria cura e spese allo spostamento e successiva installazione dei Distributori presso il nuovo stabile di destinazione con le modalità e i termini stabiliti dal precedente art. 2, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 11 comma 8 lett. b) del presente Contratto.

10) Nel caso di chiusura di una Sede territoriale, con conseguente cessazione dell’attività lavorativa, l’Amministrazione dovrà darne apposita comunicazione al Concessionario con preavviso di almeno mesi 2 (due) dall’effettiva chiusuramediante email di posta elettronica certificata. Verificandosi tale evenienza, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere, mediante la comunicazione predetta, lo spostamento della totalità o di parte dei Distributori ivi installati presso altro stabile inserito nel Lotto di riferimento. Ove l’Amministrazione non si avvalga di tale facoltà, il Concessionario dovrà ritirare a propria cura e spese i Distributori installati entro la data di chiusura della Sede.

11) Nel caso si rendesse necessario, per motivi logistici interni all’Amministrazione, lo spostamento dei Distributori in altro punto di ristoro e/o in altro piano all’interno di un medesimo stabile, l’Amministrazione ha l’onere di comunicarlo al Concessionario con preavviso di almeno mesi 1 (uno) dall’effettiva variazione

(10)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

mediante email di posta elettronica certificata. I nuovi spazi individuati dall’amministrazione dovranno essere idonei all’esercizio del servizio e assicurare collegamento elettrico ed idrico come previsto dal par. 3.2 del Capitolato tecnico. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento e successiva installazione dei Distributori presso i nuovi spazi di destinazione con le modalità e i termini stabiliti dal precedente art. 2 e decorrenti dalla data di effettiva dislocazione indicata dall’Amministrazione nella comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 11 comma 8 lett. b) del presente Contratto.

12) Qualora le modifiche di cui ai precedenti commi 9,10,11, comportino la riduzione del numero di distributori in funzione, il contributo forfettario previsto per il rimborso delle utenze verrà rimodulato in funzione dei distributori effettivamente presenti.

ART. 5 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.

1) Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo a titolo di rimborso forfettario annuo delle spese di funzionamento dei distributori automatici (acqua ed energia elettrica). Tale importo è calcolato in € 300,00 per ciascun distributore di bevande calde e in € 500,00 per i distributori del freddo (prodotti freschi, snack e bevande).

(11)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

2) I prezzi unitari dei Prodotti e lo sconto da praticare nel caso di acquisti con chiavetta magnetica sono stabiliti nell’Offerta economica sottoscritta mediante l’Allegato 3 - “Modulo Offerta economica”.

3) I corrispettivi di cui al precedente comma 2) sono stati determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al Concessionario medesimo dall’esecuzione del Servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.

4) Il Concessionario e l’Amministrazione non potranno vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti/riduzioni dei corrispettivi come sopra indicati, eccettuata l’eventuale revisione periodica del prezzo di cui al successivo art. 7.

5) Il rimborso forfettario di cui al precedente comma 1) dovuto all’Amministrazione verrà corrisposto dal Concessionario in rate annuali posticipate a decorrere dall’attivazione del servizio;

(12)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

pertanto, le relative fatture saranno emesse dall’Amministrazione con cadenza annuale posticipata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi legali di mora nella misura massima stabilita dal D.Lgs n. 231/2002.

7) Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente al pagamento di tali corrispettivi, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, con documento firmato digitalmente ed inviato tramite email di posta elettronica certificata, dall’Amministrazione ai sensi del successivo articolo 13.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L.

136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

1) Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

(13)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

2) Il pagamento del rimborso di cui all’art. 5 dovrà essere eseguito sul conto corrente bancario dell’Amministrazione che sarà comunicato, indicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento: CIG LOTTO 1 _______ CIG LOTTO 2 _______ CIG LOTTO 3 _________

3) Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.

4) L’Amministrazione renderà tempestivamente noto al Concessionario le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi del pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L.

136/2010 e s.m.i, fornendo all’Amministrazione tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

(14)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

5) Il Concessionario ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

6) Il Concessionario ha altresì l’obbligo di dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Bologna, della notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

ART. 7 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

1) Il listino prezzi dei prodotti venduti nei distributori automatici risultanti dall’offerta economica del Concessionario rimangono fissi per i primi 2 (due) anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio stesso.

2) Decorso tale periodo, su motivata richiesta del Concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell’indice nazionale

(15)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno precedente.

3) La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €) per le erogazioni ”a moneta” e della misura massima di € 0,03 (tre centesimi di €) per le erogazioni

“a chiave”.

4) L’applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all’autorizzazione scritta dell’Amministrazione che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

5) Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

ART. 8 – CESSIONE DEL CREDITO.

La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

1) Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

(16)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

2) In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Concessionario di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

(17)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

7) Il Concessionario prende atto dei rischi interferenziali come descritti dell’allegato DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 10 – PATTO DI INTEGRITA’.

Il “Patto di Integrità tra l’Inail e gli Operatori Economici partecipanti a procedure di affidamento contrattuale” sottoscritto dal Concessionario all’atto dell’invio della domanda di partecipazione alla Gara, è parte integrante del presente Contratto.

ART. 11 – PENALI, PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE.

1) Il ritardo nell’esecuzione del Servizio, non imputabile all’Amministrazione o alle Sedi territoriali ovvero dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, è sanzionato dalle penali qui appresso specificate.

2) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico e all’Offerta tecnica.

3) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente Contratto dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto dall’Amministrazione, mediante posta elettronica certificata.

(18)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Concessionario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate, le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate al Concessionario le penali previste nel presente contratto, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

4) L’Amministrazione richiederà il pagamento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto mediante posta elettronica certificata.

Tali pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, mediante bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento nel termine predetto, l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 13, senza bisogno di diffida, ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

5) L’Amministrazione potrà applicare al Concessionario penali complessive sino a concorrenza della misura massima del 10%

(19)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 comma 3 lett. h).

6) L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Contratto non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

8) Si applicano al Contratto le seguenti penali:

a) in caso di accertata mancanza di uno dei requisiti minimi previsti al punto 3.2 del Capitolato Tecnico con riferimento ai Distributori automatici, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di inadempimento, fino al giorno in cui il Concessionario avrà provveduto al ripristino dei requisiti di cui al citato punto 3.2. del Capitolato Tecnico;

b) in caso di mancato rispetto dei tempi di installazione e messa in esercizio l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di

(20)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

inadempimento e per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite ai punti 4.2 del Capitolato Tecnico;

c) in caso di ritardo nell’esecuzione di interventi straordinari di manutenzione, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite al punto 4.3.2 del Capitolato Tecnico;

d) in caso di ritardo nella sostituzione del Distributore, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite al punto 4.3.2 del Capitolato Tecnico;

e) in caso di ritardo rispetto ai tempi di caricamento e sostituzione dei prodotti previsti al punto 3.4.1 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’0,5 per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di ritardo;

f) in caso di accertato mancato rispetto di tutte le norme richiamate nella documentazione del Contratto (es. sanitarie, sicurezza), l’Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di

(21)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

stata accertata l’irregolarità, fino al giorno in cui il Concessionario avrà provveduto alla relativa regolarizzazione dell’infrazione riscontrata;

g) in caso di ritardo nella rimozione delle proprie installazioni e nei necessari ripristini a scadenza del contratto ( o nel caso di chiusura di una o più Sedi territoriali cui all’art. 4 comma 10 del Contratto) l’Amministrazione applicherà una penale pari all’0,50 per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico;

h) in caso di ritardo nell’attivazione del Call Center previsto al punto 4.6.2 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’0,50 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nel citato punto 4.6.2 del Capitolato Tecnico;

i) in caso di accertato mancato rispetto dei livelli minimi di servizio che dovranno essere garantiti dal Concessionario relativamente al servizio di Call Center di cui al punto 4.6.2 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’0,50 per mille del valore del contratto per ogni giorno a partire dalla data in cui è stata accertato l’inadempimento ai predetti livelli minimi di servizio, fino al giorno in cui il Concessionario avrà provveduto al ripristino del

(22)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

servizio di Call Center in conformità a quanto all’uopo stabilito dal citato punto 4.6.2 del Capitolato Tecnico;

j) in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione prevista dal presente Contratto, dal Capitolato e dai rispettivi allegati, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

k) in caso di mancato rispetto del termine per il riscontro da parte del Responsabile del Servizio di un reclamo effettuato dall’Amministrazione nelle modalità descritte nel par. 5.2 del Capitolato tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.

1) La cauzione di cui alla lett. d) delle premesse del presente contratto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

2) La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto ed opera per

(23)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3) La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con cadenza annuale a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

4) Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, delle attestazioni annuali di regolare esecuzione del servizio emesse dal RUP, che verranno fornite dietro specifica richiesta.

6) Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

7) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 13 – RISOLUZIONE.

1) In caso di inadempimento del Concessionario, l’Amministrazione ha facoltà di comunicare al Concessionario, a

(24)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

mezzo di email di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cc.

2) Qualora l’inadempimento contestato si protragga oltre il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida, l’Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

3) In ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, - ai sensi degli artt. 1360 e 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inviare al Fornitore tramite posta elettronica certificata - il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale o personale richiesti per la partecipazione alla Procedura di gara;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;

- nei casi di cui al successivo art. 17 (divieto di cessione del contratto);

(25)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

- qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Concessionario di un provvedimento interdittivo antimafia;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- in caso di applicazione di penali da parte dell’Amministrazione per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo di canone del Contratto di concessione;

- in conformità a quanto indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, in caso di 3 (tre) esiti negativi delle verifiche ispettive, riscontrati nel corso di validità del Contratto;

- negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

4) In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà il diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Concessionario con lettera raccomandata A/R e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

5) In ogni caso resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.

(26)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

6) Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Concessionario ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 – RECESSO.

L’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a./r. o tramite posta elettronica certificata:

- nel caso in cui si verifichino mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi connessi (in tal caso per recesso parziale si intende anche il ritiro di singoli Distributori dallo stabile o dagli stabili in cui detti mutamenti si verifichino);

- in caso di reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi;

- per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

(27)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

ART. 15 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.

1) Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni delle Sedi territoriali o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2) A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario dovrà aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto.

3) In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne l’Amministrazione e le Sedi territoriali, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare all’Amministrazione, alle Sedi territoriali, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

4) L’esistenza e la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto, pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata

(28)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

5) Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 16 – SUBAPPALTO.

( da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

( da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) 1) Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell’importo contrattuale,

l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

__________________________.

2) Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione e/o alle Sedi territoriali o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

(29)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il Concessionario si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto l’Amministrazione procederà a richiedere al Concessionario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale,

(30)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e/o le Sedei territoriali da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

9) L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

(31)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

10) In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 13.

11) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

12) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1) È fatto divieto assoluto al Concessionario di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2) In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.

1) Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature o di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Concessionario, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e/o le Sedi territoriali dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

(32)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

2) Qualora sia promossa nei confronti dell’Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Concessionario delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente articolo 13.

ART. 19 – RISERVATEZZA.

1) I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto, sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Concessionario assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e

(33)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

2) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Concessionario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Concessionario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Concessionario a divulgare nei confronti di specifici soggetti.

3) Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Concessionario dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla loro eventuale risoluzione anticipata.

(34)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

4) È fatto espresso divieto al Concessionario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione, ciò anche nel caso in cui il Concessionario dovesse citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione e/o alle Sedi territoriali.

6) Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.

ART. 20 – FORO COMPETENTE.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario, l’Amministrazione e le Sedi territoriali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al contratto. Il presente contratto stipulato con forma di scrittura

(35)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

2) L’Amministrazione tratta i dati relativi al contratto, in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle strutture INAIL dell’Emilia Romagna.

3) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 23 – NORMATIVA.

1) Il Concessionario riconosce e prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

2) In particolare il Concessionario garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal

(36)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione per tutta la durata del contratto medesimo.

3) Il Concessionario avrà l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del Contratto, la documentazione amministrativa presentata all’Amministrazione stazione appaltante in sede di stipula del Contratto o comunque quella che dovesse rendersi necessaria ai sensi di legge per la dimostrazione della propria capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

4) Il Concessionario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Amministrazione – pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente.

5) Il Concessionario prende atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

6) Il Concessionario prende atto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456

(37)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, la concessione sarà disciplinata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Bologna, (data) Per L’Inail –

Direzione Regionale Emilia Romagna Il Direttore Regionale

Dott.ssa Fabiola Ficola

Per (Concessionario)

A norma dell’articolo 1341 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificatamente gli Il Concessionario in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articoli 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21

(38)

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

Schema di Contratto

Per L’Inail –

Direzione Regionale Emilia Romagna Il Direttore Regionale

Dott. __________________

Per (Concessionario)

Riferimenti

Documenti correlati

Qualora il contratto venga rinnovato dall’Università, il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo della fideiussione per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale,

8.1 Se il Contraente non ottempera, nell’espletamento dell’incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art..

La concessione del servizio comporta il versamento in favore di Cremona Solidale di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara. I

1.La valutazione dei titoli, espletata ai soli fini della ammissione alla successiva prova scritta, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. Non possono esercitare l'attività di somministrazione