Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 36 del 01 giugno 1989
Oggetto: Indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.
La legge 27 ottobre 1988, n. 460 - rubricata "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
416, concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica" - ha elevato la misura dell'indennità stessa a L. 200.000 mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dipendente del S.S.N..
In relazione a quanto prevede l'articolo 30 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e l'articolo 122 del Regolamento organico del personale, la suindicata nuova misura dell'indennità in argomento deve intendersi estesa anche ai tecnici di radiologia medica dipendenti dell'Istituto.
Si dispone - tenuto conto che in ordine a quanto precede è stata effettuata apposita comunicazione al Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 1989 - che a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai tecnici di radiologia medica che svolgano la loro specifica attività, venga corrisposta l'indennità di rischio da radiazioni nella misura di L. 200.000 mensili lorde.
Nulla è innovato in ordine alle condizioni ed alle modalità di corresponsione e contabilizzazione dell'emolumento, per le quali si rinvia alle precedenti disposizioni, fermo restando che alla regolazione delle competenze arretrate provvederà direttamente questa Direzione generale.
La presente circolare deve essere portata a conoscenza del personale con le modalità stabilite dall'articolo 154 del Regolamento organico del personale.