Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 19 del 01 aprile 1987
Oggetto: Formazione del silenzio-rifiuto dell'INAIL. Riflessi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulle procedure previste dai paragrafi 16 e 17 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi.
Come è noto i paragrafi 16 e 17 delle vigenti modalità tariffarie fissano in 60 giorni il termine per la formazione del silenzio-rifiuto dell'istituto sulle richieste avanzate dai datori di lavoro.
Peraltro, l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito in via generale che, per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della stessa senza che l'istituto si sia pronunciato.
Per effetto di detta norma il termine di 60 giorni indicato nei citati paragrafi 16 e 17 delle modalità deve intendersi modificato in 120 giorni.
Pertanto, in relazione a dubbi interpretativi sollevati da talune unità operative, devono in tal senso essere intesi i termini per la formazione del silenzio rifiuto indicati nelle circolari n. 32 del 25 maggio 1983 e n. 38 del 24 maggio 1984.