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Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente: Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN)

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Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN)

1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a

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