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Si informano i Collegi in indirizzo che, con riguardo alla Commissione Centrale per gli eser-centi le Professioni sanitarie, con la Sentenza n. 215/2016 (allegata) la Corte Costituzionale ha

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INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA Circolare n. 32/2016 PEC Prot. P-6844/II.08 Data 25 ottobre 2016

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale CCEPS

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

Si informano i Collegi in indirizzo che, con riguardo alla Commissione Centrale per gli eser-centi le Professioni sanitarie, con la Sentenza n. 215/2016 (allegata) la Corte Costituzionale ha dichia-rato:

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle pro-fessioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle propro-fessioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

 in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costitu-zione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

Come noto la CCEPS è un Organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute che, ai sensi dell’art 17 e seguenti del DLCPS 233/46, svolge funzioni decisorie in materia di contenzioso elettorale, disciplinare o inerente alla tenuta dei rispettivi albi professionali e decide sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte in primo grado dai Consigli Direttivi dei Collegi provinciali e dal Comitato Centrale della FNC. I membri della Commissione centrale rimangono in ca-rica quattro anni. L’attuale composizione è scaduta nel 2015 e non è stata ricostituita. Sempre secondo il citato art. 17 fanno parte di diritto della CCEPS anche due funzionari del Ministero della salute.

A questo proposito, secondo la Corte, “assume decisivo rilievo, soprattutto, la circostanza in forza della quale i citati funzionari ministeriali rimangono incardinati, dopo la designazione nella CCEPS, nella stessa amministrazione di riferimento: lo status economico e giuridico del dirigente scelto non muta, infatti, dopo la nomina, nonostante la quale l’attività dello stesso dirigente rimane soggetta anche al controllo disciplinare del Ministero designante. Emergono, dunque, con immediata evidenza, i vincoli di soggezione con una delle parti del procedimento destinati a porsi in aperto con-trasto, già sul piano della mera apparenza esterna, con i caratteri di indipendenza e imparzialità che devono colorare l’azione giurisdizionale”.

Al momento non è possibile prevedere quali passi saranno posti in essere per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale essendosi di fatto creato un vuoto normativo. La Federazione ha scritto al Ministero auspicando una veloce soluzione della problematica.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati c.s.

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