• Non ci sono risultati.

Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising protection”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising protection”"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

www.bollettinoadapt.it 1 @bollettino ADAPT, 10 ottobre 2016

Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising

protection”

di Pietro Manzella

Tag: #tutelecrescenti #risingprotection

Il contratto di lavoro “a tutele crescenti” rappresenta una delle novità più significative intro-dotte nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act. Più che il Decreto

Legislativo No. 81 del 15 giugno 2015, che conferma la centralità del contratto di lavoro subordina-to a tempo indeterminasubordina-to, identificandolo quale “forma comune di rapporsubordina-to di lavoro” (Art. 1), è il Decreto Legislativo no. 23 del 4 marzo 2015 a definire le “tutele crescenti” nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato.

Secondo quest’ultimo intervento normativo, e al fine di rendere questa tipologia contrattuale “più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti” (articolo 1, comma 7, lettera b)), è stato previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, stabilendo “un indennizzo economico ce rto

e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti

nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” (ar-ticolo 1, comma 7, lettera c)).1

Di conseguenza, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti non rapprese n-ta propriamente una nuova tipologia contrattuale, quanto piuttosto una misura tesa a rivedere i

regimi di tutela previsti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di licenziamento ille-gittimo. L’espressione “a tutele crescenti” fa infatti riferimento all’entità del risarcimento economi-co rieconomi-conosciuto al lavoratore, il cui importo sarà proporzionale all’anzianità di servizio.

In lingua inglese sono diverse le espressioni utilizzate per rende re il concetto di “tutele cre-scenti”, le quali sono perlopiù un tentativo di rendere il concetto in maniera letterale.

In letteratura è sovente il ricorso a locuzioni quali employment contract with rising protection,

o a espressioni affini (es. rising-protection employment contract oppure employment contract with rising levels of protection). Queste formulazioni, pur rendendo efficacemente la natura incrementale del livello di protezione (reso attraverso rising protection), non sembrano tuttavia adeguate a identi-ficare chiaramente la tipologia contrattuale a cui questa si applica (a tempo indeterminato) nonché la forma che suddetta tutela assume (indennizzo economico). Quanto alla documentazione

uffi-ciale, lo studio Elderly Women Living Alone: An Update of Their Living Conditions2 pubblicato nel

1

Per approfondimenti, si veda: M . Tiraboschi, Conversione o semplice trasforma zione dei contratti per l’applica zione delle cosiddette tutele crescenti? in Bollettino ADAPT no. 14/ 2015.

2

(2)

www.bollettinoadapt.it 2

2015 dalla Commissione europea, traduce l’espressione “contratto di lavoro a tutele crescenti” con permanent employment contract with rising protections against unfair dismissal, che, rispetto alle soluzioni precedenti, sembra essere più efficace, in quanto decisamente più specifica. Lo stesso di-casi dell’OECD, che nella nota diffusa a fine 2014, Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs,3 parla di uno standard labour contract for new hires, with employment protection rising with job tenure, formulazione che tuttavia rappresenta quasi un “calco” dall’italiano.

Proprio lo strumento della pe rifrasi sembra essere una buona opzione per rende re il concetto

e al contempo fornire una spiegazione dello stesso. Una proposta alternativa a quelle già analizzate potrebbe essere la formulazione seniority-based compensation granted to workers on open-ended employment contracts who faced unfair dismissal. Così tradotta, il lettore internazionale potrà comprendere facilmente che le forme di tutela previste non coinvolgono tutti i lavoratori, ma solo coloro assunti attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato (workers on open-ended emplo-yment contracts) e che suddetta tutela si traduce in una indennità (compensation) che dipende dall’anzianità di servizio (seniority-based).

Pietro Manzella

ADAPT Sen ior Research Fellow

@Pietro_Manzella

3

OECD, Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs, 2014, consultabile a l link

Riferimenti

Documenti correlati

La scadenza degli incentivi rischia allora di ribaltare nuovamente i rapporti di concorrenza tra le due fattispecie a tutto vantaggio, questa volta, del contratto a tempo

ritenuto leso anche il principio di ragionevolezza, in quanto l’art 3, comma 1 del “Jobs Act”, nella sua formulazione originaria ma anche a seguito delle modifiche intervenute

Jobs Act: l’altra faccia delle “tutele crescenti” Il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, per i neoassunti, nasconde due insidie per i datori di lavoro. La

Ciò in primo luogo in riferimento alla prescrizione dei diritti retributivi, dal momento che i lavoratori “a tutele crescenti”, il cui posto di lavoro non è

Nella nuova disciplina del licenziamento illegittimo (c.d. Jobs Act o tutele crescenti) l’indennità da pagare al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo cambia molto a

Su quest’ulti- mo parametro si concentra l’attenzione della stima dell’effetto netto, vale a dire il numero di avviamenti a tempo indeterminato dovuti esclusivamente alla

Tutte le principali stabilizzazioni verso la forma comune di lavoro (da tempo determinato, da lavoro a chiamata e da lavoro a progetto, ma non da apprendistato, in quanto già a

Il lavoro è strutturato in tre parti: nella prima sono descritte le fonti dati utilizzate per le analisi empiriche e il disegno metodologico utilizzato; nella seconda, di