SCHEDA SULLE NOTIFICHE TELEMATICHE
(stralcio) a cura di C. VIZZA
Come è noto, il combinato disposto del comma 4 e della lett. c-bis del comma 9 dell’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. in legge dalla L. 17/12/2012 n. 221 (di seguito denominato D.L. “Cresci Italia”) prevede - in sostanza - che dal prossimo
“…15 dicembre 2014…” “…le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale…” siano “…effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…”.
Stando a quanto emerge (anche) dal dettato del comma 4 appena indicato, appare - dunque - assolutamente necessario cercare di ricostruire il quadro normativo di riferimento.
IL QUADRO NORMATIVO DI RANGO PRIMARIO
Già da questo punto di vista la situazione appare piuttosto complessa ed è ulteriormente complicata dalla tecnica legislativa adottata per formulare il più volte citato comma 4, il quale - in realtà - recita: “…Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica… Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale…”.
Le norme centrali, sotto questo profilo, sono:
- l’art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 conv. in legge dalla L. 22/2/2010 n. 24;
- gli artt. 16 e 16 ter del prefato D.L. “Cresci Italia”.
Come si potrà notare in seguito, quest’ultimo testo normativo (il c.d. “Cresci Italia”) non abroga il precedente, ma - nel migliore dei casi - lo richiama espressamente e - nel peggiore - lo “ricalca” o, addirittura, forse lo supera implicitamente.
Ma veniamo agli aspetti che sono più d’interesse per la Giustizia Militare.
L’art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) del D.L. n. 193 del 2009 prevede esplicitamente che:
- il “…Ministro della Giustizia…” individui “…le regole tecniche per l'adozione … nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione…”;
- “…nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si…” effettuino “…mediante posta elettronica certificata, ai sensi … delle regole tecniche…” di cui al punto precedente;
- “…nell'albo…” degli avvocati sia obbligatoriamente “…indicato … l'indirizzo di posta elettronica certificata…” di tutti i professionisti iscritti;
- gli indirizzi di cui al punto precedente, “…aggiornati con cadenza giornaliera…”, siano “…resi disponibili per via telematica … al Ministero della Giustizia … nelle forme previste dalle regole tecniche…” già sopra menzionate.
L’art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) del D.L. “Cresci Italia” dispone:
- che le Cancellerie effettuino “…le comunicazioni e le notificazioni esclusivamente per via telematica…”, inoltrando un messaggio di posta elettronica certificata necessariamente indirizzato “…all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni…” e non - invece - a quello comunicato verbalmente e/o per iscritto dal potenziale destinatario (il che - a parere dello scrivente - impone che il Cancelliere debba
attestare in modo formale di aver tratto da un pubblico elenco l’indirizzo telematico a cui ha inviato la notifica/comunicazione);
- che “…la relazione di notificazione…” sia “…redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria…”;
- che “…la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili…” sia
“…effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti…” normativamente previsti;
- che “…le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo…”, siano “…eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria…” e che “…le stesse modalità…”
si adottino “…nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario…”;
- che solamente “…quando non…” sia “…possibile procedere alla notifica telematica per causa non imputabile al destinatario…” si possano applicare “…gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale…”;
- che “…con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale…”
(n.d.r.: la citazione del comma 10 è volutamente integrale e testuale perché la norma in questione è abbastanza eccentrica rispetto al resto del quadro ed è, inoltre, suscettibile delle più svariate interpretazioni, compresa quella secondo la quale le Cancellerie/Segreterie degli Uffici giudiziari militari non sarebbero
obbligate a procedere alle notifiche e/o comunicazioni in via telematica perché non autorizzate e/o autorizzabili a ciò da parte del Ministro della Giustizia);
- che le Pubbliche Amministrazioni, potenzialmente interessate ai processi, debbano comunicare - entro il 30 novembre 2014 - “…al Ministero della Giustizia … l'indirizzo di posta elettronica certificata…” per ricevere le notifiche/comunicazioni, che verrà inserito in un Elenco “…consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati…”;
- che, “…in caso di mancata comunicazione…” colposa da parte delle Pubbliche Amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (entro il 30/11/2014), si debba operare (anche nei loro confronti) la notifica con il deposito in cancelleria;
L’art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) del D.L. “Cresci Italia” precisa, infine, che i “…Pubblici Elenchi…” di cui sopra, quelli da cui trarre gli indirizzi di posta elettronica certificata a cui inoltrare le notifiche e/o le comunicazioni telematiche, sono:
- l’Elenco dei cittadini che abbiano eletto “…domicilio digitale…” inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (art. 4 dello stesso D.L.
“Cresci Italia”);
- l’Elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni al Ministero della Giustizia entro il 30/11/2014;
- l’Elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al Registro delle Imprese;
- l’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo sviluppo economico (denominato INI - PEC);
- il Registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (il c.d. ReGIndE).