GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA – IL MEPA
NEL D.LGS 50/2016
MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017
Federazione nazionale Collegi Ipasvi
Avv. Francesca Nappi
Il Nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016
il 18 aprile 2016 è stato approvato il D.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti) che ha integralmente modificato la disciplina prevista dal D.lgs 163/2006 (codice appalti) rendendo inapplicabile anche il Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi nella parte relativa all’attività contrattuale.
La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50, è stata recentemente integrata e parzialmente modificata dal
D.lgs 56/2017 cd «decreto correttivo» che entrerà in vigore il 20 maggio 2017
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
l’ANAC inoltre ha emanato le linee guida relative alle “Procedure per l’affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” cui gli enti pubblici - e quindi i Collegi - devono attenersi per le procedure negoziate, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 oggi modificato dal cd «decreto correttivo».
Sulla base di quanto indicato dall’ ANAC e delle modifiche introdotte dal cd.
«decreto correttivo» esaminiamo la disciplina degli AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
DI RILEVANZA COMUNITARIA
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
L’art. 36 del D.lgs 50/2016, comma secondo, è la norma di riferimento che stabilisce i principi che devono regolare gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria (contratti di acquisto di beni e servizi rientranti nell’ambito di applicazione del codice appalti) ed individua le nuove procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo stimato dell’affidamento.
Si ricorda che Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e' basato
sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti e che
questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo del contratto.
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
L’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, come sempre, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
In ogni caso fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le modalità di cui all’art. 36
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA ART. 36 co. 2 D.LGS. 50/2016 si applica quindi:
a)Per importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto
b) Per FORNITURE e SERVIZI da € 40.000 a 208.999 attraverso Procedura negoziata tra almeno 5 (OGGI 10) ditte se esistenti – mediante indagine di mercato – o mediante elenchi di operatori economici
IN OGNI CASO RESTANO FERMI
gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
L’art. 36, comma 2, lettera a), del codice appalti ( D.lgs. 50/2016) prevedeva che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (iva esclusa) possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato.
Il Decreto correttivo ha modificato il testo dell’art. 36 comma 2 che OGGI
statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici “.
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Rispetto al testo originario quindi è stata mantenuta ferma la possibilità, in capo alle stazioni appaltanti, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto in deroga alle procedure ordinarie
OGGI CON IL DECRETO CORRETTIVO
tale affidamento diretto non necessita più di adeguata motivazione e potrà avvenire, per l’appunto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Con riferimento alle modalità di affidamento diretto appare opportuno fornire
alcune indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle
modalità di stipulazione del contratto, cui i Collegi dovranno attenersi per
garantire il rispetto della normativa
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< 40.000,00 affidamento diretto servizi e forniture COME FARE
A. Adozione della Delibera/ Determina a contrarre E’ preferibile svolgere una preliminare indagine anche a mezzo telefono e via email sul valore del bene o servizio (anche per determinare il valore dell’appalto in assenza di precedenti).
La delibera/determina deve contenere:
1. L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare 2. Le caratteristiche dettagliate dell’acquisto da effettuare 3. I criteri di selezione
4. L’importo massimo stimato dell’affidamento e la conferma di copertura finanziaria dell’impegno di spesa
5. Le principale condizioni contrattuali
La procedura di acquisto da utilizzare (in questo caso l’affidamento diretto)
6. La nomina del RUP che acquisirà il codice CIG e verificherà la possibilità di acquisto sul MEPA
7. Il mandato al Presidente a firmare l’ordine di acquisto sul MEPA o la lettera
commerciale/contratto sul mercato libero
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture) COME FARE
B. Verifica acquistabilità sul MEPA
Se il prodotto è presente sul MEPA si rinvia alle slide successive se il prodotto non è presente si prosegue come segue
C. verifica criteri di selezione
• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 163/2006 – sempre obbligatorio
• Idoneità professionale (iscrizione C.C.I.A.A o albo)
• Capacità economico finanziaria
• Capacità tecniche e professionale
Questi ultimi tre requisiti devono sempre essere continenti con l’affidamento e non
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA C. Scelta del contraente
Come abbiamo già detto il «decreto correttivo» ha modificato l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 nella parte in cui stabiliva che la scelta dell’affidatario doveva essere adeguatamente motivata.
OGGI l’affidamento diretto NON necessità più di adeguata motivazione per la scelta del contraente che può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici e la delibera/determina di affidamento NON deve più essere
«adeguatamente motivata».
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA D. Stipula contratto e pubblicazione
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata.
Si ricorda che mentre le lettere di affidamento sono esenti da bollo per i contratti si deve verificare la disciplina fiscale in tema di bollo che resta vigente.
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1,
comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l’art. 29
del D.Lgs 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri
siti web istituzionali delle delibere di affidamento.
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GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE
Come abbiamo già detto la norma fa salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e quindi le Stazioni appaltanti sono comunque obbligate ad utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 502 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 d.lgs. 165/01 sono tenute a fare ricorso al ME.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Per acquisti entro la soglia dei 1.000,00 euro quindi non sussiste alcun obbligo di
ricorso a Convenzioni Consip e Piattaforma telematica M.E.P.A
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GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE Gli Strumenti telematici di negoziazione sono
- Il MEPA
- Le CONVENZIONI
- Gli ACCORDI QUADRO (solo sopra i 40.000,00 euro)
-Il SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (gare di appalto in procedura ristretta)
In giallo i due strumenti utilizzabili dai Collegi
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GLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA E CONVENZIONI
Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato.
I principali vantaggi sono:
•Riduzione di costi e tempi di acquisto accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati (che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità);
•Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;
•Possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di controllare la spesa, eliminando ogni supporto cartaceo;
•Negoziazione diretta con i fornitori di tempi, prezzi e condizioni .
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GLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA MEPA
Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è gestito da Consip
Il compito di Consip è quello di realizzare un Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., che si basa sull’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni (convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, le gare telematiche, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA –, gli acquisti dinamici e i progetti speciali e di consulenza specifica alle amministrazioni).
Per la P.A. Consip costituisce un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la semplificazione dei processi di approvvigionamento.
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni
registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e
trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a
catalogo”, “richieste di offerta”.
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GLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA COME FUNZIONA
Registrazione
•La registrazione e abilitazione viene fatta attraverso il sito www.acquistinretepa.it Punto ordinante, punto istruttore
•Il punto ordinante che coincide quasi sempre con il RUP (Responsabile unico del procedimento) è la figura che all’interno della stazione appaltante possiede la delega per la firma di contratti MA NEL NOSTRO CASO IL PUNTO ORDINANTE E’ IL PRESIDENTE.
•Il punto istruttore è un delegato del punto ordinante che ha il compito di
predisporre i documenti ma non ha il potere di firma MA NEL NOSTRO CASO E’ IL
RUP.
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GLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - MEPA Ordine diretto
•Ordine diretto da catalogo « ricerca del prodotto dal catalogo ed ordine» nel caso in cui sia esposto il prezzo di vendita
Trattativa diretta
•Trattativa diretta con ricerca del prodotto dal catalogo nel caso in cui non sia esposto il prezzo di vendita
RdO - richiesta d’offerta a 10 operatori nel solo caso in cui la delibera attivi una procedura negoziata senza bando anche per importi inferiori ad euro 40.000,00 Scelta del prodotto o del servizio da acquistare da catalogo/bando
Creazione RdO
Presentazione offerte Valutazione delle offerte
Aggiudicazione provvisoria Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
IPASVI
Federazione nazionale Collegi Ipasvi
www.ipasvi.it