comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
Determinazione n. 153 / 2018 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE Prot. Corr.: 17/17-9/2/2 – 2 (1160)
OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei servizi socio - educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilità (Lotto n. 1) CIG 7255932880. Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - educativo rivolto a minori in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza genitoriale (Lotto n. 2) CIG 72559474E2. Precisazione in merito ai requisiti richiesti per il profilo di educatore.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2837 dd. 30/10/17 è stato stabilito di procedere all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilità (Lotto n. 1) e per l'affidamento del servizio di sostegno socio educativo rivolto a minori in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza genitoriale (Lotto n. 2);
dato atto che i capitolati speciali di entrambi i lotti prevedono, relativamente ai requisiti professionali previsti per le varie figure impiegate nell’appalto, che gli educatori devono essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente;
preso atto che nella L. n. 205 dd. 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, all'art. 1, commi 594601, è stata introdotta la nuova disciplina della figura dell'educatore sociopedagogico;
considerato che:
la disciplina introdotta dalla suddetta legge, nel chiarire le competenze professionali attribuite alla figura dell’educatore sociopedagogico ed i titoli di studio e/o professionali richiesti, prevede anche un regime transitorio, salvaguardando in tal modo l’impiego del personale già impiegato in tali mansioni pur in difetto del titolo previsto;
tali disposizioni, considerato il fatto che gli educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla legge alla data della sua entrata in vigore costituiscono ancore un numero
.
esiguo in rapporto alla domanda di mercato, consentono di ampliare il numero degli operatori impiegabili e favoriscono quindi la partecipazione di un maggior numero di soggetti alla gara in oggetto;
ritenuto pertanto opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla suddetta legge in merito alla figura dell’educatore professionale sociopedagogico per ciò che concerne i requisiti richiesti per la figura dell’educatore richiesta dai capitolati speciali d’appalto per l’affidamento dei servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilità (Lotto n. 1) e per l'affidamento del servizio di sostegno socio educativo rivolto a minori in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza genitoriale (Lotto n. 2), e, pertanto, di richiedere i seguenti requisiti:
per la figura dell’educatore prevista nei capitolati speciali d’appalto sopra richiamati è richiesta la qualifica di educatore professionale sociopedagogico, attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La formazione universitaria dell'educatore professionale sociopedagogico è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 della L. n. 205 dd. 27/12/2017, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui all’art. 1 comma 594, a condizione
Determinazione n. 153 / 2018
che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;
i soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio
pedagogico o di educatore professionale sociosanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visti l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore DETERMINA
1) di fare riferimento, per le motivazioni indicate in premessa, a quanto previsto dalla L. n.
205 dd. 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 594601, in merito alla figura dell’educatore professionale sociopedagogico, per ciò che concerne i requisiti richiesti per la figura dell’educatore richiesta dai capitolati speciali d’appalto per l’affidamento dei servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilità (Lotto n. 1) e per l'affidamento del servizio di sostegno socio educativo rivolto a minori in situazione di rischio di emarginazione sociale e/o inadeguatezza genitoriale (Lotto n. 2) e pertanto, di richiedere i seguenti requisiti:
per la figura dell’educatore prevista nei capitolati speciali d’appalto sopra richiamati è richiesta la qualifica di educatore professionale sociopedagogico, attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La formazione universitaria dell'educatore professionale sociopedagogico è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 della L. n. 205 dd. 27/12/2017, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste
.
integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui all’art. 1 comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;
– i soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 205 dd. 27/12/2017, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale sociopedagogico o di educatore professionale socio
sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO dott.ssa Ambra de Candido
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Determinazione n. 153 / 2018
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P DATA FIRMA: 16/01/2018 11:53:24
IMPRONTA: 97A79580E4FFC5874D2251768C9F8F6D366C4B451093CD6E0D7D1B184C8E7CAB 366C4B451093CD6E0D7D1B184C8E7CAB5DCDB1A41236D117B242EFC020501147 5DCDB1A41236D117B242EFC02050114740B28A2F73167A5AC85AD961B1762206 40B28A2F73167A5AC85AD961B17622068D257D7CD2E24665D895BE077F6178FC