ORDINE DEI DOTTORI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
ESPERTI CONTABILI DI DI BERGAMO
BERGAMO
ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI: aspetti costitutivi, aspetti contabili e fiscali”
Dott. Marco Beolchi
La scelta del tipo di ente (i registri e gli albi).
La scelta del tipo di ente (i registri e gli albi).
IL NO PROFIT E LA SCELTA DELLA
TIPOLOGIA DI ENTE PIU’ IDONEA
LLinee generali inee generali
Con il termine “enti non profit” (ENP) possono identificarsi tutte le organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo e che operano in campi di attività di natura sociale.
Gli enti non profit in genere presentano i seguenti caratteri comuni:
1. il ricevimento di risorse da parte di finanziatori che non attendono di ricevere contropartite proporzionali alle risorse erogate
2. l’esercizio di attività operative che sono fondamentalmente diverse da quelle di produrre beni o servizi contro un profitto o contro un risultato equivalente
3. l’assenza di un soggetto “proprietario” (shareholder)
DOMANDE DOMANDE
quali sono tali enti?
che forma giuridica possono assumere?,
Il Terzo Settore Il Terzo Settore
Gli enti non commerciali, posizionandosi ad un livello intermedio tra lo Stato (I°
Settore) ed il mondo economico
commerciale (II° Settore), vanno a
rappresentare il c.d. Terzo Settore avente la
funzione di colmare quei vuoti lasciati sia
dalla Pubblica Amministrazione che dai
privati.
Il Terzo Settore Il Terzo Settore
A livello giuridico, rientrano tra gli Enti non Profit :
associazioni riconosciute (art.14 e segg. c.c.);
fondazioni riconosciute (art.14 e segg. c.c.);
associazioni e fondazioni non riconosciute (art.36 e segg.
c.c.);
comitati (art.39 e segg. c.c.);
fondazioni bancarie (D. lgs. n.356 del 20.11.90 – Decreto Amato e D. Lgs. n.461 del 23.12.99 – Decreto Ciampi-)
organizzazioni di volontariato (Legge 11.08..1991, n.266);
cooperative sociali (legge 8.11.1991, n.381);
Ipab - Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
privatizzate (Legge 17.07.1890, n.381 – L.8/11/2000 n.328);
Il Terzo Settore Il Terzo Settore
A livello giuridico, rientrano tra gli Enti non Profit :
enti ecclesiastici cattolici (Legge 20.05.1985, n.222);
enti religiosi di altre confessioni (v. intese e accordi tra lo Stato Italiano e le diverse confessioni religiose);
organizzazioni non governative (Ong) (Art. 28, Legge 26.02.1987, n. 49);
enti lirici (D.lgs. 29.06.1996, n.367);
enti di formazione professionale (legge n. 845 del 1978);
istituti di patronato (Legge 804/97, 112/1980, Dpr 1017/86);
enti di promozione sociale (Legge 7.12.2000 n.383).
Il concetto di ente non profit assume un doppio significato:
Significato fiscale;
Significato civilistico.
Sotto il profilo fiscale, la denominazione generale sarà
quella di Ente non commerciale
Definizione di ente non commerciale Definizione di ente non commerciale
Articolo 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917del 1986 (Testo Unico Imposte Sui Redditi), il quale si riferisce a
“…Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
Degli Enti non commerciali si occupa
approfonditamente, nella Sezione I, il Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Requisiti Requisiti
Tre requisiti fondamentali:
Requisito soggettivo:
“…Enti pubblici e privati diversi dalle società…”. gli Enti non commerciali avranno l’identità di soggetti di diritto privato.
Requisito territoriale:
Gli Enti non commerciali manterranno nel territorio
dello Stato, per la maggior parte del periodo di
imposta, la sede legale (o amministrativa), ovvero
eserciteranno qui il loro oggetto principale.
Requisiti Requisiti
Requisito economico:
Gli Enti non commerciali non potranno avere “…per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Pur consentendo la normativa fiscale il compimento di operazioni commerciali, anche a carattere abituale, gli Enti non commerciali dovranno osservare alcuni parametri di “non prevalenza”, pena la perdita della stessa qualifica.
Tali parametri sono stati indicati, ad eccezione di
categorie associative specifiche (Associazioni e
Società sportive dilettantistiche), all’interno
dell’articolo 149 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Oggetto principale Oggetto principale
Che cosa si intende per oggetto principale?
Ci si riferirà, secondo la norma (art. 73 comma
4, TUIR), all’attività essenziale dell’Ente per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dall’atto costitutivo o dallo statuto (se redatti in
forma di atto pubblico, ovvero con scrittura privata
autenticata o registrata; in mancanza di dette forme,
l’oggetto principale sarà determinato sulle base
dell’attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato).
Va precisato che ai fini della verifica della natura tributaria in argomento non assumono alcun rilievo:
la natura pubblica o privata del soggetto;
la rilevanza sociale delle finalità perseguite;
l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
Ciò significa che un ente potrà benissimo avere scopi di natura ideale o altruistica ma essere qualificato, in base all’attività svolta per raggiungere i suddetti scopi, tra gli enti commerciali.
In concreto la qualificazione dell’ente dovrà essere effettuata
sulla base delle attività che l’ente si propone di esercitare in
funzione della realizzazione dei fini per i quali è stato
costituito
La giurisprudenza di Cassazione: casi La giurisprudenza di Cassazione: casi pratici
pratici
Cass. Civ. - Sent. n. 4147/2013 Motivo: è necessario che i requisiti di forma siano accompagnati da un pieno rispetto anche sostanziale - non è sufficiente la mera appartenenza dell’ente alla categoria agevolata né la conformità dello statuto ai requisiti
“Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (148), (in materia di IRPEG) e D.P.R. n. 633 del 1912, art. 4, (in materia di IVA ) ‐ come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1991, art. 5, ‐ a condizione non solo dell'inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell'accertamento effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione che la loro attività si svolga, concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 11456/10).
(…) Nella specie, la sentenza dà conto, in modo esaustivo, logico e coerente (con il dettato normativo), di tutta una serie di elementi documentali, il cui esame, necessariamente complessivo, involge un giudizio univoco circa la natura commerciale dell'attività svolta(la promozione dell'attività, le caratteristiche specifiche dei corrispettivi dovuti dai frequentatori in rapporto a quanto prescritto dallo statuto circa le quote dovute dagli associati, la non puntuale annotazione degli associati, le dimensioni dei locali e la qualità delle attrezzature in uso, la non regolare contabilità, il funzionamento della struttura associativa a livello di organi e di assemblee, etc.)”
La giurisprudenza di Cassazione: casi La giurisprudenza di Cassazione: casi pratici
pratici
Cass. Civ. - Sent. n. 24898/2013
"gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato...a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole di cui all'art. 148 ma anche dell'accertamento...che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse".
"gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro...svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale".
Significato civilistico Significato civilistico
CODICE CIVILE
Fondazioni e Associazioni riconosciute Libro I, Titolo II, Capo II, articoli da 14 a 35
Associazioni non riconosciute e Comitati
Libro I, Titolo II,
Capo III, articoli da
36 a 42
Fondazioni
- Prevalenza dell’elemento patrimoniale -
La fondazione può essere definita come un complesso di beni
destinati al
perseguimento di uno scopo.
Associazioni
- Prevalenza dell’elemento personale-
Sono forme giuridiche attraverso le quali una pluralità di soggetti si
organizza per il
perseguimento di uno scopo comune non lucrativo.
Comitati
I comitati si caratterizzano per il perseguimento di scopi esterni e collettivi, di cui l’art. 39 del c.c. fornisce una elencazione, non tassativa: comitati di soccorso o di beneficenza, promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre festeggiamenti e simili…
Enti associativi Enti associativi
E’ la forma giuridica più numerosa del mondo no-profit.
89% delle istituzioni attive
circa 201.000 associazioni non riconosciute e 68.000
associazioni riconosciute su un totale di 301.191 enti
no profit – Censimento Istat 2011
Enti associativi Enti associativi
L’associazione può essere definita come una
“organizzazione stabile di individui che perseguono uno scopo (di comune interesse) di natura non lucrativa”.
Tale organismo collettivo, composto dall’insieme degli
associati, viene costituito per svolgere una o più attività
in forma autonoma, dotandosi di propri organi nominati
dagli stessi associati riuniti in assemblea.
Enti associativi Enti associativi
Gli enti associativi si caratterizzano per una struttura
aperta, dovendo ammettere alla qualità di associato
quei soggetti che, avendone i requisiti previsti dallo
statuto, presentano domanda di ammissione.
Enti associativi Enti associativi
Elementi distintivi
Personale: inteso come l’insieme degli individui che, accettato lo statuto, si impegnano a prestare la loro opera affinché l’ente possa svolgere le sue attività;
Patrimoniale: rappresentato dalle risorse che permettono all’ente il suo sostentamento;
Oggetto: che rappresenta lo “scopo” per il
perseguimento del quale l’ente è stato creato;
DIFFERENZA TRA SCOPO ED DIFFERENZA TRA SCOPO ED
OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
Scopo ed oggetto del’associazione assumono un ruolo fondamentale perché determinano l’identità dell’associazione e la sua natura giuridica
In particolare SCOPO ED OGGETTO determinano
l’inquadramento dell’associazione (Sportiva, di
Volontariato di Promozione Sociale ….).
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Scopo:
Tende ad identificarsi con il concetto di CAUSA del contratto (rappresenta la giustificazione dell’esistenza dell’Associazione)
• Quale bisogno rende necessario costituire un’associazione ?
• Perché deve essere costituita un’associazione ?
Gli enti definiti “no-profit” sono caratterizzati dall’assenza dello scopo lucrativo.
lo scopo sociale, che rappresenta l’obiettivo per il quale l’ente viene costituito, non potrà sostanziarsi nella distribuzione (anche indiretta) di ricavi, utili, riserve, capitale o qualsiasi altra utilità tra i soggetti che ne fanno parte
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Cinque requisiti fondamentali:
dovrà essere “determinato”, non astratto e chiaramente identificabile;
“stabile” poiché perseguibile nel tempo;
“possibile” in quanto raggiungibile con ragionevole certezza;
“lecito” rispettoso della legge
“non economico”
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Il requisito di “non economicità”non intende vietare all’ente non commerciale qualsiasi tipo di attività lucrativa bensì sottolineare che tale attività dovrà essere
al finanziamento dalla prevalente attività istituzionale.
SUBORDINATA STRUMENTALE
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
Oggetto:
Coincide con le prestazioni che i soci dell’associazione si impegnano a svolgere per il raggiungimento dello scopo sociale
• Quali strategie l’associazione deve adottare per raggiungere lo scopo che si è data?
• Quali prestazioni i soci devono obbligarsi a fornire
all’associazione per raggiungere lo scopo?
ONLUS Associazione di
Volontariato
Associazione di
Promozione Sociale
Associazione Sportiva
Associazione Generica
Ente Associativo
Ente Associativo -- Tipologie Tipologie
Enti Associativi
Associazioni di Volontariato - L.266/1991 – L.R. 1/2008
Associazioni di Promozione Sociale - L.383/2000 – L.R. 1/2008
Associazioni di Solidarietà Familiare – L.R. 1/2008
Associazioni Sportive Dilettantistiche – L. 289/2002 art. 90
Definizione L.383/2000
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”
Definizione L.383/2000
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
Non sono considerate associazioni di promozione sociale:
• i partiti politici,
• le organizzazioni sindacali
• le associazioni dei datori di lavoro,
• le associazioni professionali e di categoria
• tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
• i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Aspetti costitutivi e statutari
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
L’associazione che voglia diventare associazione di promozione sociale ha l’obbligo di inserire nello statuto i seguenti requisiti:
• Atto costitutivo e Statuto scritti e registrati presso l’Ufficio del Registro competente per territorio
• Assenza di fini di lucro (in forma esplicita anche in via indiretta)
• Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
Aspetti costitutivi e statutari
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
• Pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
• Garanzia di recesso senza oneri per il socio
• Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
• Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale
• Norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
Aspetti costitutivi e statutari
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
• Tutela dei diritti inviolabili della persona
• Cariche sociali prevalentemente gratuite
• Obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previsti
• Previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette
Iscrizione ai Registri – Vantaggi
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano assimilate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali).
b) le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte.
c) le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;
Iscrizione ai Registri – Vantaggi
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
d) gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.
e) l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi, o partecipanti, e/o associati di altre associazioni che legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e/o degli associati o partecipanti e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; devono essere resa da
“associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno” non rivestono carattere di attività commerciale;
Iscrizione ai Registri – Vantaggi
Associazioni di Promozione Sociale Associazioni di Promozione Sociale
d) la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi similari situati all'interno della struttura dell'ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale.
Ai sensi della succitata Legge 383/2000, art. 6, le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di APS possono avvalersi della limitazione di responsabilità per i propri amministratori in deroga a quanto stabilito all’art. 38 del Codice Civile. Per le APS i terzi creditori devono obbligatoriamente fare valere i loro diritti prima sul patrimonio dell’associazione e solo se questo risultasse non capiente rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
Le organizzazioni di volontariato sono riconosciute e regolate da una legge quadro nazionale (L. 266/91) e da una successiva normativa regionale (L.R. 22/93 - ora L.R. 1/2008).
Per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito che svolge attività di volontariato, intesa quest’ultima come quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, in forma continuata tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
REQUISITI
L’associazione che voglia diventare organizzazione di volontariato ha l’obbligo di inserire nello statuto i seguenti requisiti:
• Svolgimento di attività con finalità di solidarietà a carattere sociale, civile o culturale
• Assenza di fini di lucro
• Democraticità della struttura: parità di diritti e doveri tra tutti i soci e possibilità per i soci di minoranza di convocare l’assemblea.
• Elettività e gratuità delle cariche associative
• Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
• Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti che prevedano il diritto al contraddittorio
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
REQUISITI
• Obblighi e diritti degli aderenti
• Obblighi relativi alla formazione del bilancio
• Modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
• Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della L. 266/91 (ora L.R.
1/2008)
• Aderenza ai principi del codice civile (artt. 20 e 21) relativamente ai quorum assembleari per la convocazione e per la validità delle deliberazioni, nonché alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell’ente
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
GRATUITA’
L’attività prestata a favore di una ODV deve essere personale ovvero resa da una persona fisica, pertanto una società o ente non può svolgere attività di volontariato.
Deve inoltre trattarsi di un’attività gratuita, prestata senza alcun guadagno o vantaggio economico. La norma è particolarmente rigida stabilendo la possibilità di rimborsi spese a favore dei volontari purché:
• le spese risultino effettivamente sostenute ovvero documentate con documenti fiscalmente rilevanti (i cosiddetti rimborsi a piè di lista);
• le spese non devono superare i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione ovvero esse devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’associazione.
GRATUITA’
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’organizzazione di cui fa parte.
tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non, hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Le associazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione del loro attività e scopo sociale. Comunque, l'attività gratuita prestata dai soci deve essere sempre prevalente rispetto a quella dei dipendenti esterni.
Le risorse tipiche sono:
contributi degli aderenti;
contributi da privati;
contributi dallo Stato, enti o istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali
RISORSE
Associazioni di Volontariato
Associazioni di Volontariato
Le organizzazioni di volontariato hanno la possibilità di iscriversi al registro regionale del volontariato istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 22/93 (ora L.R. 1/2008), in attuazione della L. 266/91.
Tale registro è articolato in 12 sezioni territoriali:
Undici di competenza delle diverse Province lombarde cui si iscrivono le organizzazioni aventi sede legale nei rispettivi territori
Uno di competenza della Regione cui si possono iscrivere le organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel territorio regionale e sedi operative in almeno 2 province
ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO
Associazioni di Volontariato
Associazioni di Volontariato
ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO
Associazioni di Volontariato
Associazioni di Volontariato
ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO
Associazioni di Volontariato
Associazioni di Volontariato
Benefici e obblighi derivanti dall’iscrizione
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
• la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici
• la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici (art. 8 L.R. 22/93 - ora L.R. 1/2008 - e art. 7 L. 266/91)
• Il beneficio delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L.
266/91 (ad es. in materia di imposta di bollo e di registro) e dal D.lgs 460/97 che le riconosce quali ONLUS di diritto, ivi compresa la possibilità di accedere al beneficio del 5 per mille come indicato dalla circ. 30/E della Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007
Attivita’ Marginali
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
Art. 8 della Legge 266/1991 e CM n. 3 del 25 febbraio 1992 - DM 25 maggio 1995
Art. 8 della Legge 266/1991 comma 4
Stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi Ires) e dell'imposta locale sui redditi (oggi Irap), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.
Attivita’ Marginali
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
Attivita’ Marginali
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Attivita’ Marginali
Associazioni di Volontariato Associazioni di Volontariato
queste attività devono essere svolte
:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei Registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;
c) non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni (es.: introiti da convenzioni con enti pubblici per la raccolta del sangue).