Condizioni generali (CGA)
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Helvetia Assicurazione cauzioni
Edizione giugno 2011
Sommario
A Informazione al cliente 3
1 Partner contrattuale 3
2 Diritto applicabile, basi contrattuali 3
3 Obblighi in sede di stipula 3
4 Incremento del rischio 3
5 Perfezionamento del contratto /
Inizio della garanzia 3
6 Accettazione senza riserva 3
7 Durata e termine del contratto di assicurazione 3 8 Esclusione del diritto di disdetta
in caso d’attatamento legalmente 3
9 Promemoria «Protezione dei dati» 4
B Condizioni contrattuali relative
all’assicurazione cauzioni 5
A Informazione al cliente
1 Partner contrattuale
I suoi partner contrattuali sono
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA Dufourstr. 40
9001 San Gallo
2 Diritto applicabile, basi contrattuali
Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l’informazione al cliente quali parti integranti della proposta, le Condizioni generali di assicurazione, ev. altre Disposizioni particolari o Disposizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.
Qualora il contraente sia domiciliato nel Principato del Liechten- stein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della legge sul contratto di assicurazione del 16 maggio 2001.
3 Obblighi in sede di stipula
Ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. la data di nascita, sinistri precedenti). Se, in sede di stipula, il contraente o l’assi- curato forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda scritta, Helvetia ha facoltà di rescindere il contratto entro quattro settimane dalla presa d’atto della violazione dell’obbligo di co- municazione. Ove il contratto venga risolto per questo motivo, decade anche l’obbligo di prestazione per danni già verificatisi, la cui presenza o la cui entità dipendono dalla comunicazione reticente o falsa. Helvetia ha inoltre facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni eventualmente già erogate.
4 Incremento del rischio
Se durante il periodo di validità del contratto si presenta una variazione rilevante per la valutazione dell’entità del rischio, già accertata dalle parti in sede di stipula del contratto, il contraente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale variazio- ne a Helvetia. Si intendono rilevanti tutti gli stati di rischio su cui vengono richieste informazioni nel modulo di proposta. Se tale comunicazione viene omessa, Helvetia si intende svincolata dal contratto per il periodo che segue.
Ove la comunicazione venga effettuata, Helvetia può aumenta- re il premio per la durata residua del contratto oppure disdire il contratto, ovvero la parte del contratto riguardata dalla variazione entro quattordici giorni, da quando riceve tale comunicazione. Il contratto cessa i propri effetti quattro settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si raggiunga un accordo sull’incremento del premio.
5 Perfezionamento del contratto / Inizio della garanzia
Dopo la ricezione della proposta di assicurazione presso la sede principale di Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull’accettazione o meno della stessa. L’assicurazione si intende stipulata a partire dall’invio della notifica di accettazione.
La polizza inviata al contraente funge da conferma di avvenuta stipula.
La garanzia assicurativa decorre con il pagamento del premio, salvo in data precedente non sia stata fornita una conferma di copertura o non sia stata consegnata la polizza; oppure nella polizza non sia stato fissato un inizio successivo.
6 Accettazione senza riserva
Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, il contraente è obbligato a richiedere la rettifica entro quat- tro settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il contenuto della polizza si riterrà senz’altro accettato.
7 Durata e termine del contratto di assicurazione
Il contratto viene stipulato per la durata indicata nella proposta.
Alla scadenza esso si rinnova automaticamente per un anno se nessuna delle parti ha notificato la disdetta con almeno tre mesi di preavviso. Se il contratto ha una durata inferiore all’anno, esso scade il giorno indicato.
8 Esclusione del diritto di disdetta in caso d’attatamento legalmente
Se nell’assicurazione danni della natura (che è disciplinata per legge) i premi, le franchigie o l’estensione della copertura assi- curativa devono essere cambiati per disposizione delle autorità competenti, il contratto viene adattato di conseguenza per la data della modifica in questione fissata dalle autorità. In questo caso non è acquisito alcun diritto di disdetta.
9 Promemoria «Protezione dei dati»
Il trattamento dei vostri dati personali, ad opera dei nostri servizi competenti, avviene con la dovuta discrezione e diligenza, onde potervi sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente ade- renti alle vostre esigenze specifiche. Qui di seguito trovate ulteriori informazioni utili in merito.
a) Titolare della raccolta dei dati
Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo.
b) Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedu- re impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’u- tilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati. Noi elaboriamo i suoi dati con discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l’elaborazione dei dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati o un’altra norma legale lo consente o se lei, in qualità di cliente, ha dato il suo consenso a tale riguardo.
c) Tipo di raccolta dei dati
I suoi dati comprendono quelli fornitici da lei, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell’assicuratore prece- dente in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati con- trattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).
d) Scopo della raccolta dei dati
L’elaborazione di dati personali è premessa fondamentale per una gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi elaboriamo i suoi dati solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. Segnatamente, verifichiamo le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), am- ministriamo i contratti successivamente alla stipula del contratto d’assicurazione (compreso l’incasso dei premi) e liquidiamo i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati all’interno del gruppo assicura- tivo per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi).
e) Conservazione dei dati
I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e / o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p. es. all’interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o si- ano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d’affari devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO).
f) Categorie di destinatari della collezione di dati Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in par- ticolare a preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all’estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all’interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. La Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, segnatamente all’assicuratore precedente per quanto riguarda l’andamento precedente dei sinistri e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale.
In caso di sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti ed esperti (p. es. medici o periti esterni) così come ad avvocati e altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione della responsabilità civile.
1 Estensione dell’assicurazione
L’Helvetia si impegna nei confronti del beneficiario della fideius- sione / garanzia (creditore), entro i limiti concordati della somma e della durata della cauzione, a rispondere in qualità di fideiusso- re / garante per gli impegni assunti dal richiedente della cauzione (debitore principale o stipulante d’assicurazione) mediante atto separato di fideiussione / garanzia.
2 Durata e disdetta
L’assicurazione viene stipulata a tempo determinato o indetermi- nato conformemente a quanto indicato nella proposta. In caso di durata a tempo determinato non è previsto alcun diritto di disdetta. In caso di durata a tempo indeterminato il contratto d’assicurazione può essere disdetto in qualsiasi momento dallo stipulante d’assicurazione.
Alla scadenza o alla disdetta dell’assicurazione lo stipulante d’assicurazione deve provvedere affinché l’Helvetia sia liberata dalla fideiussione / garanzia assunta. L’Helvetia viene liberata da tali obblighi attraverso la restituzione del certificato di fideiussio- ne / garanzia o tramite la presentazione di una dichiarazione del creditore per fideiussione dalla quale risulti che l’Helvetia è liberata dalla fideiussione / garanzia.
Lo stesso obbligo incombe allo stipulante d’assicurazione se non adempie uno degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, se non rispetta i suoi obblighi nei confronti del beneficiario della fideiussione / garanzia o se cede o liquida la sua impresa.
A prescindere da questo obbligo di liberazione dell’Helvetia dalla fideiussione o dalla garanzia, il premio deve essere versato fin- tantoché sussiste la fideiussione / garanzia.
3 Pagamento dei premi
I premi devono essere versati annualmente e sono esigibili anti- cipatamente alla data stabilita nella polizza.
Se vengono modificate le tariffe dei premi o le disposizioni ri- guardanti le franchigie, l’Helvetia può applicare le nuove tariffe a decorrere dalla successiva scadenza del premio annuo. A questo scopo essa deve notificare allo stipulante d’assicurazione il nuovo premio almeno 25 giorni prima della scadenza. In tal caso lo stipu- lante d’assicurazione ha il diritto di disdire il contratto. Se si avvale di questa facoltà, l’Helvetia deve disdire la fideiussione / garanzia prestata nei confronti del beneficiario della fideiussione o della garanzia nel termine più vicino.
Il contratto d’assicurazione si estingue soltanto alla scadenza della fideiussione / garanzia disdetta.
Il premio è dovuto fino alla scadenza sulla base della tariffa dei premi precedente.
La disdetta dello stipulante d’assicurazione che fa seguito a una modifica dei premi, per essere valida, deve pervenire all’Helvetia non oltre l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione.
Se lo stipulante d’assicurazione non dà disdetta significa che egli accetta l’adeguamento del contratto alla nuova tariffa dei premi.
In caso di disdetta anticipata o di estinzione del contratto il premio è dovuto soltanto per il periodo di tempo precedente la risoluzione del contratto.
Questa regola non si applica se:
a) l’Helvetia eroga prestazioni in caso di danno totale. L’eroga- zione dell’intera prestazione per fideiussione / garanzia viene equiparata a tal fine al danno totale.
b) la disdetta viene presentata dallo stipulante in caso di sinistro parziale e il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.
4 Regresso
Per tutte le spese (prestazioni, incl. i costi) sostenute dall’Helvetia in relazione alla sua fideiussione / garanzia, l’Helvetia ha la facoltà di rivalersi nei confronti dello sti- pulante d’assicurazione o dell’impresa assicurata (obbligo solidale). Lo stipulante d’assicurazione e l’impresa assicurata devono versare un interesse del 5 % per i pagamenti effettuati dall’Helvetia.
5 Disposizioni finali
Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante d’assicurazio- ne devono essere indirizzate alla competente agenzia generale o alle sede svizzera dell’Helvetia.
Per tutte le pretese derivanti dal contratto d’assicurazione l’Hel- vetia può essere chiamata in giudizio nel luogo di domicilio dello stipulante d’assicurazione o dell’avente diritto, oppure dove essa ha la sua sede.
Per il resto sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e quelle del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
B Condizioni contrattuali relative all’assicurazione cauzioni
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione cauzioni
Edizione giugno 2011
12-8670 06.11