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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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Academic year: 2022

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CM\1138733IT.docx PE572.969v04-00

IT

Unita nella diversità

IT

Parlamento europeo

2014-2019

Commissione per le petizioni

31.10.2017

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2334/2014, presentata da Alexandre Lago Portela, cittadino spagnolo, a nome della Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de Vigo (Piattaforma degli emigranti di ritorno della regione di Vigo) sul pagamento di imposte sulle pensioni di anzianità estere

1. Sintesi della petizione

Il gruppo di emigranti galiziani di ritorno lamenta il fatto che detti emigranti debbano pagare le imposte sulle proprie pensioni estere quando sono residenti in Spagna. Essi lamentano altresì una scadente amministrazione a opera delle autorità fiscali poiché esse tralasciano l'applicazione dell'accordo del 1966 tra la Spagna e la Germania e gli emigranti subiscono una doppia imposizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2015. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2015

A nome dell'associazione Platanaria de emigrantes retornados de la comarca de Vigo1, il firmatario esprime insoddisfazione a proposito del regime fiscale applicabile alle pensioni di anzianità dei regimi di previdenza sociale esteri cui sono soggetti in Spagna, in ultima istanza, i cittadini spagnoli emigrati all'estero (ad es., in Francia, Germania, Svizzera) e ritornati in tale paese. Sono citati svariati aspetti:

a. I pensionati spagnoli di ritorno sarebbero discriminati rispetto ai residenti spagnoli che percepiscono unicamente pensioni spagnole. I primi devono dichiarare le proprie pensioni

1 L'associazione rappresenta ex emigranti spagnoli di ritorno in Spagna e attualmente ivi residenti.

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estere1, mentre i secondi non devono farlo. A dire del firmatario, essi non dovrebbero né dichiarare tali pensioni estere né essere soggetti a imposte sulle stesse in Spagna.

b. Contrariamente alle precedenti dichiarazioni dell'amministrazione fiscale spagnola2, i contribuenti sono di recente passibili di sanzioni per la mancata dichiarazione della pensione estera. Lo Stato spagnolo, di conseguenza, dovrebbe essere riconosciuto responsabile di cattiva amministrazione.

c. Il firmatario contesta la distinzione e l'interpretazione, data dalla Spagna, delle disposizioni dell'accordo concluso tra tale paese e la Germania per evitare la duplice tassazione3 4 (l'accordo Spagna-Germania), che alloca i diritti di tassazione sul reddito da pensione, sulla base della natura (pubblica o privata) della stessa.

Osservazioni della Commissione Osservazioni generali

All'attuale stadio del diritto dell'UE, l'imposizione diretta rientra essenzialmente nell'ambito delle competenze degli Stati membri dell'UE. Il diritto derivato dell'UE nel settore della tassazione diretta è limitato e non ha alcun nesso con la questione di cui nella presente petizione. Nei settori in cui non è applicabile il diritto derivato dell'UE, gli Stati membri dispongono di ampia libertà nel definire i propri sistemi fiscali e decidere cosa tassare, quando tassarlo e quale aliquota applicare. Essi sono altresì liberi di concordare come esercitare i propri diritti di tassazione in accordi bilaterali intesi a limitare o a evitare la duplice tassazione. L'interpretazione e l'applicazione di questi ultimi non sono disciplinate dal diritto dell'UE5. L'unica limitazione risiede nel fatto che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Essi non possono operare, nelle loro legislazioni fiscali, discriminazioni sulla base della cittadinanza o della residenza nei confronti dei cittadini di un altro Stato membro (inclusi i propri cittadini) o nei confronti di chi eserciti le libertà riconosciute dal TFUE, né possono limitare tali libertà in modo ingiustificato.

Sulla base delle disposizioni che allocano i diritti di tassazione in un accordo bilaterale, pertanto, la Spagna ha in linea di principio la libertà di tassare le pensioni di provenienza tedesca (o le pensioni di altra provenienza estera) percepite dalle persone residenti sul suo territorio.

1 Ciò avviene in quanto si presume che percepiscano un reddito da due erogatori di reddito.

2 Come sostenuto dal firmatario: "le pensioni estere non sono soggette a imposte in Spagna".

3 Richiamandosi all'articolo 19 dell'accordo per evitare la duplice tassazione concluso tra la Spagna e la Germania nel 1966.

4 Accordo per evitare la duplice tassazione, firmato a Madrid il 3 febbraio 2011 - Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011

5 Lo stesso resta vero per quanto concerne il diritto degli Stati membri a rinegoziare le disposizioni di tali accordi. Tali disposizioni si possono pertanto evolvere riguardando, in ultima istanza, il tipo di reddito soggetto a imposte in un particolare Stato.

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Osservazioni specifiche sulle asserzioni del firmatario

A. Le disposizioni fiscali spagnole sollevate dal firmatario1 prevedono semplicemente il normale obbligo, imposto agli individui residenti in Spagna, di dichiarare il proprio reddito. Un simile obbligo sorge in particolare2 quando il reddito è percepito da più di un erogatore di reddito, qualora sia superata una determinata soglia o qualora l'erogatore del reddito non sia obbligato a trattenere le imposte a mezzo ritenuta.

La Commissione pone pertanto l'accento sulla distinzione tra l'obbligo di dichiarare il reddito (da pensione) e la tassazione di tale reddito in Spagna. Se i residenti spagnoli che percepiscono un reddito spagnolo non sono, talvolta, obbligati alla presentazione di una dichiarazione fiscale, tale mancata dichiarazione non implica necessariamente l'esenzione dalla tassazione in Spagna. In modo simile, i residenti spagnoli che percepiscono un reddito estero rientrante nell'obbligo di presentazione di una dichiarazione non sono necessariamente soggetti a una tassazione maggiore su tale reddito estero.

In particolare, gli erogatori spagnoli di reddito (da pensione) sono obbligati – al versamento del reddito – a trattenere le imposte, a trasferire l'importo al bilancio statale e a comunicare alle autorità fiscali spagnole le informazioni di pertinenza3. In linea di principio, pertanto, i residenti spagnoli che percepiscono pensioni dalla Spagna sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sul proprio reddito, a mezzo ritenute fiscali regolarmente trattenute, al versamento, da parte dell'erogatore spagnolo della pensione. Conseguentemente, a seconda del tipo o dell'importo del reddito ottenuto, tali contribuenti non possono essere obbligati a presentare una dichiarazione fiscale annuale in quanto già sono tassati e le autorità fiscali spagnole ricevono le informazioni pertinenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente dall'erogatore spagnolo del reddito.

D'altro canto, non essendo applicabili obblighi di ritenuta e di informazione simili nei confronti delle autorità fiscali spagnole nelle situazioni transfrontaliere4, i residenti spagnoli che percepiscono pensioni estere devono, in linea di principio, dichiarare essi stessi il proprio reddito estero nella propria dichiarazione fiscale annuale5. Successivamente, tale reddito è soggetto (o meno) a imposte a seconda del relativo tipo o importo.

B. In merito a possibili informazioni erronee da parte delle autorità spagnole, la responsabilità delle autorità pubbliche per tali informazioni erronee non rientra nella sfera di competenze del diritto dell'UE, ma può eventualmente essere contestata dinanzi a un giudice nazionale ai sensi del diritto nazionale spagnolo.

1Articolo 96 della Ley 35/2006

2 Articolo 96, paragrafo 3, lettera a) o c).

3 Articolo 99 della Ley 35/2006.

4 In quanto gli erogatori esteri di reddito (da pensione) non sempre sono soggetti al primo, le informazioni sul reddito estero (da pensione) ottenuto dai residenti spagnoli devono essere rese disponibili alle autorità fiscali spagnole con altri mezzi. Tali informazioni garantiranno che le autorità fiscali spagnole siano in grado di valutare ed esercitare – in ultima istanza – il proprio diritto di tassazione sul reddito estero (da pensione), nel medesimo modo in cui lo fanno sul reddito di provenienza spagnola.

5 Affinché le autorità fiscali spagnole abbiano informazioni sul reddito ottenuto e, pertanto, valutino correttamente l'assoggettamento fiscale del contribuente, in modo simile a quanto fanno in merito a un cittadino spagnolo che percepisce unicamente una pensione spagnola.

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C. Per quanto attiene ai diritti di tassazione sulle pensioni tedesche, gli articoli 17 e 18 dell'accordo Spagna-Germania1 definiscono lo Stato competente a tassare le pensioni. In base a tali disposizioni, ad eccezione delle pensioni erogate per quanto riguarda la funzione pubblica, la Spagna ha i diritti di tassazione – esclusivi o condivisi – sulle pensioni che i residenti spagnoli percepiscono dalla Germania.

Qualora il firmatario reputi che le disposizioni dell'accordo Spagna-Germania siano state scorrettamente interpretate e applicate da uno dei due Stati contraenti può, oltre a eventuali strumenti di ricorso nazionali a sua disposizione, avviare la procedura di mutuo accordo ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo. Tale esame esula dalle competenze della Commissione.

Conclusione

In base alle informazioni disponibili, la petizione non rende noti né un trattamento fiscale discriminatorio contrario al diritto dell'UE – che implichi una maggiore tassazione della situazione transfrontaliera – né un'erronea applicazione del diritto dell'UE in tale singolo caso.

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 29 giugno 2016

Le conclusioni preliminari della Commissione contenute nella comunicazione del 25 novembre 2015 non sono cambiate. I documenti aggiuntivi ricevuti successivamente dal firmatario riflettono quanto dichiarato dalla Commissione nella sua risposta.

I tre documenti – sentenze nazionali concernenti l'interpretazione della natura delle pensioni ricevute in tali casi precisi – riflettono esclusivamente quanto già suggerito dalla Commissione nella sua risposta: qualora i contribuenti residenti ritengano che la convenzione sulla doppia imposizione tra la Spagna e gli Stati interessati non sia correttamente interpretata e applicata dalle autorità fiscali spagnole, i contribuenti possono utilizzare i mezzi di ricorso nazionali o ricorrere alla procedura arbitrale nell'ambito della convenzione. La valutazione dei fatti in ogni singolo caso non rientra tra le competenze della Commissione. La Commissione ritiene che questo è quello che ha fatto il giudice nazionale – ha verificato i fatti e le circostanze delle situazioni concrete e si è infine pronunciato a favore dei contribuenti. Lo stesso vale per il riconoscimento in Spagna di un certo grado di invalidità ai fini della tassazione del corrispondente reddito da pensione (di invalidità).

Da tali sentenze nazionali, non si può desumere che i residenti in Galizia che ricevono pensioni estere dalla Germania o dalla Svizzera – rappresentati dal firmatario – si trovino tutti nella stessa situazione fattuale.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 31 gennaio 2017

Il 1° dicembre 2016, il firmatario ha presentato una nuova lettera alla commissione per le petizioni, in cui denuncia quanto segue:

1 Attualmente in vigore: Accordo per evitare la duplice tassazione, firmato a Madrid il 3 febbraio 2011 - Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011.

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 ribadisce che i pensionati spagnoli di ritorno che ricevono una pensione dalla Spagna e un'altra pensione da un altro Stato membro sarebbero discriminati rispetto ai residenti spagnoli che percepiscono unicamente pensioni spagnole. I primi devono dichiarare le proprie pensioni estere, in quanto si ritiene che vi siano due organismi pagatori diversi, mentre si ritiene che i secondi percepiscano diverse pensioni da un unico organismo pagatore e pertanto non devono presentare una dichiarazione fiscale.

 In Spagna l'invalidità dei pensionati dichiarata da altri Stati membri non è riconosciuta ed essi devono fare appello ai tribunali affinché queste vengano riconosciute ed essi possano beneficiare di esenzioni fiscali.

 Il firmatario contesta nuovamente l'interpretazione fornita dalla Spagna delle disposizioni degli accordi sulla duplice tassazione in relazione alle pensioni pubbliche, contro cui sono stati presentati ricorsi dinanzi ai tribunali spagnoli che hanno avuto esito positivo.

Osservazioni della Commissione

La Commissione fa riferimento alle proprie risposte precedenti come al primo e terzo reclamo. Per quanto concerne il primo reclamo, la Commissione desidera tuttavia aggiungere che l'interpretazione data dal firmatario della legislazione spagnola non sembra del tutto corretta. In primo luogo, il caso in cui i pensionati sono pagati da due organismi pagatori non può essere assimilato al caso in cui una pensione sia versata unicamente dalla sicurezza sociale spagnola. Nel caso in cui siano coinvolti due organismi diversi e distinti, nessuno dei due è in grado di sapere quali pensioni sono percepite dal pensionato e di calcolare un'imposta da trattenere sulla base del reddito totale del destinatario. Di conseguenza, ai sensi del diritto spagnolo, quando i contribuenti percepiscono un reddito da due diversi datori di lavoro o sistemi pensionistici, spagnoli o esteri, devono presentare una dichiarazione fiscale. Non vi è pertanto alcuna discriminazione nel caso sollevato dal firmatario.

Per quanto riguarda il secondo reclamo, la Commissione desidera sottolineare che il diritto UE non prevede l'armonizzazione delle definizioni in materia di diritto tributario del concetto di "invalidità grave". Pertanto, i criteri per dirimere tale questione possono differire tra Stati membri. Le autorità spagnole sono pertanto autorizzate a verificare se i criteri ai sensi della loro legislazione siano soddisfatti prima di concedere l'esenzione fiscale, anche per i pensionati che percepiscono una pensione di invalidità ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Ciò avviene poiché i criteri per stabilire l'invalidità possono differire ai sensi della legislazione di detto Stato membro e non corrispondere alle condizioni stabilite in Spagna.

Tuttavia, i contribuenti che percepiscono una pensione da parte di un altro Stato membro sono liberi di presentare documenti che ne attestino l'invalidità grave a norma del diritto spagnolo.

Le norme spagnole non applicano alcuna distinzione in relazione al fatto che la pensione sia versata dalla Spagna o da un altro Stato membro. La legislazione spagnola non sembra pertanto contravvenire al diritto UE neppure sotto tale aspetto.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 31 gennaio 2017

A seguito del dibattito sulla petizione, tenutosi in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 22 marzo 2017, Cecilia Wikström ha scritto una lettera al commissario

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Moscovici, il 18 aprile 2017, sollevando le seguenti questioni:

– l'interpretazione data dalla Spagna delle disposizioni degli accordi sulla duplice tassazione in relazione alle pensioni pubbliche, che hanno come conseguenza la tassazione in Spagna di cittadini con residenza fiscale spagnola su pensioni versate da altri paesi dell'UE;

– le difficoltà che i cittadini incontrano nel beneficiare di esenzioni fiscali applicabili alle pensioni d'invalidità, dovute al fatto che la definizione di invalidità non è armonizzata in tutta l'Unione.

Il commissario Moscovici ha risposto al presidente della commissione tramite lettera, il 22 maggio 2017, facendo riferimento alle argomentazioni già addotte nelle precedenti risposte a questa petizione.

In primo luogo, possono occuparsi di questioni relative all'interpretazione dei trattati fiscali solamente i tribunali nazionali e le autorità nazionali tramite le procedure di mutuo accordo stabilite in tali trattati. Tale esame esula dalle competenze della Commissione.

In secondo luogo, una delle difficoltà nel beneficiare di esenzioni fiscali applicabili alle pensioni d'invalidità versate da un altro Stato Membro è dovuta al fatto che la definizione del concetto di invalidità non è armonizzata in tutta l'UE. Pertanto, la Spagna può stabilire il grado di invalidità di singoli individui secondo le proprie regole per l'assegnazione delle relative esenzioni fiscali, le quali potrebbero essere differenti negli altri Stati membri.

Va ricordato che esiste una differenza tra la valutazione dell'invalidità, la determinazione e l'assegnazione di indennità relative all'invalidità. Queste tre questioni sono di competenza degli Stati membri. Tuttavia nulla impedisce agli Stati membri di riconoscere mutualmente le valutazioni di invalidità e decidere, volontariamente, di accordare indennità, comprese agevolazioni fiscali, a coloro ai quali è stata riconosciuta un'invalidità in altri Stati membri.

Ad esempio, la direzione generale per l'Occupazione attualmente sostiene un'iniziativa pilota lanciata in otto Stati membri per la creazione di una carta d'invalidità UE basata sul principio del mutuo riconoscimento volontario. Questo sistema volontario verrà attuato in alcuni o in tutti i seguenti ambiti approvati dagli Stati membri: cultura, svago, trasporti e sport sotto forma di riduzione dei prezzi/sconti, ingressi liberi o servizi gratuiti.

Inoltre, nella sua lettera, Pierre Moscovici ha fatto riferimento al documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa della Commissione. Tale documento prende in considerazione diversi scenari per le politiche sociali, compresa un'opzione politica per l'approfondimento della dimensione sociale a livello dell'UE, la quale potrebbe includere una carta d'invalidità europea riconosciuta in tutte le nazioni. Tuttavia, la portata, l'utilizzo e le indennità che potrebbero essere accordate a chi possiede tale carta (se venisse creata) rimarrebbero di competenza degli Stati membri.

Conclusione

La Commissione conferma che i complessi punti relativi alla valutazione dell'invalidità, alla determinazione e all'idoneità a beneficiare di indennità sono questioni di responsabilità degli

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Stati membri. Tuttavia, vale la pena sottolineare che gli Stati membri sono liberi di avere, in futuro, un sistema volontario di mutuo riconoscimento delle valutazioni di invalidità e delle relative indennità di invalidità.

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