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codice fiscale indicare i recapiti ove si desidera ricevere eventuali comunicazioni: pec indirizzo

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(1)

FAC-SIMILE MOD. 1

Marca da bollo Euro 16,00

Al Settore Affari Legislativi Della Regione Liguria Piazza De Ferrari, 1 16121 Genova

Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2012, n.49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e ss. mm. e ii., per il quinquennio 2021-2026.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

codice fiscale___________________________________________________

indicare i recapiti ove si desidera ricevere eventuali comunicazioni:

pec_ _________________________________________________________

indirizzo_______________________________________________________

indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti:

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􀆑 dipendente di ente pubblico: ente di appartenenza (denominazione ed indirizzo completo)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss. mm e ii, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza).

(2)

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria per il quinquennio 2021-2026 ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n.49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e ss.

mm. e ii. e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e ss. mm. e ii. sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000 e ss. mm e ii:

1) di essere iscritto al n. ……… nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

2) di essere in possesso di anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei Revisori legali conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, come di seguito indicato:

- iscrizione nel registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 dal

……….(indicare giorno , mese e anno)

- iscrizione nel Registro dei Revisori contabili di cui di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 con provvedimento di iscrizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.……… del

………..…...

- iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dal

……….………….(indicare giorno, mese ed anno);

3) di avere la seguente esperienza professionale maturata, per almeno cinque anni:

􀆑 revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università

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pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell’incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):

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􀆑 svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell’incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):

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4) di avere acquisito almeno dieci crediti formativi nell’anno 2020, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi acquisiti):

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5) di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di esclusione dall’articolo 7 comma 9 lettere a) b) e c) della legge regionale 49/2012 e ss. mm e ii.:

- i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;

- i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile ovvero l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;

6) di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità dall’articolo 7 comma 10 della legge regionale 49/2012 e ss. mm e ii.:

(barrare la casella ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

􀆑 di non trovarsi in condizione di incompatibilità per essere legato da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale;

ovvero

􀆑 di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimuovibile/i di incompatibilità previste dall’articolo 7 comma 10 della l.r. 49/2012 e ss. mm e ii:

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e di essere disponibile, se nominato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Settore Affari Legislativi della Regione Liguria Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 7 del decreto legislativo n.235/2012:

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) di non essere stati destinatari di provvedimento definitivo del Tribunale di applicazione di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

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8) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.9, comma 2 del decreto legislativo n.39/2013 e ss. mm e ii.:

(barrare la casella ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

 di non essere titolare di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero

 di essere titolare di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico (specificare enti, durata e tipologia di incarico):

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e di essere disponibile, se nominato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Settore Affari Legislativi della Regione Liguria Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova.

Il richiedente dichiara di essere disponibile, se nominato, ad accettare l’incarico.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

Luogo________________________, data _________________________

Il dichiarante

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(7)

Allegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e ss. mm. e ii. secondo cui “In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati dalla Giunta regionale i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.”. In conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattare i dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si fonda nell'esecuzione di un obbligo legale e per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ex art 6 par 1 lett. c) ed e) del Reg. (UE) 2016/679, si identifica nelle seguenti disposizioni:

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)e ss. mm. e ii.;

- Art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la

(8)

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148;

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

- Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria;

- 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e ss. mm. e ii..

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali (istruzione e cultura, curriculum di studi e accademico; pubblicazioni di articoli, monografie, relazioni, titolo di studio), dei dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo famigliare), e di quelli anagrafici ordinari, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

Svolgimento delle proprie funzioni istituzionali relative alla nomina e designazione in enti, aziende e organismi vari;

svolgimento delle funzioni di controllo, anche a campione, ai sensi degli articoli 46, 48, 71 e 76 del D.P.R.

445/2000 e ss. mm. e ii.

Regione, inoltre, si impegna ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra indicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni concernenti il casellario giudiziale.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari, come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione e, in particolare, al fine del controllo, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. delle dichiarazioni sostitutive rese.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 49/2012 e ss.

mm. e ii. secondo cui “In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria. 2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6;

con la medesima procedura vengono nominati dalla Giunta regionale i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.”.

Pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o

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prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento è effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., e della l.r. 49/2012 e ss.mm. e ii..

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo regionale;

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Regione Liguria o dalla stessa autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

6. Trasferimento dei Dati all’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni, ai sensi dell’articolo 15:

Finalità del trattamento,

Categorie di dati personali trattati,

Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) Inoltre, l’interessato ha il diritto di:

ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi (artt. 16, 17, 18 e 21);

revocare il proprio consenso, qualora previsto (art. 7);

proporre un reclamo all’Autorità di Controllo (artt. 56 e 57).

Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra indicati, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

silvia.scotto@regione.liguria.it;

sonia.conti@regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa La presente Informativa può subire delle variazioni.

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______________ (luogo), il _____________ (data)

___________________________________ (Firma dell’interessato per presa visione)

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Estratto della legge regionale legge regionale 20 dicembre 2012, n.49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e ss. mm e ii.

Art. 5.

(Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati dalla Giunta regionale i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

3. Il Collegio svolge le seguenti attività:

a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) (Omissis)

4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere.

7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione

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in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

10. Le funzioni dell'organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 6.

(Elenco regionale dei Revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 5 è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Art. 7.

(Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità) 1. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina.

2. In caso di sostituzione in corso di mandato di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei Revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio può essere revocato dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri

(14)

d'ufficio o per la mancata partecipazione a più di due sedute nel corso dell'anno.

6. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Il compenso annuo spettante ad ogni componente del Collegio è determinato in euro 21.000,00, maggiorato del 30 per cento per il Presidente del Collegio. A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso delle spese effettuate e

documentate, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sostenute nell’espletamento del proprio incarico, determinato nella misura annua massima del 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi.

Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

9. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti, nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

10. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale.

--- Estratto del codice civile.

Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

--- Estratto del Decreto legislativo n.235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

(15)

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1 comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)

ART.7

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

---

(16)

Estratto del Decreto legislativo n.39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190) e ss. mm e ii.:

ART 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

Per presa visione

(firma del dichiarante)______________________________________

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