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Deliberazione del Consiglio Comunale

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Academic year: 2022

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(1)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria Seduta di Prima convocazione

Comune di Finale Ligure

Provincia di Savona

Numero progressivo

127

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza ai fini del contenimento del rischio diffusione Covid 19 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 FRASCHERELLI UGO X

2 GUZZI ANDREA X

3 BRICHETTO CLARA X

4 CASANOVA CLAUDIO X

5 ROSA MARILENA X

6 VENERUCCI DELIA X

7 DE SCIORA FRANCO X

8 GATTERO OLGA X

9 RESCIGNO MASSIMO X

10 MAMBERTO CARLO X

11 SALPIETRO LAURA X

12 DALL'ARA DELFIO X

13 CERVONE PIER PAOLO X

14 GUALBERTI MASSIMO X

15 FASCIOLO CAMILLA X

16 CILETO TIZIANA X

17 GEREMIA MARINELLA X

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

______________________________________________________________

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Presidente Delia Venerucci assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

______________________________________________________________

OGGETTO

Conferma delle Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU – vigenti nell'anno 2020 e da applicare nell'anno 2021.-

(2)

N. 127

OGGETTO: Conferma delle Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU – vigenti nell'anno 2020 e da applicare nell'anno 2021.-

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE:

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria – IMU -;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/06/2020, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria IMU per le annualità d’imposta a partire dal 2020;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/06/2020 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – IMU - per l’annualità 2020;

DATO ATTO CHE, il Comune di Finale Ligure intende mantenere, anche per l'anno 2021, le stesse aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Propria – IMU – già adottate per l'anno 2020 con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/06/2020;

CONSIDERATO Inoltre che :

• il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

• il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021;

• ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

(3)

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, pertanto, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo poi adottare una nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTI:

• l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

• l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 219 del 04 dicembre 2020;

SENTITA in merito la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 09/12/2020;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all’art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene A P P R O V A T A

(4)

con voti favorevoli n. 12 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA e Pier Paolo CERVONE), con voti contrari n. 4 (Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Marinella GEREMIA) e con voti astenuti nessuno, essendo n. 16 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU – già deliberate per l’anno 2020 e precisamente:

FATTISPECIE ALIQUOTA/

DETRAZIONE

Aliquota di base/ordinaria 1,06%

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

(Per usufruire dell'agevolazione per gli immobili assimilati deve essere prodotta apposita dichiarazione)

0,6%

Detrazione

€ 200,00

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, corredata da relazione tecnica di tecnico abilitato che attesti lo stato di inagibilità/abitabilità del fabbricato;

0,76%

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate;

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

0,76%

Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

0,85%

Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) e D/2 (che rientrano nella fattispecie di cui all'aliquota agevolata del 7,6 ), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):

è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);

è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);

è socio accomandatario (per le s.a.s);

detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali).

0,86%

(5)

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

Unità immobiliari accatastate esclusivamente nella categoria catastale D/2 nelle quali è svolta un'attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):

è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);

è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);

è socio accomandatario (per le s.a.s);

detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali).

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

0,76%

Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base)

1,0%

Aree fabbricabili 1,0%

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557

0%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati

(Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione)

0%

Immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, regolarmente assegnati, anche in via temporanea (emergenza abitativa), nonchè vuoti, in attesa di assegnazione/riassegnazione nelle more dell'espletamento delle pratiche necessarie all'assegnazione ad altri soggetti

0%

2. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle aliquote agevolate previste dalla presente delibera devono produrre, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, specifica dichiarazione, anche utilizzando i modelli predisposti dal Comune, con indicazione degli immobili oggetto delle agevolazioni. Restano valide le dichiarazioni già presentate per le annualità precedenti a condizione che non siano intervenute variazioni.

4. Di dare atto che per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il contribuente dovrà effettuare un versamento a favore dello Stato, calcolando l'imposta ad aliquota standard dello 0,76 per cento ed un versamento a favore del Comune per la differenza tra l'aliquota stabilita dal Comune e l'aliquota dello 0,76 per cento.

5. Di dare atto che dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (art. 1, comma 741 lettera e, Legge 160/2019) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, comune totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993 , sono esenti dall'IMU.

(6)

6. Di dare atto che restano sottoposti a tassazione, con applicazione dell'aliquota ordinaria (1,06%), l'abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE.

7. Di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote, così come confermate, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

9. Di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l’applicazione della nuova IMU 2020.

10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE, Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Marinella GEREMIA)

D I C H I A R A la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

ATTESTAZIONI E PARERI

(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE F.to: Dott.ssa Selene Preve

(7)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente F.to Delia Venerucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.

82/2005 e rispettive norme collegate

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