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Procedura operativa verifiche validità certificato verde Green Pass per accesso negli ambienti di lavoro

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Academic year: 2022

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

Procedura operativa

verifiche validità’ certificato verde

“Green Pass”

per accesso negli ambienti di lavoro

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

L’utilizzo della Certificazione Verde Covid19 è esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

È necessario richiedere l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 a tutti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo nelle sedi dell’azienda.

Sono esonerati dall’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 i soggetti che per comprovati motivi di salute non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19 sulla base di idonea certificazione medica.

GREEN PASS tempi di generazione a seconda del tipo di prestazione sanitaria:

• VACCINAZIONE: a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione entro 48 ore: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo terza dose (booster) -

• TAMPONE NEGATIVO:

o dopo test molecolare: tra le 12 e le 24 ore o dopo test antigenico: tra i 15 e i 30 minuti

• GUARIGIONE: viene generato entro il giorno seguente dall’emissione del certificato di guarigione

Il Ministero della Salute ha introdotto un automatismo, che elimina la comunicazione di guarigione di ATS o del Medico Medicina Generale con la procedura:

1. arriva subito l’authcode per Green Pass da tampone negativo 2. arriva Nuovo authcode per Green Pass da guarigione

SONO ESCLUSI autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici GREEN PASS tipologia a seconda del tipo di prestazione sanitaria:

• Green Pass BASE: è ottenuta per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo

• Green Pass RAFFORZATO: è ottenuta SOLO per vaccinazione, guarigione

• Green Pass BOOSTER (terza dose): è ottenuta dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario

GREEN PASS Validità e durata a seconda del tipo di prestazione sanitaria:

• TAMPONE NEGATIVO – test molecolare nelle ultime 72h – test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti

• VACCINAZIONE

o prima dose valido dal 15esimo giorno fino alla seconda dose

o Seconda dose o la terza dose: per 9 mesi dal 01 febbraio 06 mesi

• GUARIGIONE: 6 mesi

• Nota: Italia validità dalla data di inizio validità indicata sul certificato o Unione Europea dal primo tampone molecolare positivo

Dal 15/02/2022 tutti i lavoratori over 50 del settore privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il GREEN PASS RAFFORZATO

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

ISOLAMENTO E QUARANTENA

L’Isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità

La Quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid-19, con l’obbiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

La QUARANTENA dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

• abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) oppure

• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

• siano guariti dal COVID19 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO,

(Contatto diretto (faccia a faccia) con un soggetto confermato positive al Covid19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti)

qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

RIPRESA LAVORO:

Con “tampone” positivo: vanno osservati 10 gg di isolamento:

- per concludere l’isolamento al decimo giorno è necessario effettuare il test molecolare o antigenico (secondo tampone). I 10 giorni sono calcolati dalla data del primo tampone positivo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell’olfatto e del gusto). Se il tampone di controllo (secondo tampone) è negativo, l’isolamento finisce. Se il tampone di controllo è positivo, l’isolamento prosegue e si ripete nuovamente il test dopo 7 giorni.

- In caso di un ulteriore tampone positivo, l’isolamento termina 21 giorni dopo l’esecuzione del primo tampone, dopo almeno una settimana senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o accertata una variante non è possibile terminare l'isolamento senza aver effettuato un tampone molecolare risultato negativo.

- I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo con tampone molecolare o antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario

I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

NOTA: I lavoratori positivi negativizzati, qualora abbiamo contemporaneamente nel loro nucleo familiare casi positivi, NON DEVONO essere considerati Contatti Stretti con obbligo di quarantena – possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra specificate.

MODALITA’ DI CONTROLLO VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE GREEN PASS” per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato.

Acquatica ha provveduto all’accreditamento per la verifica on line dei Green Pass sul sito INPS servizio Greenpass50+

Sono stati individuati e incaricati con apposito atto formale il Responsabile dell’Ufficio Del Personale e alcuni sostituti (che agiranno in sua assenza) per effettuare la verifica sul sito INPS.

Sono stati individuati e incaricati con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche generiche tramite App “VerificaC19”

Ogni mattina verrà effettuata la verifica della validità dei Green Pass sul sito INPS – servizio Greenpass+50, a seguire ogni incaricato riceverà comunicazione dei Green Pass non validi.

Verrà verificata la validità dei Green Pass segnalati come non validi da INPS e di tutti i lavoratori/collaboratori che non sono inclusi nell’elenco INPS (es. somministrati, Enasarco, consulenti ecc). La validità del Green Pass sarà effettuata mediante la scansione del QR Code utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

Le attività di verifica tramite App “VerificaC19” saranno limitate al controllo dell’autenticità, validità e integrità del Green Pass e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.

L’incaricato potrà richiedere Documento d’Identità per verificare la corrispondenza con il nome riportato su Green Pass, in caso vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul Green Pass.

Le certificazioni di esenzione devono contenere:

• I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data nascita)

• La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma1, art. 3 del DL 23/07/21 n. 105

• La data di fine validità della certificazione

• I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale

• Il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale)

• Il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore Le certificazioni di esenzione possono essere utilizzate in formato cartaceo.

Il lavoratore che comunichi, PRIMA dell’accesso in azienda, di non possedere il Green Pass viene considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla sua presentazione in azienda con un documento Green Pass valido e comunque non oltre la scadenza definita dagli enti preposti.

Durante il periodo di assenza ingiustificata non sarà erogata la retribuzione, senza sanzioni disciplinari e senza possibilità di licenziamento.

Per qualificare la presentazione senza Green Pass come ASSENZA INGIUSTIFICATA il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda tutti i giorni.

L’ASSENZA INGIUSTIFICATA verrà formalizzata attraverso modulo rilasciato dall’incaricato.

Sanzioni – Violazione al Decreto

Il lavoratore che, DOPO l’accesso in azienda, comunichi di non essere in possesso di Green Pass valido, oppure, a seguito di controllo interno venga riscontrato privo di Green Pass valido, incorre in sanzione amministrativa in quanto ha effettuato Violazione al Decreto

La VIOLAZIONE è punita con una “sanzione amministrativa del pagamento di somma da euro 600 a euro 1500” Saranno trasmessi al Prefetto gli atti relativi alla violazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. Inoltre, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vaccinale

Il c.d. Decreto Covid del 05/01/2022 prevede tre tipi di sanzione:

1. 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati.

A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 01 febbraio 2022 non abbiamo iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmetti dal medesimo Ministero. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 01 febbraio 2022 non abbiamo

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Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.

effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi

2. Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022 (o altra data che sarà successivamente indicata dagli Enti preposti), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro, dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali.

3. Sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tale sanzione è irrogata dal Prefetto competente.

È OBBLIGATORIO

Rispettare le istruzioni/disposizioni che sono state divulgate ampiamente nei mesi precedenti, tutti sono tenuti a adottare le misure di prevenzione finalizzate a limitare il rischio di contagio da Covid- 19.

NON saranno tollerati comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con le istruzioni impartite Il Comitato di Crisi Aziendale è composto da:

1) Datore di Lavoro Sig.ra GIUSSANI ELISA

2) Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. DUCOLI DAMIANO

3) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra BIASON RITA MARIA STELLA

4) Ufficio Personale Sig.ra BEGNI SILVIA

Datore di lavoro Acquatica spa Elisa Giussani

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