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STATUTO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO. Art. 1. Art. 2. Art. 3

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STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

E' costituita, con sede in Brescia, Via F.lli Bandiera n. 22, un'associazione volontaria per la Pubblica Assistenza denominata “CROCE BIANCA DI BRESCIA – ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sarà da aggiungersi anche l'acronimo "E.T.S." (Ente del Terzo Settore).

Art. 2

2.1 L'associazione è apolitica ed apartitica e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

2.2 L'associazione si mette al servizio della società civile allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso ai cittadini che si trovano comunque in situazione di difficoltà.

2.3 L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo Art. 3 del presente Statuto.

2.4 L'associazione si regge sull'apporto prevalente dei volontari.

Art. 3

3.1 L'associazione esercita in via esclusiva/principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere a), b) e y) del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'associazione, per perseguire le finalità di cui sopra, si propone di:

a) trasportare malati e feriti, trasportare organi, sangue ed emoderivati;

b) prestare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o strutture pubbliche, assistenza di pronto soccorso ed infermieristica ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani;

c) assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati;

d) effettuare ed organizzare servizi di telesoccorso e teleassistenza nei confronti di persone anziane o sole;

e) organizzare un nucleo di protezione civile.

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e, comunque, rientranti nell'ambito relativo ad interventi e prestazioni sanitarie.

3.2 L'Associazione può svolgere, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, le seguenti attività:

a) promuovere, a mezzo di corsi organizzati, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'associazione nonché organizzare corsi di primo soccorso;

b) partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare un

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adeguato intervento in caso di necessità;

c) operare l'attività assistenziali di qualsiasi specie individuate dal Consiglio Direttivo;

d) assistere altri enti analoghi nella loro formazione e crescita.

3.3 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 5

5.1 L'associazione assume per emblema la Croce Bianca in campo azzurro, con la dicitura “BRIXIANAMENTE SUCCURRIT”.

5.2 La BANDIERA dell'Associazione è un drappo bianco in campo azzurro di un lato e lo stemma di Brescia dall'altro.

SOCI Art. 6

6.1 Possono far parte dell'Associazione persone di provata condotta morale e civile che abbiano compiuto sedici anni di età, nonché persone giuridiche private e pubbliche; i minorenni necessitano del consenso dei genitori.

6.2 Possono altresì far parte dell'Associazione altre Organizzazioni di Volontariato, nonché altri Enti del Terzo Settore o comunque non profit, purchè il loro numero non sia superiore al 50% di quello delle O.d.V. associate.

6.3 La domanda di ammissione deve essere indirizzata dall'interessato al Presidente del Consiglio Direttivo; sulla ammissione delibera il Consiglio Direttivo. L'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera motivata di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Disciplina.

6.4 I soci si distinguono in : a) onorari;

b) perpetui;

c) contribuenti;

d) attivi (detti anche militi).

Art. 7

Soci onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze per la dedizione verso l'Associazione; la valutazione di tali circostanze è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 8

Soci perpetui sono le persone fisiche o giuridiche che con l'opera loro o con mezzi finanziari hanno particolarmente contribuito, secondo quanto ritenuto dal Consiglio Direttivo, allo sviluppo della attività dell'Associazione.

Art. 9

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Soci contribuenti sono le persone fisiche o gli Enti che, condividendo fattivamente gli ideali dell'Associazione e sostenendo le finalità, versano le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

10.1 Soci attivi (detti anche militi) sono coloro che obbligano l'opera loro per il conseguimento degli scopi sociali.

10.2 Per essere ammessi fra i soci attivi è necessario uno specifico parere del Direttore Sanitario ed aver superato i corsi di addestramento e abilitazione previsti, nonché un test d'ingresso. In ogni caso l'ammissione è soggetta a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e l'attività dell'Associazione.

10.3 I soci attivi assumono in servizio la qualifica di militi.

10.4 Il numero dei soci attivi che l'Associazione può tenere in organico può essere determinato, dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze del servizio.

10.5 I soci attivi, così come tutti i volontari che svolgano in modo non occasionale la loro attività in favore dell'Associazione, sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione e sono assicurati, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11

11.1 L'ammissione all'Associazione comporta totale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti e impegna il socio a tutti gli effetti statutario ed alla disciplina dell'Associazione.

11.2 Il socio gode dell'elettorato attivo e se persona fisica anche passivo.

11.3 I soci devono versare la quota sociale, tenere un comportamento consono nelle attività interne ed esterne, prestare gratuitamente la propria attività volontaristica a favore dell'Ente, secondo i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo.

11.4 Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

11.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

La qualifica di soci si perde:

a) per dimissioni;

b) per omesso versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo dopo almeno due solleciti di pagamento;

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Disciplina per gravi motivi morali o disciplinari.

Art. 13

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Tutti i soci operano gratuitamente a favore dell'Associazione.

MEZZI – PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE

Art. 14 PATRIMONIO

14.1 Il patrimonio dell'associazione è unico, è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle patrimoniali, da lasciti, donazioni, oblazioni che prevenissero all'Associazione da privati o da Enti, ed è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

14.2 Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario.

14.3 Le entrate sono costituite da:

- quote versate degli Associati;

- proventi da convenzioni sviluppate con Enti pubblici e privati;

- proventi da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;

- qualsiasi altra entrata pervenuta all'Associazione e destinata al raggiungimento degli scopi statutari.

14.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci/associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

15.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 E' obbligatoria la redazione del bilancio, in conformità alla normativa del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno; in motivati casi di particolare necessità, tale termine può essere prorogato fino al 30 giugno di ogni anno.

15.3 Nella stessa Assemblea deve essere presentato e approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso.

15.4 Al ricorrere delle condizioni di legge, è altresì obbligatoria la redazione del bilancio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 16

16.1 Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, la Commissione di Disciplina.

16.2 Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Art. 17

17.1 L'Assemblea è l'organo collegiale supremo dell'Associazione alla quale possono partecipare, decorsi almeno tre mesi dal momento della loro iscrizione (coincidente con l'approvazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente inserimento nel registro dei soci), tutti i soci regolarmente

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iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

17.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

17.3 L'Assemblea deve essere tenuta presso la sede centrale di Brescia, o comunque in Brescia in luogo determinato dal Consiglio Direttivo.

17.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del consiglio direttivo, o revisore dei conti con delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.

17.5 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

17.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere fatta con preavviso contenente l'ordine del Giorno e può prevedere una seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima. L'avviso di convocazione verrà spedito per lettera, per posta elettronica certificata, per telefax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza sulla data di spedizione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso termine verrà affisso l'avviso di convocazione all'albo della sede e delle sezioni.

17.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 18

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

18.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.3 Nelle deliberazioni in approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo dovranno astenersi dalla votazione.

18.4 Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il venti per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vedasi articolo 31 (trentuno) del presente Statuto.

Art. 19

19.1 Anche ai sensi dell'art. 25, II comma del Codice del Terzo Settore, compete all'Assemblea:

- dare direttive di carattere generale e deliberare in ordine a quanto proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare i bilanci annuali consuntivi e di previsione;

- approvare i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;

- deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e quant'altro stabilito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- deliberare, con una maggioranza di due terzi degli associati, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

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- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

19.2 L'assemblea, inoltre, alle scadenze statutariamente previste, viene convocata per:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i Revisori dei Conti;

- eleggere la Commissione di Disciplina;

CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 20

20.1 I soci dell'Associazione eleggono ogni quattro anni un Consiglio Direttivo composto da Venti membri. Dieci sono eletti tra i soci onorari, perpetui e contribuenti e dieci tra i soci attivi (militi).

20.2 I soci attivi, durante il periodo in cui esercitano la funzione di Consigliere, a loro richiesta, possono essere esentati dai doveri spettanti ai militi.

20.3 Non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci attivi che non abbiano maturato un anno di anzianità.

20.4 L'elezione avviene in un'unica tornata elettorale convocata dal Consiglio Direttivo e da tenersi entro trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio.

20.5 Il voto viene espresso da ciascun socio a scrutinio segreto, le votazioni si svolgeranno secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale.

20.6 La consultazione elettorale è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

20.7 Nel caso che non si raggiunga il quorum di partecipazione, il Presidente convoca, nei successivi trenta giorni, i Soci perché procedano al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Tale seconda convocazione può essere già prevista nella prima convocazione e nella consultazione elettorale conseguente, l'elezione sarà ritenuta valida quale che sia il numero dei soci partecipanti alla consultazione stessa.

20.8 Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito delle due categorie individuati dal primo comma del presente articolo, sino all'esaurimento dei posti disponibili.

In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

20.9 Qualora, in base ai voti espressi, i soci non eleggano tutti i membri del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto, il Presidente dovrà provvedere tempestivamente ad un'ulteriore convocazione elettorale per l'elezione dei Consiglieri a copertura dei posti eventualmente non assegnati sino al raggiungimento dei posti previsti dal primo comma.

20.10 Sino all'integrale elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio Direttivo scaduto.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, nella prima riunione convocata entro dieci giorni dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22

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22.1 Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri, su proposta del Presidente:

- fino a tre Vice-Presidenti (di cui uno con funzioni di Presidente Vicario);

- il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;

- l'Economo ed eventualmente un Vice-Economo;

22.2 Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo sono Presidente e Segretario dell'Assemblea;

qualora non siano presenti, l'Assemblea provvede alla elezione del presidente e del segretario dell'assemblea.

22.3 Alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, nell'ipotesi in cui non siano di per sé componenti del Consiglio Direttivo, partecipano il Direttore Sanitario, il Comandante del Corpo Militi ed i responsabili sanitari ed organizzativi delle Sezioni.

22.4 Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, anche coloro che in precedenza abbiano ricoperto la carica di Presidente della Associazione.

22.5 Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, i soci od eccezionalmente anche non soci, che siano stati invitati dalla Giunta Esecutiva al fine di fornire al Consiglio un proprio significativo apporto alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23

23.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari, cura che sia data attuazione alle deliberazioni assembleari e consiliari.

23.2 In assenza del Presidente o per suo impedimento tutte le prerogative e gli obblighi spettano al Vice-Presidente Vicario.

23.3 Il Segretario che è anche Segretario del Consiglio; cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, controlla i libri di cassa e di amministrazione, sovrintende all'attività amministrativa, custodisce, presso la sede della Associazione, gli atti dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, aggiorna il Registro Soci, cura e dirige l'attività propagandistica generale, svolge gli ulteriori incarichi che dovessero essergli affidati dal Consiglio Direttivo.

23.4 L'Economo sovrintende alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'acquisto di tutti i beni e delle forniture necessarie ed alla redazione dell'inventario.

Art. 24

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 25

25.1 Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente del Consiglio cessa dalla carica, viene sostituito in seno al Consiglio dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

25.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza della carica

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di quei Consiglieri che, senza giustificati motivi, non hanno partecipato per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio.

Quando il Consiglio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissione o dell'intervenuta decadenza della metà dei suoi membri, il Presidente (ovvero, in sua assenza, il Vice-Presidente Vicario ovvero, in assenza di quest'ultimo, il Segretario) hanno l' obbligo di provvedere all'indizione dell'elezione del nuovo Consiglio entro un mese dal verificarsi dell'evento, salvo che manchino meno di due mesi alla scadenza naturale.

Art. 26

26.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

26.2 Il Consiglio ha specificamente facoltà di emanare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il buon funzionamento dell'Associazione ed è comunque obbligato a emanare, ove non fossero stati in precedenza approvati dal precedente Consiglio, almeno i seguenti regolamenti:

- Regolamento della Direzione Sanitaria;

- Regolamento del Corpo Militi;

- Regolamento Elettorale;

- Regolamento delle Sezioni;

- Regolamento Disciplinare.

26.3 Tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla loro emanazione ed acquistano efficacia dalla data di approvazione assembleare.

26.4 Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Direttore Sanitario stabilendo la durata dell'incarico.

Il Direttore Sanitario:

- propone gli indirizzi generali dell'associazione in materia sanitaria,

- impartisce le disposizioni esecutive per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti,

- predispone e gestisce i corsi di formazione e di educazione sanitaria.

26.5 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comandante del Corpo Militi, stabilendo la durata dell'incarico.

Il Comandante ha il comando del Corpo dei Militi ed in tale sua funzione organizza operativamente l'Associazione attuando le delibere del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Direttore Sanitario.

26.6 Il Direttore Sanitario ed il Comandante del Corpo Militi possono essere scelti fra i Soci, oppure fra persone estranee all'Associazione; se non soci, possono essere retribuiti nella misura ritenuta dal Consiglio.

26.7 Il Consiglio Direttivo è convocato del Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente Vicario o dal Segretario, ordinariamente una volta ogni quattro mesi o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Deve essere convocato su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio viene convocato per lettera, per posta elettronica certificata, per telefax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza sulla data di spedizione almeno sei giorni prima della riunione.

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In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di tre giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

26.8 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dall'Economo e dal Comandante se componente del Consiglio

Direttivo oppure da un consigliere scelto dal Consiglio. La Giunta può invitare alle proprie riunioni il Comandante della Associazione e/o il Direttore Sanitario ove non ne fossero già componenti di diritto.

I compiti della Giunta sono:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio

- promuovere iniziative nell'interesse della Associazione da sottoporre al successivo Consiglio

- svolgere ogni altra competenza del Consiglio su delega di quest'ultimo

- assumere in via d'urgenza ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità della

associazione e l'efficacia delle sue azioni, determinazione da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio

- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni Consiglio

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI Art. 27

27.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri, scelti anche fra soggetti esterni all'Associazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dagli artt. 2397, II comma e 2399 del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti l'organo.

27.2 L'Organo di Controllo è presieduto da un Presidente nominato a maggioranza dai componenti nella riunione di insediamento.

27.3 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

27.4 Al fine di poter preservare la necessaria indipendenza, la carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

27.5 L'Organismo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.

L'Organismo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle prescrizioni normative.

27.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente e anche avvalendosi di collaboratori, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e devono comunicare al Consiglio Direttivo ogni eventuale rilievo.

27.7 Delle attività dell'Organo di Controllo viene informata, con cadenza almeno annuale in occasione della presentazione del bilancio, l'Assemblea.

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27.8 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza della carica di quei componenti dell'Organo di Controllo che, senza giustificati motivi, non abbiano partecipato per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio.

27.9 Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente dell'Organo di Controllo cessa dalla carica, viene sostituito in seno all'Organo da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero dei voti preferenziali; il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo.

27.10 Quando l'Organo si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di due dei suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indicazione dell'elezione del nuovo Organo entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Art. 28

28.1 Salvo quanto previsto all'art. 30, VI comma del Codice del Terzo Settore, il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea e può essere scelto anche fra soggetti esterni all'Associazione in possesso dei requisiti previsti di legge.

28.2 Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

28.3 Al fine di preservare la necessaria indipendenza, la carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

28.4 Il Revisore vigila sulla correttezza ed adeguatezza del bilancio sociale e sulla corretta tenuta delle scritture contabili; può avvalersi di collaboratori e deve comunicare al Consiglio Direttivo ogni eventuale rilievo.

28.5 Delle attività del Revisore viene informata, con cadenza almeno annuale in occasione della presentazione del bilancio, l'Assemblea.

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI Art. 29

29.1 I soci sono volontari e non vengono remunerati; la qualifica di socio è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro (subordinato o autonomo) prestato in favore dell'Associazione.

29.2 Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.

SANZIONI DISCIPLINARI Art. 30

30.1 Sono organi disciplinari dell'Associazione la Commissione di disciplina ed il Comandante.

30.2 La Commissione di Disciplina è eletta dai soci contestualmente alla elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, è composta da cinque membri e, dura in carico quattro anni. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza degli intervenuti.

30.3 Quanto per dimissioni, morte o altre cause, un componente della Commissione cessa dalla carica, viene sostituito in seno alla Commissione da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il nuovo incaricato rimarrà in carica fino alla scadenza della Commissione.

30.4 Quando la Commissione si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di tre dei

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suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indizione dell'elezione della nuova Commissione entro un mese dal verificasi dell'evento.

30.5 Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli associati devono essere sempre motivate per iscritto.

Esse sono:

1) L'ammonimento, la cui comminatoria è di competenza del Comandante.

2) La sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'associazione, la cui comminatoria è di competenza della Commissione Disciplina.

3) L'espulsione dall'Associazione la cui comminatoria è di competenza del Consiglio su proposta della Commissione di Disciplina.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento espresso al Regolamento di Disciplina.

Art. 31

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, espressamente convocata.

Lo scioglimento può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più Liquidatori i quali dovranno svolgere il loro incarico gratuitamente.

Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso od analogo settore e di identica ispirazione, quali individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 33

Per quanto non menzionato nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 34

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra un associato e l'associazione viene devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, ove non indicato concordemente dai due arbitri nominati dalle parti, dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia su ricorso della parte più diligente; il collegio arbitrale dovrà pronunziarsi, in

via irrituale e secondo equità nel termine di trenta giorni dalla accettazione.

La decisione del collegio viene accettata dalle parti come espressione della loro volontà.

Art. 35 Norma transitoria

35.1 Il presente statuto entrerà in vigore l'1 agosto 2019, salvi gli artt. 27 e 28, i quali entreranno in vigore l'1 gennaio 2020.

35.2 I regolamenti di cui è obbligatoria l'emanazione, ove mancanti, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dall'entrata in vigore

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del presente Statuto Sociale, termine prorogabile di altri sei mesi con delibera del Consiglio Direttivo e poi sottoposti alla approvazione assembleare. In pendenza di tale approvazione operano i Regolamenti esistenti, in quanto non in contrasto con il presente Statuto.

35.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 3 luglio 2019.

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