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PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale , n. 2 recante Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

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(1)

AREA AMBIENTE Servizio Autorizzazioni AIA

Prot. n. Carbonia,

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), relativo al progetto “Riavvio dello stabilimento di alluminio primario di Portovesme da parte della Società SiderAlloys Italia S.p.A., sito nel Comune di Portoscuso”. Parere in merito alla richiesta per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Premesso che:

L’impianto di produzione di alluminio primario rientra nella categoria “impianti destinati alla produzione e trasformazione di metalli –cod. IPPC 2.5a. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici”, ubicato in Comune di Portoscuso (SU), S.P. n.2 km 16,5;

− L’impianto venne realizzato dalla società “Alsar” negli anni 69-72, progettato per una capacità produttiva di 125.000 t/anno di alluminio primario. Nel 1996 l’impianto viene acquisito dalla società ALCOA e dalla stessa gestito fino al 2016. Successivamente è stato ceduto ad Invitalia. Nel 2018 l’impianto è stato ceduto ai fini del riavvio alla società SiderAlloys Italia S.p.a.;

− Lo stabilimento occupa un’area di circa 59 ettari (esclusa l’area esterna di 15 ettari) di cui circa 13 ettari (130'400 m2) sono coperti;

− Prima della fermata dell’impianto, avvenuta nel 2012, l’assetto produttivo era il seguente:

o Conversione o Fabbrica anodi o Elettrolisi o Fonderia

o Demolizione/ricostruzione celle o Ausiliari

− Con la determinazione n°142 del 22.06.2010, la ex Provincia di Carbonia Iglesias, ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

− Con la determinazione n°302 del 30.09.2015, la ex Provincia di Carbonia Iglesias, ha prorogato la scadenza dell’AIA n. 142 del 22.06.2010 fino al 21.06.2022 e approvato il Piano di dismissione;

− Con la determinazione n°85 del 20/03/2018, la Prov incia del Sud Sardegna, ha volturato l’AIA n. 142 del 22.06.2010 alla società Sider Alloys Italia S.p.a.;

− Con la determinazione n. 293 del 28.08.2020 è stato modificato ed integrato il Piano di dismissione;

(2)

2/12

− Il data 09.04.2021, la società SiderAlloys Italia S.p.a. ha presentato, presso il competente ufficio VIA dell’assessorato regionale difesa dell’ambiente, formale istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs n. 152/2006 e della legge regionale n.2/2021;

− La società SiderAlloys Italia S.p.a. intende riavviare lo stabilimento di Portovesme per la produzione di alluminio primario limitatamente alle seguenti fasi lavorative:

o Rodding (inghisaggio anodi) o Elettrolisi

o Fonderia

o Conversione come attività tecnicamente connessa;

− La produzione si attesterà a 200.000 t/a di alluminio primario, di cui 154.000 t/a prodotto da elettrolisi ed il restante da materiale di rifusione di provenienza esterna;

− In data 20.05.2021, il Servizio VIA, ha richiesto il completamento della documentazione;

− La società SiderAlloys in data 18.06.2021 ha trasmesso parte della documentazione richiesta;

− In data 28.07.2021 si è tenuta, in modalità di videoconferenza, la prima conferenza di servizi istruttoria, nella quale sono state riscontrate carenze documentali;

− In data 03.09.2021 la società proponente ha riscontrato le richieste fatte nella conferenza del 28.07.2021, compreso la presentazione delle schede 2,3 e 4 dell’AIA;

− In data 21.09.2021 e 30.09.2021 si sono tenute le conferenze di servizio decisoria;

Considerato che:

− Sono stati versati gli oneri di istruttoria per l’AIA pari a euro 17.275,00 (diciasettemiladuecentosettantacinque/00) calcolati ai sensi del DM n. 58 del 06.03.2017;

− il dipartimento ARPAS del Sulcis, nella conferenza del 30.09.2021, ha ritenuto di dover esprimere il parere di approvazione definitiva del PMC dopo aver acquisito il quadro prescrittivo dell’AIA e le integrazioni non ancora presentate dalla società SiderAlloys;

− il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, con nota prot. n. 15023 del 23.07.2021, ha espresso per quanto di competenza ai soli fini antincendio parere favorevole riguardo la conformità del progetto di revamping alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;

− Con nota prot. n. 14592 del 27.07.2021 la Direzione regionale per la Sardegna dei vigili del fuoco comunica che, a seguito dell’esame della documentazione per la sostituzione del GPL con GNL, non risultano aggravi rispetto al preesistente rischio di incidenti rilevanti;

− Nella seduta della conferenza decisoria del 30.09.2021 l’amministrazione comunale di Portoscuso ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’AIA;

− Nella seduta della conferenza decisoria del 30.06.2021 il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’assessorato regionale della difesa dell’ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’AIA;

(3)

3/12 Visto:

− la direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

− il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

− l’art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

− le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 43/15 del 11 ottobre 2006, nonché la guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16 novembre 2006 n. 1763/ii;

− il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017, concernente “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti per gli impianti IPPC;

− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che:

la società SiderAlloys Italia S.p.a.ha presentato la documentazione firmata secondo quanto richiesto nella conferenza di servizi del 30.09.2021;

Dato atto che:

− il gestore dell’impianto è il dott. Giuseppe Antonio Mannina – [email protected]

− il referente IPPC è la dott.ssa Carla Cicilloni – [email protected]

tutto ciò premesso,

Si esprime parere favorevole al rilascio dell’AIA, ai sensi dell’art 29-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla Società SiderAlloys Italia S.p.a. nella persona del suo rappresentante legale dott. Giuseppe Antonio Mannina per il complesso IPPC costituito da un impianto di produzione di alluminio primario ubicato in Comune di Portoscuso (SU), località Portovesme S.P. n.2 km 16,5, nel rispetto del seguente quadro prescrittivo:

1. il gestore è tenuto ad osservare i limiti di emissioni convogliate in atmosfera secondo le seguenti

(4)

4/12 tabelle seguenti, le modalità e frequenza dovranno essere definite nel P.M.C.

Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite / Conc.

(mg/Nm3) Polveri totali Vedere nota

HF 1(**)

SO2

123

La massa di

inquinante emessa nel corso di un anno divisa per la massa di alluminio liquido prodotta nello stesso anno dovrà essere minore o uguale a 15 Kg/t Al

Fluoruri totali 1,5(***)

CO 850

E1.1 Processo elettrolisi

Bag-House 1 Elettrolisi

Assorbitore + Filtro a tessuto

(**) come media giornaliera o media del periodo di campionamento

(***) come media del periodo di campionamento E1.2 Processo elettrolisi

Bag-House 2 Elettrolisi

E1.3 Processo elettrolisi

Bag-House 3 Elettrolisi

Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite / Conc.

(mg/Nm3)

Polveri totali 10

E1.6 Silo principale Allumina 1

Trasporto allumina

Filtro a tessuto E1.7 Silo principale

Allumina 2

Trasporto allumina E1.8 Silo giornaliero

Allumina

Trasporto allumina E1.9 Torre trasporto

Allumina

Trasporto allumina E1.10 Torre trasporto

allumina

Trasporto allumina E1.11 Silo fluoruro di

alluminio

Trasporto allumina E1.12 Inghisaggio anodi Ricostruzione

celle E1.13 Torre n°1 trasporto

allumina coke

Trasporto allumina E1.14 Torre n°2 trasporto

allumina coke

Trasporto allumina

E1.15

Tramoggia scarico allumina da nave b.

est

Trasporto allumina

E1.16

Torre scarico allumina su nastro

n°1

Trasporto allumina

E1.17

Officina manutenzione / Sala

elettrolis

Manutenzione siviere

(5)

5/12 Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite /

Conc. (mg/Nm3)

Polveri totali 25

NOx 30

CO 10

E2.1 Fonderia forni di

colata B1-B3 Fonderia

Ciclone E2.2

Fonderia forni di colata F e colata F1-

F2

Fonderia

E2.3

Fonderia forni di colata C a colata C1-

C2 D1-D2

Fonderia

Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite / Conc. (mg/Nm3)

Polveri totali 25

E2.4

Fonderia trasporto pneumatico mulino

granulatore

Fonderia

Ciclone E2.5

Fonderia trasporto pneumatico mulino

granulatore

Fonderia

E2.7

Fonderia trasporto pneumatico silo

essiccatore

Fonderia

Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite / Conc. (mg/Nm3)

Polveri totali 10

E3.12 Rodding aspirazione

Forni Ghisa Rodding

Filtro a tessuto E3.13 Rodding aspirazione

Buratto Rodding

E3.14 Rodding aspirazione

sabbiatura Nippli Rodding E3.16 Rodding aspirazione

sabbiatura resti Rodding E3.17 Rodding aspirazione

Linderman Rodding

E3.18 Rodding aspirazione

Gruppo “E” Rodding

Camino Provenienza Fase Tipo di abbattimento Sostanza inquinante Valori limite / Conc. (mg/Nm3)

Polveri totali 10

E4.1 Trattamento bagno aspirazione Kempe

Recupero bagno

Filtro a tessuto E4.2 Trattamento bagno

aspirazione Ferrero

Recupero bagno

E4.3

Trattamento bagno abbattimento

Remental 2

Recupero bagno

(*) In riferimento alle emissioni delle sale di elettrolisi (E.1.1, E.1.2, E.1.3), di cui il gestore ha richiesto la deroga per il limite di emissione delle polveri totali a 8 mg/Nm3, visto il cronoprogramma presentato dalla società che prevede il riavvio della sala elettrolisi in un tempo pari a due anni, il gestore dovrà iniziare un periodo di monitoraggio della durata di 180 giorni quando almeno una Bag-House (BH) può essere considerata funzionante a regime e, cioè entro 15 mesi dalla data di avvio dell’attività di

(6)

6/12 accensione delle celle (BH1). Tale monitoraggio, relativo alla prima BH funzionante a regime, avrà come scopo quello di testare i valori di emissione delle polveri totali al fine di verificare che in fase di completa gestione a regime possano rientrare nel range indicato dalla B.A.T. (2-5 mg/Nm3). In caso di esito non favorevole del monitoraggio, ossia le concentrazioni delle polveri emesse non rispetteranno le B.A.T., il gestore, entro 90 giorni dalla data di conclusione del monitoraggio, dovrà presentare un piano di fattibilità per l’adeguamento del sistema di trattamento dei contaminanti in aria ai valori indicati dalle B.A.T. Il gestore, dovrà comunicare alla Provincia e all’A.R.P.A.S. la data di inizio del riavvio della sala di elettrolisi e dovrà comunicare l’effettiva data di inizio e fine del periodo di monitoraggio. Le modalità del monitoraggio dovranno essere concordate con l’Arpas e definite nel PMC. Al termine del periodo di monitoraggio la Provincia valuterà definitivamente la concessione e la durata temporale della deroga richiesta.;

2. i punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l’effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;

3. dovrà essere adottato un apposito registro, firmato dal responsabile dell’impianto, per l’annotazione di:

a. l’orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

b. data, orario e risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi

4. Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore; in particolar modo dovrà essere assicurata la manutenzione periodica del sistema di filtraggio a tessuto con la sostituzione delle maniche, le quali dovranno essere smaltite in modo adeguato, in conformità alle disposizioni normative nazionali;

5. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati nei vari punti dell’impianto mediante apposizione di idonee segnalazioni;

6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità di controllo deve essere informata entro le otto ore successive e essa potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

7. Dopo ogni fermata prolungata dell’impianto dovranno essere effettuati controlli analitici sulle emissioni, con le modalità che dovranno essere definite nel PMC;

8. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, nel rispetto dell’allegato V, parte quinta del d.lgs. 152/2006, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni sia attraverso il mantenimento strutturale tale da non permettere vie di fuga delle emissioni stesse;

(7)

7/12 9. Il gestore, in base alla prescrizione emessa dal servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di P.A.U.R., dovrà trasmettere alla Provincia Sud Sardegna, al Comune di Portoscuso, all’ARPAS e alla Regione, uno studio di fattibilità, comprensivo del cronoprogramma, per la realizzazione di un sistema di convogliamento delle emissioni provenienti dalle due sale del reparto elettrolisi, in uno o più punti di emissione, dotato/i dei relativi punti di campionamento dell’effluente gassoso, da ricomprendere nel P.M.C. in cui monitorare le medesime sostanze previste nei punti di monitoraggio delle celle di elettrolisi.

10. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, mensa, spogliatoi e uffici che andranno recapitate nella condotta fognaria consortile del SICIP dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3, colonna “scarico in rete fognaria”, dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006;

11. Le acque di mare prelevate per il raffreddamento dovranno essere scaricate con le stesse caratteristiche qualitative di quelle prelevate nel rispetto della tabella 3, dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Non è ammesso miscelarle con altre tipologia di acque reflue. Dovrà essere installato un dispositivo di misura dei volumi prelevati e restituiti al corpo ricettore. Il controllo e monitoraggio delle acque di raffreddamento dovrà essere definito nel PMC;

12. Dovranno essere indicati con apposita cartellonistica i punti di scarico e di campionamento delle acque reflue, di prima pioggia e di raffreddamento;

13. Il gestore è tenuto a mantenere in perfetta efficienza il sistema di raccolta delle acque meteoriche;

14. Le acque di prima pioggia ed anche quelle di seconda se contaminate, prima dello scarico, dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3, dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.

152/2006. Il loro controllo e monitoraggio dovrà essere definito nel PMC;

15. Il gestore entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di P.A.U.R. dovrà presentare alla Provincia del Sud Sardegna, al Comune di Portoscuso e all’ARPAS un progetto di riutilizzo delle acque meteoriche che interessano le superfici coperte e pavimentate dello stabilimento;

16. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

a. Il deposito dei rifiuti deve essere separato dalle materie prime, prodotti e intermedi presenti nell’impianto;

b. Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

c. Il settore di messa in riserva (R13) deve essere contrassegnato da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R., i volumi;

d. Presso la società SiderAlloys S.P.A. dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/06;

e. Le tabelle seguenti elencano, con i relativi codici CER, la categoria di rifiuti (suddivisi per rifiuti prodotti dai servizi generali (uffici, laboratorio etc) e da quelli prodotti direttamente dal processo produttivo, per i quali l’impianto è autorizzato al recupero e al deposito;

(8)

8/12

(9)

9/12 17. Dovranno essere definite nel PMC le attività di monitoraggio delle emissioni acustiche;

18. Il gestore, entro un mese dalla data di rilascio del provvedimento di PAUR, è tenuto alla presentazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMC) che dovrà recepire anche tutte le prescrizioni del presente documento. Nell’attuazione del suddetto Piano, il gestore ha l’obbligo di osservare i contenuti e di dare le seguenti comunicazioni:

• Trasmissione delle relazioni periodiche all’ARPAS, alla Provincia e al Comune interessato;

• Comunicazione alla Provincia e all’ARPAS per il controllo dell’eventuale non rispetto delle prescrizioni dell’AIA;

• Tempestiva informazione alla Provincia, all’ARPAS ed al Comune interessato nei casi di malformazioni o incidenti e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi;

19. Il gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni previste nel provvedimento di PAUR stabilite dall’autorità competente in materia di VIA;

20. Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni da parte dell’amministrazione comunale di Portoscuso:

(10)

10/12 a. Tutte le operazioni di movimentazione (carico, scarico e trasporto) di materiali (materie prime, prodotti, sottoprodotti e materie prime secondarie) e rifiuti sfusi pulverulenti devono avvenire con mezzi ed impianti a tenuta stagna dove prescritto dalle BAT di riferimento e, comunque, preferibilmente con sistemi chiusi e/o confinati, tali da impedire la fuoriuscita, anche parziale e/o accidentale, della frazione fine.In ogni caso, deve essere garantita la qualità dell’aria ambiente lungo il perimetro dell’area di operatività, adottando idonei sistemi di abbattimento polveri, dimensionati anche attraverso studi modellistici previsionali, che dovranno essere verificati da un sistema di monitoraggio, in fase di esercizio, da concordarsi con gli Enti di controllo. Il deposito/stoccaggio temporaneo di materiali, come sopra definiti, e rifiuti sfusi polverulenti di volume superiore a 250 m3 devono avvenire in ambiente confinato.” Al presente fine, s’intendono: per temporanei:

i depositi/stoccaggi di materiali di durata non superiore a quella ordinariamente necessaria a garantire l’approvvigionamento dei processi produttivi a cui sono destinati o la commercializzazione;

i depositi/stoccaggi di rifiuti previsti dalla normativa vigente alle lettere D13, D14, D15, R12 e R13, rispettivamente degli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché i depositi temporanei, così come dalla stessa individuati.

Per ambiente confinato: qualsiasi struttura fissa o amovibile con presidi tali da impedire la dispersione eolica del particolato all’esterno della stessa .

b. In assenza o nelle more di interventi di bonifica/messa in sicurezza la costruzione/trasformazione di manufatti, l’installazione di nuovi impianti e la rimodulazione/adeguamento e rinnovamento di impianti esistenti è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati da parte dell'Autorità competente nell'ambito dei procedimenti del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese per le attività di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati, previsti dalla vigente normativa, relativi al lotto fondiario su cui insiste l’intervento. Tali autorizzazioni e/o nulla osta costituiscono condizione necessaria ed indispensabile per l’acquisizione di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e pareri favorevoli da parte dell’Amministrazione Comunale.

c. L’acquisizione di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e pareri favorevoli da parte dell’Amministrazione comunale relativa a nuovi insediamenti produttivi ed alla rimodulazione/adeguamento e rinnovamento di impianti esistenti (ad esclusione della manutenzione straordinaria) è subordinata alla dimostrazione oggettiva della sostenibilità ambientale dello stesso, sulla base del criterio di accettabilità degli impatti cumulativi a carico delle matrici ambientali.

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11/12

• Per tutte le opere e/o impianti assoggettate a VIA e/o AIA, nell'ambito dell'iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa di settore, dovrà essere dimostrata l’accettabilità degli impatti cumulativi con gli impianti esistenti.

• Per tutte le altre opere in grado di generare eventuali impatti potenziali sull’ambiente, dovrà esserne dimostrata l’accettabilità attraverso un' adeguata analisi ambientale”.

d. Restano a carico del Gestore, che s’intende tenuto a rispettarli, gli obblighi previsti dalla vigente normativa di natura urbanistica ed edilizia sia per gli impianti e/o edifici esistenti sia per quelli di nuova realizzazione oggetto del PAUR. Si evidenzia, peraltro, che la realizzazione di nuove opere e/o impianti, per le parti non direttamente già autorizzate, e laddove previsto dalla normativa di settore, dovrà subordinarsi all’ottenimento del provvedimento unico di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (S.U.A.P.E.) del Comune di Portoscuso, secondo quanto previsto dalle “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (S.U.A.P.E.)”, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 05 dicembre 2019. Nell’ambito di tale procedimento dovranno essere acquisiti i pareri, autorizzazioni e nulla osta, compreso quello di competenza MiTE, ai sensi dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

21. il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia del Sud Sardegna l’eventuale variazione nella titolarità della gestione del complesso IPPC autorizzato nonché qualsiasi variazione delle attrezzature e dei dati progettuali trasmessi ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

22. il gestore, entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di P.A.U.R., è tenuto a comunicare alla Provincia del Sud Sardegna quale utilizzo si prevede per la parte dell’impianto non oggetto del riavvio;

23. qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza ed al controllo inosservanze sulle prescrizioni o in caso di esercizio in assenza di autorizzazione, la Provincia del Sud Sardegna procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità delle infrazioni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29-quattuordecies:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente;

24. Il gestore, ai sensi dell’art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto,

(12)

12/12 per il prelievo di campioni e per la raccolta di qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;

25. L’Arpas, in qualità di Ente di controllo, e con oneri a carico del gestore, accerterà quanto stabilito dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

26. Il gestore è tenuto, ai sensi del D. Lgs.152/2006, alla redazione di una relazione annuale descrittiva di tutte le operazioni effettuate

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Tale relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia del Sud Sardegna, al Comune di Portoscuso, all’ARPAS e alla RAS;

27. L’autorizzazione integrata ambientale ha la validità di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di P.A.U.R.;

il dirigente ing. Gianroberto Cani ing.M. Piredda/ R.P.

ing. G. Lussu/istruttore tecnico

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