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Circolare del 19 Dicembre Prova delle cessioni intracee Novità 2020

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Circolare del 19 Dicembre 2019

Prova delle cessioni intracee Novità 2020

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PREMESSA

Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento Ue 1912/18 che ha individuato le prove documentali necessarie alla dimostrazione che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Si ricorda, infatti, che le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del Decreto-legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Sino ad ora, per le cessioni intracee, la prova che garantiva la non imponibilità IVA in capo al fornitore in Italia era il documento di trasporto CMR firmato.

NOVITA’ 2020

Il legislatore unionale ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intrace, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Tale documentazione costituisce un elemento di certezza in merito all’onere probatorio, pertanto l’impresa deve essere in grado di reperirla per evitare il rischio di veder disconosciuta l’operazione di cessione intracee.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento europeo riguardante il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie, stabilendo, ai fini dell’applicazione dell’“esenzione” dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso cui si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti in un altro Stato membro.

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In particolare, vengono previsti due distinti gruppi di prove.

Documenti Gruppo A

Art. 45-bis, comma 3, lettera a Documento di trasporto CMR firmato;

Polizza di carico;

Fattura di trasporto aereo;

Fattura emessa dallo spedizioniere.

Gruppo B

Art. 45-bis, comma 3, lettera b

Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto;

Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (Es.

Notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro);

Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni.

A tali documenti si aggiungono delle certificazioni rilasciate dal venditore stesso (autocertificazione) o dall’acquirente (dichiarazione scritta) a seconda del soggetto che gestisce il trasporto, ed in particolare si distinguono i seguenti casi:

▪ Trasporto effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto Il cedente deve essere in possesso di:

1. Autocertificazione che attesta che i beni sono stati spediti o trasportati da sé stesso;

2. Almeno due elementi di prova di cui al gruppo A rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa

3. Uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

▪ Trasporto effettuato dall’acquirente o da un terzo per suo conto Il cedente deve essere in possesso di:

1. Dichiarazione rilasciata dall’acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione in cui venga certificato che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:

✓ La data di rilascio;

✓ Il nome e l’indirizzo dell’acquirente;

✓ La quantità e la natura dei beni;

✓ La data e il luogo di arrivo;

✓ L’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

2. Almeno due elementi di prova di cui al gruppo A rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa

3. Uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

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Altri adempimenti necessari

Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione al Vies è un requisito obbligatorio per effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, per ogni singola operazione instaurata con un soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro, deve essere effettuata la verifica dell’iscrizione al VIES e conservata ai fini di eventuali controlli.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

S

tudio Cagnoli

(5)

CHI HA CURATO IL TRASPORTO?

CLIENTE / ACQUIRENTE

Iscritto al VIES FORNITORE /

CEDENTE Iscritto al VIES

Il CEDENTE è in possesso di almeno due dei seguenti documenti?

Documento di trasporto CMR firmato;

Polizza di carico;

Fattura di trasporto aereo;

Fattura emessa dallo spedizioniere.

Il CEDENTE è in possesso (entro il decimo giorno successivo) di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che la merce è giunta a destinazione?

SI NO

SI NO

La cessione intracomunitaria è

provata

È in possesso di almeno un documento?

SI NO

Il CEDENTE è in possesso di almeno uno dei seguenti documenti?

Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto;

Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (Es. Notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro);

Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni.

SI NO

La cessione intracomunitaria

NON è provata

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