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Regol@mento attuativo della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 in materia di edilizia residenziale pubblica

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Comune di Spoleto

Direzione Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino

Regol@mento attuativo della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 in materia di edilizia

residenziale pubblica

Il “Regolamento attuativo della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 in materia

di edilizia residenziale pubblica” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la

deliberazione n° 28 del 13 aprile 2005.

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Regolamento attuativo della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 in materia di edilizia residenziale pubblica

Il “Regolamento attuativo della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 in materia di edilizia residenziale pubblica” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 28 del 13 aprile 2005.

Il testo ha subito alcune modifiche con i seguenti atti:

1) deliberazione consiliare n° 77 del 21 luglio 2005;

2) deliberazione consiliare n°42 del 6 marzo 2006 (artt. 5, 22 e 26);

3) deliberazione consiliare n° 139 del 26 novembre 2007 (artt. 4, 6 e 7).

Il 12 marzo 2008 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari.

L’ufficio coordinamento normativo Il Vice Segretario Generale

Dott. Vincenzo RUSSO

TITOLO I - PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI

ALLOGGI ...4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ...4

Art. 2 - Requisiti per l’accesso ...4

Art. 3 - Emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi ...4

Art. 4 - Contenuto e presentazione delle domande ...5

Art. 4 bis – Procedimento di formazione della graduatoria...6

Art. 4 - ter - Condizioni di disagio sociale e relativi punteggi previsti dal Comune di Spoleto ...6

Art. 5 - Commissione per l’assegnazione degli alloggi ...7

Art. 6 - Procedure di assegnazione degli alloggi. ...8

Art. 7 – Assegnazione e standard dell’alloggio...9

Art. 8 - Modalità e procedure per la scelta dell’alloggio...10

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Art. 9 - Consegna dell’alloggio e termini per l’occupazione...11

Art. 10 - Assegnazione temporanea in assenza di domanda o per rinuncia...11

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N° 23... 12

Art. 11 - Oggetto...12

Art. 12 - Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa...12

Art. 13 - Assegnazione alloggi ai sensi dell’articolo 34, comma 3, lettera e) della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 ...12

Art. 14 - Assegnazione di alloggi ai sensi dell’art. 34, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 ...13

Art. 15 - Quota di riserva ...13

Art. 16 - Requisiti per l’accesso ...13

Art. 17 - Domanda di partecipazione ...13

Art. 18 - Punteggi di selezione delle domande ...13

Art. 19 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria ...15

Art. 20 - Assegnazione dell’alloggio...15

TITOLO III - MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ... 16

Art. 21 - Oggetto...16

Art. 22 - Finalità e ambito di applicazione...16

Art. 23 - Standard abitativo ...16

Art. 24 - Condizioni di disagio abitativo...16

Art. 25 - Modalità di presentazione delle richieste...17

Art. 26 - Criteri di valutazione delle richieste ...17

Art. 27 - Condizioni per l’attuazione del cambio ...17

Art. 28 - Cambi consensuale di alloggio ...18

Art. 29 - Mobilità d’ufficio...18

Art. 30 - Norme transitorie e finali ...18

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TITOLO I - PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente titolo disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito denominati ERP), in attuazione della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23

“Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica”.

Art. 2 - Requisiti per l’accesso

1. I requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai nuclei familiari, per conseguire l’assegnazione degli alloggi di ERP sono previsti dall’articolo 29 della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003 e dall’articolo 3 del regolamento regionale di attuazione1.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché alla data di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

3. Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003 e dall’articolo 2 del Regolamento Regionale di attuazione 2.

Art. 3 - Emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi

1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP mediante bando pubblico di concorso indetto, di norma biennalmente, entro il 30 settembre, nel quale indica l’ambito territoriale, i requisiti per l’accesso, il termine per la presentazione della domanda, di norma sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria e i criteri per la determinazione del canone di locazione.

2. Il Comune può, dandone comunicazione alla giunta regionale, emanare bandi annuali, sovracomunali e speciali, o rinviare l’emanazione del bando biennale, così come disposto al comma 4 dell’articolo 30 legge regionale 28 novembre 2003, n° 23. Dei bandi di concorso i comuni provvedono a darne notizia mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Regione.

1 I requisiti soggettivi posseduti dai nuclei familiari per conseguire l’assegnazione ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 sono: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione Europea e residenza o attività lavorativa, nel Comune o nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno un anno; b) cittadinanza di altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa, nel comune o nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno tre anni; c) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici; d) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; e) reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascun componente del nucleo familiare di cui al comma 4 dell’articolo 29 legge regionale 28 novembre 2003, n° 23, calcolato con le modalità fissate ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 tenendo conto del tipo di reddito e della composizione del nucleo familiare, inferiore al limite vigente al momento di emanazione del bando di concorso di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23.

2 Per nucleo familiare avente diritto,ai sensi dell’art.29, comma 4, della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 si considera la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Ad eccezione del convivente more uxorio, le persone non legate da vincoli di parantela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo familiare avente diritto solo qualora la convivenza sia stabile, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e instaurata da almeno 2 anni alla data del bando di concorso. I minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

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Art. 4 - Contenuto e presentazione delle domande3 1. La domanda di partecipazione, da presentarsi al Comune nel termine indicato nel Bando di concorso, deve essere redatta su apposito modello il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale.

2. Nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale n° 23 del 2003 per la partecipazione al bando di concorso, nonché la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi previsti dalla legge regionale n° 23 del 2003 , dal regolamento regionale 9 febbraio 2005 n° 1 e dall’articolo 4 ter del presente regolamento.

3 L’articolo 4 è stato modificato con deliberazione consiliare n° 139 del 26 novembre 2007. Il testo precedente così recitava: “Art.

4 - Procedimento di formazione della graduatoria - Art. 4 - Procedimento di formazione della graduatoria - 1. Nella domanda di partecipazione, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, il dichiarante deve indicare: a) i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo familiare risultanti alla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo pretorio; b) il possesso dei requisiti e delle condizioni che danno diritto all’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione di alloggi di ERP; c) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente. 2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. 3. La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere spedita tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità ovvero presentata direttamente al Comune e sottoscritta alla presenza dell’incaricato al ricevimento della stessa, entro i termini stabiliti nel bando. 4. Il Comune predispone una graduatoria nella quale i nuclei partecipanti sono inseriti in ordine decrescente di punteggio e a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito, così come definito a norma dell’articolo 29, comma 1, lettera e), legge regionale 28 novembre 2003, n° 23. A parità di punteggio e di reddito verrà effettuato un sorteggio. I punteggi vengono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda come di seguito indicate: a) Reddito del nucleo familiare valutato con le modalità di cui all’articolo 29, comma 1, lettera e), legge regionale 28 novembre 2003, n° 23, non superiore all’ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l’accesso. Ai fini della presente lettera il canone di locazione corrisposto dall’aspirante assegnatario, purché risultante da contratto pluriennale registrato, viene detratto dal reddito del nucleo familiare prima dell’applicazione delle modalità di calcolo di cui all’articolo 29, comma 1, lettera e), legge regionale 28 novembre 2003, n° 23; b) Nuclei familiari composti da cinque o più persone ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d’invalidità non inferiore al settantacinque per cento; c) Nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trenta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico; d) Nucleo familiare di recente o prossima costituzione; e) Nucleo familiare che vive in locali impropri , ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali ; f) Nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento; g) Nucleo familiare che deve rilasciare l’alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato su contratto pluriennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria. 5. Ulteriori condizioni di disagio e relativi punteggi sono individuate nelle seguenti: a) nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età compresa tra i 31 e 64 anni, rimasta sola a seguito di vedovanza, sentenza di separazione omologata o divorzio o per assenza di riferimenti parentali con i quali conviveva, o per interruzione della convivenza more uxorio, entro i due anni precedenti la data di pubblicazione del bando - Punti 3; b) richiedenti che si siano collocati utilmente nella graduatoria definitiva avendo partecipato a tutti i bandi generali emanati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1996, n° 33 e che non siano risultati assegnatari - Punti 1; c) Nuclei familiari nei cui confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di sfratto su contratto pluriennale, escluso il caso di inadempienza contrattuale, entro sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando - Punti 2; d) Famiglie con figli di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni, studenti o disoccupati che non percepiscano altre indennità o sussidi da altro Ente Pubblico o Privato - Punti 1. 6. Il Comune approva la graduatoria entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del bando. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento. La graduatoria è affissa all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entro tale termine, i nuclei familiari partecipanti possono presentare ricorso o richieste di revisione del punteggio per i seguenti motivi: a) decesso di un componente il nucleo familiare percettore di reddito; b) variazione del numero dei componenti il nucleo familiare a seguito di nascita, adozione e affido; c) sopravvenuto riconoscimento dell’invalidità civile con percentuale non inferiore al 75%, purchè la relativa domanda sia stata presentata antecedentemente alla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio; d) sopravvenuta sentenza di separazione omologata dal giudice, purchè la relativa istanza sia stata presentata antecedentemente alla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio; e) notifica: e.1. di ordinanza di sgombero;e.2. di sentenza esecutiva di sfratto, pronunciato su contratto pluriennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; e.3. di verbale di conciliazione; e.4. di provvedimento di rilascio per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro; e.5. di provvedimento di rilascio forzato pronunciato dall’autorità giudiziaria.

7. Entro i successivi trenta giorni, i ricorsi presentati relativi ai requisiti soggettivi sono esaminati dalla commissione prevista all’articolo 5 del presente regolamento, che decide in merito, mentre per le richieste di revisione del punteggio, è competente l’Ufficio Comunale che si occupa delle istruttorie. 8. La graduatoria, eventualmente modificata a seguito dei ricorsi e delle revisioni dei punteggi, viene pubblicata all’albo pretorio del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e nel contempo si provvede a darne notizia mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Regione. 9. La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della nuova graduatoria.

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3. La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal

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dichiarante, deve essere spedita tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità ovvero presentata direttamente al Comune e sottoscritta alla presenza dell’incaricato al ricevimento della stessa, entro i termini stabiliti nel bando.

Art. 4 bis – Procedimento di formazione della graduatoria

1. Il Comune, entro sessanta giorni dal termine di scadenza del bando di concorso, esaminando le domande pervenute sotto il profilo di ammissibilità delle stesse, della completezza e della regolarità della compilazione, elabora ed approva una graduatoria provvisoria nella quale i nuclei partecipanti sono inseriti in ordine decrescente di punteggio ed a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito, così come definito ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett.a) della legge n° 23 del 2003. A parità di punteggio e di reddito il Comune effettuerà un sorteggio in seduta pubblica.

2. Il termine di cui al primo comma è prorogato di ulteriori trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, il Comune attribuisce i punteggi previsti dall’articolo 31 della legge n° 23 del 2003, dall’articolo 5 del regolamento regionale n° 1 del 2005 e dall’articolo 4 ter del presente regolamento, in via provvisoria, in quanto tali punteggi sono determinati dalle dichiarazioni rese dai richiedenti nelle domande di partecipazione al Bando di concorso.

4. La graduatoria provvisoria è affissa all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entro tale termine, i nuclei familiari partecipanti possono presentare ricorso alla Commissione di cui all’articolo 5 del presente regolamento per motivi di ammissibilità della domanda relativamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi oppure per correggere eventuali errori commessi nell’attribuzione dei punteggi.

5. Entro i successivi trenta giorni, la Commissione esamina nel merito i ricorsi eventualmente presentati ed assume le proprie decisioni nel merito.

6. Sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione, di accoglimento o di rigetto dei ricorsi eventualmente presentati, oppure trascorsi inutilmente i termini di cui sopra senza la proposizione dei ricorsi, il Comune approva con determinazione dirigenziale la graduatoria definitiva, la quale viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

7. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della nuova graduatoria.

Art. 4 - ter - Condizioni di disagio sociale e relativi punteggi previsti dal Comune di Spoleto 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2 della L.R. n° 23 del 2003, il Comune di Spoleto individua le seguenti condizioni di disagio sociale ed attribuisce ai nuclei familiari che si trovano in queste condizioni i seguenti punteggi che si devono ritenere aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legge e dal regolamento regionale :

a) nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali del Comune di Spoleto da almeno un anno precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso che vive, alla data del bando, in una grave condizione di emergenza abitativa in quanto:

a.a) vive in locali non destinati ad abitazione come garage, baracche, seminterrati, oppure presso altri edifici messi a disposizione provvisoriamente da enti pubblici;

a.b) oppure è stato inserito con progetto individuale in una struttura di pronta accoglienza o casa rifugio per donne maltrattate ;

Tali condizioni di disagio devono sussistere da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e devono essere accertate dal Servizio Sociale del Comune . Per queste condizioni si attribuisce il punteggio di Punti 3.

b) nuclei familiari nei cui confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di sfratto

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su contratto pluriennale, escluso il caso di inadempienza contrattuale, oppure sia stata emessa una ordinanza di sgombero o un provvedimento di rilascio forzato dell’immobile pronunciato dall’Autorità giudiziaria, entro sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando – Punti 2

c) nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età compresa tra i 31 e 64 anni, rimasta sola a seguito di vedovanza, sentenza di separazione omologata o divorzio o per assenza di riferimenti parentali con i quali conviveva, o per interruzione della convivenza more uxorio, entro 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando – Punti 1 ;

d) famiglie con figli, anche affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di età compresa tra 11 e 26 anni, studenti o disoccupati che non percepiscono nessun reddito da lavoro o altre indennità o sussidi da altro Ente Pubblico o privato – Punti 1.

Art. 5 - Commissione per l’assegnazione degli alloggi4

1. E’ nominata una commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e degli eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti assegnatari.

2. La Commissione è composta:

a) dal difensore civico di uno dei comuni interessati, oppure da un dirigente o responsabile dell’ufficio competente in materia di assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che esercita le funzioni di presidente;

b) dal responsabile dell’istruttoria e nel caso sia persona diversa anche dal responsabile del procedimento relativamente alle pratiche del comune di competenza;

c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini e assegnatari;

d) da un segretario generale;

e) da un assistente sociale.

3. La commissione ha competenza per i comuni che ritengono di avvalersi della stessa e che

4 L’articolo 5 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 77 del 21 luglio 2005 nella seguenti parti:

1) modifica al comma 1 che così recitava: “1. E’ nominata una commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e degli eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti assegnatari”,

2) abrogazione del comma 9 avente il seguente testo “9. Per ogni membro facente parte della commissione è previsto un gettone di presenza pari ad € 77,47 e per il presidente pari ad € 118,79: l’onere per il responsabile del procedimento istruttorio è a carico del Comune di appartenenza.”

L’articolo 5 è stato, ulteriormente, modificato con la deliberazione consiliare n° 42 del 6 marzo 2006. Prima di tale modifica il testo era il seguente: “1. E’ nominata una commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e degli eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti assegnatari. La Commissione è composta: a) dal difensore civico di uno dei comuni dell’ambito, oppure da un dirigente o responsabile dell’ufficio competente in materia di assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individuato e nominato dai comuni dell’ambito territoriale di appartenenza, il quale esercita le funzioni di Presidente; b) dal responsabile del procedimento istruttorio; c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini e assegnatari; d) da un segretario generale individuato e nominato dai comuni dell’ambito territoriale di appartenenza; e) dall’assistente sociale, individuato e nominato dai comuni dell’ambito territoriale di appartenenza. 2. La commissione ha competenza per i Comuni compresi nell’ambito territoriale individuato con la delibera di consiglio regionale n° 759 del 20 dicembre 1999. 3. E’ nominata con deliberazione di giunta comunale del comune capofila, previa decisione dell’assemblea dei sindaci o del tavolo degli assessori dell’ambito territoriale e resta in carica per quattro anni e i membri possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.

4. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la commissione dovrà essere nominata entro il termine previsto per la pubblicazione della graduatoria del primo bando emanato ai sensi della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003. 5. Le funzioni di verbalizzazione sono effettuate da un dipendente del comune capofila, nominato dal dirigente del settore competente, il quale svolge anche le funzioni di segreteria e di coordinamento delle riunioni della commissione. 6. Il comune capofila individua la sede nella quale si riunisce la commissione. 7. La commissione delibera con la presenza del presidente e di almeno due membri; le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 8. L’onere finanziario della commissione è a carico dei comuni che ne richiedono la convocazione, in proporzione al numero di pratiche da esaminare.”

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manifestano con propri atti deliberativi la volontà di aderire alla costituzione di una commissione

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unica di assegnazione di carattere intercomunale.

4. I componenti di cui alle lettere a), d) ed e) vengono individuati e nominati dal sindaco del Comune di Spoleto sentiti i sindaci dei comuni che ritengono di avvalersi della stessa commissione. La commissione resta in carica per quattro anni ed i membri possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.

5. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la commissione dovrà essere nominata entro il termine previsto per la pubblicazione della graduatoria del primo bando emanato ai sensi della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003.

6. Le funzioni di verbalizzazione sono esercitate da un dipendente dei comuni di riferimento in relazione alle pratiche del comune di competenza, il quale svolge anche le funzioni di segreteria e di coordinamento delle riunioni della commissione. I comune individuano anche la sede nella quale si riunisce la commissione.

7. La commissione delibera con la presenza del presidente e di almeno due membri; le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. L’onere finanziario della commissione è a carico dei comuni che ne richiedono la convocazione, in proporzione al numero di pratiche da esaminare.

Art. 6 - Procedure di assegnazione degli alloggi.5

1. Il Comune seguendo l’ordine della graduatoria, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standard abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate non autocertificabili, da prodursi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. L’omessa presentazione della suddetta documentazione, entro il termine stabilito, comporta la non attribuzione dei punteggi relativi alle certificazioni da produrre.

3. Il Comune, effettua tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda.

4. Il risultato delle verifiche è oggetto della relazione istruttoria da inviare alla commissione di assegnazione per le decisioni di sua competenza.

5. La commissione, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive, provvede alla conferma o all’eventuale rettifica del punteggio e all’eventuale esclusione dei nuclei familiari dalla graduatoria.

6. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte dalla commissione, provvede alla revisione della graduatoria definitiva accogliendo le modifiche apportate dalla stessa commissione, e con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria di assegnazione, dove sono collocati gli aspiranti assegnatari ai quali la commissione ha attribuito il punteggio definitivo che è rilevante ai fini dell’assegnazione degli alloggi.

5 L’articolo 6 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 139 del 26 novembre 2007 nella seguenti parti:

1) modifica al comma 1 che così recitava: “Il Comune seguendo l’ordine della graduatoria, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standard abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate non autocertificabili, da prodursi entro 30 giorni dalla richiesta”.

2) modifica al comma 6 che così recitava: “Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla commissione, effettua l’assegnazione degli alloggi disponibili con determina dirigenziale procedendo, nel contempo, alla revisione della graduatoria sulla base delle modifiche eventualmente apportate dalla commissione stessa”.

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Art. 7 – Assegnazione e standard dell’alloggio6 1. Gli alloggi sono assegnati dal Comune, secondo l’ordine di priorità degli aspiranti assegnatari nella graduatoria di assegnazione, tenendo conto del numero dei vani convenzionali, della composizione e della superficie di ciascun alloggio e della composizione del nucleo familiare.

2. Si ritiene adeguato un alloggio con il seguente standard abitativo:

a) 2 vani convenzionali per nucleo familiare di 1 o 2 persone;

b) 3 vani convenzionali per nucleo familiare di 3 persone;

c) 4 vani convenzionali per nucleo familiare di 4 persone;

d) 5 vani convenzionali per nucleo familiare di 5 persone;

e) 6 vani convenzionali per nucleo familiare di 6 persone ed oltre.

2 – bis. Fermo restando il rispetto dello standard abitativo di cui al secondo comma del presente articolo, il Comune, nella scelta dell’alloggio da assegnare, tiene conto, oltre che delle caratteristiche e della composizione del nucleo familiare, anche della suddivisione degli spazi e della superficie interna degli alloggi, anche per non creare situazioni di promiscuità abitativa e per soddisfare, ove possibile, le esigenze degli assegnatari.

3. Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per 16 l’intera superficie dell’unità immobiliare con arrotondamento all’unità inferiore o superiore a seconda che superi o meno lo 0,50.

4. Possono comunque essere assegnati alloggi con un numero di vani convenzionali non superiori a due rispetto ai componenti il nucleo familiare assegnatario al fine di dare attuazione al dispositivo dei commi 3 e 5 dell’articolo 32 della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003.

5. Qualora non sia possibile per il Comune assegnare un alloggio disponibile in quanto non sussiste un nucleo familiare che abbia una composizione adeguata allo standard abitativo dello stesso, nella graduatoria del bando generale, nella graduatoria dell’emergenza abitativa e nella graduatoria di mobilità, in questi casi il Comune può assegnare tale alloggio, facendo riferimento ad uno standard inferiore, al nucleo familiare che abbia la priorità nella graduatoria generale a condizione che tale assegnazione venga accettata dal nucleo interessato. Questa assegnazione è temporanea ed ha

6 L’articolo 7 è stato modificato con deliberazione consiliare n° 139 del 26 novembre 2007. Il testo precedente così recitava: “1.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune, tenendo conto del numero dei vani convenzionali, della superficie di ciascun alloggio e della composizione del nucleo familiare. 2. Si ritiene adeguato un alloggio con il seguente standard abitativo: a) 2 o 3 vani convenzionali per nucleo familiare di 1 o 2 persone; b) 4 vani convenzionali per nucleo familiare di 3 o 4 persone; c) 5 vani convenzionali per nucleo familiare di 5 persone; d) 6 vani convenzionali per nucleo familiare di 6 persone e oltre. 3. Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per 16 l’intera superficie dell’unità immobiliare con arrotondamento all’unità inferiore o superiore a seconda che superi o meno lo 0,50. 4. Possono essere comunque assegnati alloggi con un numero di vani convenzionali non superiori a due rispetto ai componenti il nucleo familiare assegnatario al fine di dare attuazione al dispositivo dei commi 3 e 5 dell’articolo 32 della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003. 5. Qualora non sia possibile per il Comune assegnare un alloggio disponibile in quanto non sussiste un nucleo familiare che abbia una composizione adeguata allo standard abitativo dello stesso, nella graduatoria del bando generale, nella graduatoria dell’emergenza abitativa e nella graduatoria della mobilità, in questi casi il Comune può assegnare tale alloggio, facendo riferimento ad uno standard inferiore, al nucleo familiare che abbia la priorità nella graduatoria generale a condizione che tale assegnazione venga accettata dal nucleo interessato. Questa assegnazione è temporanea ed ha validità fino quando sia possibile effettuare il cambio alloggio. A tal fine gli assegnatari vengono inseriti dal Comune nel programma di mobilità. 6 6. Il Comune procede all’assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari assegnatari seguendo l’ordine di priorità determinato dalla graduatoria, così come modificata a seguito dell’esame della commissione di cui all’art.5 del presente Regolamento, garantendo il 10% a ciascuna delle 3 categorie, fino al massimo del 50%

per i cittadini italiani ed europei, del 30% per i cittadini extracomunitari, del 20% per le categorie speciali. Si considerano categorie speciali:i cittadini ultrasessantacinquenni; le persone disabili con percentuale d’invalidità pari o superiore al 100%; le coppie coniugate o conviventi anagraficamente che si siano costituite entro un anno precedente la data di pubblicazione del bando. La priorità nell’assegnazione dell’alloggio alle categorie speciali è determinata dalla posizione in graduatoria. 7. Tali limiti percentuali non si applicano alle assegnazioni di singoli alloggi di risulta, ma solo per complessi residenziali costituiti da almeno numero dieci appartamenti. 6 8. Nel caso in cui vi sia disponibilità di alloggi in numero pari o superiore a dieci nello stesso fabbricato o complesso residenziale, per ottemperare a quanto disposto al comma 4 dell’articolo 32 legge regione umbria 28 novembre 2003, n° 23, gli stessi verranno assegnati rispettando le seguenti percentuali: a) cittadini italiani o U.E. = 50%; b) cittadini extracomunitari = 30%; c) categorie speciali = 20%”.

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validità fino quando sia possibile effettuare il cambio alloggio. A tale fine gli assegnatari vengono

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inseriti dal Comune nel programma di mobilità.

6. Il Comune procede all’assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari assegnatari seguendo l’ordine di priorità determinato dalla graduatoria, così come modificata a seguito dell’esame della Commissione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, garantendo il 10% a ciascuna delle 3 categorie, fino al massimo del 50% per i cittadini italiani ed europei, del 30% per i cittadini extracomunitari, del 20% per le categorie speciali. Si considerano categorie speciali: i cittadini ultrasessantacinquenni; le persone disabili con percentuale d’invalidità pari o superiore al 100%; le coppie coniugate o conviventi anagraficamente con o senza figli, ove entrambi i componenti la coppia abbiano una età fino ai 40 anni compresi. La priorità nell’assegnazione dell’alloggio alle categorie speciali è determinata dalla posizione in graduatoria.

7. Tali limiti percentuali non si applicano alle assegnazioni di singoli alloggi di risulta, ma solo per complessi residenziali costituiti da almeno numero dieci appartamenti.

8. Nel caso in cui vi sia disponibilità di alloggi in numero pari o superiore a dieci nello stesso fabbricato o complesso residenziale, per ottemperare a quanto disposto al comma 4 dell’articolo 32 legge regione umbria 28 novembre 2003, n° 23, gli stessi verranno assegnati rispettando le seguenti percentuali :

a) cittadini italiani o U.E. = 50%

b) cittadini extracomunitari = 30%

c) categorie speciali = 20%.

Art. 8 - Modalità e procedure per la scelta dell’alloggio

1. La scelta dell’alloggio, fra quelli disponibili per l’assegnazione ed idoneo al nucleo, viene fatta dal richiedente o da persona a ciò formalmente delegata.

2. L’interessato viene convocato dal Comune con notifica, in cui sono precisati data e luogo per la scelta. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell’alloggio che saranno forniti all’assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all’ubicazione ed alle sue caratteristiche. Della scelta operata tra gli alloggi proposti, che deve essere effettuata nello stesso giorno della convocazione, viene redatto apposito verbale.

3. Al momento della scelta dell’alloggio debbono essere presenti, oltre all’interessato, almeno 2 componenti dell’ufficio competente per l’assegnazione.

4. In caso di rifiuto all’accettazione dell’alloggio proposto, le relative motivazioni devono risultare dal verbale. E’ ritenuto motivato il rifiuto dell’alloggio quando questo sia determinato da gravi e giustificati motivi :

a) esistenza di barriere architettoniche nell’alloggio o nel fabbricato in caso di concorrente o di componente del nucleo familiare con handicap motorio o con età superiore a 70 anni ;

b) lontananza dai luoghi di assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate;

c) altre particolari situazioni familiari valutate dal Comune.

5. La mancata presentazione alla convocazione per la scelta, senza giustificato motivo, la rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle indicate, comportano l’esclusione dalla graduatoria.

6. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all’accettazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.

7. Avverso il provvedimento di esclusione gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all’articolo 5 entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di esclusione.

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Art. 9 - Consegna dell’alloggio e termini per l’occupazione 1. Successivamente alla sottoscrizione del verbale di scelta dell’alloggio, l’ufficio competente provvede all’emanazione della determinazione dirigenziale di assegnazione e provvede a comunicare tale atto all’ATER che convoca l’interessato per la stipula del Disciplinare di Locazione e per la consegna delle chiavi dell’alloggio.

2. L’alloggio deve essere consegnato in buono stato locativo. L’assegnatario può chiedere di eseguire a sue spese eventuali lavori di ripristino, previo accordo con l’ATER.

3. L’assegnatario deve occupare l’alloggio assegnato, entro il termine di trenta giorni successivi alla consegna delle chiavi, pena la decadenza dall’assegnazione. Il Comune verifica l’avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante l’accertamento della polizia municipale.

Art. 10 - Assegnazione temporanea in assenza di domanda o per rinuncia

1. Nel caso di assenza di domande ai bandi di concorso o nel caso di rinuncia da parte di tutti gli aventi titolo collocati in graduatoria, il Comune, in presenza di alloggi disponibili, procede, previa verifica dei requisiti previsti all’articolo 29 della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003 e dal regolamento regionale, all’assegnazione temporanea, a favore di nuclei familiari che ne facciano richiesta.

2. Il possesso dei requisiti sarà accertato dalla commissione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

3. La priorità è stabilita dall’ordine di arrivo delle domande.

4. Le assegnazioni sono temporanee, hanno validità sino all’approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

5. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 della legge n° 431/1998. La differenza tra il canone di locazione così definito ed il canone sociale concorre ad integrare il fondo di cui all’articolo 40, comma 5, legge regionale 28 novembre 2003, n° 23.

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TITOLO II - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N° 23

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa, previste dal successivo articolo 12, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 30 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23.

Art. 12 - Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si renda necessario provvedere alla sistemazione abitativa dei nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:

a) provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato su contratto con validità almeno triennale, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;

b) provvedimento di rilascio forzato dell’immobile occupato pronunciato dall’autorità giudiziaria ;

c) ordinanza di sgombero emessa in data non anteriore a tre mesi;

d) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico gestito dai servizi sociali del Comune o dell’ASL, regolamentato dal successivo articolo 13 del presente Regolamento;

e) sistemazione di profughi o di emigrati italiani che intendono rientrare nel Comune trasferendovi la residenza, regolamentato al successivo articolo 14 del presente regolamento;

f) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia;

g) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione o ricostruzione.

Art. 13 - Assegnazione alloggi ai sensi dell’articolo 34, comma 3, lettera e) della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23

1. Sono destinati a questo tipo di assegnazione il 30% del terzo degli alloggi previsti dall’articolo 34 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 per le emergenze abitative, e tali assegnazioni costituiscono soluzioni provvisorie. Le richieste per tali supporti abitativi devono pervenire all’ufficio comunale competente che provvede ad inserirle in una apposita graduatoria determinata dalle condizioni soggettive possedute dai nuclei familiari interessati e nel caso di parità di punteggio o di richieste superiori alle risorse a disposizione, con priorità alle situazioni che presentano:

a) assenza o basso reddito effettivo;

b) assenza di riferimenti parentali o inesistente qualità delle relazioni familiari;

c) minor durata del progetto rispetto alle capacità e possibilità evolutive delle persone.

2. La graduatoria è aperta, viene aggiornata ogni tre mesi e conserva la sua efficacia per l’anno solare.

3. Condizione essenziale che deve possedere la richiesta è la sussistenza di un progetto di intervento socio-terapeutico, elaborato dai Servizi Territoriali competenti del Comune o dell’ASL, anche in forma integrata, proposto dal Servizio Referente che ha in carico il nucleo familiare.

All’interno del progetto, previa attenta valutazione delle risorse evolutive a disposizione del nucleo, si devono indicare gli obiettivi, le caratteristiche degli interventi e la loro verifica, nonché il periodo

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di tempo per il quale si richiede l’assegnazione provvisoria dell’alloggio.

4. Il servizio referente e proponente provvede ogni sei mesi ad effettuare le verifiche del progetto e ad inviarle all’ufficio competente del Comune; qualora dalla verifica emerga l’interruzione del progetto, il servizio deve immediatamente darne comunicazione all’Ufficio comunale competente, che procede alla revoca dell’assegnazione provvisoria. Il nucleo interessato dal provvedimento di revoca ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per rilasciare l’alloggio e riconsegnarne le chiavi .

5. Le assegnazioni permangono per la durata dello stato di bisogno e comunque, per un periodo di tempo non superiore a 4 anni. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all’ATER dal Comune sono disciplinate nella convenzione all’uopo stipulata tra gli stessi.

6. Qualora il servizio referente e proponente l’assegnazione provvisoria sia un servizio dell’ASL, si stabilisce, secondo apposita convenzione, la modalità di pagamento del canone di affitto da rimborsare al Comune. Sulla base delle risorse economiche possedute dal nucleo familiare assegnatario, il Comune può stabilire una sua contribuzione al pagamento del canone di locazione relativo all’alloggio assegnato che si configura quale parte costituente del Progetto .

7. I nuclei assegnatari devono partecipare, pena la decadenza dal presente beneficio, ad ogni bando di assegnazione alloggi utile, al fine di definire la loro situazione abitativa.

Art. 14 - Assegnazione di alloggi ai sensi dell’art. 34, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23

1. I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all’estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro familiari, possono richiedere l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del presente articolo.

2. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

3. La domanda può essere presentata sia prima del rientro in Italia che entro i successivi novanta giorni dal rientro, a pena di decadenza.

4. Affinché il nucleo possa divenire assegnatario definitivo dell’alloggio di ERP deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n°

23, accertati dalla commissione di assegnazione, ad eccezione del punto relativo alla residenza.

5. I nuclei di Profughi italiani che intendono rientrare in Italia, devono essere in possesso della certificazione attestante lo status giuridico di profugo, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 15 - Quota di riserva

1. L’aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che il Comune può riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa non può superare un terzo della effettiva disponibilità annuale di alloggi comunicata dall’ATER, all’inizio dell’anno, ai sensi dell’articolo 32 comma 2, della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23.

Art. 16 - Requisiti per l’accesso

1. L’accesso alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che si trovano in una delle condizioni specificate dall’articolo 12 del presente regolamento.

Art. 17 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune.

Art. 18 - Punteggi di selezione delle domande

1. La priorità delle assegnazioni viene stabilita sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun

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richiedente secondo le condizioni di seguito indicate:

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I - CONDIZIONI OGGETTIVE:

a) richiedenti in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto o verbale di conciliazione giudiziaria, pronunciato su contratto pluriennale non inferiore a tre anni, non intimato per inadempienza contrattuale:

a.1. con avvenuta notifica dell’atto di precetto – punti 4, a.2. senza notifica dell’atto di precetto - punti 1;

b) richiedenti in possesso di provvedimento di rilascio forzato dell’immobile occupato pronunciato dall’autorità giudiziaria - punti 4;

c) ordinanza di sgombero:

c.1. emessa su immobili che devono essere demoliti e/o per i quali i lavori di ristrutturazione richiedono un tempo superiore ai due anni, attestata da apposita relazione tecnica - punti 3,

c.2. ordinanze contingibili ed urgenti per pubblica incolumità - punti 6;

d) sistemazione di profughi o di emigrati italiani che intendono rientrare nel Comune trasferendovi la residenza, di cui all’ articolo 13/bis del presente regolamento- punti 4;

e) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e al Corpo degli agenti di custodia - punti 1;

f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione o ricostruzione - punti 3.

II - CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1) Reddito del nucleo familiare:

1.1) non superiore all’importo di una pensione minima INPS - punti 4,

1.2) superiore al punto 1.1 ma non superiore a due pensioni minime INPS - punti 3;

1.3) superiore al punto 1.2 ma non superiore al limite di reddito convenzionale - punti 2;

2) Presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità:

2.1) dal 46% al 73% - punti 1, 2.2) dal 74% al 100% - punti 3,

2.3) 100% + accompagnamento - punti 4;

3) Presenza nel nucleo familiare di minori di 14 anni - punti 3;

4) Nucleo familiare composto da soli anziani ultrassessantacinquenni - punti 3;

5) Famiglia monoparentale con figli minori - punti 3;

6) Nucleo familiare che presenta sistemazione precaria o che vive in alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica a seguito dell’esecuzione di un provvedimento fra quelli indicati nelle precedenti lettere a), b), c) - punti 2.

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Art. 19 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria 1. L’ufficio competente provvede all’istruttoria delle domande, previa verifica dell’ammissibilità, nonché all’attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dall’articolo 18 del presente regolamento.

2. Esaurita l’istruttoria l’ufficio forma la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito. La graduatoria, aperta, conserva la sua efficacia per un anno e viene aggiornata alla presentazione di ogni nuova domanda.

3. A parità di punteggio i richiedenti l’alloggio vengono collocati in graduatoria con priorità rispetto alla data di esecuzione del provvedimento. In caso di ulteriore parità si privilegiano i nuclei con presenza di minori. In caso di ulteriore parità si procede privilegiando nell’ordine i nuclei con presenza di portatori di handicap o con presenza di una o più persone ultrasessantacinquenni.

Art. 20 - Assegnazione dell’alloggio

1. Ogni assegnazione viene disposta conformemente alla disponibilità dell’alloggio ed agli standards abitativi.

2. L’assegnazione è disposta a titolo definitivo, previo accertamento da parte della commissione assegnazione alloggi del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all’edilizia residenziale pubblica e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti il punteggio, dopo aver verificato la permanenza del richiedente nella situazione di emergenza di cui all’articolo 12, con riferimento al titolo che ha determinato l’emergenza abitativa.

3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 34 comma 5 della legge regionale 28 novembre 2003, n°

23, nel caso in cui il nucleo familiare richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno e, comunque per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23.

4. Le assegnazioni di cui all’articolo 34, comma 3, lettera f), della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della legge n° 431/1998.

5. Per le assegnazioni di cui all’art 34, comma 3 lett.e) della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23, si rimanda a quanto disposto all’articolo 13 del presente regolamento.

6. La fattispecie prevista dall’articolo 34 comma 5 della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23, è da ritenersi imprevedibile ed urgente, così come definita a seguito di gravi eventi dichiarati tali dall’autorità competente con apposita delibera.

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TITOLO III - MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 21 - Oggetto

1. La mobilità degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento predisposte, d’intesa con l’ATER, ai sensi dell’articolo 35 della suddetta legge.

Art. 22 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le modalità e le procedure per l’attuazione della mobilità volontaria degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai fini dell’eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.

2. A tale scopo il Comune può predisporre eventuali programmi di mobilità, di norma biennali, con i quali sono individuati gli assegnatari interessati e gli alloggi da utilizzare.

3. Abrogato.7

Art. 23 - Standard abitativo

1. Lo standard abitativo a cui fare riferimento nella valutazione del sovraffollamento o sottoutilizzo è quello previsto all’articolo 7 del presente regolamento.

Art. 24 - Condizioni di disagio abitativo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2003, n° 23 la mobilità richiesta dall’assegnatario viene attuata in presenza delle seguenti condizioni di disagio che comportano l’attribuzione dei relativi punteggi:

1) inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, con handicap motorio grave o comunque affetti da gravi problemi di salute di carattere permanente e anziani:

a) disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100 % documentata con copia del verbale dell’apposita commissione o persone ultranovantenni - punti 5,

b) persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria documentati da idonea certificazione medica - punti 4,

c) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89 - punti 3, d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 - punti 2,

e) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da apposita relazione dei servizi territoriali e specialistici competenti del Comune e dell’ASL, tale da rendere l’alloggio inidoneo al nucleo familiare - punti 2,

f) Sovraffollamento:

f.1. n° 4 persone in più rispetto allo standard abitativo – punti 4, f.2. n° 3 persone in più rispetto allo standard abitativo - punti 3, f.3. n° 2 persone in più rispetto allo standard abitativo – punti 2, f.4. n° 1 persona in più rispetto allo standard abitativo - punti 1;

2) Sottoutilizzo:

7 Il comma 3 dell’articolo 22 è stato abrogato con la deliberazione consiliare n° 42 del 6 marzo 2006. Il testo abrogato così recitava: “3. All’attuazione del processo di mobilità possono essere destinati principalmente gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, in misura non superiore al 20 %.”.

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a) n° 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 4,

b) n° 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 3, c) n° 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 2, d) n° 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 1;

3) Distanza dal luogo di lavoro, cura e assistenza:

a) distanza dell’alloggio dal luogo di lavoro di almeno 15 km - punti 1,

b) alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o il luogo di assistenza familiare - punti 3,

4) situazione di promiscuità abitativa determinata dall’inidoneità dell’alloggio - punti 3.

Art. 25 - Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo e presentate al Comune, devono contenere le motivazioni ed essere corredate dall’eventuale documentazione occorrente a comprovarne la sussistenza.

2. La domanda ha validità per tutto il periodo di vigenza del bando e dovrà essere ripresentata al momento dell’emanazione del successivo bando di mobilità.

Art. 26 - Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste vengono esaminate dall’ufficio competente che formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all’articolo 24 del presente Regolamento.

2. La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi.8

3. Costituisce condizione per l’inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto delle norme contenute nel regolamento d’uso degli alloggi, nella convenzione d’uso ed il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Art. 27 - Condizioni per l’attuazione del cambio

1. L’autorizzazione al cambio dell’alloggio su richiesta dell’assegnatario è concessa dal Comune a condizione che :

a) al momento della domanda ed alla data della stipula del contratto di locazione, l’assegnatario sia in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Tale requisito dovrà essere accertato dall’ATER di Perugia il quale provvederà a rilasciare opportuna dichiarazione;

b) l’assegnatario rilasci una dichiarazione con la quale si impegna , sotto la propria responsabilità:

b.1. a trasferirsi nell’alloggio assegnatogli in cambio, pena la revoca del provvedimento, entro il termine perentorio di venti giorni dalla consegna delle chiavi; tale termine potrà essere prorogato dal Comune fino ad un massimo di ulteriori giorni dieci su richiesta motivata dall’assegnatario;

b.2. ad effettuare a propria cura e spese i lavori di ripristino dell’alloggio assegnatogli in cambio o, qualora quest’ultimo fosse già stato ripristinato dall’ATER di Perugia, ad effettuare il ripristino dell’alloggio originariamente assegnatogli;

8 Il comma 2 dell’articolo 26 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 42 del 6 marzo 2006 portando l’aggiornamento della graduatoria da quattro a tre mesi.

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. .

b.3. a restituire, entro e non oltre trenta giorni dalla data della consegna, l’alloggio ed i

.

relativi accessori precedentemente assegnatogli, completamente liberi da persone e cose. Al riguardo, ed entro i termini prescritti, l’assegnatario si impegna a concordare un sopralluogo con un tecnico dell’ATER di Perugia in occasione del quale verranno restituite le relative chiavi e verrà redatto verbale di riconsegna;

b.4. a rimborsare entro i termini e con le modalità stabilite dall’ATER di Perugia, le somme relative ad eventuali addebiti per danni procurati all’immobile ed alle pertinenze rilevati in occasione della riconsegna o al momento del ripristino dell’immobile.

Art. 28 - Cambi consensuale di alloggio

1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi a condizione che:

a) al momento della domanda ed alla data della stipula del contratto di locazione, gli assegnatari siano in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Tale requisito dovrà essere accertato dall’ATER di Perugia il quale provvederà a rilasciare opportuna dichiarazione;

b) gli assegnatari provvedano al ripristino degli alloggi a propria cura e spese senza nulla pretendere dal Comune o dall’ATER di Perugia.

2. Nell’ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai comuni interessati, d’intesa con le ATER., anche il cambio consensuale tra assegnatari di comuni diversi.

Art. 29 - Mobilità d’ufficio

1. Il Comune attua la mobilità d’ufficio, d’intesa con l’ATER nel caso di palese sottoutilizzo dell’alloggio occupato a norma dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003.

2. Nel caso in cui siano state effettuate assegnazioni temporanee ai sensi dell’articolo 32, comma 7, il nucleo è inserito d’ufficio nella graduatoria di mobilità, così come è previsto dall’articolo 32, comma 8, legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003.

Art. 30 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento comunale si integra alle norme regolamentari di competenza regionale che determinano i requisiti soggettivi per la partecipazione al Bando pubblico di concorso e le condizioni soggettive e oggettive di punteggio sulla base delle quali il Comune colloca in graduatoria le domande inoltrate dai nuclei familiari.

2. Il presente regolamento comunale può, se risultasse necessario nel corso della sua applicazione, essere integrato e/o modificato dal Consiglio Comunale.

3.Per qualsiasi ulteriore riferimento normativo si rinvia alla legge regionale n° 23 del 28 novembre 2003 e alle altre Leggi citate.

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