Sono presenti:
VICE PRESIDENTE
Aw. Giancarlo DE CAROLIS
COr^PONENTI DI DIRITTO
Dott. Mario SERRI
Dott. Sofo BORGHESE (dalle ore 17,30)
COSEPONENri ELETTI DAI MAGIS IRATI E DAL PARLAMENTO Dott. Carmelo
Prof. Aw. Vittorio Dott. Arnaldo
Dott. Michele
Prof. Aw. Pierluigi Dott. Raffaele
Prof. Aw. Cecilia Dott. Vittorio Dott. Vincenzo
Prof. Aw. Francesco Dott. Ennio Maria Dott. Salvatore Dott. Vincenzo Dott. Vladimiro Prof. Aw. Alfredo Dott. Giovanni Prof. Aw. Mario Dott. Ennio Attilio Prof. Aw. Giovanni Dott. Mario
Dott. Tindari Dott. Giovanni Prof. Ombretta Dott. Edmondo Dott. Vincenzo Dott. Giuseppe Dott. Francesco Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Giuseppe Francesco Massimo Ugo Franco
CONTI FROSINI VALENTE AIELLO ZAMPETTI BERTONI ASSANTI MELE ODDONE GUIZZI FORTUNA SENESE CARBONE ZAGREBELSKY GALASSO VERUCCI BESSONE SEPE QUADRI CICALA BAGLIOHE
TAMBURINO
FUMAGALLI CARULLI BRUTI LIBERATI MARICONDA SAVOCA IPPOLITO
EGRETARI GRECHI
SIENA PREDA ROSSI
PIAHDANESE
(dalle ore 17,30) (dalle ore l8)
Sono assenti giustificati l'Aw. Franco LUBERTI e il Dott. Antonio MRTONE
Assxime la presidenza l*aw. Giancarlo DE CAHOLIS, Vi ce Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il qtiale in apertura di seduta dà lettura delle pratiche di parti colare urgenza, ex art. 38 ult. comma del Regolamento interno, presentate dalla Seconda Commissione Referente*
Non essendovi opposizione, le suddette pratiche vengo no poste all'ordine del giorno.
Prosegue, qiiindi, il dibattito sulle iniziative del Consiglio Superiore della Magistratura per la lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata, sospeso per la pausa delle ore 14.
Il PRESIDENTE DE CAROLIS dà lettura di xm documento, preparato e sottoscritto dai capi-gruppo, che sintetizza gli orientamenti emersi nel corso della mattinata, a seguito dei numerosi interventi.
Dopo ampia discussione, il seguente doctmento viene approvato all'ùnanimità.
"Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella se
duta del 15 settembre 1982: rilevata la eccezionale gravità e pericolosità dell’attacco della mafia e della camorra alle isti tuzioni democratiche; ritenuta la necessità che nei confronti di tali fenomeni e in generale della criminalità organizzata in ogni sua foma siano z^gimte la medesima determinazione e unità d'intenti conseguiti nella lunga e non conclusa lotta al terrorismo; ribadisce il pieno impegno della magistratura ita liana e del suo organo di autogoverno a combattere con fermez
za e in collaborazione con tutti gli organi dello Stato la ma fia, il terrorismo e ogni altra forma di criminalità organizza ta;
richiama il contenuto della propria deliberazione del 13 mag
gio 1982, adottata alla presenza e con l’intervento del Presi dente PERTINI, a seguito della quale il Consiglio ha organiz
zato, nel giugno scorso,un primo inconti^ dei magistrati impe gnati in processi di mafia; fissa quali compiti prioritari e urgenti per la propria azione:
- coordinare l’attività giudiziaria mediante la promozione di incontri operativi tra magistrati e in generale di ogni inizia tiva atta a superare, nel rispetto della indipendenza dei ma^
strati e delle competenze degli uffici, la frammentazione ter^
ritoriale e fxmzionale dell’opera dei singoli giudici ed uffi
ci;
- favorire il collegamento in sede centrale e periferica tra la magistratura inquirente e l'autorità di polizia giudiziaria mediante la promozione di incontri periodici e di ogni altra iniziativa utile allo scopo;
- promuovere un rapporto stabile con gli altri organi dello Stato, in particolare con i responsabili dell’Esecutivo e con le competenti commissioni parlamentari, per favorire una comu ne azione istituzionale sul fronte della lotta alla criminal^
tà organizzata;
- rivedere le piante organiche dei magistrati ne^i uffici giu diziari, specie meridionali, secondo im disegno ^obale idoneo ad assicurare la presenza di vina magistratura altamente profe£
sionalizzata nelle zone maggiormente colpite dai fenomeni di criminalità organizzata;
- compiere tuia ricognizione e promuovere l’apprestamento de^i strumenti tecnici necessari per un’efficiente attività giudi
ziaria, con particolare riguardo alla predisposizione e all'uso delle "banche dati";
- predisporre un progranima di aggiornamento professionale dei magistrati, specialmente di quelli impegnati in processi di ma
fia, camorra e terrorismo;
— promuovere l'adeguamento e la verifica costante dei criteri e dei mezzi di tutela della sicurezza perdonale dei magistrati;
delibera la istituzione, di iniziativa della Commissione Rifor ma, di un coaitato che promuova e coordini l'attuazione dei com
piti anzidetti, ferme restando le specifiche competenze delle commissioni e degli altil organi del Consilio;
indica al suddetto comitato, al sensi dell'art. 10 Regolamento, come prima urgente iniziativa l'organizzazione di un incontro tra magistrati avente ad oggetto l'applicazione della legge n« 686/82 (legge antimafia);
dà mandato al Comitato di Presidenza di costituire delegazioni del Consiglio, che si rechino innanzitutto p; r. e s s q gli uffici giudiziali maggiormente interessati dai fenomeni di na fia, camorra e .*ndranista, allo scopo di realizzare .coir i di rigenti degli uffici e con i magistrati che si occupano di ta
li fenomeni un primo approfondimento dei problemi di organiz
zazione dell'attività giudiziaria".
Il PRESIDENTE pone quindi in discussione le pratiche di particolare urgenza della Seconda Commissione Referente.
H Consiglio, dopo ampia discussione, delibera:
1. — di prendere atto della rinuncia del dott. Vinosa zo SDICNCELLI, consigliere della Corte di Cassazione, all'inca
rico di presidente di commissione per la revisione dei films presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo per il bien nio 1980-82 e di designare, in sua sostituzione, il dott. Eduar do GRECO, consigliere della Corte di Cassazione, per il perio
do agosto-settembre 1982j
2. - il collocamento a riposo per età ed anzianità di seivizio, a domanda,a decorrere dal 10 gennaio 1983 del dott*
Alberto MARUCCI, magistrato di cassazione con l’ufficio dire^
tivo superiore di presidente di sezione della Corte di Cassa
zione, e il conferimento allo stesso del titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte di Cassazione (ministeriale nu mero 6329/5 in data 29 luglio 1982).
Il PRESIDENTE dà, poi, la parola al dott. Vincenzo CARBONE, affinchè, nella sua qualità di presidente della Terza Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche in serite nell’ordine del giorno aggiunto dell’odierna seduta an
timeridiana.
Il dott. CARBONE illustra anzitutto la pratica relati va ai criteri da adottare per la formazione delle sezioni pena
li in applicazione della legge 12 agosto 1982 n. 532.
Dopo aver premesso che il testo della legge non è mol to chiaro, precisa che la Commissione si è subito ri\mita l'8 settembre u,s. affrontando immediatamente tutti i problemi in terpretativì della citata legge, specie quelli relativi alla composizione della sezione, alla oompetenza. in materia di se
questri ex art.23 citatalegge e ai procedimenti di competenza dei Tribunali per i minorenni.
Osserva che le soliizioni da dare a ciascuno di detti
problemi potevano essere diverse, ma la Commissione ha ritenu to di accettarne alcune, che sono sembrate le più giuste.
Dopo aver ribadito che si tratta della prima applica zione della legge riguardante i Tribunali della liberi», sot
tolinea che si h ritenuto necessario affrontare le varie que
stioni con la massima urgenza per evidenti motivi di fimziona lità ed efficienza, riservando a fine novembre la verifica in merito alle modalità di applicazione della legge e ai; nume
ro, delle istanze presentate.
Il dott. CARBONE, poi, dà lettura del parere espresso Cordiglio ed inviato al Parlamento in ordine alla proposta di legge istitutiva del Tribunale della libertà, e comtmica che la Commissione ha esaminato anche i lavori parlamentari raggiungendo una larga convergenza sui criteri di massima pr;o posti.
Prende la parola il dott. VERUCCI, il quale dichiara di aver partecipato ai lavori della Terza Commissione e di aver manifestato motivi di perplessità in ordine alla proposta for
mulata.
Osserva, infatti, che, stante la foimulazione della le^e, bisognava attestarsi sulla competenza del Tribunale ordì nario anche per i procedim^ti di competenza dei Tribunali per i minorenni. Del pari ritiene che le proposte sub 1 e 3)susci- tino motivi di perplessi-fè. dal punto di vista della funzionali tà ed efficienza per la compatibilità, specie nei grandi Tribù nali, con il lavoro ordinario da parte delle sezioni alle qua
li saranno attribuiti i procedimenti in applicazione della le£
ge 12 agosto 1982 n. 532.
Dichiara di aver letto il documento redatto dai coll£
ghi di magistratura democratica, laddove si sostiene che non si devono creare sezioni speciali, ma si devono, invece, coin volgere più magistrati in questa problematica.
Rileva, al riguardo, che la citata legge non risolve questo problema, perchè parla soltanto di una o più sezioni sen za precisare che debbano ^sere preesistenti e che non si possano costituire.
Ricorda poi che il legislatore quando ha voluto fare scelte specifiche (come in materia di controversie di lavoro, di tossicodipendenza) è stato ben preciso, mentre in questa o£
castone manca una scelta determinata.
Ritiene che la composizione della sezione debba resta re fissa per un anno, siccome stabilito per legge, per raggiun gere il risultato di una certezza giurisprudenziale. Circa la funzionalità di detta sezione rileva che molto probabilmente sarà gravata di molto lavoro con pregiudizio del lavoro ordina rio; se ciò accadrà, qualche presidente sarà indotto a sgra vare quella sezione del lavoro ordinario creando in tal modo -
di fatto - una sezione specializzata.
A suo avviso, poi, non può escludersi un certo condi zionamento psicologico da parte dei giudici del collegio che hanno deciso sul ricorso presentato in tema di libertà persona le, qualora fossero chiamati successivamente a discutere anche il merito del processo.
In base a tutti questi motivi di perplessità,propone di inserire nella circolare un preambolo o xana specificazione finale per far comprendere i motivi delle scelte fatte e per
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precisare che si è ancora in fase di sperimentazione.
Prende la parola il dott. IPFOLIfOi il quale dichiara di aver partecipato ai lavori della Terza Commissione e di aver, quindi, constatato che le perplessità sollevate dal dott, VERUC- 01 sono state supex^te a seguito di una approfondita discussio
ne.
Osserva, in primo luogo, che la scelta operata dal le
gislatore della competenza del Tribiznale e non della Corte di Appello ò indicativa del fatto di non aver voluto ma sezione specializzata, ma il coinvolgimmto - a turno - di tutte le se
zioni del Tribunale.
Alle ore 18 il Presidente DE CAROLIS si allontana.
IL PRESIDENTE
Assume la presidenza il prof, QUADRI.
Il dott. IPPOLITO, dopo aver precisato che per gitidi- ce naturale s’intende non la sezione, ma il singolo giudice o
il singolo collegio, siccome affeimato dall'art. 25 le^e nu
mero 532/82, anche se in parte in modo ambiguo, afferma che la Commissione poteva seguire due strade: lasciare liberi, i singo li tribunali nell‘organizzazione del lavoro in siffatta materia oppure dare delle direttive per indirizzare un pò la periferia.
Giustamente, a suo, avviso, la Commissione ha seguito la seconda strada stabilendo che non esiste un Tribunale della libertà, come organo speciale, ma tribunali che lavorano a di
fesa delle garanzie di tutti i cittadini; conseguentemente, nel 1*ambito dei Tribunali è stata attribuita ad organismi già esi stenti (sezioni) la competenza ad esaminare i ricorsi relativi a provvedimenti restrittivi della libertà perdonale.
Sostiene, pei, che questo principio trova applicazio
ne anche per il Tribunale per i minorenni, il qtiale - nel si
lenzio della citata legge n. 532/82 ed ai sensi dell'art. 9 R.
D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 - è competente a riesaminare le istanze riguardanti imputati minori.
Uopo aver constatato che nella materia in esame il 1^
gislatore ha accolto i principi fissati ormai da quattro anni dal Consiglio in tema di tabelle, dichiara di essere favorev£
le al preambolo o alla specificazione finale dei motivi che hanno spinto il Consilio a fare alcune scelte.
Interviene il dott. SEPE per ricordare che già in Com missione ha chiesto la soppressione dell'ultima parte della pw posta formulata sub 1 (" tale sezione, continuerà a trattare ol tre che i provvedimenti di cui agli artt. 263 bis e 263 ter c.
p.p., anche i normali procedimenti,,) motivando che bisogna consentire una certa elasticità d'interpretazione della legge
n* 532/82, tenuto conto di questo primo periodo di specializza zione*
r
Dichiara di mantenere femo il predetto emendamento soppressivo.
Rileva, poi, che esigenza di certezza richiede di non polverijizare in più sezioni (siccome, invece, propone Milano) i ricorsi in materia di libertà personale, dato che il turno annuale evita il pericolo di una eventuale cristallizzazione della giurisprudenza.
Dichiara»quindi,di essere d'accordo in merito alle pr£
poste formulate dalla Commissione; teme solo che se la sezione, nei grandi tri.bwìàli, sarà gravata anche del lavoro ordinario non riuscirà ad occuparsi seriamente dei procedimenti di cui al la legge 12 agosto 1982 n« 532.
IL PRESIDENTE
LIS.
Alle ore 18,15 riassume la presidenza l'aw. DE CARO
Prende la parola il dott. BERTONI, il quale ritiene
utile la discussione che si sta svolgendo in Consiglio al fi
ne di pervenire, non essendo depositari di verità assolute, ad un'interpretazione, che sia la più. giusta per il migliore fun
zionaiaento del nuovo organismo.
Esaminando i singoli criteri di massima proposti dal la Commissione, ricorda che in tema di competenza del Tribum le per i minorenni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'il legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 9 H.D.
L. 20 Iv^lio 1934 n. 1404, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del Tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coim putati dello stesso reato. A suo avviso, pertanto, esistono r^
gole proprie per i minori e quindi la competenza per i proce
dimenti di cui all'art. 25 legge n. 532/82 riguardanti i mino ri non possono essere attribuiti al Tribunale ordinario, bensì a quello per i minorenni.
Condivide, poi, il criterio indicato al n. 2 circa il riesame dei decreti di sequestro, anche se la citata legge nul la dica in proposito.
In merito al criterio indicato al n. 3 prende atto che il legislatore» per la prima volta ed in armonia col prin
cipio del giudice naturale, prevede la predeterminazione dei ma gistrati titolari e supplenti della sezione del trilsunale, al
la quale saranno attribiàti i procedimenti in questione. Ricor da, poi, che la legge n. 532/82 ha voluto eliminare la sezione istruttoria (sempre la stessa)) , che adottava i provvedimenti in tema di libertà personale senza preoccuparsi di come sareb be andato a finire il processo. Se ciò è vero, è evidente - a
suo giudizio — elle non si deve prevedere un organismo simile ìQ-la sezione istruttoria, il che si verificherebbe se venisse creata, anche solo temporalmente, una sezione "ad hoc„»
Osservato che tina eccessiva frantumasione dei ppo credi menili in diverse sezioni sarebbe grave, è dell’avviso che la
^ ' ' 't.
sezione o le sezioni designate alla trattazione dei procedimeli ti in questione devono continuare a svolgere il lavoro ordina
rio, propri.0 perchè i magistrati della sezione in questione da vono essere "giudici del giudizio,, ossia quelli che normalmen
te si occupano in primo grado dei processi penali*
Circa la proposta indicata al n* 4 della bozza di cir colare ritiene che possano essere individuati anche altri cri
teri oggettivi di distribuzione dei procedimenti tra più col
legi (ad esempio: data di emissione del provvedimento restilt tivo, oppure secondo l'ordine alfabetico).
IL prof. BESSONE richiama l'attenzione sul punto n. 3 della bozza di circolare e propone che nella parte finale
si dica chiaramente che la trattazione del procedimento di cui alla legge n. 532/82 non determina incompatibilità.
Il dott. POE!TUNA sostiene che la le^e si riferisce ad una sezione ordinaria del tribunale; ciò risulta dal fatto che all'art. 25 della citata legge si parla di sezione penale (e quindi già costituita) senza mai far cenno al Ilribunale del la libertà.
In merito all * emendamento proposto dal collega SEPE, osserva che il p^mto n. 3 costituisce un corollario della scel ta fatta, perche altrimenti si creerebbe una sezione "ad hoc,, .
Ritiene, poi, che sarà il presidente del Tribunale ad
adottare i provvedimenti necessari ad evitare il sovraccarico lavoro della sezione.
Interviene il dott. BRUTI LIBERATI, il <l^lale dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal collega BERTONI , - in merito al principio del giudice naturale alla non costi zione di una sezione '*ad hoc,,.
Ritiene che su questi principi il legislatore sia sta to chiaro; sostiene, poi, che non esistono problemi d’incompa
tibilità, ma eventualmente solo di opportunità.
Prende la parola il dott. CARBONE, il quale richiama i lavori parlamentari per osservare che dagli stessi non si ri cavano nè elementi a favore nè contro la scelta effettuata dal la Commissione.
Ricorda, poi, che nel parere espresso dalla Commissid ne Rifoma e poi approvato dal Consi&Lio siilla proposta di le£
/
ge riguardante il Tribunale della .libertà è stato detto che le sezioni incaricate della trattazione dei procedimenti in questicMie av^ebbeI^> dovuto continuare a svolgere anche il nor
male lavoro, siccome avviene nei Tribunali medio-piccoli.
Osserva, inoltre, che dai lavori parlamentari risulta che la volontà del legislatore è stata quella di attribuire ai giudici delle sezioni penali la trattazione dei procedimenti in questione, stante la loro specifica competenza.
Dopo aver ribadito la propria opposizione alla costi tuzione di vena, sezione "ad hoeV, ritiene che bisogna approva
re con urgenza i criteri proposti dalla Commissione salvo poi a rivederli dopo un periodo di prima applicazione.
In proposito propone di preparare un questionario da inviare alle singole Corti di Appello in modo da racco^àere i dati circa la prima applicazione della legge n. 532/82*
Interviene il dott* BAGLIONE, il quale raccomanda di lasciare aperta la porta alle diverse esperienze in modo poi, da stabilire - in im secondo momento - una precisa regolamenta zione di siffatta materia *
Osserva che oltre ai problemi segnalati nei precedèn
ti 'interventi ve ne sono altri di eguale importanza*
Premesso che l'art* 24 della legge n« 532/82 stabili
sce termini per l’attività del pubblico ministero, rileva che ciò comporterà un maggior lavoro sia per i pubblici ministeri
e sia per i giudici istruttori.
Pertanto spetta al Consilio controllare gli organici degli uffici istruzione e raccomandare che i pubblici ministe
ri non scarlchino. tutti i processi ai giudici istruttori sen
za averli prima istmi ti*
Il PRESIDENTE sostiene che si potrebbe fare un incon ti*o con tutti i presidenti dei Tribunali pro\'-inciali per com
prendere e far comprer^em tutti i problemi connessi all’appl^
cazione della legge n* 532/82.
n dott* PORTONA ricorda che qualche tribunale ha sol levato il problema circa la necessil» del preventivo parere del
pubblico ministero prima della decisione da parte del collegio, e ritiene che bisognerebbe dare delle direttive.
H dott, BRU3?I LIBERATI si oppone, osservando cerne non sia possibile pensare ebe tutti i problemi interpretativi del la legge in esame debbano essere risolti dal Consiglio,
n PRESIDENTE pone in votazione la proposta della Com missione con le modifiche apportate nel corso della discussi^
ne e il Consiglio^ con l*astensione dei dottori VERUCCI, SEPE, MELE e CICALA per il punto n. 1, e all'unanimità per la restan
te parte, delibem i seguenti criteri di massima, in applicasi^
ne della legge 12 agosto 1982 n, 532, modificativi della circo
lare 13 ottobre 1981 n, 7252:
"1. — la sezione(o le sezioni) indicata dall'art, 25 legge n, 532/82 deve (o devono) essere individuata in una se
zione penale ordinaria e non in una (o più.) sezione da costituì re appositamente e, pertanto, tale sezione (o sezioni) continua rà a trattare,oltre che la materia di cui agli artt. 263 bis e 263 ter c,p,p., anche i nomali procedimenti;
2, - il riesame dei decreti di sequestro ex art. 23 legge citata è oppoxtimo che sia affidato alla stessa sezione di cid. al punto primo;
3, - ove l'organico lo consenta ed il prevedibile ca rico delle nuove attribuzioni lo giustifichi, è opportuno che la materia di cui ai punti precedenti sia affidata ad una se
zione costituita in modo da consentire la formazione di più collegi, senza esclusione di alcuno dei componenti della sezi£
ne. Ciò varrà, tra l'altro, a consentire, nei limiti del pos
sibile, che a giudicare stoI merito non siano i medesimi magi
strati che si sono pronunciati sulla materia della legge nume ro 532/82. Dal collegio deve essere escluso, di regola, il ma gistrato incaricato della istruzione dei procedimenti penali;
4« - quando la materia è affidata a più collegi di una o più sezioni h necessaria, per ciascuno di essi, la indi cazione del relativo calendario di lavoro, predeteminato in base a criteri oggettivi (per esempio, per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della libertà personale, con suddivi sione degli affari tra i vari collegi per periodi temporali in ragione della data di esecuzione dei provvedimenti oggetto di riesame)*
Ih ogni caso è necessario che per ogni collegio sia specificato il nome dei titolari e dei supplenti con l'indica
zione del 0 dei magistrati che ciascun supplente è delegato a sostituire;
5. - titolari e supplenti devono far parte della stes sa sezione; solo in caso di assoluta necessità può farsi ricor
so ad un supplente esterno alla sezione da predeterminarci con i normali criteri tabellari vigenti.
Con riferimento ai procedimenti di competenza dei Trt;.
biznali per i minorenni, nella materia di cui alla legge n.532/82, i Presidenti delle Corti di Appello faranno pervenire le propo ste relative alla indicazione dei collegi formati nell'ambito dei precetti -Tribinxali con i componenti laici e togati, effetti vi e supplenti, siccome stabilito al punto 4)".
Subito dopo il Consilio, su richiesta del dott. BER
TONI, delibera di affidare all'ufficia studi l'incarico della pubblicazione degli atti parlamentari sia della legge sul "Tri
bunale della libertà", sia di quella "sull'antimafia" in modo da consentire la predisposizione più celere del volume, fatta sai va la competenza specifica del Comitato di Presidenza per l'ap
provazione, a suo tempo, del preventivo di spesa.
Il Consiglio, inoltre, dopo la relazione del dott. CAB:
BONE, delibera ad unanimità di voti la reiezione dell'istanza del dott. Giovanni CANNATA, magistrato di appello con finizioni di giudice del Tribunale di Torino, diretta ad ottenere la nomi na a Presidente dello istituendo Tribunale della libertà di To rino, in quanto la legge 12 agosto 1982,n, 532 non ha istituito alcun nuovo posto di presidente di sezionei
Il Consiglio, poi, sentita la relazione del dott. C^
BONE;
visto il telex in data 9 agosto 1982 del Presidente della Corte di Appello di Roma, riguardante la proposta di so
stituzione del presidente della seconda sezione della Corte di Assise di Appello, a seguito dell'avvenuto trasferimento ad al tra sede del titolare;
rilevato,che con decisione in data 21 luglio 1982, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato che la Cor te di Assise di primo grado debba essere presieduta soltanto da un magistrato con finizioni di presidente di sezione del Tribuna le, delibera di rispondere al Presidente della Corte di Appello di Roma che analogo principio si applica per il giudizio di ap
pello, e di invitare lo stesso Presidente a formulare altra pro
posta che riguardi il presidente supplente o altra presidente di sezione della Corte.
Infine il dott. CARBONE, nella sua qualità di Presiden te della Terza Commissione,chiede che il Consiglio prenda in esa me per motivi di particolare urgenza (ex art. 38 reg. int.) le pratiche non iscritte all'ordine del giorno.
Non essendovi opposizioni,il Presidente ne autorizza la trattazione.
Dopo 1*illustrazione della pratica da parte del rela tore, il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera:
a) l*approvazione delle tabelle di servizio dei ma^
strati dei sottoindicati distretti,per il periodo feriale del
l'anno 1982:
Ancona Bari Bologna Cariar!
Caltanissetta Catania
Catanzaro Firenze
Genova Messina Milano Nàjiòli Palermo Roma Trento Trieste;
b) la modifica delle tabèlle di servizio dei magistra ti della Corte di Cassazione, per il periodo feriale dell'anno 1982;
c) la modifica delle tabelle di servizio dei magistia ti del Tribunale per i minorenni di Lecce, per il periodo feria le dell'anno 1982.
A questo punto la prof, ssa ASSANTI propone che nella seduta del 24 settembre 1982 venga approvato il calendario dei lavori del Consiglio Superiore della Magistratura. Per la cosW tuzione delle commissioni consiliari, auspica che i gruppi di Magistratura Sidipendente e Unità per la Costituzione proponga no una data della settimana-entrante o dicano chiaramente se in tendono affrontare il problema nel prossimo mese di ottobre.
Il dott. MELE,propone che il comitato dei portavoce si riur.
in modo che ,. «
sca il 22 p.v.,/il 24 settembre successivo il Consiglio Supeno
ri'''
■!W-
stilla base dello schema indicato dal dott. MORTONE.
n dott. VERUCCI h d’accordo con la prof.ssa ASSMTI sulla data di approvazione del calendario, osservando che detta approvazione deve avvilire prima del3.a composizione delle Com
missioni.
La proposta del dott. MELE sulla riunione del 22 set
tembre del comitato dei portavoce lo trova consenziente. In quel giorno i portavoce potrebbero proporre lo schema del calendario ed accordaiai sulla composizione delle Commissioni in modo che il Consilio, nella seduta del 24 settembre successivo, potrebbe approvare sia il calendario che le Commissioni.
Jlagistratura Indipendente - sottolinea il dott. VERUCCI - farà il massimo sformo per fare insediare quanto prima le nuove Commissioni.
n dott. SENESE osserva che tutti i gruppi hanno artic£
lato di già le proprie richieste, per cui non si raade conto come si possa discutere di nuovo sazile stesse questioni.
Il dott. MELE ritiene che lo scambio di idee, avuto per il passato, riguardasse solo una presidenza e che vi fosse un gro£
so ostacolo per la presidenza della Prima Commissione.
Il prof. QUADRI fa presente che per quanto riguarda il suo gruppo consiliare non vi è stata alcoana indicazione, salvo il nome del prof. ZAMPETTI per la Commissione Riforma. Necessita che il suo gruppo si riunisca per discutere in merito al citato argomento. Aggiunge che la Prima Commissione sente l’esigenza di riomirsi nella terza decade di settembre, durante le rixinioni del la disciplinare, e precisamente il giomo 23, se possibile. Per
tanto avanza istanza in tal senso.
Il prof* BESSONE ha la sensazione che la situazione diventi complessa,una volta che non ci sia accordo su quasi la* La questione delle Commissioni deve definirai presto e bene*
La seduta h tolta alle ore 20*
Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in ttnico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superi_o
re della lìagistratura*
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI
IL CAPO DELLA SEGRETERIA